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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 05/12/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1028/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, Dott.ssa LA Di OS, all'esito dell'udienza del 01.12.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1028 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 01.12.2025;
TRA nato negli Stati Uniti d'America il 08.08.1974, in proprio e quale Persona_1 esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a nata negli Stati Persona_2
Uniti d'America il 25.05.1974, su nato negli Stati Persona_3
Uniti d'America il 23.03.2007; nato negli Stati Uniti Parte_1
d'America il 20.10.2002; nata negli Stati Uniti Parte_2
d'America il 20.07.2005, tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Andrea Permunian, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Permunian ed elettivamente domiciliati in Rovigo, C.so Del Popolo n. 222, presso e nello studio dell'Avv. Marco Permunian;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
1 Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti ricorrenti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.05.2024, parte ricorrente adiva, ai sensi degli artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al Controparte_1 riconoscimento in suo favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della sua domanda, i ricorrenti hanno allegato (i) di essere discendenti in linea retta di avo cittadino italiano, nato in Italia, a Casalbordino (CH), in [...] Persona_4
22.05.1940, emigrato negli Stati Uniti d'America, (ii) che quest'ultimo si è naturalizzato cittadino statunitense, in forza di rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana, in data
16.02.1978 (cfr. certificato positivo di naturalizzazione di cui al fascicolo di parte ricorrente), ossia in data successiva alla nascita del figlio primo discendente Persona_1
(al tempo minorenne).
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il ha ritenuto di non costituirsi, dovendosi pertanto in questa sede Controparte_1 dichiararne la contumacia.
Tanto premesso, ai fini dell'individuazione della legge applicabile ratione temporis al caso di specie e quindi di verificare se l'ava abbia o meno trasmesso ai propri discendenti e/o alla ricorrente il diritto per cui è causa, occorre far riferimento all'art. 12, comma 2,
L. 555/1912.
I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti di avo cittadino italiano ( e Persona_4 che quest'ultimo ha perso la propria cittadinanza, per intervenuta naturalizzazione, in data successiva alla nascita del figlio, primo discendente, nato all'estero , al Persona_1 tempo ancora minorenne.
2 Pertanto, il Tribunale è chiamato in questa sede a valutare se la predetta naturalizzazione dell'avo che, al tempo della nascita del primo discendente era ancora cittadino italiano, abbia sterilizzato la trasmissione del diritto per cui è causa nei confronti dei propri discendenti e quindi dei ricorrenti, ovvero se le vicende in punto di cittadinanza relative all'avo siano irrilevanti rispetto a quelle che interessano i discendenti e quindi i ricorrenti.
Sul punto, si assisteva a un contrasto giurisprudenziale.
Secondo un primo orientamento (Cass. civ., n. 17161/2023 e Corte d'appello di Roma, sentenza del 23.4.2021), in virtù dell'art. 12 L. 555/1912 - che stabilisce che “i figli minori
[…] di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà […], e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero” (art. 12, comma 2, L. 555/1912); “il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età
[…], dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine” (art. 12, comma 1, L. 555/1912)
- il figlio minorenne, ove convivente con il genitore che ha perso la cittadinanza italiana, ha perso anch'esso il diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, avendo conseguito quella straniera iure soli, ove non abbia provveduto, entro l'anno dalla maggiore età, a eleggere la cittadinanza italiana. Di conseguenza, l'avo non ha potuto quindi trasmettere tale diritto iure sanguinis ai propri discendenti.
Secondo altro e opposto orientamento (Corte d'appello di Roma, sentenza n. 1277/2023, sentenza n. 2064/2022 e sentenza del 30.11.2021, parere del Consiglio di Stato n.
1820/1975, nonché circolare del n. k.28.1 del 8 aprile 1991), Controparte_1 essendo la naturalizzazione dell'avo intervenuta successivamente alla nascita del primo discendente, quest'ultimo ha trasferito iure sanguinis il diritto alla cittadinanza italiana ai successivi discendenti, e quindi ai ricorrenti, prima della perdita dello stesso in capo all'ava.
Sul prospettato dibattito è intervenuta, recentissimamente, Cass. civ., ord., 08.01.2024,
n. 454, che ha chiarito che il minore, nato da avo italiano poi volontariamente naturalizzatosi, non acquisisce lo status di cittadino italiano, e quindi non può trasmetterlo ai propri discendenti, al ricorrere, congiuntamente, di tutti e tre i presupposti di seguito indicati: a) il proprio genitore ha perso la cittadinanza italiana;
b) il minore, ancorché nato prima di tale ultimo evento, era, al tempo, convivente, con il genitore poi naturalizzatosi;
c) il predetto minore abbia acquisito, nel contempo, ovvero abbia acquisito in precedenza
3 (a esempio iure soli per essere nato sul suolo straniero da avo al tempo cittadino italiano), la cittadinanza di uno Stato straniero.
Applicando tali principi al caso di specie, il minore, pur essendo nato prima della naturalizzazione del proprio genitore, ha comunque perso, per quanto sopra detto, il diritto di conseguire lo status di cittadino italiano. E ciò anche in quanto esso non ha peraltro provveduto a fare istanza per riacquisirlo entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
1028/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) rigetta il ricorso;
3) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 01 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa LA Di OS
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, Dott.ssa LA Di OS, all'esito dell'udienza del 01.12.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1028 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 01.12.2025;
TRA nato negli Stati Uniti d'America il 08.08.1974, in proprio e quale Persona_1 esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a nata negli Stati Persona_2
Uniti d'America il 25.05.1974, su nato negli Stati Persona_3
Uniti d'America il 23.03.2007; nato negli Stati Uniti Parte_1
d'America il 20.10.2002; nata negli Stati Uniti Parte_2
d'America il 20.07.2005, tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Andrea Permunian, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Permunian ed elettivamente domiciliati in Rovigo, C.so Del Popolo n. 222, presso e nello studio dell'Avv. Marco Permunian;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
1 Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti ricorrenti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.05.2024, parte ricorrente adiva, ai sensi degli artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al Controparte_1 riconoscimento in suo favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della sua domanda, i ricorrenti hanno allegato (i) di essere discendenti in linea retta di avo cittadino italiano, nato in Italia, a Casalbordino (CH), in [...] Persona_4
22.05.1940, emigrato negli Stati Uniti d'America, (ii) che quest'ultimo si è naturalizzato cittadino statunitense, in forza di rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana, in data
16.02.1978 (cfr. certificato positivo di naturalizzazione di cui al fascicolo di parte ricorrente), ossia in data successiva alla nascita del figlio primo discendente Persona_1
(al tempo minorenne).
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il ha ritenuto di non costituirsi, dovendosi pertanto in questa sede Controparte_1 dichiararne la contumacia.
Tanto premesso, ai fini dell'individuazione della legge applicabile ratione temporis al caso di specie e quindi di verificare se l'ava abbia o meno trasmesso ai propri discendenti e/o alla ricorrente il diritto per cui è causa, occorre far riferimento all'art. 12, comma 2,
L. 555/1912.
I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti di avo cittadino italiano ( e Persona_4 che quest'ultimo ha perso la propria cittadinanza, per intervenuta naturalizzazione, in data successiva alla nascita del figlio, primo discendente, nato all'estero , al Persona_1 tempo ancora minorenne.
2 Pertanto, il Tribunale è chiamato in questa sede a valutare se la predetta naturalizzazione dell'avo che, al tempo della nascita del primo discendente era ancora cittadino italiano, abbia sterilizzato la trasmissione del diritto per cui è causa nei confronti dei propri discendenti e quindi dei ricorrenti, ovvero se le vicende in punto di cittadinanza relative all'avo siano irrilevanti rispetto a quelle che interessano i discendenti e quindi i ricorrenti.
Sul punto, si assisteva a un contrasto giurisprudenziale.
Secondo un primo orientamento (Cass. civ., n. 17161/2023 e Corte d'appello di Roma, sentenza del 23.4.2021), in virtù dell'art. 12 L. 555/1912 - che stabilisce che “i figli minori
[…] di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà […], e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero” (art. 12, comma 2, L. 555/1912); “il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età
[…], dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine” (art. 12, comma 1, L. 555/1912)
- il figlio minorenne, ove convivente con il genitore che ha perso la cittadinanza italiana, ha perso anch'esso il diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, avendo conseguito quella straniera iure soli, ove non abbia provveduto, entro l'anno dalla maggiore età, a eleggere la cittadinanza italiana. Di conseguenza, l'avo non ha potuto quindi trasmettere tale diritto iure sanguinis ai propri discendenti.
Secondo altro e opposto orientamento (Corte d'appello di Roma, sentenza n. 1277/2023, sentenza n. 2064/2022 e sentenza del 30.11.2021, parere del Consiglio di Stato n.
1820/1975, nonché circolare del n. k.28.1 del 8 aprile 1991), Controparte_1 essendo la naturalizzazione dell'avo intervenuta successivamente alla nascita del primo discendente, quest'ultimo ha trasferito iure sanguinis il diritto alla cittadinanza italiana ai successivi discendenti, e quindi ai ricorrenti, prima della perdita dello stesso in capo all'ava.
Sul prospettato dibattito è intervenuta, recentissimamente, Cass. civ., ord., 08.01.2024,
n. 454, che ha chiarito che il minore, nato da avo italiano poi volontariamente naturalizzatosi, non acquisisce lo status di cittadino italiano, e quindi non può trasmetterlo ai propri discendenti, al ricorrere, congiuntamente, di tutti e tre i presupposti di seguito indicati: a) il proprio genitore ha perso la cittadinanza italiana;
b) il minore, ancorché nato prima di tale ultimo evento, era, al tempo, convivente, con il genitore poi naturalizzatosi;
c) il predetto minore abbia acquisito, nel contempo, ovvero abbia acquisito in precedenza
3 (a esempio iure soli per essere nato sul suolo straniero da avo al tempo cittadino italiano), la cittadinanza di uno Stato straniero.
Applicando tali principi al caso di specie, il minore, pur essendo nato prima della naturalizzazione del proprio genitore, ha comunque perso, per quanto sopra detto, il diritto di conseguire lo status di cittadino italiano. E ciò anche in quanto esso non ha peraltro provveduto a fare istanza per riacquisirlo entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
1028/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) rigetta il ricorso;
3) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 01 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa LA Di OS
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