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Sentenza 11 gennaio 2025
Sentenza 11 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 328/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Piane Crati, Via Rizzuso n. 3, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Giovanni Porco che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, P.zza Loreto
n. 22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Carmela Filice - resistente
Oggetto: opposizione ad accertamento CP_1
CP_ Conclusioni di parte ricorrente: “… annullare l'atto impugnato “Prot.
2500.09/12/2022.0588789, notificato alla ricorrente in data 03 gennaio 2023 - Rettifica
accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
(omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali)”, con ogni consequenziale
statuizione. Con vittoria di spese ed onorari difensivi …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… respingere il ricorso promosso, in quanto
inammissibile e/o infondato, e, per l'effetto, confermare il provvedimento opposto,
integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia.
Con favore di spese e competenze…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione ad atto di accertamento dell'
con cui è stata comunicata la sanzione di €. 10.000,00 per la violazione dell'art. 2, comma
1-bis D.L. 463/1983, convertito nella legge 638/1983 e successive modificazioni, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
La parte resistente si è costituita in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni e chiedendo declaratoria di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. - trattandosi di atto privo di efficacia esecutiva - e, comunque, il rigetto del ricorso.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il ricorso [richiamato il principio per cui il Giudice deve dare - tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e del provvedimento richiesto in concreto - la giusta qualificazione giuridica ai fatti prospettati, anche in senso diverso all'inquadramento giuridico operato dalle parti, purché non pervenga ad una non consentita immutazione dei fatti prospettati dalle parti medesime (tra le tante, in merito,
Cass. 14468/2009), in modo tale che possono superarsi le incertezze relative alla richiesta di annullamento formulata da parte ricorrente] - deve qualificarsi in termini di
2 CP_ accertamento negativo del credito affermato dall' e, in tali termini, è ammissibile in relazione all'interesse ad agire della parte ricorrente, atteso che l'atto impugnato contiene la determinazione della sanzione amministrativa, configurandosi in tal modo una situazione di concreta incertezza in relazione alla pretesa creditoria che la parte resistente ha segnalato al debitore con l'intenzione di farla valere (in merito, si richiamano i principi espressi da Cass. SS.UU. 12244/2009 e Cass. 25432/2017).
La parte ricorrente contesta in prima istanza che per gli stessi fatti era stata irrogata sanzione penale con decreto penale non opposto e divenuto definitivo ed irrevocabile.
In realtà, in senso contrario, il Tribunale penale di Cosenza ha emanato sentenza di assoluzione in ragione della intervenuta depenalizzazione della fattispecie, con
CP_ trasmissione degli atti all' per quanto di competenza.
Per il resto, con carattere dirimente, deve dirsi fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione formulata da parte ricorrente.
La contestazione, difatti, è avvenuta il 5.6.2017, con termine quinquennale di prescrizione che, considerando la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 2, comma 1-
quater D.L. 463/1983, convertito nella legge 638/1983 e di cui all'art. 103, comma 6 bis
D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020, veniva a scadenza il 12.12.2022.
La notifica dell'atto di accertamento oggetto di giudizio è avvenuta tramite posta e, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della legge 890/1982 (secondo cui la notifica si ha per eseguita trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata con cui si comunica il tentativo di notifica), deve considerarsi perfezionata il 26.12.2022, oltre la scadenza del termine quinquennale.
Si aggiunge che, per il caso in esame, non trova applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, non trattandosi di atto processuale [in merito si richiamano anche i principi affermati da Cass. 19143/2017,
secondo cui: “In tema di sanzioni amministrative, la consegna dell'ordinanza - ingiunzione 3 al servizio postale per la notifica non è idonea ad interrompere il decorso del termine di
prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dall'art. 28 della legge 24
novembre 1981, n. 689, dovendosi ritenere che il principio generale - affermato dalla
sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale - secondo cui, quale che sia la
modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato
del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si
estende all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione, in quanto, perché l'atto
produca l'effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla
conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario”].
Il ricorso deve accogliersi dunque con riferimento all'intervenuta prescrizione della sanzione amministrativa.
La peculiarità delle questioni affrontate (anche in riferimento alla causa dell'intervenuta prescrizione) e l'infondatezza di parte delle argomentazioni svolte dalla ricorrente determinano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la sanzione amministrativa oggetto di giudizio estinta per intervenuta prescrizione;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 11.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 328/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Piane Crati, Via Rizzuso n. 3, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Giovanni Porco che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, P.zza Loreto
n. 22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Carmela Filice - resistente
Oggetto: opposizione ad accertamento CP_1
CP_ Conclusioni di parte ricorrente: “… annullare l'atto impugnato “Prot.
2500.09/12/2022.0588789, notificato alla ricorrente in data 03 gennaio 2023 - Rettifica
accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
(omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali)”, con ogni consequenziale
statuizione. Con vittoria di spese ed onorari difensivi …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… respingere il ricorso promosso, in quanto
inammissibile e/o infondato, e, per l'effetto, confermare il provvedimento opposto,
integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia.
Con favore di spese e competenze…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione ad atto di accertamento dell'
con cui è stata comunicata la sanzione di €. 10.000,00 per la violazione dell'art. 2, comma
1-bis D.L. 463/1983, convertito nella legge 638/1983 e successive modificazioni, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
La parte resistente si è costituita in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni e chiedendo declaratoria di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. - trattandosi di atto privo di efficacia esecutiva - e, comunque, il rigetto del ricorso.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il ricorso [richiamato il principio per cui il Giudice deve dare - tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e del provvedimento richiesto in concreto - la giusta qualificazione giuridica ai fatti prospettati, anche in senso diverso all'inquadramento giuridico operato dalle parti, purché non pervenga ad una non consentita immutazione dei fatti prospettati dalle parti medesime (tra le tante, in merito,
Cass. 14468/2009), in modo tale che possono superarsi le incertezze relative alla richiesta di annullamento formulata da parte ricorrente] - deve qualificarsi in termini di
2 CP_ accertamento negativo del credito affermato dall' e, in tali termini, è ammissibile in relazione all'interesse ad agire della parte ricorrente, atteso che l'atto impugnato contiene la determinazione della sanzione amministrativa, configurandosi in tal modo una situazione di concreta incertezza in relazione alla pretesa creditoria che la parte resistente ha segnalato al debitore con l'intenzione di farla valere (in merito, si richiamano i principi espressi da Cass. SS.UU. 12244/2009 e Cass. 25432/2017).
La parte ricorrente contesta in prima istanza che per gli stessi fatti era stata irrogata sanzione penale con decreto penale non opposto e divenuto definitivo ed irrevocabile.
In realtà, in senso contrario, il Tribunale penale di Cosenza ha emanato sentenza di assoluzione in ragione della intervenuta depenalizzazione della fattispecie, con
CP_ trasmissione degli atti all' per quanto di competenza.
Per il resto, con carattere dirimente, deve dirsi fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione formulata da parte ricorrente.
La contestazione, difatti, è avvenuta il 5.6.2017, con termine quinquennale di prescrizione che, considerando la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 2, comma 1-
quater D.L. 463/1983, convertito nella legge 638/1983 e di cui all'art. 103, comma 6 bis
D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020, veniva a scadenza il 12.12.2022.
La notifica dell'atto di accertamento oggetto di giudizio è avvenuta tramite posta e, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della legge 890/1982 (secondo cui la notifica si ha per eseguita trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata con cui si comunica il tentativo di notifica), deve considerarsi perfezionata il 26.12.2022, oltre la scadenza del termine quinquennale.
Si aggiunge che, per il caso in esame, non trova applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, non trattandosi di atto processuale [in merito si richiamano anche i principi affermati da Cass. 19143/2017,
secondo cui: “In tema di sanzioni amministrative, la consegna dell'ordinanza - ingiunzione 3 al servizio postale per la notifica non è idonea ad interrompere il decorso del termine di
prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dall'art. 28 della legge 24
novembre 1981, n. 689, dovendosi ritenere che il principio generale - affermato dalla
sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale - secondo cui, quale che sia la
modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato
del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si
estende all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione, in quanto, perché l'atto
produca l'effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla
conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario”].
Il ricorso deve accogliersi dunque con riferimento all'intervenuta prescrizione della sanzione amministrativa.
La peculiarità delle questioni affrontate (anche in riferimento alla causa dell'intervenuta prescrizione) e l'infondatezza di parte delle argomentazioni svolte dalla ricorrente determinano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la sanzione amministrativa oggetto di giudizio estinta per intervenuta prescrizione;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 11.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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