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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/04/2024, n. 10251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10251 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 5091-2019 proposto da: OL DA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI n. 268, nello studio dell’avv. ANDREA REGGIO D’ACI, che la rappresenta e difende
- ricorrente -
contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 10251 Anno 2024 Presidente: BERTUZZI MARIO Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 16/04/2024 2 SOCIETA’ EDILE LEONINA S.P.A., in persona del legale rapprsentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE n. 28, nello studio dell’avv. CARMINE STINGONE, che la rappresenta e difende
- controricorrente -
nonchè contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5274/2018 della CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 30/07/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva;
udito il P.G., nella persona del dott. CARMELO CELENTANO;
FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato CI LI evocava in giudizio la Società Edile Leonina S.p.a. ed il Ministero dell’Interno innanzi il Tribunale di Roma, esponendo di aver acquistato un appartamento in uno stabile in Roma, via del Mascherino;
che tutti gli altri appartamenti dell’edificio, di proprietà della società convenuta, erano stati concessi in godimento al Ministero dell’Interno, che vi aveva installato un commissariato di Polizia, con conseguente trasformazione dei luoghi, aumento del numero dei frequentatori, limitazione dell’accesso ed installazione di impianti di sicurezza e videosorveglianza prima inesistenti. L’attrice invoca quindi la condanna delle convenute ad eliminare le trasformazioni indicate e a ripristinare 3 lo stato dei luoghi, ad eliminare le immissioni sonore e olfattive a carico dell’appartamento di sua proprietà ed al risarcimento del danno. Nella resistenza di parte convenuta il Tribunale, con sentenza n. 9610/2013, accoglieva parzialmente la domanda, condannando i convenuti al risarcimento, in favore dell’attrice, del danno, quantificato in € 100.000. Con la sentenza impugnata, n. 5274/2016, la Corte di Appello di Roma accoglieva i gravami separatamente proposti, avverso la decisione di prime cure, dal Ministero dell’Interno e dalla Società Edile Leonina S.p.a., rigettando invece quello incidentale introdotto dalla CI. Riformava quindi la pronuncia del Tribunale, rigettando integralmente la domanda formulata dalla predetta CI. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione CI LI, affidandosi a sette motivi. Resistono con separati controricorsi il Ministero dell’Interno e la Società Edile Leonina S.p.a. In prossimità dell’udienza la parte ricorrente ha depositato memoria ed il P.G. ha depositato note scritte. Sono comparsi all’udienza pubblica il P.G., che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso , e l’avv. Paolo Caruso, per delega dell’avv. Andrea Reggio D’Aci, per la ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 872, 2043, 2727 e 2729 c.c., nonché dei criteri di ripartizione dell’onere della prova e del fatto notorio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di un danno risarcibile, a fronte della accertata trasformazione di tutto l’edificio, salvo il solo 4 appartamento della CI, per effetto della sua destinazione di fatto ad ospitare un commissariato di Polizia. Secondo la ricorrente, tale destinazione condizionerebbe pesantemente l’uso degli spazi comuni dello stabile e limiterebbe pesantemente il pieno godimento della sua proprietà, in considerazione delle esigenze di sicurezza, anche legate alla presenza di armi, tipiche di un commissariato di Polizia. Con il secondo motivo, si duole invece dell’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe trascurato di considerare che la trasformazione dell’edificio per ospitare un commissariato di Polizia limitava fortemente il godimento della CI, sia del suo appartamento, che di tutti gli spazi e parti comuni dello stabile. Con il terzo motivo, denuncia altresì l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe trascurato di considerare l’effettiva consistenza dell’attività svolta dal Commissariato Vaticano, ospitato nello stabile di cui è causa, che non si esaurisce nell’orario di apertura degli uffici, ma –anche in vista delle peculiari esigenze di sicurezza del Papa, di specifica competenza del Commissariato anzidetto– implica la disponibilità di personale armato per tutte le 24 ore della giornata. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha evidenziato che la C.T.U. esperita in prime cure aveva confermato che le opere eseguite nello stabile “… sono consistite esclusivamente in modifiche della destinazione d’uso dei locali senza alcuna modifica strutturale degli stessi … Vi è stato, dunque, un mutamento della destinazione d’uso in violazione delle norme urbanistiche, ma ciò non comporta un danno in re ipsa dei proprietari vicini in quanto non si verte in tema di violazione delle norme sulle distanze …” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). La 5 Corte di merito ha anche aggiunto che “… nel caso in esame il giudice di prime cure ha reputato insussistente una diminuzione del valore dell’immobile della CI per effetto della mutata destinazione d’uso …” (cfr. pag. 7 della sentenza) ed ha convenuto con tale valutazione, aggiungendo che la presenza di uffici di polizia nel palazzo non soltanto non crea alcun decremento di valore alle proprietà vicine, ma – al contrario– “… incide positivamente sulla sicurezza dello stabile” (cfr. ancora pag. 7 della sentenza). Ciò posto, la Corte distrettuale ha riformato la decisione del Tribunale, che aveva riconosciuto alla CI un risarcimento del danno derivante dal limitato godimento degli spazi comuni dello stabile, evidenziando che l’istruttoria esperita in prime cure aveva rivelato che lo stabile era già in parte occupato da uffici di pubblica sicurezza quando, nel 1988, la CI aveva acquistato il suo appartamento (cfr. pag. 8 della sentenza); che l’accesso del pubblico agli uffici posti al primo, secondo e terzo piano è intercluso;
che l’accesso al piano terra avviene direttamente dalla via pubblica, e dunque senza aggravio per le parti comuni dell’edificio, quali scale ed androne;
che l’attività degli uffici non aperti al pubblico si svolge soltanto dalle 8 alle 17; che al solo ufficio al primo piano accedono, solo per la firma di inizio e fine turno, un massimo di 80 agenti suddivisi in due turni di servizio (cfr. pagg. 9 e 10); che l’ufficio stranieri, avente accesso separato ed autonomo, è frequentato giornalmente da circa 100 utenti (cfr. pag. 10). A fronte di tali evidenze, la Corte di Appello ha ritenuto insussistente il pregiudizio lamentato dalla CI, evidenziando peraltro che la stessa non aveva fornito con precisione la prova di an e quantum del danno lamentato, asseritamente connesso al limitato godimento delle parti comuni dello stabile (cfr. ancora pag. 10). 6 Tale complessiva ricostruzione del fatto e delle prove viene attinta dalla ricorrente mediante la prospettazione di una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza considerare tuttavia che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. del 13/06/2014, Rv. 631330). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per 7 pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. del 30/01/2023, Rv. 666639). Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 844, 872 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato l’assenza del superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni lamentate. Con il quinto motivo, la CI denuncia invece la violazione o falsa applicazione dell’art. 844 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe escluso la sussistenza di immissioni superiori alla soglia di tollerabilità limitando, erroneamente, la propria valutazione al solo aspetto del rumore, e sopravvalutando il contesto territoriale in cui si trova l’edificio oggetto di causa. Con il sesto motivo, la ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte capitolina avrebbe erroneamente fatto riferimento, nella valutazione di tollerabilità delle immissioni, alla situazione concreta dello stabile in cui si trova la proprietà della ricorrente, mentre avrebbe dovuto considerare le sue caratteristiche originarie, antecedenti alla sua illecita trasformazione conseguente alla destinazione di gran parte di esso ad ospitare il Commissariato Vaticano. Con il settimo motivo, infine, lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 844, 872, 2043, 2058 e 2059 c.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello, nell’accogliere i gravami proposti avverso la decisione di prime cure dalle parti odierne 8 controricorrenti, avrebbe erroneamente ritenuto assorbito l’appello incidentale della CI, senza esaminarne i motivi e senza considerare che con esso si lamentava anche la violazione della norma del P.R.G. del Comune di Roma che prescrive il divieto di modificare la destinazione d’uso degli immobili. Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha ritenuto erronea la statuizione del Tribunale, che aveva escluso l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 844 c.c. alla fattispecie, ed ha operato il giudizio di bilanciamento previsto dalla norma sopra richiamata, considerando le risultanze dell’istruttoria, che avevano escluso l’accessibilità al pubblico di tutti gli uffici del Commissariato, l’ubicazione dello stabile in zona ad alto afflusso turistico e dunque caratterizzata da una considerevole rumorosità di fondo, ed il suo mutamento di destinazione d’uso in violazione delle norme di P.R.G., concludendo per l’insussistenza del superamento della soglia di normale tollerabilità lamentato dalla CI. La statuizione è coerente con l’insegnamento di questa Corte, che merita di essere ribadito, secondo cui “Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicché la valutazione ex art. 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale. Spetta al giudice del merito accertare in concreto gli accorgimenti idonei a ricondurre tali immissioni nell'ambito della normale tollerabilità” (Cass. Sez. 2, 9 Sentenza n. del 05/08/2011, Rv. 618746; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 27/07/1983, Rv. 430026; Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 05/11/2018, Rv. 651181). La Corte capitolina, infatti, ha esaminato la situazione peculiare dei luoghi, dando rilievo a tutti gli elementi di fatto acquisiti agli atti del giudizio di merito, emergenti dall’istruttoria o comunque desunti dall’ubicazione dello stabile in area ad elevata vocazione turistica, ed ha operato un giudizio di fatto, all’esito del quale ha escluso, con valutazione in sé non utilmente censurabile in sede di legittimità, la sussistenza del superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni lamentate dalla CI. Anche in questo caso, la ricorrente contrappone una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, invocando in sostanza una inammissibile revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte distrettuale. Valgono, pertanto, le considerazioni già esposte in relazione ai primi tre motivi di ricorso. Né sussistono profili di omesso esame di fatti decisivi, posto che nel caso di specie l’omesso esame del quale si duole la ricorrente non verte su fatti, ma su elementi di prova e su questioni valutate dal giudice di merito. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, “… dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. del 05/02/2011, Rv. 616733). Non sono quindi “fatti” nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., 10 né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio. Neppure si configura alcun profilo di omesso esame, da parte del giudice di seconde cure, dei motivi di appello incidentale che erano stati proposti dalla CI. La Corte distrettuale, infatti, esamina le censure sollevate da quest’ultima, ritenendole infondate in ragione delle stesse considerazioni che l’avevano portata a ritenere, al contrario, fondate le doglianze proposte dagli appellanti principali (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata) e concludendo per il mancato conseguimento della prova, tanto della sussistenza del danno non patrimoniale, che di quello patrimoniale, rivendicati dalla CI (cfr. ancora pag. 13 e pag. 14 della sentenza). Il ricorso, in definitiva, va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, rispettivamente, in € 1.300, di cui € 100 di esborsi, oltre 11 rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti, come per legge, in favore di Società Edile Leonina S.p.a.; ed in € 1.200 oltre spese prenotate a debito, in favore del Ministero dell’Interno. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrente -
contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 10251 Anno 2024 Presidente: BERTUZZI MARIO Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 16/04/2024 2 SOCIETA’ EDILE LEONINA S.P.A., in persona del legale rapprsentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE n. 28, nello studio dell’avv. CARMINE STINGONE, che la rappresenta e difende
- controricorrente -
nonchè contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5274/2018 della CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 30/07/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva;
udito il P.G., nella persona del dott. CARMELO CELENTANO;
FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato CI LI evocava in giudizio la Società Edile Leonina S.p.a. ed il Ministero dell’Interno innanzi il Tribunale di Roma, esponendo di aver acquistato un appartamento in uno stabile in Roma, via del Mascherino;
che tutti gli altri appartamenti dell’edificio, di proprietà della società convenuta, erano stati concessi in godimento al Ministero dell’Interno, che vi aveva installato un commissariato di Polizia, con conseguente trasformazione dei luoghi, aumento del numero dei frequentatori, limitazione dell’accesso ed installazione di impianti di sicurezza e videosorveglianza prima inesistenti. L’attrice invoca quindi la condanna delle convenute ad eliminare le trasformazioni indicate e a ripristinare 3 lo stato dei luoghi, ad eliminare le immissioni sonore e olfattive a carico dell’appartamento di sua proprietà ed al risarcimento del danno. Nella resistenza di parte convenuta il Tribunale, con sentenza n. 9610/2013, accoglieva parzialmente la domanda, condannando i convenuti al risarcimento, in favore dell’attrice, del danno, quantificato in € 100.000. Con la sentenza impugnata, n. 5274/2016, la Corte di Appello di Roma accoglieva i gravami separatamente proposti, avverso la decisione di prime cure, dal Ministero dell’Interno e dalla Società Edile Leonina S.p.a., rigettando invece quello incidentale introdotto dalla CI. Riformava quindi la pronuncia del Tribunale, rigettando integralmente la domanda formulata dalla predetta CI. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione CI LI, affidandosi a sette motivi. Resistono con separati controricorsi il Ministero dell’Interno e la Società Edile Leonina S.p.a. In prossimità dell’udienza la parte ricorrente ha depositato memoria ed il P.G. ha depositato note scritte. Sono comparsi all’udienza pubblica il P.G., che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso , e l’avv. Paolo Caruso, per delega dell’avv. Andrea Reggio D’Aci, per la ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 872, 2043, 2727 e 2729 c.c., nonché dei criteri di ripartizione dell’onere della prova e del fatto notorio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di un danno risarcibile, a fronte della accertata trasformazione di tutto l’edificio, salvo il solo 4 appartamento della CI, per effetto della sua destinazione di fatto ad ospitare un commissariato di Polizia. Secondo la ricorrente, tale destinazione condizionerebbe pesantemente l’uso degli spazi comuni dello stabile e limiterebbe pesantemente il pieno godimento della sua proprietà, in considerazione delle esigenze di sicurezza, anche legate alla presenza di armi, tipiche di un commissariato di Polizia. Con il secondo motivo, si duole invece dell’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe trascurato di considerare che la trasformazione dell’edificio per ospitare un commissariato di Polizia limitava fortemente il godimento della CI, sia del suo appartamento, che di tutti gli spazi e parti comuni dello stabile. Con il terzo motivo, denuncia altresì l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe trascurato di considerare l’effettiva consistenza dell’attività svolta dal Commissariato Vaticano, ospitato nello stabile di cui è causa, che non si esaurisce nell’orario di apertura degli uffici, ma –anche in vista delle peculiari esigenze di sicurezza del Papa, di specifica competenza del Commissariato anzidetto– implica la disponibilità di personale armato per tutte le 24 ore della giornata. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha evidenziato che la C.T.U. esperita in prime cure aveva confermato che le opere eseguite nello stabile “… sono consistite esclusivamente in modifiche della destinazione d’uso dei locali senza alcuna modifica strutturale degli stessi … Vi è stato, dunque, un mutamento della destinazione d’uso in violazione delle norme urbanistiche, ma ciò non comporta un danno in re ipsa dei proprietari vicini in quanto non si verte in tema di violazione delle norme sulle distanze …” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). La 5 Corte di merito ha anche aggiunto che “… nel caso in esame il giudice di prime cure ha reputato insussistente una diminuzione del valore dell’immobile della CI per effetto della mutata destinazione d’uso …” (cfr. pag. 7 della sentenza) ed ha convenuto con tale valutazione, aggiungendo che la presenza di uffici di polizia nel palazzo non soltanto non crea alcun decremento di valore alle proprietà vicine, ma – al contrario– “… incide positivamente sulla sicurezza dello stabile” (cfr. ancora pag. 7 della sentenza). Ciò posto, la Corte distrettuale ha riformato la decisione del Tribunale, che aveva riconosciuto alla CI un risarcimento del danno derivante dal limitato godimento degli spazi comuni dello stabile, evidenziando che l’istruttoria esperita in prime cure aveva rivelato che lo stabile era già in parte occupato da uffici di pubblica sicurezza quando, nel 1988, la CI aveva acquistato il suo appartamento (cfr. pag. 8 della sentenza); che l’accesso del pubblico agli uffici posti al primo, secondo e terzo piano è intercluso;
che l’accesso al piano terra avviene direttamente dalla via pubblica, e dunque senza aggravio per le parti comuni dell’edificio, quali scale ed androne;
che l’attività degli uffici non aperti al pubblico si svolge soltanto dalle 8 alle 17; che al solo ufficio al primo piano accedono, solo per la firma di inizio e fine turno, un massimo di 80 agenti suddivisi in due turni di servizio (cfr. pagg. 9 e 10); che l’ufficio stranieri, avente accesso separato ed autonomo, è frequentato giornalmente da circa 100 utenti (cfr. pag. 10). A fronte di tali evidenze, la Corte di Appello ha ritenuto insussistente il pregiudizio lamentato dalla CI, evidenziando peraltro che la stessa non aveva fornito con precisione la prova di an e quantum del danno lamentato, asseritamente connesso al limitato godimento delle parti comuni dello stabile (cfr. ancora pag. 10). 6 Tale complessiva ricostruzione del fatto e delle prove viene attinta dalla ricorrente mediante la prospettazione di una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza considerare tuttavia che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. del 13/06/2014, Rv. 631330). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per 7 pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. del 30/01/2023, Rv. 666639). Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 844, 872 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato l’assenza del superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni lamentate. Con il quinto motivo, la CI denuncia invece la violazione o falsa applicazione dell’art. 844 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe escluso la sussistenza di immissioni superiori alla soglia di tollerabilità limitando, erroneamente, la propria valutazione al solo aspetto del rumore, e sopravvalutando il contesto territoriale in cui si trova l’edificio oggetto di causa. Con il sesto motivo, la ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte capitolina avrebbe erroneamente fatto riferimento, nella valutazione di tollerabilità delle immissioni, alla situazione concreta dello stabile in cui si trova la proprietà della ricorrente, mentre avrebbe dovuto considerare le sue caratteristiche originarie, antecedenti alla sua illecita trasformazione conseguente alla destinazione di gran parte di esso ad ospitare il Commissariato Vaticano. Con il settimo motivo, infine, lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 844, 872, 2043, 2058 e 2059 c.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello, nell’accogliere i gravami proposti avverso la decisione di prime cure dalle parti odierne 8 controricorrenti, avrebbe erroneamente ritenuto assorbito l’appello incidentale della CI, senza esaminarne i motivi e senza considerare che con esso si lamentava anche la violazione della norma del P.R.G. del Comune di Roma che prescrive il divieto di modificare la destinazione d’uso degli immobili. Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha ritenuto erronea la statuizione del Tribunale, che aveva escluso l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 844 c.c. alla fattispecie, ed ha operato il giudizio di bilanciamento previsto dalla norma sopra richiamata, considerando le risultanze dell’istruttoria, che avevano escluso l’accessibilità al pubblico di tutti gli uffici del Commissariato, l’ubicazione dello stabile in zona ad alto afflusso turistico e dunque caratterizzata da una considerevole rumorosità di fondo, ed il suo mutamento di destinazione d’uso in violazione delle norme di P.R.G., concludendo per l’insussistenza del superamento della soglia di normale tollerabilità lamentato dalla CI. La statuizione è coerente con l’insegnamento di questa Corte, che merita di essere ribadito, secondo cui “Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicché la valutazione ex art. 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale. Spetta al giudice del merito accertare in concreto gli accorgimenti idonei a ricondurre tali immissioni nell'ambito della normale tollerabilità” (Cass. Sez. 2, 9 Sentenza n. del 05/08/2011, Rv. 618746; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 27/07/1983, Rv. 430026; Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 05/11/2018, Rv. 651181). La Corte capitolina, infatti, ha esaminato la situazione peculiare dei luoghi, dando rilievo a tutti gli elementi di fatto acquisiti agli atti del giudizio di merito, emergenti dall’istruttoria o comunque desunti dall’ubicazione dello stabile in area ad elevata vocazione turistica, ed ha operato un giudizio di fatto, all’esito del quale ha escluso, con valutazione in sé non utilmente censurabile in sede di legittimità, la sussistenza del superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni lamentate dalla CI. Anche in questo caso, la ricorrente contrappone una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, invocando in sostanza una inammissibile revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte distrettuale. Valgono, pertanto, le considerazioni già esposte in relazione ai primi tre motivi di ricorso. Né sussistono profili di omesso esame di fatti decisivi, posto che nel caso di specie l’omesso esame del quale si duole la ricorrente non verte su fatti, ma su elementi di prova e su questioni valutate dal giudice di merito. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, “… dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. del 05/02/2011, Rv. 616733). Non sono quindi “fatti” nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., 10 né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio. Neppure si configura alcun profilo di omesso esame, da parte del giudice di seconde cure, dei motivi di appello incidentale che erano stati proposti dalla CI. La Corte distrettuale, infatti, esamina le censure sollevate da quest’ultima, ritenendole infondate in ragione delle stesse considerazioni che l’avevano portata a ritenere, al contrario, fondate le doglianze proposte dagli appellanti principali (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata) e concludendo per il mancato conseguimento della prova, tanto della sussistenza del danno non patrimoniale, che di quello patrimoniale, rivendicati dalla CI (cfr. ancora pag. 13 e pag. 14 della sentenza). Il ricorso, in definitiva, va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, rispettivamente, in € 1.300, di cui € 100 di esborsi, oltre 11 rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti, come per legge, in favore di Società Edile Leonina S.p.a.; ed in € 1.200 oltre spese prenotate a debito, in favore del Ministero dell’Interno. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda