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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4853 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2358/23
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Mercedes Diretto e dall'avv.to Carmine Cirillo
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
Resistente contumace
NONCHE'
, nato a [...] l'[...] Controparte_2
Resistente contumace
NONCHE'
nato ad [...] il [...], quale CP_3 titolare della Controparte_4
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso, depositato in data 23.02.2023, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa in condizione di subordinazione alle dipendenze dei fratelli e Controparte_1 dal 16.10.1997 al 12.09.2021 svolgendo le mansioni di Controparte_2 apparecchiatrice e cucitrice di scarpe di pellame e camoscio inquadrabili nel IV livello del CCNL per i lavoratori addetti all'industria delle calzature, ha dedotto di non aver percepito quanto dovuto a titolo di retribuzione, 13ma mensilità, 14ma mensilità, differenze paga per le ore effettive di lavoro svolto e di
TFR.
Ha pertanto chiesto la condanna in solido di e Controparte_1 al pagamento delle differenze retributive maturate Controparte_2 per il periodo dal 16.10.1997 al 30.06.2021; la condanna del solo al pagamento delle differenze retributive maturate Controparte_5 per il periodo dal 1.07.2021 al 12.09.2021; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il giudice non ritenesse meritevole di accoglimento la domanda nei confronti dei sig.ri Controparte_1
e per il periodo dal 1997, ma solo per il periodo in Controparte_2 cui sono stati titolari “di fatto” della NI. Controparte_6
(dal 01.03.2011 al 30.06.2021), condannare
[...] quest'ultimi, in solido con il titolare della ditta sig. CP_3
, al pagamento delle differenze retributive maturate e non
[...] corrisposte per tale periodo;
condannare altresì, in solido tra loro, il sig. e il sig. n.q. al pagamento Controparte_2 CP_3 delle differenze retributive dal 01.07.2021 al 12.09.2021, poiché in data 30.06.2021 il sig. ha lasciato il calzaturificio;
in CP_1 via ulteriormente gradata, qualora il giudice non ritenesse meritevole la domanda nei confronti dei sigg.ri e Controparte_1
accertata comunque la sussistenza di un rapporto di Controparte_2 tipo subordinato tra la NI. e la Controparte_6 sig.ra condannare il sig. quale Parte_1 CP_3 titolare della ditta al Controparte_4 pagamento delle spettanze retributive maturate e non corrisposte nel periodo dal 01.03.2011 al 12.09.2021, il tutto con vittoria delle spese processuali.
I resistenti, pur regolarmente citati in giudizio, sono rimasti contumaci.
Ammessa ed espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione in atti, lette le note di parte autorizzate, l'udienza
è stata trattata in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata quindi la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente ha sostenuto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dei fratelli e Controparte_1 Controparte_2 dal 16.10.1997 al 30.06.2021, data in cui il sig. aveva CP_1 lasciato l'azienda e l'attività imprenditoriale era stata gestita esclusivamente da sino al 12.09.2021. Controparte_2
Nel periodo di tempo suindicato i resistenti avrebbero esercitato il potere direttivo, organizzativo e disciplinare nei confronti della lavoratrice, la quale aveva dovuto a loro giustificare le assenze e/o eventuali ritardi. In particolare, il sig. si era occupato CP_2 del pagamento della retribuzione, mentre il sig. aveva CP_1 diretto l'attività lavorativa.
In sostanza, i fratelli e erano Controparte_1 Controparte_2 stati titolari di fatto di un calzaturificio dedito alla produzione di scarpe per aziende terze, almeno fino al giugno 2021.
In ordine alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro il teste ha riferito di aver lavorato con la Testimone_1 ricorrente presso l'azienda sita a Trentola Ducenta in via CP_4
Caravaggio n. 11 gestita dapprima da e poi, dal Controparte_7
2007, anche dal fratello In particolare, il teste vi Controparte_2 aveva lavorato dal 1996 sino al 2021 con le mansioni di preparatore di tomaie. La ricorrente aveva cominciato a lavorare presso l'azienda nel 1997 e vi aveva lavorato fino al 2021 con il ruolo di apparecchiatrice. Avevano entrambi lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. Il sig. dirigeva l'attività ed impartiva direttive ai Controparte_7 dipendenti mentre il sig. corrispondeva la Controparte_2 retribuzione ogni settimana in contanti. Il teste ha poi precisato che, mentre il suo rapporto di lavoro era cessato ad agosto 2021, quello della sig.ra si era interrotto a settembre 2021. Parte_1
Il teste ha ricordato di aver lavorato con la ricorrente Tes_2 presso la ditta Ni Ba di ON AT sita a Ducenta in via
Caravaggio n. 11. La teste ha riferito di avervi lavorato dal 1996 fino al 2001 con le mansioni di apparecchiatrice;
la sig.ra Parte_1 invece aveva lavorato presso l'azienda dal 1997 sino al 2021. La ricorrente aveva svolto le mansioni di apparecchiatrice. Avevano entrambe lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,30 con un'ora di pausa per il pranzo. Sul luogo di lavoro era presente il sig. il quale gestiva l'attività ed impartiva Controparte_1 le direttive;
era quest'ultimo a corrispondere la retribuzione in contanti.
All'esito dell'attività istruttoria svolta deve dunque ritenersi provato che la ricorrente abbia svolto attività lavorativa di carattere subordinato alle dipendenze dei fratelli CP_1
e titolari di fatto di un calzaturificio
[...] Controparte_2 dedito alla produzione di scarpe per aziende terze, almeno fino al giugno 2021.
Le mansioni svolte, così come accertate nel corso dell'attività istruttoria, sono quindi riconducibili nell'ambito del profilo professionale di livello 4 del CCNL sopra richiamato.
Individuato dunque il CCNL applicabile, in mancanza di diverse e rilevanti circostanze, considerato esatto l'inquadramento nel livello
4 e dimostrate le modalità di espletamento dell'attività lavorativa come riportate in ricorso, anche con riguardo all'orario di lavoro osservato, le differenze retributive vanno calcolate tenendo conto della paga base e contingenza.
Possono dunque essere riconosciute alla sig.ra sulla base Parte_1 dei conteggi depositati in data 24.10.2025, le somme pretese a titolo di differenze retributive, sulla base di un orario di lavoro di 40 ore settimanali, non essendo stata fornita in giudizio prova certa dello svolgimento di lavoro straordinario (l'orario riferito dai testi è infatti divergente da quello riportato in ricorso).
Difatti, in presenza della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non è stata fornita la prova della corresponsione della giusta retribuzione e del trattamento di fine rapporto e delle altre voci sopra indicate, il cui onere è posto a carico del datore di lavoro in base ai generali principi di cui all'art. 2697 c.c. dell'onere della prova.
Alla ricorrente può quindi essere riconosciuta la somma complessiva di € 237.143,70, di cui € 37.168,81 a titolo di TFR.
Sulle somme spettanti in favore della ricorrente ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c..
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 38 del 29 gennaio 2001.
Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dovranno essere calcolati dal primo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro per quanto riguarda il TFR.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: Condanna e in solido, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento della somma di € 237.143,70, di cui € 37.168,81 a titolo di
TFR, in favore di su cui corrispondere gli Parte_1 interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Rigetta per il resto.
Condanna e in solido, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €
6.699,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e cpa, con attribuzione.
Aversa 2.12.2025
IL GIUDICE