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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/12/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2952 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza tenuta con trattazione scritta del 11.12.2025,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Memoli ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Latina, via Monti n. 42
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t. (C.F. ), in persona Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 del p.t., con sede a Roma, in via Arenula n. 70, rappresentato e difeso ex lege CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n.
12,
PARTE RESISTENTE
All'esito dell'udienza del 11.12.2025, tenuta con trattazione scritta, ha emesso la seguente ordinanza
SENTENZA
Il ricorrente ex art. 281 decies cpc propone opposizione, con ricorso depositato in data 16.07.2025, avverso il decreto del Giudice penale del Tribunale di Latina, comunicato il giorno 03.07.2025, con cui era stata rigettata l'istanza di liquidazione richiesta nel giudizio RG 1209/2023 ove era stato nominato difensore dell'imputato procedimento conclusosi con sentenza n. 3673/2023 CP_3 di condanna.
La parte chiede al Tribunale: “In via principale in accoglimento del ricorso dichiarare nullo e/o annullare il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione n. SIAMM 539/2025 del 03.07.2025, notificato tramite pec in data 10.07.2025 e per l'effetto riconoscere per l'attività svolta dal difensore la somma di euro 1.000,00 (fase studio e fase decisoria) ovvero quella somma maggiore o minore che sarà riconosciuta di giustizia, così come determinata dal Protocollo Liquidazioni del Tribunale di Latina del 17.01.2024, tariffa collegio, ipotesi base E (dibattimenti ordinari): fase studio € 400,00, fase decisoria € 1.100,00 = € 1.500,00 – € 500,00 per riduzione 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02 per un totale di € 1.000,00 oltre 15% spese generali, Cpa e Iva come per legge. In via subordinata dichiarare nullo e/o annullare il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione n. SIAMM 539/2025 del 03.07.2025, notificato tramite pec in data 10.07.2025 e per l'effetto riconoscere per l'attività svolta dal difensore la somma dovuta sulla base delle tariffe previste dal Decreto ministeriale
n.147/22, tabella n.15 giudizi penali, Tribunale collegiale nella misura di € 945,50 (valori minimi) oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva come per legge. Vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre rimborso del contributo unificato versato nel presente giudizio pari ad euro 43,00 ed
€ 27,00 per diritti di cancelleria.”.
Si costituiva parte opposta così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - in via principale, rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata, con vittoria delle spese di lite;
- in subordine, liquidare il compenso secondo i valori minimi, applicando la diminuzione di cui all'art.
130 del D.P.R. 115/2002, per le ragioni esposte, con compensazione delle spese di lite.”.
All'udienza del 11/12/2025, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
Ciò premesso, il ricorso avverso il decreto di revoca dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, va proposto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso, davanti al Presidente del Tribunale al quale appartiene il Giudice che ha emesso il decreto di rigetto.
Il sottoscritto Magistrato è stato tabellarmente delegato alla trattazione del procedimento dal
Presidente.
Il ricorso è tempestivo.
Tanto detto, va osservato che il magistrato di prime cure ha ritenuto condivisibilmente di respingere l'istanza di liquidazione sottopostagli, in quanto presentata in data 22.11.2023 alle ore 16.57 dopo l'emissione della sentenza di primo grado.
La circostanza è documentata e incontestata.
Dal verbale dell'udienza del 22 novembre 2023 si evince che il processo è iniziato alle ore 9:25 e si
è concluso con la lettura del dispositivo alle ore 10:46 (cfr. verbale e sentenza in atti).
Né all'udienza il difensore ha fatto riserva di presentare istanza ovvero ha fatto cenno ad essa.
Successivamente alla lettura del dispositivo e alla conclusione del procedimento, alle ore 16:57 del
22 novembre 2023, dopo l'emissione della sentenza e la chiusura del processo di primo grado, è stata depositata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato da parte del sig. CP_3
Ne deriva che il Giudice di prime cura ha emesso il provvedimento di rigetto in linea con la previsione normativa di cui all'art. 109 del D.P.R. 115/2002, secondo cui “1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”.
Il giudice ha, quindi, correttamente rigettato l'istanza di liquidazione, che è stata presentata in relazione al processo di primo grado dopo la sua conclusione.
D'altronde, lo stesso Protocollo siglato con il COA dal Presidente del Tribunale di Latina prevede che “Il difensore della parte civile ammessa al gratuito patrocinio dovrà necessariamente presentare istanza di liquidazione contestualmente alle conclusioni e, pertanto, prima che il giudice pronunci la sentenza o il provvedimento definitorio e ciò al fine di consentire in caso di condanna - la corretta applicazione del disposto di cui all'art. 110 d.p.r. 115/2002”.
Va, quindi, rigettata la domanda.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da , Parte_1
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta Controparte_1
, che liquida in € 500,00 per onorari, oltre iva, spese generali e cpa.
[...]
Latina, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Concetta Serino