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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/03/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del giorno 24.03.2025, dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n.
845 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, promossa da nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1
disgiuntamente, dall'avv. Salvatore Attinà e dall'avv. Beniamino Mangiola, ricorrente contro
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. Saverio Gatto, resistente nonché
(C.F.: , Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
(C.F.: , (C.F.: C.F._4 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._5 Parte_3 C.F._6
(C.F.: ), Parte_4 C.F._7 CP_4
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._8 CP_5
), C.F._9
resistenti contumaci
1 Sono presenti: l'avv. NATALINA LACAMERA, per delega dell'avv.
SALVATORE ATTINA', per il ricorrente e l'avv. SAVERIO GATTO per
. Controparte_1
L'avv. Lacamera precisa le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo, agli atti di causa ed alla comparsa da ultimo depositata e chiede di procedere alla compensazione di spese e competenze.
L'avv. Gatto precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione ed alla comparsa da ultimo depositata e chiede di rigettare la domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e diritto;
con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge. Chiede, infine, di condannare la controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. ricorrendone i presupposti di legge.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa.
All'esito, alle ore 13.30, il Giudice pronuncia sentenza come da separato atto che fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza dei procuratori, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 845/2024 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Altri istituiti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni” e decisa all'udienza del giorno 24.03.2025, promossa da nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1
disgiuntamente, dall'avv. Salvatore Attinà e dall'avv. Beniamino Mangiola, ricorrente contro
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. Saverio Gatto, resistente nonché
(C.F.: , Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
(C.F.: , (C.F.: C.F._4 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._5 Parte_3 C.F._6
3 (C.F.: ), Parte_4 C.F._7 CP_4
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._8 CP_5
), C.F._9
resistenti contumaci
§§§
In fatto ed in diritto
§1. ha instaurato, innanzi all'intestato Tribunale, un Parte_1
procedimento semplificato di cognizione nei confronti di Controparte_1
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Parte_3
e , chiedendo di Parte_4 CP_4 CP_5
“accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in narrativa;
condannare i convenuti, in solido o per quanto di ragione, al rilascio della fascia di terreno illegittimamente occupata;
condannare i convenuti alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”.
A sostegno della domanda è stato allegato:
-che il ricorrente è proprietario di un fondo ubicato nel comune di
RI (RC), censito al catasto terreni al foglio 44, particelle n. 173 e
174;
-che il fondo confina con la particella 107 foglio 44, catastalmente intestata a , nato a [...] il giorno 01.07.1896, per 2/6, ed Parte_1
a , nata a [...] in data [...], , Controparte_6 Controparte_7
nata a [...] il giorno 01.10.1935, , nata a [...] il Controparte_1
24.11.1928, (erroneamente indicato come , nato Parte_3 Pt_3
a RI il 16.01.1923, per i restanti 4/6, nonché con la particella 109 del foglio 44, già catastalmente intestata a nato a [...] CP_4
4 il 17.07.1955, ed oggi di proprietà di nata a Controparte_1
RI il giorno 01/05/1960;
-che la vigilia di Natale dell'anno 2021 la senza dare alcuna Pt_1
preventiva comunicazione, ha proceduto alla costruzione di un muro di confine tra le due proprietà nonostante le rimostranze del ricorrente, il quale chiedeva di individuare la linea di confine sul terreno in contraddittorio, posizionando il muro non sull'effettivo confine, bensì sconfinando nella proprietà esclusiva dell'istante, con violazione del suo diritto di proprietà;
-che il procedimento di mediazione, svolto nei confronti di _1
, quale proprietaria esclusiva della particella 107, e degli eredi
[...]
degli intestatari catastali della particella 109, ossia della stessa _1
, di , ,
[...] Controparte_3 Parte_2 Parte_3 [...]
e si è Parte_4 CP_4 CP_5 CP_2
concluso senza esito;
-che, di conseguenza, si è reso necessario determinare il confine tra i fondi, con condanna dei resistenti al rilascio della porzione di fondo di esclusiva proprietà del ricorrente, illegittimamente occupata.
§2. Si è costituita in giudizio la sola , deducendo Controparte_1
l'infondatezza del ricorso, essendo già stato tracciato dal geometra il confine tra i fondi, “con esatta Controparte_8
identificazione e installazione di picchetti infissi nel terreno che rappresenta lo stato reale e fedele dei luoghi”. Ha chiesto, dunque, di
“rigettare la domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e diritto”, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
§3. All'udienza del giorno 01.07.2024 è stata dichiarata la contumacia dei resistenti , Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Pt_1
5 , e i Pt_3 CP_4 CP_5 Parte_4
quali, seppure abbiano ricevuto rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, non si sono costituiti in giudizio.
§4. Il procedimento è stato istruito con la documentazione in atti e l'espletamento di consulenza tecnica al fine di descrivere lo stato dei luoghi, accertare l'esatto confine tra le particelle 173 e 174 del foglio 44 di mappa, da un lato, e le particelle 107 e 109 dello stesso foglio di mappa, dall'altro; verificare se con il muro cui si fa riferimento nel ricorso sia stata o meno occupata parte del fondo di proprietà di ed in caso Parte_1
affermativo specificare l'entità della porzione occupata.
§5. All'odierna udienza, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa viene decisa secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies
c.p.c.
§6. La domanda non è meritevole di accoglimento.
§6.1- In linea di diritto va ricordato che l'art. 950 c.c. precisa che, quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che esso sia stabilito giudizialmente, ammettendo ogni mezzo di prova oppure, in mancanza, attenendosi al confine delineato dalle mappe catastali.
Tale azione, quindi, permette di far cessare situazioni di incertezza in ordine alla determinazione dei confini e non è diretta alla risoluzione di una lite relativa ai titoli di proprietà di fondi limitrofi, bensì unicamente all'accertamento dell'estensione di fondi confinanti, al fine di ottenerne un tracciamento preciso [cfr. Cass. n. 28826 del 2024, secondo cui “L'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso - che presuppone un conflitto di titoli - l'attore non
6 ha incertezza alcuna circa il confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo - in cui la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi - l'attore non solo non è sicuro "ab initio" dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto. Ne consegue che, ove venga attribuito un erroneo
"nomen iuris" all'azione, occorre avere riguardo all'effettiva natura della controversia, così che, ove l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di confini, chieda, con espressione precisa e univoca,
l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto
e il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di rivendica”].
§6.2- Ciò detto, la domanda va inquadrata nel disposto dell'art. 950 c.c., essendo diretta ad ottenere la determinazione giudiziale del confine tra le particelle 173 e 174, di proprietà del ricorrente, e le particelle 107 e 109 del foglio di mappa 44, senza mettere in discussione i titoli di proprietà.
§6.3- Tanto chiarito, non si ritiene sussistano i presupposti dell'azione ex art. 950 c.c. nel caso in oggetto.
Sul punto giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, se “è pur vero che nell'azione di regolamento di confini, che si configura come una vindicatio incertae partis, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, è altrettanto vero che il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili ed utilizzando ogni mezzo istruttorio, ricorrendo
7 sia alle risultanze dei titoli di acquisto, sia in ultima analisi anche alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario” (cfr. Cass. n. 18108 del
2024, nonché Cass. n. 10062 del 2018).
Orbene, nel caso in esame risulta determinante l'accertamento svolto dal consulente tecnico d'ufficio (ing. ) in ordine all'esatta Persona_1
ricostruzione del confine dei fondi oggetto di causa.
Sono infatti pienamente condivisibili le conclusioni contenute nell'elaborato peritale, in quanto congrue, adeguatamente motivate, supportate dall'utilizzo di metodologie affidabili e basate su un'attenta analisi delle risultanze catastali, dei documenti prodotti in giudizio e dello stato dei luoghi, oltre che non contestate dalle parti.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che «gli appezzamenti di terreno oggetto di verifica sono ubicati nel Comune di
RI (RC), località Lutrò. I lotti oggetto di perizia sono censiti in
Catasto Terreni del Comune di RI (RC), al foglio mappale n° 44, più precisamente:
- particella 107, con qualità: Seminativo di classe 1, con una superficie catastale mq 51, di proprietà della ditta nato a [...]_1
(RC) il 01.07.1896 (Proprietà per 2/6), nata a [...]_6
(RC) il 06.01.1927 (Comproprietario per 4/6), nata a [...]
RI (RC) il 01.10.1935 (Comproprietario per 4/6), Controparte_1
nata a [...] il [...] (Comproprietario per 4/6) e
[...]
nata a [...] il [...] (Comproprietario per Pt_3
4/6);
- particella 109, con qualità: Seminativo di classe 1, con una superficie catastale di mq 66, di proprietà nata a [...]_1
(RC) il 01.05.1960 (Proprietario);
8 - particella 173, con qualità: AA - Agrumeto di classe 2, con una superficie catastale di mq 7.117 e AB 3 Pascolo Arborato di classe 2, con una superficie di mq 278, di proprietà nato a [...]_1
(RC) il 29.04.1945 (Proprietario);
- particella 174, con qualità: Ente Urbano di mq 740.
Sulle particelle 196 e 171, limitrofe a quelle oggetto di perizia, insistono fabbricati multipiano di antica fattura.
Nei rilevamenti eseguiti, sono stati osservati sia i punti notevoli descritti negli atti, che alcuni punti di primo rilievo ricomprendenti muri, caseggiati limitrofi e punti fiduciali catastali, ricadenti anche nello stesso foglio di mappa n. 44, del Comune di RI (RC)».
Ed ancora: «nella post elaborazione, il rilievo eseguito è stato sovrapposto per coordinate ed inquadrato su di una Carta Tecnica
Regionale dell'area, nella proiezione conforme UTM - WGS84 - ETRF89 ed in seguito anche graficamente, sul foglio di mappa catastale attuale
n.44, opportunamente rototraslato, sino a far coincidere il più possibile i punti rilevati, notevoli e di dettaglio, con quelli raffigurati sul foglio di mappa stesso. … la sovrapposizione grafica ha tenuto in debito conto della coincidenza e dell'allineamento cartografico dei punti fiduciali e di primo rilievo predetto, evidenziando le distanze reciproche tra i confini catastali.
Va rilevato come, dalla tripla sovrapposizione (rilievo + aerofotogrammetria + stralcio catastale) è emerso come la distanza tra il confine catastale ed il reale muretto dividente, sia risultata non coincidente. Alcuni tratti, coincidenti con i punti dal n. 23 al n. 27, … seguono l'andamento planimetrico dei fabbricati e delle recinzioni di antica costruzione, al confine tra le particelle 196, 109, 107, 173 e 174.
9 Nello specifico, secondo la sovrapposizione grafica eseguita è emerso, mediante misurazione dei punti osservati nel muretto dividente le particelle
174 e 107/109, come questi sia traslato verso la particella n. 109 e la 107, di una misura variabile da 0,62 m a 0,72 m».
Il consulente ha, quindi, concluso che «per quanto osservato e rilevato topograficamente durante le operazioni peritali e la post elaborazione del rilievo, il muro dividente le particelle 174 e 107, rispetto al confine catastale ricade all'interno della particella n. 107, per una dimensione variabile da 0,72 m a 0,62 m. Il muretto di separazione tra le particelle risulta essere stato realizzato in calcestruzzo debolmente armato, avente lunghezza di circa 22,60 m, spessore pari a circa 30 cm, ed una altezza variabile di circa 40 cm rispetto alla quota del terreno, sormontato da recinzione metallica di altezza pari a 2 m a maglia rettangolare, rivestita in materiale plastico colorato e pali di sostegno a sezione circolare, anch'essi rivestiti in materiale plastico colorato».
La realizzazione del muretto non ha, quindi, «interessato porzioni del fondo di proprietà del Sig. ». Parte_1
§7. Sulla scorta delle risultanze della CTU, la domanda del ricorrente deve essere pertanto respinta, essendo i confini tra i fondi certi e non essendosi verificato alcuno sconfinamento.
§8. Dato l'esito del giudizio e tenuto conto che nel giudizio di regolamento dei confini deve considerarsi soccombente, al fine dell'attribuzione dell'onere delle spese, la parte le cui pretese o inutili resistenze siano state disattese (Cass. n. 3082 del 2006), il ricorrente deve essere condannato a rifondere all'unica parte costituita le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo in conformità ai parametri previsti dal
D.M. 55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal
10 23 ottobre 2022, in considerazione del valore della controversia, dell'attività difensiva concretamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, necessaria ai fini dell'accertamento della fondatezza della pretesa azionata, nei rapporti tra le parti devono essere poste definitivamente a carico di , che è Parte_1
risultato soccombente.
§9. Non ricorrono, invece, le condizioni per la condanna del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
La responsabilità aggravata per la mala fede o la colpa grave della parte soccombente sussiste, difatti, nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass.
n. 9579 del 2000; Cass. n. 73 del 2003; Cass. n. 9060 del 2003; Cass. n.
13071 del 2003; Cass. n. 3993 del 2011), laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 15629 del 2010). In difetto di
11 tali situazioni - che non ricorrono obiettivamente nella specie - la domanda va disattesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte ricorrente;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1
favore di in complessivi €662,00 per compensi, oltre Controparte_1
rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, nei rapporti tra le parti definitivamente a carico di . Parte_1
Reggio Calabria, 24 marzo 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
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