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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/12/2025, n. 5847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5847 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11302/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. RI MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11302/2022 promossa da:
IA' C.F. OPPONENTE Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 con l'avv. Carlo De Filippo
contro
C.F. ) OPPOSTO Controparte_1 C.F._1 con gli avv. Dante Daniele Buizza e Andrea Fenaroli
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, così giudicare: Preliminarmente: 1) dichiarare l'incompetenza del Giudice Ordinario in favore dell'Arbitro per l'intero giudizio pendente, e conseguentemente revocare il D.I. opposto;
2) per
l'eventualità che venga ex adverso richiesto munirsi il d.i. opposto di clausola di provvisoria esecutorietà, RESPINGERE la richiesta per essere l'opposizione fondata su prova scritta.
Nel merito: per l'ipotesi in cui dovesse essere ritenuta la competenza del Giudice Ordinario: a) dichiarare illegittimo e come tale nullo, annullabile, privo di effetti giuridici e comunque da revocare il D.I. n. 3210/2022, emesso il 31.07/01.08.2022, dal Tribunale di Brescia, qui pagina 1 di 9 opposto, per le ragioni esposte, e in particolare ex artt. 1394 e 1395 c.c.; b) annullare ex art.
1394 e/o 1395 c.c. il contratto di consulenza sottoscritto dall'opposto; c) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto in ragione dei titoli azionati;
d) accertato e dichiarato l'inadempimento dell'opposto, condannarlo a risarcire all'opponente il danno cagionato nella misura indicata in narrativa o in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia.
In via istruttoria: Ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze, volte a smentire la ricostruzione dei fatti avversaria in punto di assenso per fatti concludenti all'aumento di compenso quale amministratore - consulente dell'opposto sig. […] CP_1
Per parte opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis reiectis:
In via preliminare: accertare e dichiarare la propria incompetenza a conoscere degli atti di mala gestio addebitati al sig. quale amministratore di stante la CP_1 Parte_2 clausola compromissoria prevista all'art. 31 dello Statuto della società;
In subordine, sempre in via preliminare: previa separazione della causa inerente la pretesa responsabilità del sig. quale amministratore di e Controparte_1 Parte_2
trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per la successiva assegnazione alla competente Sezione Specializzata in materia di Imprese, accertare e dichiarare
l'improcedibilità della relativa domanda per assenza della necessaria delibera assembleare autorizzativa;
Nel merito: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
In subordine, nel merito: nella denegata ipotesi in cui dichiari nullo o revochi il decreto ingiuntivo opposto, rigettare tutte le domande formulate dall'opponente e condannare Pt_1
società incorporante a pagare al sig. il corrispettivo
[...] Parte_2 Controparte_1 dovuto per le attività di consulenza meglio descritte in narrativa svolte dal convenuto opposto dal settembre al dicembre 2021, nella misura indicata nelle fatture n. 7/2021 e n. 9/2021 o nella diversa maggiore o minor somma che risulterà accertata in corso di causa.
pagina 2 di 9 In via riconvenzionale: condannare società incorporante a Parte_1 Parte_2 pagare al sig. il corrispettivo variabile dovuto in forza dell'art.
5.4 del Controparte_1
contratto di consulenza e l'indennità per il patto di non concorrenza di cui all'art. 8 del citato contratto, nella misura indicata nelle fatture n. 1/2022 e n. 2/2022, pari a complessivi €
5.423,68 netti, o nella diversa maggiore o minor somma che risulterà accertata in corso di causa;
In via istruttoria: ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a società incorporante Parte_1
l'esibizione di tutti i contratti indicati nella tabella di pag. 6 sottoscritte dal Parte_2 legale rappresentante della società opponente.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito: , oggi in persona del legale Parte_2 Parte_2 Parte_1
rappresentante p.t. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_2
3210/22 con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 20.685,60 oltre interessi e spese in favore di a titolo di compenso asseritamente dovuto per Controparte_1
l'attività di consulenza tecnico – commerciale svolta per conto della società giusto contratto del
4.1.21 e di cui alle fatture nn. 7/21 e 9/21 emesse dal professionista.
A sostegno dell'opposizione deduceva, in fatto, che:
- lo aveva rivestito la carica di amministratore delegato di sino al 29.4.22 CP_1 Parte_2
e di consulente della medesima in forza del contratto richiamato da controparte in sede monitoria e che detto contratto, firmato dallo in favore di se stesso, recava compensi CP_1
rispetto ai quali non vi era stato mai accordo con il presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante ing. il quale, anzi, aveva ripetutamente espresso il Controparte_2
proprio disaccordo;
da qui, il mancato pagamento delle fatture azionate;
- lo si era reso inadempiente sia in relazione alla carica di amministratore delegato CP_1 rivestita che in merito all'attività di consulenza causando danni patrimoniali alla società; pagina 3 di 9 - lo stesso deteneva beni di proprietà (sedie, alimentatori, Surface Microsoft, SIM, campionari, vestiario) della società mai restituiti;
In diritto, eccepiva l'annullabilità del contratto stipulato dallo ex artt. 1394 e CP_1
1395 c.c. e l'assenza di prova in merito al credito azionato avendo l'opposto prodotto le sole fatture.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo nonché annullarsi il contratto di consulenza stipulato tra le parti ex art. 1395 c.c. e, accertato l'inadempimento dello CP_1
condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni in favore della società.
Si costituiva lo ON deducendo, in fatto e per quello che qui interessa:
- di essere stato autorizzato espressamente dall'ing. a sottoscrivere il contratto di CP_2
consulenza in proprio, anche per conto di;
Parte_2
- che, secondo quanto previsto dagli articoli 1.1 e 2.1 del citato contratto, egli si era impegnato, in esclusiva per la società committente, a “ricercare e selezionare sul mercato possibili potenziali fornitori, promuovere la conclusione di contratti commerciali con gli stessi, organizzare l'intera supply chain includendo anche le attività di cantiere”;
- che egli aveva eseguito puntualmente le obbligazioni assunte consentendo a di Parte_2
stipulare diversi contratti e seguendo, per ciascuna commessa, la relativa fase esecutiva;
- che aveva saldato regolarmente le fatture nn. 1/2021, 4/2021, 5/2021 e Parte_2
6/2021, omettendo il pagamento delle fatture nn. 7/2021 e 9/2021.
In diritto, contestava l'eccezione di annullabilità del contratto richiamando l'art. 1395 co. 1 c.c., secondo periodo, avendo egli concordato il contenuto del contratto di consulenza, direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. il quale lo aveva CP_2 poi delegato alla sottoscrizione del documento;
in ogni caso, evidenziava l'intervenuta convalida tacita da parte della società, desumibile inequivocabilmente dal contegno della stessa, la quale, per un verso, aveva sottoscritto con la clientela le commesse sollecitate da esso opposto e, per altro verso, aveva regolarmente saldato le fatture nn. 1/2021, 4/2021, 5/2021 e
6/2021 emesse con l'espressa dizione “Contratto di consulenza Tecnica Commerciale del pagina 4 di 9 4/01/2021”.
Quanto alla domanda volta ad accertare l'inadempimento di esso opposto quale amministratore della società eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito in forza della clausola compromissoria prevista all'art. 31 dello Statuto della società, a mente del quale “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da
Amministratori e Sindaci o Revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società
… Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitrato irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo” (cfr. doc. 21); in subordine, eccepiva l'improcedibilità della domanda per difetto di delibera assembleare autorizzativa ai sensi dell'art. 2393 c.c. Contestava, infine, i dedotti inadempimenti.
Evidenziava, inoltre, che la domanda promossa in sede monitoria era circoscritta al compenso fisso indicato all'art.
5.2 del contratto di consulenza tecnico-commerciale; chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, la condanna dell'opponente al pagamento del compenso variabile previsto dall'art.
5.4 e dell'indennità per il patto di non concorrenza di cui all'art.
8.2 del contratto, pari complessivamente ad € 6.092,18, da cui detrarre il prezzo di acquisto dei beni a cespite indicati in comparsa concordato con il liquidatore di (socia unica di Parte_2 [...]
per € 668,50; chiedeva, pertanto, la condanna dell'opponente al pagamento Pt_2
dell'ulteriore somma di € 5.423,68 (= € 6.092,18 - € 668,50).
A seguito dell'eccezione di incompetenza formulata dall'opposto, in sede di prima memoria aderiva a detta eccezione rilevando, però, la competenza a decidere del Parte_2
Collegio Arbitrale con riferimento a tutte le domande oggetto del presente giudizio con conseguente declaratoria di nullità o revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Senza l'espletamento di attività istruttoria la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 2.10.25 con la concessione dei termini di legge. pagina 5 di 9 L'eccezione di incompetenza del Tribunale a conoscere della domanda azionata in via monitoria dallo in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 31 dello Statuto CP_1
Sociale di (doc. 21 opposto) è infondata. Parte_2
Si legge nella predetta clausola: “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da Amministratori e Sindaci o Revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio
Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società … Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitrato irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo”. Ora, è evidente che in forza di espressa previsione contenuta nella clausola, sono rimesse alla cognizione degli arbitri esclusivamente le controversie che abbiano ad oggetto “diritti disponibili relativi al rapporto sociale”; la domanda formulata in sede monitoria, e quella formulata in via riconvenzionale nel presente giudizio, attengono invece ai compensi asseritamente dovuti in forza del rapporto contrattuale intervenuto tra lo e giusto contratto di consulenza del 4.1.21. CP_1 Parte_2
Per altro verso, proprio in virtù del disposto della clausola richiamata, questo Tribunale è indubbiamente incompetente a decidere sull'azione di responsabilità e di risarcimento dei danni ad essa connessa promossa da nei confronti dello quale amministratore Parte_2 CP_1 della società.
Infondata è la domanda di annullamento del contratto ex art. 1395 c.c.; pur non avendo lo dimostrato di aver concordato con l'ing. presidente del C.d.A., il contenuto CP_1 CP_2
del contratto e, quindi, di essere stato specificatamente autorizzato da questi alla sottoscrizione, ritiene questo giudice che alla fattispecie possa ritenersi applicabile l'art. 1444 II comma c.c. in tema di convalida tacita del contratto annullabile.
Sul punto, si è affermato che “l'esecuzione volontaria, che dà luogo alla convalida tacita del contratto annullabile, ai sensi dell'art 1444, comma secondo, c.c., consiste in un pagina 6 di 9 comportamento negoziale, il quale si risolve in un'attività che, tendendo a realizzare la situazione che si sarebbe dovuta determinare per effetto del negozio annullabile, presuppone per implicito una volontà incompatibile con quella di chiedere l'annullamento. Elemento rivelatore della volontà di convalidare il contratto può essere qualsiasi comportamento attinente all'esecuzione del contratto, cioè non soltanto quello di stretto adempimento proprio del soggetto passivo di un'obbligazione nascente dal contratto stesso, ma anche quello posto in essere dalla controparte di accettazione ed adesione alla prestazione dell'obbligato” (Cass.
4441/2001). Nella specie, la convalida tacita da parte della società emerge dal pagamento delle precedenti fatture 1/21, 4/21, 5/21 e 6/21 contenenti l'espresso riferimento al “Contratto di consulenza Tecnico Commerciale del 4.1.21” comprovato dalla documentazione prodotta dall'opposto (cfr. doc. 18 e 19) e comunque non specificatamente contestato dalla società opponente.
L'attività di consulenza svolta dallo in esecuzione del contratto (doc. 1 CP_1 opponente) risulta comprovata dalla documentazione prodotta da quest'ultimo (cfr. proposte di commessa – doc. 11-16, contratti – doc. 17, corrispondenza – doc. 34), peraltro non specificatamente contestata dall'opponente.
L'eccezione di inadempimento del contratto di consulenza formulata dalla società è altresì infondata.
La società, in particolare, nell'atto introduttivo lamenta che lo aveva promosso CP_1
e gestito tre offerte (n. R21418 e n. 21444 formulate a Marcegaglia Carbon Steel s.p.a. e n.
F21337 formulata a ER AL s.p.a.) non remunerative per la società e che, pertanto, era stata successivamente interrotta l'interlocuzione con le clienti, con conseguenti rilevanti danni all'immagine per la società; trattasi, però, di doglianze del tutto generiche e non coltivate nel corso del giudizio (a fronte delle contestazioni di controparte nessuna ulteriore deduzione è stata, infatti, svolta dall'opponente nei successivi atti).
Per le stesse motivazioni devono ritenersi prive di fondamento le deduzioni in merito agli asseriti beni della società detenuti dallo rispetto ai quali, peraltro, nessuna CP_1 specifica domanda di restituzione è stata svolta nel presente giudizio. pagina 7 di 9 In via riconvenzionale, lo ha chiesto la condanna della società al pagamento CP_1 del compenso variabile previsto all'art.
5.4 del contratto di consulenza e dell'indennità per il patto di non concorrenza di cui all'art.
8.2 del medesimo contratto, per complessivi € 5.423,68
(al netto dell'operata compensazione con il prezzo di acquisto di alcuni beni concordata con il liquidatore dott. Si legge, infatti, all'art. 5, rubricato “Corrispettivo”, “5.1. Per_1 Parte_2
riconoscerà a favore del Consulente un compenso fisso, inoltre, poiché la portata di assistenza
e consulenza che gli viene richiesta è conseguente anche alla mole delle Commesse, al
Consulente viene riconosciuto anche un compenso variabile al fine di riconoscergli un equo corrispettivo che possa essere ben rappresentativo dell'impegno professionale da dedicare (…)
5.4. Il compenso variabile sarà pari al 1,5% del corrispettivo indicato in ogni Nuovo Contratto di vendita effettivamente sottoscritto e concluso con uno dei Clienti a seguito di proposte di contratto raccolte e/o sollecitate dal Consulente in epoca antecedente alla cessazione per qualsivoglia motivo del presente contratto (il 'Compenso Variabile')”, e all'art. 8 “8.1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Consulente si impegna irrevocabilmente nei confronti di
a non intraprendere e/o svolgere (…) atti e/o attività simili o identiche all'attività Parte_2 prevista nel presente contratto nel territorio dei paesi del continente europeo e/o comunque a promuovere attività in concorrenza con quella svolta da . (…) 8.2. Per gli impegni Parte_2
di non concorrenza di cui al presente art. 8, la Società corrisponderà al Consulente un importo pari al Compenso Variabile maturato in forza del presente Accordo (l''Indennità') che verrà corrisposto contestualmente al pagamento del Compenso Variabile medesimo”.
Tenuto conto di tali espresse previsioni contenute nel contratto ed in assenza di specifica contestazione in merito ai conteggi operati dallo la domanda va accolta;
nulla va CP_1 disposto a titolo di interessi in assenza di domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa, medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria e minimo per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria, come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'incompetenza di questo Tribunale in merito all'azione di responsabilità e di risarcimento dei danni ad essa connessa promossa da già nei Parte_1 Parte_2
confronti dello quale amministratore della società dovendosi ritenere competente il CP_1
Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale della società;
- rigetta l'opposizione;
- condanna già al pagamento in favore di della Parte_1 Parte_2 Controparte_1 somma di € 5.423,68;
- condanna già al pagamento in favore di delle Parte_1 Parte_2 Controparte_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 6713,00, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali.
Brescia, 27/12/2025
Il Giudice
RI MA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. RI MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11302/2022 promossa da:
IA' C.F. OPPONENTE Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 con l'avv. Carlo De Filippo
contro
C.F. ) OPPOSTO Controparte_1 C.F._1 con gli avv. Dante Daniele Buizza e Andrea Fenaroli
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, così giudicare: Preliminarmente: 1) dichiarare l'incompetenza del Giudice Ordinario in favore dell'Arbitro per l'intero giudizio pendente, e conseguentemente revocare il D.I. opposto;
2) per
l'eventualità che venga ex adverso richiesto munirsi il d.i. opposto di clausola di provvisoria esecutorietà, RESPINGERE la richiesta per essere l'opposizione fondata su prova scritta.
Nel merito: per l'ipotesi in cui dovesse essere ritenuta la competenza del Giudice Ordinario: a) dichiarare illegittimo e come tale nullo, annullabile, privo di effetti giuridici e comunque da revocare il D.I. n. 3210/2022, emesso il 31.07/01.08.2022, dal Tribunale di Brescia, qui pagina 1 di 9 opposto, per le ragioni esposte, e in particolare ex artt. 1394 e 1395 c.c.; b) annullare ex art.
1394 e/o 1395 c.c. il contratto di consulenza sottoscritto dall'opposto; c) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto in ragione dei titoli azionati;
d) accertato e dichiarato l'inadempimento dell'opposto, condannarlo a risarcire all'opponente il danno cagionato nella misura indicata in narrativa o in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia.
In via istruttoria: Ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze, volte a smentire la ricostruzione dei fatti avversaria in punto di assenso per fatti concludenti all'aumento di compenso quale amministratore - consulente dell'opposto sig. […] CP_1
Per parte opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis reiectis:
In via preliminare: accertare e dichiarare la propria incompetenza a conoscere degli atti di mala gestio addebitati al sig. quale amministratore di stante la CP_1 Parte_2 clausola compromissoria prevista all'art. 31 dello Statuto della società;
In subordine, sempre in via preliminare: previa separazione della causa inerente la pretesa responsabilità del sig. quale amministratore di e Controparte_1 Parte_2
trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per la successiva assegnazione alla competente Sezione Specializzata in materia di Imprese, accertare e dichiarare
l'improcedibilità della relativa domanda per assenza della necessaria delibera assembleare autorizzativa;
Nel merito: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
In subordine, nel merito: nella denegata ipotesi in cui dichiari nullo o revochi il decreto ingiuntivo opposto, rigettare tutte le domande formulate dall'opponente e condannare Pt_1
società incorporante a pagare al sig. il corrispettivo
[...] Parte_2 Controparte_1 dovuto per le attività di consulenza meglio descritte in narrativa svolte dal convenuto opposto dal settembre al dicembre 2021, nella misura indicata nelle fatture n. 7/2021 e n. 9/2021 o nella diversa maggiore o minor somma che risulterà accertata in corso di causa.
pagina 2 di 9 In via riconvenzionale: condannare società incorporante a Parte_1 Parte_2 pagare al sig. il corrispettivo variabile dovuto in forza dell'art.
5.4 del Controparte_1
contratto di consulenza e l'indennità per il patto di non concorrenza di cui all'art. 8 del citato contratto, nella misura indicata nelle fatture n. 1/2022 e n. 2/2022, pari a complessivi €
5.423,68 netti, o nella diversa maggiore o minor somma che risulterà accertata in corso di causa;
In via istruttoria: ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a società incorporante Parte_1
l'esibizione di tutti i contratti indicati nella tabella di pag. 6 sottoscritte dal Parte_2 legale rappresentante della società opponente.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito: , oggi in persona del legale Parte_2 Parte_2 Parte_1
rappresentante p.t. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_2
3210/22 con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 20.685,60 oltre interessi e spese in favore di a titolo di compenso asseritamente dovuto per Controparte_1
l'attività di consulenza tecnico – commerciale svolta per conto della società giusto contratto del
4.1.21 e di cui alle fatture nn. 7/21 e 9/21 emesse dal professionista.
A sostegno dell'opposizione deduceva, in fatto, che:
- lo aveva rivestito la carica di amministratore delegato di sino al 29.4.22 CP_1 Parte_2
e di consulente della medesima in forza del contratto richiamato da controparte in sede monitoria e che detto contratto, firmato dallo in favore di se stesso, recava compensi CP_1
rispetto ai quali non vi era stato mai accordo con il presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante ing. il quale, anzi, aveva ripetutamente espresso il Controparte_2
proprio disaccordo;
da qui, il mancato pagamento delle fatture azionate;
- lo si era reso inadempiente sia in relazione alla carica di amministratore delegato CP_1 rivestita che in merito all'attività di consulenza causando danni patrimoniali alla società; pagina 3 di 9 - lo stesso deteneva beni di proprietà (sedie, alimentatori, Surface Microsoft, SIM, campionari, vestiario) della società mai restituiti;
In diritto, eccepiva l'annullabilità del contratto stipulato dallo ex artt. 1394 e CP_1
1395 c.c. e l'assenza di prova in merito al credito azionato avendo l'opposto prodotto le sole fatture.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo nonché annullarsi il contratto di consulenza stipulato tra le parti ex art. 1395 c.c. e, accertato l'inadempimento dello CP_1
condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni in favore della società.
Si costituiva lo ON deducendo, in fatto e per quello che qui interessa:
- di essere stato autorizzato espressamente dall'ing. a sottoscrivere il contratto di CP_2
consulenza in proprio, anche per conto di;
Parte_2
- che, secondo quanto previsto dagli articoli 1.1 e 2.1 del citato contratto, egli si era impegnato, in esclusiva per la società committente, a “ricercare e selezionare sul mercato possibili potenziali fornitori, promuovere la conclusione di contratti commerciali con gli stessi, organizzare l'intera supply chain includendo anche le attività di cantiere”;
- che egli aveva eseguito puntualmente le obbligazioni assunte consentendo a di Parte_2
stipulare diversi contratti e seguendo, per ciascuna commessa, la relativa fase esecutiva;
- che aveva saldato regolarmente le fatture nn. 1/2021, 4/2021, 5/2021 e Parte_2
6/2021, omettendo il pagamento delle fatture nn. 7/2021 e 9/2021.
In diritto, contestava l'eccezione di annullabilità del contratto richiamando l'art. 1395 co. 1 c.c., secondo periodo, avendo egli concordato il contenuto del contratto di consulenza, direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. il quale lo aveva CP_2 poi delegato alla sottoscrizione del documento;
in ogni caso, evidenziava l'intervenuta convalida tacita da parte della società, desumibile inequivocabilmente dal contegno della stessa, la quale, per un verso, aveva sottoscritto con la clientela le commesse sollecitate da esso opposto e, per altro verso, aveva regolarmente saldato le fatture nn. 1/2021, 4/2021, 5/2021 e
6/2021 emesse con l'espressa dizione “Contratto di consulenza Tecnica Commerciale del pagina 4 di 9 4/01/2021”.
Quanto alla domanda volta ad accertare l'inadempimento di esso opposto quale amministratore della società eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito in forza della clausola compromissoria prevista all'art. 31 dello Statuto della società, a mente del quale “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da
Amministratori e Sindaci o Revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società
… Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitrato irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo” (cfr. doc. 21); in subordine, eccepiva l'improcedibilità della domanda per difetto di delibera assembleare autorizzativa ai sensi dell'art. 2393 c.c. Contestava, infine, i dedotti inadempimenti.
Evidenziava, inoltre, che la domanda promossa in sede monitoria era circoscritta al compenso fisso indicato all'art.
5.2 del contratto di consulenza tecnico-commerciale; chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, la condanna dell'opponente al pagamento del compenso variabile previsto dall'art.
5.4 e dell'indennità per il patto di non concorrenza di cui all'art.
8.2 del contratto, pari complessivamente ad € 6.092,18, da cui detrarre il prezzo di acquisto dei beni a cespite indicati in comparsa concordato con il liquidatore di (socia unica di Parte_2 [...]
per € 668,50; chiedeva, pertanto, la condanna dell'opponente al pagamento Pt_2
dell'ulteriore somma di € 5.423,68 (= € 6.092,18 - € 668,50).
A seguito dell'eccezione di incompetenza formulata dall'opposto, in sede di prima memoria aderiva a detta eccezione rilevando, però, la competenza a decidere del Parte_2
Collegio Arbitrale con riferimento a tutte le domande oggetto del presente giudizio con conseguente declaratoria di nullità o revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Senza l'espletamento di attività istruttoria la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 2.10.25 con la concessione dei termini di legge. pagina 5 di 9 L'eccezione di incompetenza del Tribunale a conoscere della domanda azionata in via monitoria dallo in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 31 dello Statuto CP_1
Sociale di (doc. 21 opposto) è infondata. Parte_2
Si legge nella predetta clausola: “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da Amministratori e Sindaci o Revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio
Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società … Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitrato irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo”. Ora, è evidente che in forza di espressa previsione contenuta nella clausola, sono rimesse alla cognizione degli arbitri esclusivamente le controversie che abbiano ad oggetto “diritti disponibili relativi al rapporto sociale”; la domanda formulata in sede monitoria, e quella formulata in via riconvenzionale nel presente giudizio, attengono invece ai compensi asseritamente dovuti in forza del rapporto contrattuale intervenuto tra lo e giusto contratto di consulenza del 4.1.21. CP_1 Parte_2
Per altro verso, proprio in virtù del disposto della clausola richiamata, questo Tribunale è indubbiamente incompetente a decidere sull'azione di responsabilità e di risarcimento dei danni ad essa connessa promossa da nei confronti dello quale amministratore Parte_2 CP_1 della società.
Infondata è la domanda di annullamento del contratto ex art. 1395 c.c.; pur non avendo lo dimostrato di aver concordato con l'ing. presidente del C.d.A., il contenuto CP_1 CP_2
del contratto e, quindi, di essere stato specificatamente autorizzato da questi alla sottoscrizione, ritiene questo giudice che alla fattispecie possa ritenersi applicabile l'art. 1444 II comma c.c. in tema di convalida tacita del contratto annullabile.
Sul punto, si è affermato che “l'esecuzione volontaria, che dà luogo alla convalida tacita del contratto annullabile, ai sensi dell'art 1444, comma secondo, c.c., consiste in un pagina 6 di 9 comportamento negoziale, il quale si risolve in un'attività che, tendendo a realizzare la situazione che si sarebbe dovuta determinare per effetto del negozio annullabile, presuppone per implicito una volontà incompatibile con quella di chiedere l'annullamento. Elemento rivelatore della volontà di convalidare il contratto può essere qualsiasi comportamento attinente all'esecuzione del contratto, cioè non soltanto quello di stretto adempimento proprio del soggetto passivo di un'obbligazione nascente dal contratto stesso, ma anche quello posto in essere dalla controparte di accettazione ed adesione alla prestazione dell'obbligato” (Cass.
4441/2001). Nella specie, la convalida tacita da parte della società emerge dal pagamento delle precedenti fatture 1/21, 4/21, 5/21 e 6/21 contenenti l'espresso riferimento al “Contratto di consulenza Tecnico Commerciale del 4.1.21” comprovato dalla documentazione prodotta dall'opposto (cfr. doc. 18 e 19) e comunque non specificatamente contestato dalla società opponente.
L'attività di consulenza svolta dallo in esecuzione del contratto (doc. 1 CP_1 opponente) risulta comprovata dalla documentazione prodotta da quest'ultimo (cfr. proposte di commessa – doc. 11-16, contratti – doc. 17, corrispondenza – doc. 34), peraltro non specificatamente contestata dall'opponente.
L'eccezione di inadempimento del contratto di consulenza formulata dalla società è altresì infondata.
La società, in particolare, nell'atto introduttivo lamenta che lo aveva promosso CP_1
e gestito tre offerte (n. R21418 e n. 21444 formulate a Marcegaglia Carbon Steel s.p.a. e n.
F21337 formulata a ER AL s.p.a.) non remunerative per la società e che, pertanto, era stata successivamente interrotta l'interlocuzione con le clienti, con conseguenti rilevanti danni all'immagine per la società; trattasi, però, di doglianze del tutto generiche e non coltivate nel corso del giudizio (a fronte delle contestazioni di controparte nessuna ulteriore deduzione è stata, infatti, svolta dall'opponente nei successivi atti).
Per le stesse motivazioni devono ritenersi prive di fondamento le deduzioni in merito agli asseriti beni della società detenuti dallo rispetto ai quali, peraltro, nessuna CP_1 specifica domanda di restituzione è stata svolta nel presente giudizio. pagina 7 di 9 In via riconvenzionale, lo ha chiesto la condanna della società al pagamento CP_1 del compenso variabile previsto all'art.
5.4 del contratto di consulenza e dell'indennità per il patto di non concorrenza di cui all'art.
8.2 del medesimo contratto, per complessivi € 5.423,68
(al netto dell'operata compensazione con il prezzo di acquisto di alcuni beni concordata con il liquidatore dott. Si legge, infatti, all'art. 5, rubricato “Corrispettivo”, “5.1. Per_1 Parte_2
riconoscerà a favore del Consulente un compenso fisso, inoltre, poiché la portata di assistenza
e consulenza che gli viene richiesta è conseguente anche alla mole delle Commesse, al
Consulente viene riconosciuto anche un compenso variabile al fine di riconoscergli un equo corrispettivo che possa essere ben rappresentativo dell'impegno professionale da dedicare (…)
5.4. Il compenso variabile sarà pari al 1,5% del corrispettivo indicato in ogni Nuovo Contratto di vendita effettivamente sottoscritto e concluso con uno dei Clienti a seguito di proposte di contratto raccolte e/o sollecitate dal Consulente in epoca antecedente alla cessazione per qualsivoglia motivo del presente contratto (il 'Compenso Variabile')”, e all'art. 8 “8.1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Consulente si impegna irrevocabilmente nei confronti di
a non intraprendere e/o svolgere (…) atti e/o attività simili o identiche all'attività Parte_2 prevista nel presente contratto nel territorio dei paesi del continente europeo e/o comunque a promuovere attività in concorrenza con quella svolta da . (…) 8.2. Per gli impegni Parte_2
di non concorrenza di cui al presente art. 8, la Società corrisponderà al Consulente un importo pari al Compenso Variabile maturato in forza del presente Accordo (l''Indennità') che verrà corrisposto contestualmente al pagamento del Compenso Variabile medesimo”.
Tenuto conto di tali espresse previsioni contenute nel contratto ed in assenza di specifica contestazione in merito ai conteggi operati dallo la domanda va accolta;
nulla va CP_1 disposto a titolo di interessi in assenza di domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa, medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria e minimo per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria, come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'incompetenza di questo Tribunale in merito all'azione di responsabilità e di risarcimento dei danni ad essa connessa promossa da già nei Parte_1 Parte_2
confronti dello quale amministratore della società dovendosi ritenere competente il CP_1
Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale della società;
- rigetta l'opposizione;
- condanna già al pagamento in favore di della Parte_1 Parte_2 Controparte_1 somma di € 5.423,68;
- condanna già al pagamento in favore di delle Parte_1 Parte_2 Controparte_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 6713,00, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali.
Brescia, 27/12/2025
Il Giudice
RI MA
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