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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/11/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2041/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO nella persona dei seguenti magistrati
FM LI Presidente
POL DANIELA Giudice rel.
PONTARA BENEDETTA Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2041/2025 R.G., promosso da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. dom. Alexander Schuster del Foro di Trento, ricorrente nei confronti del
Controparte_1 convenuto
In punto: rettificazione di attribuzione di sesso trattenuta in decisione all'udienza tenutasi in data 30/10/2025, ai sensi dell'art. 473- bis.22 c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte ricorrente: come da ricorso di data 07/07/2025
“voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A.
Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso femminile da parte di , nata Parte_1 in Bolzano l'8 febbraio 1992, di cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Bolzano di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 238, Parte I, Serie A,
Pag. 1 di 9 Anno 1992, nel senso che riporti il sesso «femminile» in luogo di «maschile» e quale prenome « » in luogo di « », provvedendo alle conferenti annotazioni, Per_1 Pt_1 con estensione di effetti quanto a rettificazione anche alle conservatorie immobiliari e ad altri pubblici registri o archivi;
C. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bolzano;
D. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003” per il Pubblico Ministero: come da nota depositata in data 11/11/2025
“Il Pubblico Ministero esprime parere favorevole in merito alle richieste espresse da parte ricorrente nel ricorso introduttivo”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 07/07/2025 e notificato alla
Procura della Repubblica presso codesto Tribunale in data 14/07/2025, unitamente al decreto di fissazione udienza emesso in pari data, il ricorrente esponeva:
- di essere una persona affetta da disforia di genere, ovvero una persona di genere anatomico maschile che, tuttavia, sente di appartenere all'identità di genere femminile;
- di essere anagraficamente uomo, ma di identificarsi quale donna, desiderando quindi vivere nel ruolo corrispondente al genere al quale sente di appartenere;
- di avere mostrato sin dall'infanzia “atteggiamenti ed interessi rivolti alle attività tipicamente associate alla sfera femminile: il gioco con le bambole, il travestimento
e le imitazioni delle sue cantanti e attrici preferite della televisione”;
- di avere frequentato, dalla scuola primaria e fino alla scuola secondaria di secondo grado, quasi esclusivamente gruppi di coetanee con conseguente emarginazione da parte dei compagni maschi;
- di avere incontrato difficoltà ad esprimere serenamente la propria identità di genere anche in ambito familiare in ragione del difficile rapporto con i genitori;
- di avere di seguito deciso di concludere gli studi delle scuole superiori al Liceo d'Arte
A. Vittoria di Trento dove riusciva a stringere le prime vere amicizie, che durano tuttora, oltre a consolidare un legame quasi filiale con la zia;
CP_2
- di essersi trasferito nel 2011 a Venezia per frequentare l'Accademia di Belle Arti, con indirizzo studi grafici, trovando particolare interesse per le lezioni di Anatomia
Pag. 2 di 9 Artistica e Semiologia del Corpo, nell'ambito delle quali “affrontava il tema dell'identità di genere ponendo in evidenza la propria vita sociale e sentimentale”;
- di essersi altresì avvicinato “ai contesti queer del Veneto – nello specifico al Padova
Pride Village – e della Lombardia, ampliando la sua sfera di amicizie e confrontandosi sempre più con persone transgender”;
- di essersi affidato dal 2017 al sostegno dello psicologo-psicoterapeuta dott. Per_2
presso il consultorio L'Arca di Bolzano, con il quale “affrontava più
[...] approfonditamente il periodo di bullismo scolastico, il rapporto coi genitori e lontananza dal mondo universitario/artistico” (cfr. doc. nn. 3 e 12);
- di avere quindi iniziato ad utilizzare esclusivamente i pronomi femminili dal 2018, tralasciando l'uso del nome scelto dai suoi genitori ai soli casi in cui era necessario;
- di avere fatto rientro a Bolzano dopo avere conseguito un master a Padova e nel 2020,
a seguito della convivenza forzata con i propri genitori per la pandemia da Covid-19, di avere prodotto un videogioco autobiografico che sarebbe stato rilasciato due anni più tardi;
- di avere iniziato a frequentare, verso la fine della quarantena, l'associazione Arcigay
Centaurus dell'Alto Adige e, per questa, di avere organizzato eventi culturali e festivi unitamente agli altri artisti della comunità, con i quali “preparava e presentava tanto spettacoli di drag queens quanto eventi di storytelling in cui venivano affrontati profondi temi sociali e identitari”;
- di essersi rivolto nuovamente nel 2023 al dott. con il quale ha Persona_2 iniziato ad elaborare la propria condizione di disforia di genere;
- di essersi rivolto altresì nel 2024 allo sportello LGBTQIA+ del Trentino Alto-Adige ove veniva seguita dalla psicologa dott.ssa (cfr. doc. n. 4); Persona_3
- di avere già iniziato a marzo 2025 un ciclo di cure ormonali sotto la guida della dott.
dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (cfr. doc. Persona_4 nn. 5, 7 e 13).
2. Dalla documentazione versata agli atti risulta che la disforia di genere diagnosticata al ricorrente sia da ritenersi consolidata anche in ragione del lungo tempo trascorso dall'inizio della sua chiara manifestazione.
La relazione psicologica attesta come il ricorrente dimostri “un'evidente motivazione ad intraprendere il percorso di affermazione di genere per la riassegnazione”, mostrando
Pag. 3 di 9 “di aver acquisito un alto grado di consapevolezza della sua situazione, e di cosa comporta intraprendere tale percorso”, riferendo altresì come il ricorrente si sia presentato ai colloqui orientato nello spazio e nel tempo, non risultando presenti
“disturbi nella forma o nel contenuto del pensiero e nella sfera percettiva”.
La relazione del dott. psicologo psicoterapeuta, attesta come il Persona_2
ricorrente si identifichi con il genere femminile e soddisfi i criteri diagnostici per disforia di genere, riferendo altresì come la terapia, soprattutto quella intrapresa dal 2023, si sia focalizzata progressivamente “su un lavoro di accettazione ed integrazione di aspetti di personalità attribuiti alla sfera maschile percepiti come egodistonici, vissuti come minacciosi e quindi con forte disagio fin dalla giovane età. È da molto tempo infatti che si percepisce come appartenente al genere femminile, ed un importante punto di Per_1 svolta è stata l'autoaffermazione in ambito sociale e lavorativo della propria identità femminile, con un progressivo miglioramento anche dei livelli di autostima e del tono dell'umore. Permane il disagio rispetto ai tratti somatici ed anatomici maschili, che desidera fermamente affrontare tramite i percorsi farmacologici previsti dalla Per_1
medicina. Non si sente tutt'ora pronta per un intervento anche di tipo chirurgico, che sente troppo invasivo”.
3. In diritto, va evidenziato che la legge n. 164/1982, così come modificata dagli artt.
31 e 34 co. 39 D.lgs. n. 150/2011, disciplina la rettificazione di attribuzione di sesso.
In base all'art. 1 della legge sopra citata “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Il richiamato articolo 31 del sopra indicato decreto stabilisce, al suo comma 4, che
“quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato […]”.
Il quinto comma dello stesso articolo prevede che “con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione del sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro”.
Pag. 4 di 9 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, ha esplicitamente riconosciuto il diritto del soggetto transessuale a ottenere la rettificazione anagrafica del sesso anche senza intervento chirurgico, così confermando i principi già espressi dalla Corte
Costituzionale con la pronuncia n. 161/1985.
La Suprema Corte ha infatti statuito che, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 164/1982, un'interpretazione letterale e “storico-originalista” della legge “che non tenga conto dell'evoluzione scientifica e della conoscenza del fenomeno del transessualismo, preso in considerazione dal legislatore 30 anni orsono, finisce per tradire la ratio della legge, ben espressa dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
161 del 1985, che richiamandosi all'art. 2 Cost. riteneva espressione dei doveri di solidarietà sociale rispettare le persone transessuali nel loro desiderio di vivere armoniosamente il loro essere in relazione con gli altri anche attraverso la modificazione degli atti anagrafici”.
Inoltre, ha affermato che l'identità di genere si compone di tre elementi, ovvero “corpo”,
“autopercezione” e “ruolo sociale”, e che una lettura attuale del transessualismo che tenga conto dell'evoluzione nello studio scientifico del fenomeno, così come della mutata realtà sociale e della crescita di una cultura particolarmente sensibile alle libertà individuali e relazionali delle persone, non possa prescindere dall'influenza di “fattori biologici, psicologici e sociali” nella costruzione dell'identità di genere.
Alle persone transessuali viene così riconosciuto, diversamente che in passato, di “poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere” e il punto d'arrivo di tale percorso, ovvero il ricomponimento tra soma e psiche, non è “standardizzabile”, ma è “individuale” ed è
“anche in mancanza dell'intervento di demolizione chirurgica, il risultato di un'elaborazione sofferta e personale della propria identità di genere realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale”.
In tale contesto la Cassazione ritiene “del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 164 del 1982 che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario”, non imponga
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”.
Pag. 5 di 9 All'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali primari della persona come presupposto per il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso, la
Suprema Corte sostituisce, dunque, l'accertamento del completamento, da parte dell'istante, del proprio percorso individuale, attraverso documentazione medica che attesti “l'irreversibilità personale della scelta” e la “radicalità della scelta di genere effettuata dalla parte ricorrente”.
Per completezza si riporta il principio di diritto espresso dalla Corte: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della L. 164/1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, 4° comma d.lgs. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
4. Ciò esposto, nel caso che ci occupa, il percorso di transizione affrontato da parte ricorrente trova adeguato riscontro nei certificati medici e nelle relazioni versati in atti.
Viene infatti documentato in maniera inequivocabile che il senso di appartenenza di parte ricorrente al genere femminile è consolidato e che la scelta di vivere in maniera corrispondente è consapevole, lucida e soprattutto coerente con l'effettiva identità dello stesso e con il suo reale essere e sentire.
Appare pienamente provata la chiara volontà di parte ricorrente di adeguare il proprio corpo al genere al quale sente di appartenere con interventi terapeutici a ciò finalizzati, per quanto ad oggi sia indeciso a procedere alla modifica anche dei caratteri sessuali primari con interventi chirurgici invasivi.
Da quanto esposto in atti, risulta che la parte ricorrente, già da anni, vive e si rapporta con gli altri come donna, identificandosi con il nome di “ ”. Anche in virtù della Per_1 terapia ormonale, come certificata dalla documentazione versata in atti, la parte ricorrente viene riconosciuta nella società in cui vive come di fatto appartenente al sesso femminile (cfr. doc. nn. 8, 9 e 10).
Pag. 6 di 9 Lo specialista, che ha seguito il ricorrente nel periodo dal 2017 al 2018 e dal 2023 al
2025, ha certificato il chiaro desiderio da questi manifestato di vivere come individuo appartenente al sesso femminile e come tale essere riconosciuto, ponendo chiara diagnosi di disforia di genere e riferendo della consapevole volontà a procedere alla modificazione dei connotati e tratti sessuali secondari tramite trattamenti ormonali, al fine di raggiungere la corrispondenza tra la fisiognomia e il mondo interiore, così come la percezione di sé e il mondo esterno.
Per le ragioni esposte sussistono i presupposti per l'immediata rettificazione degli atti dello stato civile.
5. Per quanto attiene ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali di cui all'art. 31 co. 4 D.lgs. n. 150/2011, va fatto richiamo alla sentenza della
Corte Costituzionale Nr. 143/2024, con la quale è stata dichiarata “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della L. 18 giugno 2009,
n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Nella parte motiva della sentenza viene affermato quanto di seguito richiamato.
“[…] 6.2.1.- Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015.
Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un "possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito - come già visto - che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva
Pag. 7 di 9 transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata".
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
6.2.2.- Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza
l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).
6.2.3.- Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia "sufficientemente dimostrato - attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione".
Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
6.2.4.- Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma
4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. […]”.
Pag. 8 di 9 Nel caso di specie, dagli atti emerge come la parte ricorrente abbia già intrapreso un consapevole percorso individuale di cambiamento di sesso, sulla base del quale la presente sentenza dispone anche la rettifica dell'atto di stato civile.
6. Vista la richiesta di parte ricorrente ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003, si ritiene sussistano i legittimi motivi affinché la cancelleria disponga, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della persona interessata riportati sulla sentenza, da disporsi con decreto in calce a questo provvedimento come da comma 2 della medesima norma.
7. Le spese di lite restano a carico di parte ricorrente, trattandosi di procedimento in materia di giurisdizione necessaria e non profilandosi questioni di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata,
1. dispone l'immediata rettificazione degli atti dello stato civile, in particolare dell'atto di nascita relativo a , nato il [...] a [...], registrato Parte_1
presso il Comune di Bolzano al n. 238-I-A/1992, dovendosi dare atto del mutamento di sesso da maschile a femminile, con conseguente sostituzione del nome “ ” Pt_1
con il nome “ ; Per_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere a tutte le necessarie e conseguenti annotazioni;
3. le spese di lite restano a carico di parte ricorrente.
Così deciso in Bolzano, il 12/11/2025
Il Giudice estensore La Presidente
IE PO JU AN
Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.lgs. n. 196/2003, ordina alla Cancelleria di omettere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità
e di altri dati identificativi della persona interessata.
Il Giudice estensore La Presidente
IE PO JU AN
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO nella persona dei seguenti magistrati
FM LI Presidente
POL DANIELA Giudice rel.
PONTARA BENEDETTA Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2041/2025 R.G., promosso da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. dom. Alexander Schuster del Foro di Trento, ricorrente nei confronti del
Controparte_1 convenuto
In punto: rettificazione di attribuzione di sesso trattenuta in decisione all'udienza tenutasi in data 30/10/2025, ai sensi dell'art. 473- bis.22 c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte ricorrente: come da ricorso di data 07/07/2025
“voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A.
Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso femminile da parte di , nata Parte_1 in Bolzano l'8 febbraio 1992, di cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Bolzano di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 238, Parte I, Serie A,
Pag. 1 di 9 Anno 1992, nel senso che riporti il sesso «femminile» in luogo di «maschile» e quale prenome « » in luogo di « », provvedendo alle conferenti annotazioni, Per_1 Pt_1 con estensione di effetti quanto a rettificazione anche alle conservatorie immobiliari e ad altri pubblici registri o archivi;
C. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bolzano;
D. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003” per il Pubblico Ministero: come da nota depositata in data 11/11/2025
“Il Pubblico Ministero esprime parere favorevole in merito alle richieste espresse da parte ricorrente nel ricorso introduttivo”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 07/07/2025 e notificato alla
Procura della Repubblica presso codesto Tribunale in data 14/07/2025, unitamente al decreto di fissazione udienza emesso in pari data, il ricorrente esponeva:
- di essere una persona affetta da disforia di genere, ovvero una persona di genere anatomico maschile che, tuttavia, sente di appartenere all'identità di genere femminile;
- di essere anagraficamente uomo, ma di identificarsi quale donna, desiderando quindi vivere nel ruolo corrispondente al genere al quale sente di appartenere;
- di avere mostrato sin dall'infanzia “atteggiamenti ed interessi rivolti alle attività tipicamente associate alla sfera femminile: il gioco con le bambole, il travestimento
e le imitazioni delle sue cantanti e attrici preferite della televisione”;
- di avere frequentato, dalla scuola primaria e fino alla scuola secondaria di secondo grado, quasi esclusivamente gruppi di coetanee con conseguente emarginazione da parte dei compagni maschi;
- di avere incontrato difficoltà ad esprimere serenamente la propria identità di genere anche in ambito familiare in ragione del difficile rapporto con i genitori;
- di avere di seguito deciso di concludere gli studi delle scuole superiori al Liceo d'Arte
A. Vittoria di Trento dove riusciva a stringere le prime vere amicizie, che durano tuttora, oltre a consolidare un legame quasi filiale con la zia;
CP_2
- di essersi trasferito nel 2011 a Venezia per frequentare l'Accademia di Belle Arti, con indirizzo studi grafici, trovando particolare interesse per le lezioni di Anatomia
Pag. 2 di 9 Artistica e Semiologia del Corpo, nell'ambito delle quali “affrontava il tema dell'identità di genere ponendo in evidenza la propria vita sociale e sentimentale”;
- di essersi altresì avvicinato “ai contesti queer del Veneto – nello specifico al Padova
Pride Village – e della Lombardia, ampliando la sua sfera di amicizie e confrontandosi sempre più con persone transgender”;
- di essersi affidato dal 2017 al sostegno dello psicologo-psicoterapeuta dott. Per_2
presso il consultorio L'Arca di Bolzano, con il quale “affrontava più
[...] approfonditamente il periodo di bullismo scolastico, il rapporto coi genitori e lontananza dal mondo universitario/artistico” (cfr. doc. nn. 3 e 12);
- di avere quindi iniziato ad utilizzare esclusivamente i pronomi femminili dal 2018, tralasciando l'uso del nome scelto dai suoi genitori ai soli casi in cui era necessario;
- di avere fatto rientro a Bolzano dopo avere conseguito un master a Padova e nel 2020,
a seguito della convivenza forzata con i propri genitori per la pandemia da Covid-19, di avere prodotto un videogioco autobiografico che sarebbe stato rilasciato due anni più tardi;
- di avere iniziato a frequentare, verso la fine della quarantena, l'associazione Arcigay
Centaurus dell'Alto Adige e, per questa, di avere organizzato eventi culturali e festivi unitamente agli altri artisti della comunità, con i quali “preparava e presentava tanto spettacoli di drag queens quanto eventi di storytelling in cui venivano affrontati profondi temi sociali e identitari”;
- di essersi rivolto nuovamente nel 2023 al dott. con il quale ha Persona_2 iniziato ad elaborare la propria condizione di disforia di genere;
- di essersi rivolto altresì nel 2024 allo sportello LGBTQIA+ del Trentino Alto-Adige ove veniva seguita dalla psicologa dott.ssa (cfr. doc. n. 4); Persona_3
- di avere già iniziato a marzo 2025 un ciclo di cure ormonali sotto la guida della dott.
dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (cfr. doc. Persona_4 nn. 5, 7 e 13).
2. Dalla documentazione versata agli atti risulta che la disforia di genere diagnosticata al ricorrente sia da ritenersi consolidata anche in ragione del lungo tempo trascorso dall'inizio della sua chiara manifestazione.
La relazione psicologica attesta come il ricorrente dimostri “un'evidente motivazione ad intraprendere il percorso di affermazione di genere per la riassegnazione”, mostrando
Pag. 3 di 9 “di aver acquisito un alto grado di consapevolezza della sua situazione, e di cosa comporta intraprendere tale percorso”, riferendo altresì come il ricorrente si sia presentato ai colloqui orientato nello spazio e nel tempo, non risultando presenti
“disturbi nella forma o nel contenuto del pensiero e nella sfera percettiva”.
La relazione del dott. psicologo psicoterapeuta, attesta come il Persona_2
ricorrente si identifichi con il genere femminile e soddisfi i criteri diagnostici per disforia di genere, riferendo altresì come la terapia, soprattutto quella intrapresa dal 2023, si sia focalizzata progressivamente “su un lavoro di accettazione ed integrazione di aspetti di personalità attribuiti alla sfera maschile percepiti come egodistonici, vissuti come minacciosi e quindi con forte disagio fin dalla giovane età. È da molto tempo infatti che si percepisce come appartenente al genere femminile, ed un importante punto di Per_1 svolta è stata l'autoaffermazione in ambito sociale e lavorativo della propria identità femminile, con un progressivo miglioramento anche dei livelli di autostima e del tono dell'umore. Permane il disagio rispetto ai tratti somatici ed anatomici maschili, che desidera fermamente affrontare tramite i percorsi farmacologici previsti dalla Per_1
medicina. Non si sente tutt'ora pronta per un intervento anche di tipo chirurgico, che sente troppo invasivo”.
3. In diritto, va evidenziato che la legge n. 164/1982, così come modificata dagli artt.
31 e 34 co. 39 D.lgs. n. 150/2011, disciplina la rettificazione di attribuzione di sesso.
In base all'art. 1 della legge sopra citata “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Il richiamato articolo 31 del sopra indicato decreto stabilisce, al suo comma 4, che
“quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato […]”.
Il quinto comma dello stesso articolo prevede che “con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione del sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro”.
Pag. 4 di 9 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, ha esplicitamente riconosciuto il diritto del soggetto transessuale a ottenere la rettificazione anagrafica del sesso anche senza intervento chirurgico, così confermando i principi già espressi dalla Corte
Costituzionale con la pronuncia n. 161/1985.
La Suprema Corte ha infatti statuito che, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 164/1982, un'interpretazione letterale e “storico-originalista” della legge “che non tenga conto dell'evoluzione scientifica e della conoscenza del fenomeno del transessualismo, preso in considerazione dal legislatore 30 anni orsono, finisce per tradire la ratio della legge, ben espressa dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
161 del 1985, che richiamandosi all'art. 2 Cost. riteneva espressione dei doveri di solidarietà sociale rispettare le persone transessuali nel loro desiderio di vivere armoniosamente il loro essere in relazione con gli altri anche attraverso la modificazione degli atti anagrafici”.
Inoltre, ha affermato che l'identità di genere si compone di tre elementi, ovvero “corpo”,
“autopercezione” e “ruolo sociale”, e che una lettura attuale del transessualismo che tenga conto dell'evoluzione nello studio scientifico del fenomeno, così come della mutata realtà sociale e della crescita di una cultura particolarmente sensibile alle libertà individuali e relazionali delle persone, non possa prescindere dall'influenza di “fattori biologici, psicologici e sociali” nella costruzione dell'identità di genere.
Alle persone transessuali viene così riconosciuto, diversamente che in passato, di “poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere” e il punto d'arrivo di tale percorso, ovvero il ricomponimento tra soma e psiche, non è “standardizzabile”, ma è “individuale” ed è
“anche in mancanza dell'intervento di demolizione chirurgica, il risultato di un'elaborazione sofferta e personale della propria identità di genere realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale”.
In tale contesto la Cassazione ritiene “del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 164 del 1982 che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario”, non imponga
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”.
Pag. 5 di 9 All'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali primari della persona come presupposto per il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso, la
Suprema Corte sostituisce, dunque, l'accertamento del completamento, da parte dell'istante, del proprio percorso individuale, attraverso documentazione medica che attesti “l'irreversibilità personale della scelta” e la “radicalità della scelta di genere effettuata dalla parte ricorrente”.
Per completezza si riporta il principio di diritto espresso dalla Corte: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della L. 164/1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, 4° comma d.lgs. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
4. Ciò esposto, nel caso che ci occupa, il percorso di transizione affrontato da parte ricorrente trova adeguato riscontro nei certificati medici e nelle relazioni versati in atti.
Viene infatti documentato in maniera inequivocabile che il senso di appartenenza di parte ricorrente al genere femminile è consolidato e che la scelta di vivere in maniera corrispondente è consapevole, lucida e soprattutto coerente con l'effettiva identità dello stesso e con il suo reale essere e sentire.
Appare pienamente provata la chiara volontà di parte ricorrente di adeguare il proprio corpo al genere al quale sente di appartenere con interventi terapeutici a ciò finalizzati, per quanto ad oggi sia indeciso a procedere alla modifica anche dei caratteri sessuali primari con interventi chirurgici invasivi.
Da quanto esposto in atti, risulta che la parte ricorrente, già da anni, vive e si rapporta con gli altri come donna, identificandosi con il nome di “ ”. Anche in virtù della Per_1 terapia ormonale, come certificata dalla documentazione versata in atti, la parte ricorrente viene riconosciuta nella società in cui vive come di fatto appartenente al sesso femminile (cfr. doc. nn. 8, 9 e 10).
Pag. 6 di 9 Lo specialista, che ha seguito il ricorrente nel periodo dal 2017 al 2018 e dal 2023 al
2025, ha certificato il chiaro desiderio da questi manifestato di vivere come individuo appartenente al sesso femminile e come tale essere riconosciuto, ponendo chiara diagnosi di disforia di genere e riferendo della consapevole volontà a procedere alla modificazione dei connotati e tratti sessuali secondari tramite trattamenti ormonali, al fine di raggiungere la corrispondenza tra la fisiognomia e il mondo interiore, così come la percezione di sé e il mondo esterno.
Per le ragioni esposte sussistono i presupposti per l'immediata rettificazione degli atti dello stato civile.
5. Per quanto attiene ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali di cui all'art. 31 co. 4 D.lgs. n. 150/2011, va fatto richiamo alla sentenza della
Corte Costituzionale Nr. 143/2024, con la quale è stata dichiarata “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della L. 18 giugno 2009,
n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Nella parte motiva della sentenza viene affermato quanto di seguito richiamato.
“[…] 6.2.1.- Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015.
Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un "possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito - come già visto - che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva
Pag. 7 di 9 transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata".
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
6.2.2.- Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza
l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).
6.2.3.- Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia "sufficientemente dimostrato - attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione".
Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
6.2.4.- Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma
4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. […]”.
Pag. 8 di 9 Nel caso di specie, dagli atti emerge come la parte ricorrente abbia già intrapreso un consapevole percorso individuale di cambiamento di sesso, sulla base del quale la presente sentenza dispone anche la rettifica dell'atto di stato civile.
6. Vista la richiesta di parte ricorrente ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003, si ritiene sussistano i legittimi motivi affinché la cancelleria disponga, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della persona interessata riportati sulla sentenza, da disporsi con decreto in calce a questo provvedimento come da comma 2 della medesima norma.
7. Le spese di lite restano a carico di parte ricorrente, trattandosi di procedimento in materia di giurisdizione necessaria e non profilandosi questioni di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata,
1. dispone l'immediata rettificazione degli atti dello stato civile, in particolare dell'atto di nascita relativo a , nato il [...] a [...], registrato Parte_1
presso il Comune di Bolzano al n. 238-I-A/1992, dovendosi dare atto del mutamento di sesso da maschile a femminile, con conseguente sostituzione del nome “ ” Pt_1
con il nome “ ; Per_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere a tutte le necessarie e conseguenti annotazioni;
3. le spese di lite restano a carico di parte ricorrente.
Così deciso in Bolzano, il 12/11/2025
Il Giudice estensore La Presidente
IE PO JU AN
Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.lgs. n. 196/2003, ordina alla Cancelleria di omettere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità
e di altri dati identificativi della persona interessata.
Il Giudice estensore La Presidente
IE PO JU AN
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