Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 06/06/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 331/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 14/02/2025, da:
nata a [...] il [...], residente Parte_1
in Caprezzo (VB) Via Montebello n. 2, codice fiscale n. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Alessia Colombo del Foro di ER (codice fiscale n. ; p.e.c. C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in ER Email_1
(VB), Corso Europa n. 12, giusta delega, ed ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con provvedimento deliberato dal Consiglio dell'Ordine in data 18/12/2024;
nato a [...] il [...], Parte_2
residente in [...], codice fiscale n. C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Cattaneo del Foro di ER (codice fiscale n.
; p.e.c. ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._4 Email_2 studio di quest'ultimo, in Omegna (VB), Via F.lli Di Dio n. 5, giusta delega;
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
ha trasferito la propria residenza in BE, nel Comune di Dinant, nella provincia vallona di
Namur, unitamente a quella dei figli minori, e che dal mese di settembre 2024 Per_1 Per_2
hanno iniziato a frequentare, rispettivamente, la classe prima elementare e la classe quarta superiore, indirizzo di chimica e scienze, presso il predetto Comune.
2. I figli minori e verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
residenza anagrafica e collocazione presso la residenza della madre.
3. Per quanto qui non dettagliatamente previsto, i genitori eserciteranno la potestà genitoriale separatamente circa le decisioni di ordinaria amministrazione nel tempo in cui terranno con loro
i figli.
4. Le parti concordano sin da ora i periodi di permanenza dei figli presso la madre durante il
periodo scolastico, che rispetta il seguente calendario (doc. 4), medesimo per entrambi i figli:
• inizio anno scolastico: lunedì 26/08/2024;
• fine anno scolastico: venerdì 04/07/2025;
• ferie scolastiche: o venerdì 27/09/2024: celebrazione della comunità francese;
• da lunedì 21/10/2024 a domenica 03/11/2024: pausa autunnale;
• lunedì 11/11/2024;
• da lunedì 23/12/2024 a domenica 05/01/2025: pausa invernale;
• da lunedì 24/02/2025 a domenica 09/03/2025: pausa di riposo;
• lunedì 21/04/2025: Lunedì di Pasquetta;
• da lunedì 28/04/2025 a domenica 11/05/2025: vacanze di primavera;
• giovedì 29/05/2025: giovedì dell'Ascensione;
• lunedì 09/06/2025: lunedì della Pentecoste;
• da sabato 05/07/2025 a domenica 24 agosto 2025: vacanze estive.
La SInora , all'inizio di ogni nuovo anno scolastico, ovvero prima in caso di disponibilità, Pt_1
trasmetterà al SInor il calendario scolastico dei figli, al fine di rispettare ed Parte_2
attuare i periodi di visita al padre in Italia. I coniugi concordano sin d'ora che il padre avrà facoltà di visita ai figli, sia in settimana che nei fine settimana, previo preavviso alla madre e nel rispetto dell'orario scolastico, i quali frequenteranno le lezioni anche nel caso di permanenza del padre in
BE; e potranno pernottare con il padre nell'alloggio che lo stesso reperirà nel Per_1 Per_2
Comune di residenza dei minori o nei Comuni immediatamente limitrofi. La SI.ra Pt_1
conserverà il diritto di visita ai figli anche durante la permanenza del padre in BE, secondo orari pre-concordati con il marito. La SI.ra porterà i figli in visita al padre almeno tre volte Pt_1
l'anno, nel rispetto degli impegni scolastici e previo preavviso al padre;
i minori, per l'occasione, potranno pernottare con il padre nella casa coniugale sita nel Comune di Caprezzo;
la SI.ra Pt_1
alloggerà in diverso luogo e avrà diritto a vedere i figli, in orari pre-concordati con il marito, anche durante la permanenza in Italia.
5. I figli minori trascorreranno, ad anni alterni, dal giorno 25/12 al giorno 30/12 con un genitore e dal giorno 31/12 al giorno 05/01 con l'altro genitore, invertendo la permanenza l'anno successivo. Anche il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo verranno gestiti seguendo il medesimo principio dell'alternanza nell'anno successivo
Inoltre, i figli minori trascorreranno le vacanze estive - in concomitanza delle ferie dei genitori - due settimane continuative o frazionate con la madre e due settimane continuative o frazionate con il padre. Sarà facoltà dei genitori concordare ulteriori periodi di vacanze con i figli in corrispondenza delle “vacanze autunnali” e delle “vacanze primaverili” stabilite nel calendario scolastico belga. I genitori si accorderanno per poter festeggiare entrambi i compleanni dei figli il giorno effettivo del compleanno ovvero il giorno immediatamente successivo.
6. I nonni paterni e materni conservano il diritto di visita ai nipoti in eguale misura, con facoltà di visita sia presso le loro abitazioni, sia presso quella dei rispettivi genitori, previo accordo con questi ultimi e nel rispetto delle esigenze e delle abitudini dei nipoti.
7. Ogni genitore dovrà tenere informato l'altro sulle condizioni di salute dei figli e, nel caso questi fossero indisposti o avessero bisogno di qualsiasi intervento medico o chirurgico (salvo casi di urgenza che non consentano dilazioni di tempo), i genitori si impegnano a prendere congiuntamente ogni decisione nell'esclusivo interesse dei figli. Si precisa sin da ora che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni relative ad interventi di particolare importanza clinica;
delle visite di controllo/periodiche (ad esempio, visite pediatriche di controllo e altre visite specialistiche) se ne occuperà la madre.
8. Le decisioni inerenti all'istruzione dei figli e le attività ad essa correlate (doposcuola, partecipazione ad attività e a corsi formativi, ricreativi e/o sportivi, anche nel periodo delle vacanze estive) verranno prese di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle inclinazioni di figli.
9. Il padre si impegna a corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese alla madre, mediante bonifico bancario, la somma complessiva mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) quale contributo al mantenimento dei figli minori. I genitori concordano fin da ora che le spese straordinarie come individuate dal Protocollo del Tribunale di ER (che si allega al doc.
15), saranno a carico del padre nella misura del 70%, finché il reddito della SI.ra Pt_1 (attualmente pari a zero) non aumenterà; successivamente, quando la SI.ra reperirà Pt_1
una stabile occupazione, le spese straordinarie, in modo automatico e senza alcuna ulteriore statuizione giudiziale, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
10. I coniugi si danno reciprocamente atto che il sostegno economico per i figli a carico, erogato dallo Stato belga nella misura di Euro 386,19 mensili (ovvero in diversa misura, minore e/o maggiore), competerà in via esclusiva alla madre la quale, attualmente, non gode di alcun reddito.
11. I coniugi sono comproprietari, per la quota di 1/2 indivisa ciascuno, dei seguenti beni immobili:
12. La casa coniugale, censita al C.F. del Comune di Caprezzo (VB) al foglio 16, mappale 283,
unitamente al fabbricato ad uso deposito (C.F. mappale 1222) e piccolo fabbricato (C.F. mappale
1221) e tutte le relative pertinenze nonché i depositi (comprensivi delle aree pertinenziali) censiti
C.F. ai mappali 1215 e 1216 (quindi l'intero compendio immobiliare sito in Caprezzo: cfr. tutti i Per_ beni indicati nel: A) Compravendita a data 31/03/2017, n. 57709 Rep. n. 11338 Rac. Notaio;
Per_ B) Compravendita a data 19/07/2018, n. 59570 Rep., 12609 Racc. Notaio ), sono definitivamente assegnati in via esclusiva al SInor nell'esclusivo interesse Parte_3
dei figli minori. Il SInor si obbliga a pagare, in via esclusiva e rinunciando a Parte_2 qualsivoglia diritto di regresso verso la moglie, le rate ancora dovute per l'estinzione del mutuo contratto in data 31/03/2017 con Banca del Piemonte S.p.a. per l'acquisto dell'immobile adibito
a casa coniugale per complessivi Euro 32.000,00 (doc. 6) e riconosce, contestualmente, il diritto della moglie di esercitare il regresso nei suoi confronti, qualora la stessa venga escussa dalla
Banca.
13. Il rustico sito nel Comune di Piedimulera (VB) e censito al C.F. del predetto Comune al foglio
14, mappale 135, sub. 4, categoria C2, sarà definitivamente assegnato in via esclusiva dalla
SI.ra , che lo utilizzerà nei periodi di permanenza dei figli presso il padre ovvero per Pt_1
altre e diverse esigenze personali.
14. I SInori e rispettivamente, sono intestatari dei seguenti conti Pt_1 Parte_2
correnti (doc. 7):
a. Conto corrente n. 000015217642, aperto in data il 7/02/2023 presso Credit
Agricole, filiale di ER e intestato alla SI.ra ; Pt_1
o Saldo al 31.12.2024: € 146,87
o Saldo al 31.12.2023: € 613,60
b. Conto corrente n. 77361692, aperto in data 09/09/2025 presso CBC Bank e intestato alla SI.ra ; Pt_1
o Saldo al 31.12.2024: € 287,37 c.
c. Conto corrente n. 000015217541, aperto presso Banca del Piemonte n. 065 82171-
1 cointestato SIg.ri Parte_2 CP_1
al 31.12.2024: € 284,58;
[...]
o Saldo al 31.12.2023: € 13,39; o Saldo al 31.12.2022: € 26.145,97
d. Conto corrente n. 000015217541, aperto presso Credit Agricole, Filiale di
ER, intestato al SI. Parte_2
o Saldo al 31.12.2024: € 5.5736,17;
o Saldo al 31.12.2023: € 6.257,66;
15. I SInori sono proprietari, altresì, dei seguenti veicoli:
a. Ford Fiesta, targata GD374FZ, in uso esclusivo alla SI.ra (doc. 8) che viene trasferito Pt_1
alla medesima in piena proprietà, a proprie cure e spese, con conseguente accollo in capo alla sig.ra
di ogni onere relativo alla gestione, manutenzione e assicurazione del veicolo;
Pt_1
b. Benelli BN 125, targato FA38642, in uso esclusivo alla SI.ra (doc. 9) che viene trasferito Pt_1
alla medesima in piena proprietà, a proprie cure e spese, con conseguente accollo in capo alla sig.ra
di ogni onere relativo alla gestione, manutenzione e assicurazione del veicolo;
Pt_1
c. Ford Ka, targata GD366FZ, in uso esclusivo al SI. (doc. 10) che viene trasferito Parte_2
al medesimo in piena proprietà, a proprie cure e spese, con conseguente accollo in capo alla sig.
di ogni onere relativo alla gestione, manutenzione e assicurazione del veicolo;
Il Parte_2
SInor ha contratto finanziamento per l'acquisto della predetta autovettura, in uso Parte_2
esclusivo al medesimo, per la quale risulta garante la moglie: il SInor si obbliga Parte_2
a pagare, in via esclusiva e rinunciando a qualsivoglia diritto di regresso verso la moglie, le rate ancora dovute per l'estinzione del finanziamento, pari a residui Euro 3.000,00 (ovvero la diversa, anche maggiore somma che dovesse risultare dovuta) e riconosce, contestualmente, il diritto della moglie di esercitare il regresso nei confronti suoi confronti, qualora la stessa venga escussa dalla banca quale garante (doc. 11).
16. I coniugi si impegnano a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, condividendo il principio della bigenitorialità; per tali motivi, prenderanno insieme tutte le decisioni sugli aspetti educativi e su quelli riferiti ad eventi determinanti della vita dei figli.
17. Il SInor si dichiara economicamente autosufficiente poiché occupato (doc. Parte_2
12); la SI.ra , pur non essendo allo stato autosufficiente, gode attualmente dell'aiuto del Pt_1
padre, presso il quale ha stabilito il proprio domicilio in via provvisoria, nonché dello Stato belga, sottoforma di erogazione mensile;
la SI.ra , inoltre, si sta già adoperando per Pt_1
reperire una stabile occupazione in BE (doc. 13). 18. La SI.ra , attualmente disoccupata, dichiara, allo stato, di rinunciare alla richiesta di Pt_1
mantenimento, a condizione che reperisca una stabile occupazione entro il corrente anno;
viceversa, i coniugi raggiungeranno un accordo per il mantenimento della stessa, finché non avrà reperito una stabile occupazione purché la moglie si attivi fattivamente per l'ottenimento di un impiego;
19. Con l'adempimento e l'esecuzione di tutte le condizioni di cui sopra le parti si danno reciprocamente atto di nulla avere a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia ragione o titolo che trovi fondamento nella intercorsa separazione consensuale. 20. Le parti concordano nel compensare integralmente fra loro le spese legali del presente procedimento. I ricorrenti allegano al presente ricorso i documenti di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c. I ricorrenti dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire
l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 473 bis 51 comma II c.p.c.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 14/02/2025, e Parte_1 [...]
chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, Parte_2
dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio nella città di
Dinant (BE) il 3/11/2007.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Giudice Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Con provvedimento in data 5.5.2025 il tribunale ordinava a Parte_4
il deposito in atti delle CU 2022, 2023 e 2024, riservando all'esito la decisione
[...]
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma. Si dà atto che la , a decorrere dal giorno 1° gennaio 2025, di comune accordo con il marito, Pt_1
ha trasferito la propria residenza in BE, nel Comune di Dinant, nella provincia vallona di Namur, unitamente a quella dei figli minori, e che dal mese di settembre 2024 hanno iniziato Per_1 Per_2
a frequentare, rispettivamente, la classe prima elementare e la classe quarta superiore, indirizzo di chimica e scienze, presso il predetto Comune.
Si dà atto che i genitori si accorderanno per poter festeggiare entrambi i compleanni dei figli il giorno effettivo del compleanno ovvero il giorno immediatamente successivo.
Si dà, inoltre, atto che i nonni paterni e materni conservano il diritto di visita ai nipoti in eguale misura, con facoltà di visita sia presso le loro abitazioni, sia presso quella dei rispettivi genitori, previo accordo con questi ultimi e nel rispetto delle esigenze e delle abitudini dei nipoti.
Viene dato atto che i coniugi sono comproprietari, per la quota di 1/2 indivisa ciascuno, dei seguenti beni immobili Inoltre, si dà atto che il SInor si obbliga a pagare, in via esclusiva e rinunciando Parte_2
a qualsivoglia diritto di regresso verso la moglie, le rate ancora dovute per l'estinzione del mutuo contratto in data 31/03/2017 con Banca del Piemonte S.p.a. per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale per complessivi Euro 32.000,00 e riconosce, contestualmente, il diritto della moglie di esercitare il regresso nei suoi confronti, qualora la stessa venga escussa dalla
[...]
sito nel Comune di Piedimulera (VB) e censito al C.F. del predetto Comune al foglio 14, CP_2
mappale 135, sub. 4, categoria C2, sarà definitivamente assegnato in via esclusiva dalla SI.ra
, che lo utilizzerà nei periodi di permanenza dei figli presso il padre ovvero per altre e diverse Pt_1
esigenze personali.
Viene dato atto che i coniugi sono intestatari dei seguenti conti correnti: e. Conto corrente n. 000015217642, aperto in data il 7/02/2023 presso Credit
Agricole, filiale di ER e intestato alla SI.ra ; Pt_1
o Saldo al 31.12.2024: € 146,87
o Saldo al 31.12.2023: € 613,60
f. Conto corrente n. 77361692, aperto in data 09/09/2025 presso CBC Bank e intestato alla SI.ra ; Pt_1
o Saldo al 31.12.2024: € 287,37 c.
g. Conto corrente n. 000015217541, aperto presso Banca del Piemonte n. 065 82171-
1 cointestato SIg.ri Parte_2 Parte_1
o al 31.12.2024: € 284,58; CP_1
o Saldo al 31.12.2023: € 13,39;
o Saldo al 31.12.2022: € 26.145,97
h. Conto corrente n. 000015217541, aperto presso Credit Agricole, Filiale di
ER, intestato al SI. Parte_2
o Saldo al 31.12.2024: € 5.5736,17;
o Saldo al 31.12.2023: € 6.257,66;
Si specifica che i SInori sono proprietari, altresì, dei seguenti veicoli:
a. Ford Fiesta, targata GD374FZ, in uso esclusivo alla SI.ra che viene trasferito alla Pt_1
medesima in piena proprietà, a proprie cure e spese, con conseguente accollo in capo alla sig.ra di ogni onere relativo alla gestione, manutenzione e assicurazione del veicolo;
Pt_1
b. Benelli BN 125, targato FA38642, in uso esclusivo alla SI.ra che viene trasferito alla Pt_1
medesima in piena proprietà, a proprie cure e spese, con conseguente accollo in capo alla sig.ra di ogni onere relativo alla gestione, manutenzione e assicurazione del veicolo;
Pt_1
c. Ford Ka, targata GD366FZ, in uso esclusivo al SI. che viene trasferito al Parte_2
medesimo in piena proprietà, a proprie cure e spese, con conseguente accollo in capo alla sig. Pt_4
di ogni onere relativo alla gestione, manutenzione e assicurazione del veicolo;
[...]
Il SInor ha contratto finanziamento per l'acquisto della predetta autovettura, in Parte_2
uso esclusivo al medesimo, per la quale risulta garante la moglie, il SInor si Parte_2
obbliga a pagare, in via esclusiva e rinunciando a qualsivoglia diritto di regresso verso la moglie, le rate ancora dovute per l'estinzione del finanziamento, pari a residui Euro 3.000,00 (ovvero la diversa, anche maggiore somma che dovesse risultare dovuta) e riconosce, contestualmente, il diritto della moglie di esercitare il regresso nei confronti suoi confronti, qualora la stessa venga escussa dalla banca quale garante;
Si dà, altresì, atto che Il SInor si dichiara economicamente autosufficiente poiché Parte_2
occupato;
la SI.ra , pur non essendo allo stato autosufficiente, gode attualmente dell'aiuto del padre, Pt_1
presso il quale ha stabilito il proprio domicilio in via provvisoria, nonché dello Stato belga, sottoforma di erogazione mensile;
la SI.ra , inoltre, si sta già adoperando per reperire una stabile Pt_1
occupazione in BE;
la SI.ra , attualmente disoccupata, dichiara, allo stato, di rinunciare Pt_1
alla richiesta di mantenimento, a condizione che reperisca una stabile occupazione entro il corrente anno;
viceversa, i coniugi raggiungeranno un accordo per il mantenimento della stessa, finché non avrà reperito una stabile occupazione purché la moglie si attivi fattivamente per l'ottenimento di un impiego.
Nulla deve essere disposto in merito alla casa coniugale, a fronte dell'intervenuto trasferimento in
BE dei figli minori.
Si dà, anche, atto che con l'adempimento e l'esecuzione di tutte le condizioni di cui sopra le parti si danno reciprocamente atto di nulla avere a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia ragione o titolo che trovi fondamento nella intercorsa separazione consensuale e che le parti concordano nel compensare integralmente fra loro le spese legali del presente procedimento.
PQM
il Tribunale di ER, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
uniti in matrimonio nella città di Dinant (BE) il 3/11/2007; Parte_2
affida i figli minori e ad entrambi i genitori in via condivisa, con residenza anagrafica Per_1 Per_2
e collocazione presso la residenza della madre;
i figli staranno presso la madre durante il periodo scolastico, secondo il seguente calendario:
• inizio anno scolastico: lunedì 26/08/2024;
• fine anno scolastico: venerdì 04/07/2025;
• ferie scolastiche: o venerdì 27/09/2024: celebrazione della comunità francese;
❖ da lunedì 21/10/2024 a domenica 03/11/2024: pausa autunnale;
❖ lunedì 11/11/2024; o da lunedì 23/12/2024 a domenica 05/01/2025: pausa invernale;
❖ da lunedì 24/02/2025 a domenica 09/03/2025: pausa di riposo;
❖ lunedì 21/04/2025: Lunedì di Pasquetta;
❖ da lunedì 28/04/2025 a domenica 11/05/2025: vacanze di primavera;
o giovedì 29/05/2025: giovedì dell'Ascensione;
❖ lunedì 09/06/2025: lunedì della Pentecoste;
❖ da sabato 05/07/2025 a domenica 24 agosto 2025: vacanze estive
dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé i figli minori sia in settimana che nei fine settimana, previo preavviso alla madre e nel rispetto dell'orario scolastico, i quali frequenteranno le lezioni anche nel caso di permanenza del padre in BE;
e potranno pernottare con il padre Per_1 Per_2 nell'alloggio che lo stesso reperirà nel Comune di residenza dei minori o nei Comuni immediatamente limitrofi.
La conserverà il diritto di visita ai figli anche durante la permanenza del padre in BE, Pt_1
secondo orari pre-concordati con il marito.
La porterà i figli in visita al padre almeno tre volte l'anno, nel rispetto degli impegni scolastici Pt_1
e previo preavviso al padre;
i minori, per l'occasione, potranno pernottare con il padre nella casa coniugale sita nel Comune di Caprezzo;
la alloggerà in diverso luogo e avrà diritto a vedere i figli, in orari pre-concordati con il marito, Pt_1
anche durante la permanenza in Italia.
I figli minori trascorreranno, ad anni alterni, dal giorno 25/12 al giorno 30/12 con un genitore e dal giorno 31/12 al giorno 05/01 con l'altro genitore, invertendo la permanenza l'anno successivo.
Anche il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo verranno gestiti seguendo il medesimo principio dell'alternanza nell'anno successivo.
Inoltre, i figli minori trascorreranno le vacanze estive - in concomitanza delle ferie dei genitori - due settimane continuative o frazionate con la madre e due settimane continuative o frazionate con il padre. Sarà facoltà dei genitori concordare ulteriori periodi di vacanze con i figli in corrispondenza delle “vacanze autunnali” e delle “vacanze primaverili” stabilite nel calendario scolastico belga. I genitori si accorderanno per poter festeggiare entrambi i compleanni dei figli il giorno effettivo del compleanno ovvero il giorno immediatamente successivo;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese alla madre, mediante bonifico bancario, la somma complessiva mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), annualmente rivalutabili Istat, quale contributo al mantenimento dei figli minori;
pone a carico del padre nella misura del 70% le spese straordinarie relative ai figli come individuate dal Protocollo di ER, finché il reddito della (attualmente pari a zero) non aumenterà; Pt_1
successivamente, quando la reperirà una stabile occupazione, le spese straordinarie, in modo Pt_1
automatico e senza alcuna ulteriore statuizione giudiziale, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; il sostegno economico per i figli a carico, erogato dallo Stato belga nella misura di
Euro 386,19 mensili (ovvero in diversa misura, minore e/o maggiore), competerà in via esclusiva alla madre la quale, attualmente, non gode di alcun reddito.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in ER il 29/05/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco