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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/05/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2588 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nata a [...] il [...] CF rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Alessandra Elia
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
CP_ Parte ricorrente citava in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto percepire il TFR, da parte del Fondo di Garanzia, quale dipendente della Cia Ragusa
Servizi srl in liquidazione per essere stato il proprio credito ammesso al passivo, per come certificato dagli organi della procedura in oggetto.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'avvenuta decadenza;
nel merito contestava la insussistenza della continuità del rapporto di lavoro intrattenuto dalla ricorrente con la CIA prima e successivamente e con la Cia Ragusa Servizi srl,
eccependo la diversità dei due rapporti di lavoro e dei due datori di lavoro e pertanto provvedeva a liquidare solo una parte della somma richiesta pari ad € 3983,24.
Sulla eccezione di decadenza
Il ricorso è stato depositato entro un anno dal provvedimento di rigetto del comitato provinciale: esso pertanto è tempestivo.
Nel merito
Il fatto che il CUD prodotto da parte ricorrente riporta il totale credito vantato dalla medesima, inglobando il TFR dovuto da CIA ed il TFR dovuto da CIA Ragusa Servizi
srl, e poi confermato dal Giudice delegato (pari ad euro 10.286,93), è già di per sé
prova che conferma la circostanza che il rapporto di lavoro espletato dalla ricorrente presso CIA prima e presso CIA Ragusa Servizi dopo, è stato continuativo.
Ulteriore prova a conferma della tesi di parte ricorrente è fornita dalla prima pagina dell'atto costitutivo (allegato nel fascicolo di parte n.133063 del Repertorio), laddove si legge testualmente che: “….interviene dinanzi al Controparte_2
Notaio Dott. , come Presidente pro tempore di CIA, per costituire Persona_1
Cia Ragusa Servizi srl.”, nonchè all'art. 1 (denominazione) dell'atto costitutivo n.133063 del Repertorio e n.18551 del fascicolo, datato 27.06.2005, a rogito del notaio
Pagina 2 Dott. , laddove al punto 1.1, si legge chiaramente che “…E' costituita Persona_1
tra le Associazioni “ C:I:A: Associazione Parte_2
Provinciale di Ragusa e “associazione Regionale della CIA della Sicilia” con sede in
Palermo, come sopra rappresentata, una società a responsabilità limitata con la
denominazione di “CIA RAGUSA SERVIZI SRL”.
Nel caso di specie CIA Ragusa Servizi srl, ha conservato la propria identità come centro autonomo di profitto, costituendo una articolazione funzionalmente autonoma di una attività organizzata e preesistente, in quanto diramazione di CIA, ed operanti entrambi nel settore agricolo.
Pertanto tra le due si è mantenuto un nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà, per come peraltro confermato dalle testimonianze rese in giudizio
A ciò si aggiunga l'ammissione dell'intero credito vantato dalla ricorrente allo stato passivo della procedura concorsuale, che consolida in capo alla ricorrente il diritto a percepire la somma richiesta
Il ricorso va pertanto accolto
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di
TFR maturato, per l'intero importo di € 10286,93;
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma residua di € Parte_1
6030,69 a titolo di TFR;
Pagina 3 CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1800,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 8.5.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2588 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nata a [...] il [...] CF rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Alessandra Elia
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
CP_ Parte ricorrente citava in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto percepire il TFR, da parte del Fondo di Garanzia, quale dipendente della Cia Ragusa
Servizi srl in liquidazione per essere stato il proprio credito ammesso al passivo, per come certificato dagli organi della procedura in oggetto.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'avvenuta decadenza;
nel merito contestava la insussistenza della continuità del rapporto di lavoro intrattenuto dalla ricorrente con la CIA prima e successivamente e con la Cia Ragusa Servizi srl,
eccependo la diversità dei due rapporti di lavoro e dei due datori di lavoro e pertanto provvedeva a liquidare solo una parte della somma richiesta pari ad € 3983,24.
Sulla eccezione di decadenza
Il ricorso è stato depositato entro un anno dal provvedimento di rigetto del comitato provinciale: esso pertanto è tempestivo.
Nel merito
Il fatto che il CUD prodotto da parte ricorrente riporta il totale credito vantato dalla medesima, inglobando il TFR dovuto da CIA ed il TFR dovuto da CIA Ragusa Servizi
srl, e poi confermato dal Giudice delegato (pari ad euro 10.286,93), è già di per sé
prova che conferma la circostanza che il rapporto di lavoro espletato dalla ricorrente presso CIA prima e presso CIA Ragusa Servizi dopo, è stato continuativo.
Ulteriore prova a conferma della tesi di parte ricorrente è fornita dalla prima pagina dell'atto costitutivo (allegato nel fascicolo di parte n.133063 del Repertorio), laddove si legge testualmente che: “….interviene dinanzi al Controparte_2
Notaio Dott. , come Presidente pro tempore di CIA, per costituire Persona_1
Cia Ragusa Servizi srl.”, nonchè all'art. 1 (denominazione) dell'atto costitutivo n.133063 del Repertorio e n.18551 del fascicolo, datato 27.06.2005, a rogito del notaio
Pagina 2 Dott. , laddove al punto 1.1, si legge chiaramente che “…E' costituita Persona_1
tra le Associazioni “ C:I:A: Associazione Parte_2
Provinciale di Ragusa e “associazione Regionale della CIA della Sicilia” con sede in
Palermo, come sopra rappresentata, una società a responsabilità limitata con la
denominazione di “CIA RAGUSA SERVIZI SRL”.
Nel caso di specie CIA Ragusa Servizi srl, ha conservato la propria identità come centro autonomo di profitto, costituendo una articolazione funzionalmente autonoma di una attività organizzata e preesistente, in quanto diramazione di CIA, ed operanti entrambi nel settore agricolo.
Pertanto tra le due si è mantenuto un nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà, per come peraltro confermato dalle testimonianze rese in giudizio
A ciò si aggiunga l'ammissione dell'intero credito vantato dalla ricorrente allo stato passivo della procedura concorsuale, che consolida in capo alla ricorrente il diritto a percepire la somma richiesta
Il ricorso va pertanto accolto
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di
TFR maturato, per l'intero importo di € 10286,93;
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma residua di € Parte_1
6030,69 a titolo di TFR;
Pagina 3 CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1800,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 8.5.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 4