Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00864/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2025, proposto da
Turismo NG Cocco di Cocco NG IN & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Aldo Ceci, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia, in relazione alla procedura CIG B4E75E4860;
contro
ZE s.c.ar.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Bovari, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Perugia, Corso Cavour, 44;
Comune di RE, non costituito in giudizio;
nei confronti
SO RS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Vittucci, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento
degli atti tutti della gara d’appalto pubblico avente ad oggetto: “ Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs 36/2023, in forma centralizzata, per l’affidamento dei servizi di trasporto scolastico per le Amministrazioni della Regione Umbria – I Edizione ”, relativamente al lotto n. 22 – trasporto scolastico del Comune di RE – CIG B4E75E4860, e in particolare: (a) della determinazione dell’Amministratore unico di ZE s.c.ar.l. dell’8 maggio 2025, comunicata in pari data, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione del lotto n. 12 ( rectius : n. 22) alla controinteressata; (b) del documento istruttorio prot. n. 5908 del 7 maggio 2025; (c) dei verbali di gara da n. 1 a n. 10 e del verbale del 6 maggio 2025; (d) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare, con particolare riferimento al paragrafo 23, il capitolato speciale e relativi allegati; (e) dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione o ratifica degli atti di gara parte del Comune;
nonché per l’annullamento e la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto d’appalto sottoscritto e per il risarcimento dei danni in forma specifica ovvero per equivalente monetario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ZE s.c.ar.l. e di SO RS s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa FL RA Di MA e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente Turismo NG Cocco di Cocco NG IN & C. s.a.s. (di seguito anche: FC) agisce per l’annullamento degli esiti della gara a procedura aperta indetta da ZE s.c.ar.l. (di seguito anche: ZE) “ per l’affidamento dei servizi di trasporto scolastico per le Amministrazioni della Regione Umbria – I Edizione ”, relativamente al lotto n. 22, concernente il trasporto scolastico del Comune di RE.
2. La gara è stata indetta con determinazione del 16 dicembre 2024, rettificata con determinazione del 18 dicembre 2024, ed è articolata in 23 lotti, aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi per la durata di trentasei mesi.
Oggetto della presente controversia è, come detto, il solo lotto n. 22, del valore globale stimato di euro 794.406,38 IVA esclusa, con importo a base d’asta per trentasei mesi pari a euro 453.946,50 IVA esclusa.
Il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con l’attribuzione di un massimo di 80 punti per l’offerta tecnica e di un massimo di 20 punti per l’offerta economica.
3. Alla procedura selettiva hanno partecipato la ricorrente FC e la controinteressata SO RS s.r.l. (di seguito anche: SO).
All’esito delle operazioni di gara, con l’impugnata determinazione dell’Amministratore unico di ZE in data 8 maggio 2025 è stata disposta l’aggiudicazione del lotto n. 22 in favore di SO, la quale ha riportato il punteggio totale di 83,60, di cui 63,60 punti per l’offerta tecnica e 20 punti per l’offerta economica, con un ribasso del 6 per cento.
Al secondo posto si è collocata la ricorrente FC, che ha ottenuto il punteggio totale di 78,85, di cui 62,60 punti per l’offerta tecnica e 16,25 punti per l’offerta economica, e che ha offerto un ribasso del 3 per cento.
4. Con ricorso notificato il 9 giugno 2025 e depositato il successivo 24 giugno, FC ha impugnato l’aggiudicazione, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe, articolando due motivi.
4.1. Sotto un primo profilo, la ricorrente ha allegato che l’offerta dell’aggiudicataria sarebbe palesemente anomala e del tutto priva di congruità, serietà e realizzabilità, per cui avrebbe dovuto essere esclusa o, comunque, sottoposta ad apposita verifica.
Al riguardo, la parte ha sostenuto che la previsione del paragrafo 23 del disciplinare dovrebbe essere ritenuta illegittima, ove dovesse essere interpretata nel senso di aver escluso in radice la verifica di congruità in caso di mancato raggiungimento dei rapporti numerici ivi indicati oppure in presenza di meno di tre offerte.
L’offerta di SO presenterebbe, in effetti, una serie di elementi idonei a farne emergere l’anomalia. In particolare:
a) nella giustificazione dell’offerta economica sarebbe stata omessa l’indicazione dei costi della formazione del personale; al riguardo, emergerebbero profili di incoerenza del monte ore indicato e, inoltre, maggiori costi non conteggiati, tali da portare in perdita la commessa;
b) sarebbe stato sottostimato il costo di ammortamento degli automezzi impiegati per il servizio;
c) il costo di approvvigionamento dei prodotti e dei materiali indicato dall’aggiudicataria sarebbe insufficiente a coprire anche la sola spesa per il carburante.
4.2. Sotto altro profilo, i veicoli previsti nell’offerta tecnica non corrisponderebbero, per numero di posti, a quelli indicati negli atti di gara come necessari per lo svolgimento del servizio e, inoltre, tali veicoli, tutti nuovi e ibridi, non sarebbero destinati a essere effettivamente immessi in esercizio al momento dell’inizio dell’attività.
La stessa SO avrebbe, infatti, previsto l’impiego per l’avvio del servizio dei mezzi di scorta, che però, oltre a essere i medesimi indicati anche per il lotto n. 12, non possiederebbero le caratteristiche per le quali l’aggiudicataria ha ottenuto il punteggio premiale, con conseguente violazione del paragrafo 8 del capitolato speciale, che contempla la sostituzione dei veicoli soltanto con altri almeno equivalenti per numero e classe ambientale.
Ne deriverebbe la necessaria esclusione della controinteressata per essere incorsa in una falsità dichiarativa oppure, in ogni caso, l’azzeramento o il corretto ricalcolo del punteggio attribuitole, con conseguente collocazione in graduatoria dell’operatore in una posizione deteriore rispetto alla ricorrente.
4.3. Sulla base delle predette censure, FC ha domandato anche il risarcimento del danno in forma specifica oppure, in subordine, per equivalente monetario.
5. ZE e SO, costituitesi in giudizio, hanno depositato documenti e memorie, con le quali hanno controdedotto alle censure articolate dalla ricorrente.
6. In vista della camera di consiglio dell’8 luglio 2025, FC ha presentato un’istanza di rinvio al merito della controversia, previa rinuncia alla domanda cautelare.
7. Alla camera di consiglio fissata, il Presidente, preso atto della richiesta, ha disposto il rinvio della causa alla fase di merito.
8. La ricorrente ha successivamente prodotto documenti, tra i quali la relazione di un’indagine investigativa concernente lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico nel Comune di RE nel giorno 3 ottobre 2025.
La parte ha, inoltre, depositato una memoria, con la quale ha ulteriormente articolato le proprie difese.
9. ZE e SO hanno replicato alle produzioni avversarie.
10. All’udienza pubblica fissata la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il ricorso è infondato.
12. Con il primo motivo, FC ha sostenuto che l’offerta di SO sarebbe manifestamente incongrua e che, perciò, la Stazione appaltante avrebbe dovuto escluderla o, comunque, sottoporla ad apposita verifica.
12.1. Al riguardo, entrambe le resistenti hanno eccepito l’inammissibilità delle censure.
12.1.1. In particolare, SO ha sostenuto che la ricorrente non avrebbe dimostrato l’abnormità, l’irragionevolezza e la macroscopica non congruità dell’offerta aggiudicataria, mentre ZE ha allegato che FC sarebbe ricorsa a una non consentita “caccia all’errore”, basata su una lettura parcellizzata delle singole voci di costo componenti l’offerta.
12.1.2. Rileva il Collegio che attiene propriamente al merito, e non al rito, del gravame stabilire se, fermi i limiti propri del sindacato giurisdizionale di legittimità, le contestazioni di FC siano idonee a far emergere un manifesto errore di valutazione della Stazione appaltante nel ritenere non anomala l’offerta di SO.
12.1.3. Le eccezioni devono essere, perciò, rigettate.
12.2. Ciò posto, la ricorrente ha prospettato anzitutto l’illegittimità del paragrafo 23 del disciplinare di gara, qualora interpretato nel senso di escludere in modo assoluto la verifica di congruità ove non vengano raggiunti i rapporti numerici ivi indicati oppure le offerte risultino in numero inferiore a tre.
12.2.1. Occorre tenere presente che, in base all’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, “ Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione ”.
La previsione normativa rimette dunque alla Stazione appaltante, sulla base della valutazione di “ elementi specifici ”, la determinazione circa la necessità di sottoporre le offerte ad apposita verifica.
12.2.2. Con riguardo alla procedura oggetto di controversia, il predetto paragrafo 23 del disciplinare stabilisce quanto segue: “ Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Tale calcolo sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi appaia anormalmente bassa. (...) Il concorrente allega, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo compilando l’Allegato 13 - Modello Giustificativo offerta economica. (...) ”.
12.2.3. La piana lettura delle previsioni sopra riportate fa emergere come gli “ elementi specifici ” presi in considerazione ai fini dell’attivazione della verifica di congruità siano stati individuati, in presenza di almeno tre offerte, predeterminando specifici parametri di riferimento, al cui superamento la Stazione appaltante si è vincolata a dare avvio alla predetta valutazione.
ZE si è, peraltro, riservata di sottoporre a verifica pure “ un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi appaia anormalmente bassa ”, e in vista di tale ulteriore vaglio ha richiesto ai concorrenti di presentare, sin dal momento dell’invio della domanda di partecipazione alla gara, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo.
12.2.4. Ne deriva che, contrariamente a quanto ipotizzato dalla ricorrente, non è stata affatto esclusa la possibilità di attivare la verifica di congruità anche nel caso in cui non sia riscontrato il superamento dei parametri numerici stabiliti oppure, come nel caso oggetto di controversia, le offerte ammesse siano in numero inferiore a tre.
12.2.5. La censura deve essere dunque respinta.
12.3. FC ha poi allegato che, pur non essendo stati superati i parametri fissati nel disciplinare, plurimi elementi avrebbero dovuto indurre ZE a rilevare l’anomalia dell’offerta di SO e, quindi, a escluderla o comunque a sottoporla a verifica di congruità.
12.4. Al riguardo, occorre tenere presente che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, l’Amministrazione dispone di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell’offerta; scelta il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2025, n. 7712 e n. 7713; Id., Sez. V, 28 marzo 2025, n. 2612).
D’altro canto, “ (...) il giudizio di anomalia ha natura globale e sintetica, mirando ad accertare non già singole inesattezze (e dunque, l’erroneità di singole voci di prezzo), ma se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione del contratto (Cons. Stato, III, 23 maggio 2025, n. 4529; IV, 2 maggio 2025, n. 3744) ” (così ex multis , tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. V, 19 maggio 2025, n. 7420).
12.5. Nel caso in esame, risulta che SO:
- ha ottenuto l’aggiudicazione della commessa con un ribasso del 6 per cento;
- ha indicato nei propri giustificativi un costo della manodopera pari a euro 225.699,48 per il triennio di durata del servizio (75.233,16 annui), con un’incidenza sul corrispettivo annuo pari al 52,89 per cento, come tale superiore alla stima effettuata dalla Stazione appaltante, la quale ha considerato il 49 per cento della base d’asta (v. premesse della determinazione di aggiudicazione), e quindi una somma di euro 222.433,79 per il lotto n. 22;
- ha indicato utili d’impresa annui, al netto di oneri e tasse, pari a euro 10.667,74;
- ha stimato le spese generali d’azienda annue in misura pari a euro 7.383,58.
A fronte di tali elementi, le contestazioni svolte dalla ricorrente non fanno emergere la manifesta inattendibilità della scelta compiuta dalla Stazione appaltante nel ritenere di non dover sottoporre a verifica di congruità l’offerta dell’aggiudicataria, per le ragioni che si passa a esporre.
12.6. FC ha lamentato la mancata previsione, nei giustificativi dell’offerta, del costo della formazione del personale, evidenziando che:
- il personale sarebbe stato “ addirittura indicato come assunto full-time nell’offerta ma invece conteggiato come part-time nella giustificazione ”;
- l’offerta tecnica di SO recherebbe l’indicazione di un monte orario della formazione di 342 ore, incoerente con quanto risultante dalla tabella inclusa nella medesima relazione;
- la mancanza di serietà e affidabilità dell’offerta emergerebbe anche considerando che il predetto monte orario risulterebbe uguale per la commessa di RE e per quella di GI (lotto n. 12), nonostante il diverso numero di addetti;
- sviluppando quanto indicato in sede di offerta, si otterrebbe un monte orario pari complessivamente a 2.400 ore, di cui 1.344 ore per gli autisti e 1.056 per gli accompagnatori, e tale da generare, tenendo conto anche della formazione del personale non viaggiante (620 ore), un costo aggiuntivo di euro 61.034,20 annui (48.504,00 euro per il personale viaggiante e 12.530,20 euro per il personale non viaggiante), cui dovrebbe aggiungersi il costo in sé dell’attività di formazione, stimabile in euro 14.000,00 (6.500,00 euro per il personale viaggiante e 7.500,00 per il personale non viaggiante).
12.6.1. Quanto al primo profilo, nel ricorso non viene illustrato con riferimenti specifici e argomentazioni puntuali da dove dovrebbe evincersi che SO abbia previsto l’assunzione del personale a tempo pieno, per cui la censura, formulata nei termini apodittici sopra richiamati, si rivela di dubbia ammissibilità.
In ogni caso, anche laddove tale preteso impegno fosse stato assunto e i giustificativi avessero previsto la copertura dei costi del personale per un minor numero di ore, non ne discenderebbe comunque la manifesta incongruità dell’offerta, atteso che:
- la commessa ha ad oggetto un servizio di trasporto scolastico, per cui i costi riferibili al servizio sono solo quelli relativi all’impiego del personale per le ore necessarie, trascorse le quali i dipendenti potrebbero anche essere destinati ad altri servizi, con imputazione dei relativi costi a tali diverse attività;
- la ricorrente ha indicato nei propri giustificativi un costo della manodopera pari a euro 225.699,48 per il triennio di durata del servizio, come detto superiore alla stima di euro 222.433,79 effettuata dalla Stazione appaltante.
12.6.2. Non emerge, poi, che il monte ore annuale della formazione, indicato in 342 ore a p. 18 dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, si ponga in contraddizione con la tabella analitica presente a p. 19.
Come evidenziato da ZE, infatti, sommando le ore di formazione indicate nella tabella si ottiene un totale di 346, sostanzialmente corrispondente a quanto riportato nella pagina precedente, senza che da ciò possa evincersi un profilo di manifesta incoerenza dell’offerta.
12.6.3. La circostanza che il monte ore riportato nell’offerta tecnica presentata per il lotto n. 22 (Comune di RE), oggetto della presente controversia, sia uguale a quello previsto per il lotto n. 12 (Comune di GI) si spiega considerando che SO ha indicato, per entrambi i lotti, il monte ore della formazione di tutto il proprio personale, e non soltanto di quello impiegato nelle singole commesse.
Tale dato è agevolmente evincibile non solo dall’esposizione contenuta a p. 18 dell’offerta tecnica, ove si fa riferimento, in termini generali, a “ N. 342 monte ore annue dedicate dalla SO RS srl alla formazione del personale ”, ma anche dalla relativa tabella, ove sono riportate pure attività formative rivolte a particolari categorie di personale, che non trovano diretto impiego nell’appalto in esame (ad esempio, i corsi destinati a “ tutti i dipendenti occupati nel direzionale ”).
Deve, semmai, aggiungersi che le doglianze di FC si rivelano intrinsecamente contraddittorie, atteso che la parte assume:
- da un lato (a p. 5 del ricorso), che le ore di formazione per il lotto n. 22 non potrebbero coincidere con quelle del lotto n. 12, stante il diverso numero di addetti, così lasciando intendere che, a suo avviso, il monte ore indicato nell’offerta tecnica dovrebbe riferirsi alla totalità del personale impiegato per la singola commessa;
- dall’altro lato che il predetto monte ore sarebbe riferibile a ciascun singolo dipendente (v. l’elaborato peritale richiamato a p. 5 del ricorso, dal quale vengono ricavati i presunti maggiori costi riportati a p. 6).
Nessuno dei predetti assunti si rivela, però, corretto, atteso che, come detto, il monte ore risulta riferito all’intero personale di SO.
12.6.4. La ricorrente ha poi sostenuto, facendo rinvio a una perizia depositata in atti, che i dati esposti nell’offerta tecnica condurrebbero a determinare un monte orario complessivo per la formazione di 2.400 ore per il personale viaggiante e 620 ore per il personale non viaggiante, deducendone i maggiori costi sopra riportati.
Al riguardo, deve tuttavia osservarsi che la predetta perizia risulta inattendibile, in quanto:
- come detto, riferisce il monte ore annuo indicato nell’offerta tecnica di SO a ciascun singolo dipendente (v. p. 1 e p. 3), senza avvedersi che si tratta di un dato relativo alla totalità del personale della società;
- confrontando tale monte ore annuo con la tabella, evidenzia che vi sarebbe una contraddizione, data dal fatto che le ore di formazione per singolo dipendente risultanti da quest’ultimo elaborato non arrivano al totale indicato di 342 (v. p. 3), mentre a ben vedere nessuna contraddizione è rilevabile, ove si tenga conto del fatto che le 342 ore di formazione indicate a p. 18 dell’offerta di SO sono destinate alla totalità del personale;
- perviene a determinare un impegno formativo complessivo di 1.344 ore per 14 autisti e di 1.056 ore per 11 assistenti, desumendone un maggior costo annuo di euro 48.504,00, cui dovrebbero aggiungersi ulteriori euro 12.530,20 per la formazione del personale non viaggiante, trascurando di considerare che l’appalto ha ad oggetto un servizio di trasporto scolastico effettuato con tre automezzi e con il relativo personale a bordo, mentre il personale a disposizione per rotazioni o sostituzioni e quello non viaggiante non è dedicato in via esclusiva alla commessa, per cui non può essere posto integralmente a carico della stessa;
- reca, conseguentemente, una stima non attendibile del costo dei formatori, in quanto riferita a un monte orario annuo pro capite e a un numero di dipendenti da formare che non trovano riscontro nell’offerta di SO.
Più in generale, deve osservarsi che le esigenze formative di ciascun dipendente dipendono anche dalla formazione già ricevuta e che, pertanto, non tutti i dipendenti della specifica commessa relativa al Comune di RE sono necessariamente destinatari di tutte le tipologie di corsi astrattamente previsti in relazione al loro inquadramento.
Occorre, inoltre, considerare che i corsi sono erogati, di volta in volta, in favore di tutto il personale aziendale che ne abbia l’esigenza. Ne deriva che la remunerazione dei formatori non può essere posta integralmente a carico della singola commessa, ma è, invece, soltanto in parte riconducibile alle relative spese generali, le quali consistono nei costi indiretti e “ (...) attengono, in definitiva, alle spese di azienda, vale a dire al costo dell’organizzazione di impresa (della sua organizzazione e conduzione) ” (Cons. Stato, Sez. VI, 26 novembre 2021, n. 7912).
Nel caso in esame, come sopra detto, le spese generali sono state indicate da SO nella misura di euro 7.383,58 e FC non ha dimostrato con argomentazioni plausibili la manifesta incapienza di tale importo al fine di coprire la quota parte dei costi indiretti dell’appalto.
Anche le contestazioni ora scrutinate non sono idonee, pertanto, a far emergere profili di manifesta inaffidabilità o incongruità dell’offerta dell’aggiudicataria.
12.7. FC ha sostenuto, poi, che la controinteressata avrebbe manifestamente sottostimato il costo di ammortamento dei mezzi, indicato in euro 31.339,29 annui e determinabile, invece, in euro 73.125,00.
12.7.1. Quest’ultimo importo è stato calcolato dalla ricorrente tenendo conto di un valore di investimento pari a euro 292.500,00 oltre IVA e sostenendo che il relativo ammortamento dovrebbe avvenire in misura pari almeno al 25 per cento annuo.
12.7.2. In sostanza, come si deduce dall’apposita perizia depositata in atti – benché riferita alla diversa commessa del Comune di GI – la parte ritiene necessario che l’ammortamento dei costi di acquisto degli automezzi avvenga in un periodo di 4 anni, corrispondente a quanto indicato nel decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, recante “ Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività commerciali, arti e professioni ” (v. Tabella relativa al Gruppo XVIII – “ Industrie dei trasporti e delle comunicazioni ”, ove, con riguardo agli “ Autoservizi per viaggiatori urbani, extraurbani e di linea ”, si prevede un coefficiente di ammortamento del 25 per cento per gli “ Autobus di linea adibiti a servizi pubblici di linea urbani ed extraurbani, compresi autobus in servizio per noleggio di rimessa e rimorchi per trasporto di persone ”).
12.7.3. Al riguardo, deve tuttavia osservarsi che i coefficienti di ammortamento contenuti nel predetto decreto ministeriale sono determinati ai fini della disciplina delle imposte sui redditi (v. articolo 1).
Valorizzando tale dato, la giurisprudenza ha avuto modo di rimarcare che il richiamo “ (…) al coefficiente di ammortamento previsto nel 25% dal d.m. 31 dicembre 1998 (…) ” è inconferente al fine di far emergere l’incongruità dell’offerta, “ (…) dato che si tratta del coefficiente relativo all’ammortamento fiscale, che è quello stabilito dall’articolo 102, commi 1, 2, 4 e 5, del T.U.I.R. per determinare la base imponibile a fini fiscali, cosa diversa dall’ammortamento civilistico aziendale disciplinato dall’art. 2426, comma 1, n. 2), cod. civ. ” (Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2023, n. 569).
12.7.4. Nel caso oggetto della presente controversia, le resistenti hanno allegato che la vita utile degli automezzi impiegati non è ragionevolmente stimabile in 4 anni, attestandosi secondo ZE in almeno 10-12 anni, e potendo arrivare, secondo SO, anche a 13 anni.
A supporto delle proprie allegazioni, ZE ha depositato agli atti di causa il rapporto finale del dicembre 2021 della “ Indagine sull’organizzazione dei servizi di trasporto scolastico dedicato nei Comuni ” svolta dall’ANCI, ove si legge quanto segue “ Circa l’età media degli autobus, i dati disponibili riguardano pochi Comuni in ogni caso si va da alcuni casi con età media molto bassa (pari o inferiore a 2 anni come a Venezia, Teramo e Velletri) a diversi Comuni al Sud come al Nord dove l’età media è pari o supera i 10 anni RE (punta di 17 anni di età media), Carbonia, Foggia, Biella, Brescia, Terni e Trapani ” (v. doc. 9 di ZE, p. 27).
12.7.5. A fronte di tali elementi, deve ritenersi non manifestamente implausibile, in relazione all’investimento complessivo per l’acquisto degli automezzi, il valore di ammortamento annuo di euro 31.339,29 indicato da SO, che l’operatore afferma di aver calcolato considerando un ammortamento su base settennale e tenendo conto dell’effettivo periodo di impiego annuo dei mezzi per il servizio di trasporto scolastico.
12.8. FC ha poi affermato che il costo di approvvigionamento dei prodotti e dei materiali, pari a euro 14.052,97, sarebbe inidoneo a coprire anche la sola spesa per il carburante.
12.8.1. Secondo la parte, quest’ultimo costo sarebbe, infatti, quantificabile in euro 14.828,75, considerando la percorrenza annua solo in servizio pari a 83.037 chilometri, il consumo medio stimabile in 7 km/l e il costo del carburante pari a euro 1,25 oltre IVA. E ciò senza considerare i costi per i chilometri percorsi fuori servizio e quelli per gli ulteriori materiali, quali lubrificanti e simili.
12.8.2. Al riguardo, le parti resistenti hanno, tuttavia, osservato che gli automezzi impiegati da SO sono ad alimentazione ibrida gasolio/elettrico, per cui il consumo di carburante di 6 km/l non risponderebbe alle loro caratteristiche tecniche.
Più in dettaglio:
- SO ha affermato, depositando un’apposita perizia, che – tenendo conto del risparmio ottenibile con l’ibridazione e del recupero delle accise sul gasolio – il consumo medio sarebbe di 9,60 km/l e il costo del carburante sarebbe di 1,09 euro, per cui, considerando la percorrenza annua in servizio di 83.037 chilometri, il costo annuo sarebbe pari a euro 9.134,07, lasciando residuare un importo di euro 4.918,90 per i costi relativi ai chilometri percorsi fuori servizio e all’acquisto di ulteriori materiali;
- ZE ha affermato che il consumo medio potrebbe essere stimato in circa 8,8 km/l e che, pure tenendo fermo il costo del carburante ipotizzato da FC, gli oneri realistici si aggirerebbero intorno a euro 11.795,00, risultando, perciò, ampiamente inferiori all’importo di euro 14.052,97 indicato nei giustificativi della controinteressata; ha, comunque, evidenziato che il presunto maggior costo prospettato dalla ricorrente è pari soltanto a 775,78 euro annui e potrebbe trovare copertura in altre voci dei giustificativi, quale l’importo di euro 1.450,81 destinato ad “ Altri elementi di costo relativi all’appalto ”.
12.8.3. Ritiene il Collegio che, alla luce delle convincenti deduzioni delle parti resistenti, non emerga la manifesta sottostima del costo di approvvigionamento dei prodotti e dei materiali da parte di SO, tenuto conto del fatto che FC non ha fornito alcuna prova a supporto dei dati relativi al consumo medio di carburante e al prezzo del gasolio utilizzati ai fini dei propri conteggi.
12.9. In definitiva, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato, in quanto le allegazioni della ricorrente non evidenziano profili di macroscopica anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, tali da far emergere l’inattendibilità della valutazione della Stazione appaltante, che ha ritenuto non necessaria l’attivazione della verifica di congruità.
13. Con il secondo motivo, FC ha sostenuto che ZE avrebbe dovuto escludere SO oppure ricalcolare il punteggio tecnico attribuitole, in quanto gli automezzi dichiarati non corrisponderebbero, per numero di posti, a quelli indicati negli atti di gara come necessari per lo svolgimento del servizio e perché, inoltre, tali mezzi, tutti nuovi e ibridi, non sarebbero destinati a essere effettivamente immessi in esercizio al momento dell’inizio dell’attività.
13.1. Con riguardo alla prima censura, deve rilevarsi che:
- la lex specialis di gara richiede, per lo svolgimento del servizio, 1 autobus da 30 posti e 2 autobus da 34 posti (v. capitolato speciale, allegato 7 sub A.22, Sezione “Dati generali”);
- SO ha assunto l’impegno di svolgere il servizio con 3 autobus da 42 posti (v. § 3.1. dell’offerta tecnica di SO, p. 21).
13.1.1. I veicoli previsti nell’offerta di SO risultano, perciò, rispondenti alle esigenze manifestate dalla Stazione appaltante, avendo una capienza superiore a quella richiesta.
13.1.2. Non può, invece, ritenersi che gli operatori fossero obbligati a offrire autobus con un numero di posti esattamente corrispondente a quanto indicato nella disciplina di gara.
Il principio dell’accesso al mercato, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 36 del 2023, impone infatti di interpretare la disciplina di gara secondo il suo tenore letterale e in modo da favorire la massima partecipazione alla procedura. Di conseguenza, in mancanza di un’espressa previsione di segno contrario, la capienza dei mezzi indicata nel capitolato speciale non può che essere intesa come requisito minimo necessario per lo svolgimento del servizio, ferma restando la possibilità per i concorrenti di mettere a disposizione autobus dotati di un numero di posti superiore rispetto a quanto richiesto.
13.1.3. La censura deve essere, perciò, respinta.
13.2. Con un secondo gruppo di doglianze, FC ha sostenuto poi che gli automezzi, tutti nuovi e ibridi, indicati nell’offerta di SO non potrebbero essere immessi immediatamente in servizio al momento dell’avvio dell’attività.
13.2.1. Ciò si desumerebbe:
- dal fatto che sono state allegate all’offerta soltanto proposte di acquisto prive di accettazione e, soprattutto, di data di consegna;
- dall’affermazione, contenuta nella medesima offerta, secondo la quale gli automezzi di scorta prudenziale saranno utilizzati “ per eventuale potenziamento del servizio o per l’avvio dello stesso ”.
Tale utilizzo non sarebbe, tuttavia, consentito dall’articolo 8 del capitolato speciale, che autorizzerebbe la sostituzione dei mezzi promessi in gara solo con altri equivalenti o superiori. Gli automezzi di scorta, tuttavia, oltre a essere impiegati anche per il lotto n. 22, non possiederebbero le caratteristiche di anzianità, classe ambientale e capienza previste per gli autobus dedicati alla commessa.
Ne deriverebbe la necessaria esclusione della controinteressata per essere incorsa in una falsità dichiarativa oppure, in ogni caso, l’azzeramento o il corretto ricalcolo del punteggio attribuitole per il criterio 3 (“ Veicoli dedicati all’appalto ”) e i sub-criteri 3.1 (“ Parco automezzi ”) e 3.3 (“ Veicoli a minori emissioni e a minori consumi energetici ”), riferiti al possesso degli automezzi dichiarati, con conseguente collocazione in graduatoria dell’operatore in una posizione deteriore rispetto alla ricorrente.
13.2.2. Le censure sono infondate.
13.2.3. Al riguardo, va condiviso l’orientamento della giurisprudenza, ribadito – tra le altre – dalla sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 3466 del 16 aprile 2024, secondo il quale, con riguardo ai beni necessari per l’attività oggetto della commessa, è necessario assicurare:
“ -- che i mezzi e le dotazioni funzionali all’esecuzione del contratto, soprattutto quando valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica, siano individuati già al momento della presentazione dell’offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 722 del 2022; n. 2090 del 2020; n. 5806 del 2019) (...);
-- che al contempo vengano evitati inutili aggravi di spesa a carico degli operatori economici concorrenti per procurarsi già al momento dell’offerta la disponibilità di beni e mezzi, senza avere la certezza dell’aggiudicazione e con effetti discriminatori ed anti-concorrenziali perché di favore per gli operatori già presenti sul mercato ed in possesso delle dotazioni strumentali, nonché con violazione del principio di proporzionalità (cfr. Corte di Giustizia U.E., sez. I, 8 luglio 2021, n. 428);
-- che al contempo alla stazione appaltante vengano garantite la serietà e l’effettività dell’impegno assunto dal concorrente di dotarsi dei mezzi necessari all’espletamento del servizio ”.
13.2.4. Nel caso in esame, SO ha esattamente indicato nella propria offerta le caratteristiche dei veicoli da impiegare per l’esecuzione della commessa (v. § 3.1, p. 21), specificando anche le targhe per quelli di scorta, già in suo possesso, mentre con riguardo agli automezzi nuovi da immatricolare ha unito all’offerta la relativa proposta di acquisto.
L’attendibilità della valutazione della Stazione appaltante, che ha ritenuto affidabile l’impegno così assunto, non risulta scalfita dalle considerazioni della ricorrente, essendo comprensibile la difficoltà di predeterminare la data di consegna di automezzi non ancora ordinati, in attesa dell’esito della gara.
13.2.5. Anche la circostanza che i veicoli di scorta previsti da SO per il servizio da svolgere nel Comune di RE coincidano con quelli indicati per il servizio nel Comune di GI (lotto n. 12) non fa emergere l’inattendibilità dell’offerta, in quanto non risulta che il capitolato speciale prevedesse una scorta dedicata alla singola commessa.
13.2.6. Non può poi sostenersi che l’aggiudicataria avesse previsto di dare avvio al servizio mediante i mezzi di scorta, privi delle particolari caratteristiche offerte in gara, che le sono valse l’attribuzione del punteggio premiale.
Nell’offerta tecnica della controinteressata si legge, infatti, quanto segue: “ Pertanto, l’azienda SO RS srl si impegna in caso di aggiudicazione della gara e per l’erogazione dei servizi di cui al presente appalto, all’utilizzo esclusivo di veicoli a minori emissioni e a minori consumi energetici, quali: veicoli a trazione elettrica o ibrida. Infatti, i veicoli messi in gara per il servizio saranno tutti e n. 3 IBRIDI ” (v. § 3.3, p. 25).
L’affermazione estrapolata dalla ricorrente si colloca, invece, nel contesto della parte della relazione tecnica dedicata alla “ Gestione delle emergenze e degli imprevisti ”, e precisamente al paragrafo 1.3.3., recante “ Subcriterio 3 – disponibilità di veicoli sostitutivi in caso di indisponibilità dei veicoli destinati al servizio ”. Nel predetto paragrafo si dichiara quanto segue: “ La destinazione degli scuolabus alle relative linee sono programmate in base alle esigenze del servizio e seguono un piano dettagliato che emerge dalle analisi e reportistiche del sistema AVM/AVL. Pertanto, tutte le possibili sostituzioni sono programmate anticipatamente se riguardano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria mentre le sostituzioni in emergenza vengono comunque anticipatamente previste settimanalmente sul piano dedicato che contiene per ogni linea oltre alla disponibilità dei n. 3 SCUOLABUS previsti per il servizio ordinario ulteriori n. 3 SCUOLABUS di scorta per l’eventuale sostituzione e primo avvio del servizio + ulteriori n. 13 scuolabus di scorta prudenziale a disposizione per il servizio in parola per eventuale potenziamento del servizio o per l’avvio dello stesso ” (v. p. 13).
Dalla formulazione del testo sopra riportato non può dedursi la mancanza di serietà dell’impegno della ricorrente a dotarsi di autobus con le caratteristiche previste e a svolgere ordinariamente il servizio avvalendosi di tali veicoli, atteso che l’utilizzo dei mezzi di scorta è pur sempre circoscritto alla necessità di sopperire a situazioni di emergenza e a imprevisti non diversamente gestibili.
Al riguardo, deve tenersi presente che, secondo quanto stabilito dal capitolato speciale, “ Il Fornitore deve altresì disporre di un numero adeguato di veicoli di scorta per fronteggiare eventuali cause di impossibilità di utilizzare i veicoli destinati al servizio in via ordinaria, come proposto in Offerta Tecnica ” (v. § 8, p. 17). L’impegno contrattuale previsto dalla lex specialis di gara attiene perciò allo svolgimento del servizio “ in via ordinaria ” con i mezzi offerti, salvo l’impiego della scorta in presenza di “ eventuali cause di impossibilità ” di utilizzo di tali veicoli. In questo quadro, la previsione nell’offerta tecnica dell’eventualità dell’avvio del servizio con i mezzi di scorta, ove si verificasse la temporanea impossibilità di disporre di quelli nuovi e già tempestivamente acquistati, destinati all’impiego in via ordinaria, non fa emergere, di per sé, alcun profilo di inattendibilità dell’impegno assunto dal concorrente.
13.2.7. Non è riscontrabile nemmeno un profilo di falsità dichiarativa, atteso che l’eventuale violazione delle obbligazioni assunte dall’aggiudicataria si risolverebbe in un inadempimento contrattuale, rilevante ai soli fini della corretta esecuzione della commessa.
Come evidenziato dalla difesa di ZE, il capitolato speciale reca, non a caso, al paragrafo 12, una dettagliata disciplina per l’irrogazione di penali, prevedendo anche specificamente che “ Qualora il Fornitore utilizzi veicoli non conformi a quanto prescritto dal paragrafo 8 del presente Capitolato nonché veicoli non aventi le caratteristiche offerte in sede di gara l’Ente applicherà una penale dell’1 per mille dell’intero importo contrattuale ” (v. § 12.3, p. 21).
13.2.8. Di conseguenza, sono inammissibili in questa sede, come eccepito dalle resistenti, le argomentazioni svolte in replica dalla ricorrente, ove si sostiene, richiamando una relazione d’indagine depositata in atti, che il servizio sarebbe stato avviato con mezzi diversi da quelli previsti.
Si tratta, infatti, di vicende attinenti all’esecuzione del contratto, come tali estranee al perimetro del presente giudizio.
Peraltro, le circostanze affermate da FC sono state contestate da SO, la quale ha dichiarato sin dalla memoria del 4 luglio 2025 di essere già in possesso degli scuolabus nuovi, indicandone il numero di telaio, e ha poi evidenziato che le fotografie allegate alla relazione d’indagine depositata dalla ricorrente dimostrerebbero l’avvio del servizio con i predetti automezzi.
13.3. Anche il secondo motivo deve essere, perciò, rigettato.
14. In definitiva, la domanda di annullamento proposta dalla ricorrente deve essere respinta.
Di conseguenza, devono essere rigettate anche le ulteriori domande di risarcimento in forma specifica e per equivalente.
15. La particolarità della vicenda amministrativa sorregge, tuttavia, la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SC RI, Presidente
FL RA Di MA, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FL RA Di MA | SC RI |
IL SEGRETARIO