Salvo patto contrario, gli assicuratori hanno diritto di rivalersi sui contraenti per le somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia.
Quando abbia luogo la rivalsa, nei contratti e nelle ricevute relative deve essere, a cura dell'assicuratore o del suo agente od incaricato, indicata in modo distinto la somma preciso delle imposte rimborsate dal contraente.