Articolo 17 della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216
Articolo 16Articolo 18
Versione
17 dicembre 1961
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Versione
1 gennaio 2019
Art. 17.

Salvo patto contrario, gli assicuratori hanno diritto di rivalersi sui contraenti per le somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia.
Quando abbia luogo la rivalsa, nei contratti e nelle ricevute relative deve essere, a cura dell'assicuratore o del suo agente od incaricato, indicata in modo distinto la somma preciso delle imposte rimborsate dal contraente.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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