Versione
17 dicembre 1961
17 dicembre 1961
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1 gennaio 2019
1 gennaio 2019
Art. 17.
Salvo patto contrario, gli assicuratori hanno diritto di rivalersi sui contraenti per le somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia.
Quando abbia luogo la rivalsa, nei contratti e nelle ricevute relative deve essere, a cura dell'assicuratore o del suo agente od incaricato, indicata in modo distinto la somma preciso delle imposte rimborsate dal contraente.
Salvo patto contrario, gli assicuratori hanno diritto di rivalersi sui contraenti per le somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia.
Quando abbia luogo la rivalsa, nei contratti e nelle ricevute relative deve essere, a cura dell'assicuratore o del suo agente od incaricato, indicata in modo distinto la somma preciso delle imposte rimborsate dal contraente.
Commentari • 2
- 1. Circolare del 20/12/1990 n. 27 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 20 dicembre 1990 · 7.708051
[…] distinto la somma precisa delle imposte rimborsate dal contraente". Dalle riportate disposizioni normative, ed in particolare dal disposto dell\'art. 17 della legge n. 1216 del 1961, emerge quindi che l\'imposta sulle assicurazioni e\' una imposta sostitutiva, dovuta in luogo di altre specifiche imposte, per la quale gli assicuratori hanno diritto di
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Giurisprudenza • 5
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 25/10/2023, n. 5995Provvedimento: […] Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate deducendo, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 e, in secondo luogo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della legge n. 1216 del 29 ottobre 1961, per la mancata motivazione sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo ad Associazione_1.Leggi di più...
- sostituto d'imposta·
- diritto di rivalsa·
- rimborso imposta·
- art. 17 legge n. 1216/1961·
- art. 4 legge n. 1216/1961·
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