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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/12/2025, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3684/2023 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1
IG RU;
- ricorrente -
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.;
[...]
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Gemma Maresca;
- resistenti - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.06.2023 il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo:
- di aver lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della
[...]
dal 22.09.2022 al 31.03.2023, quale operatore Controparte_1 sociosanitario con mansioni rientranti nel livello C2 del C.C.N.L. CP_1
,
[...]
- di esser stato impiegato - in forza di contratto di appalto tra la resistente società e l' - presso la Residenza Sanitaria Assistita e Centro diurno per Parte_2 disabili di;
CP_2
- di aver svolto detta attività in forza di numerosi passaggi di cantiere verificatisi, senza soluzione di continuità, tra le diverse società affidatarie succedutesi nell'espletamento dei servizi, in quanto vincitrici di bandi di gara medio tempore pubblicati dall' Parte_2 - di esser stato inquadrato con contratto di lavoro part time di 25 ore settimanali suddivise su turni che venivano predisposti dall' in base alle Parte_2 esigenze della RSA e comunicate dal personale responsabile della Filipendo;
- di aver svolto lavoro supplementare, specificamente, n. 2 ore per il mese di novembre 2022, n. 22 ore e 50 minuti per il mese di dicembre 2022, n. 6 ore per il mese di gennaio 2023, n. 6 ore e 50 minuti per il mese di febbraio 2023, non percependo alcunché a tale titolo;
- di non aver percepito le retribuzioni del mese di febbraio e marzo 2023;
- di non aver ricevuto quanto spettantegli a titolo di tredicesima mensilità, percependo, esclusivamente, due ratei relativi all'anno 2022;
- di non aver percepito alcunché a titolo di indennità di preavviso, di TFR e competenze di fine rapporto, di ferie, permessi e festività non godute;
- che il servizio sanitario della RSA e Centro diurno per disabili di veniva CP_2 appaltato dall' alla Parte_2 Parte_3
[...]
Tanto premesso, concludeva, chiedendo: “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il trattamento economico e normativo così come previsto dal C.C.N.L. di Ctg. (Cooperative Sociali) per i lavoratori appartenenti al 6 livello e per l'effetto, a) condannare Controparte_3
l pagamento, in favore della ricorrente, della
[...] complessiva somma di € 4.895,47 così come specificato nell'allegato prospetto contabile, una alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge e condannare l' Controparte_4 al pagamento della medesima somma e/ o comunque fino alla concorrenza del
[...] debito nei confronti dell'appaltatrice; b) in via subordinata, condannare la società resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa e l , in persona del Direttore Generale P.t., al Controparte_2 pagamento della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa nei confronti dell'appaltatrice fino alla concorrenza del debito nei confronti dell'appaltatrice fino alla concorrenza del debito nei confronti dell'appaltatrice; c) condannare le resistenti, in entrambi i casi, alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario”. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' deducendo Parte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa al pagamento, in via sostitutiva, delle differenze retributive ex adverso vantate;
evidenziava, in particolar modo, la correttezza del proprio operato rappresentando di aver attivato - a seguito della risoluzione contrattuale con la - tutte Controparte_1 le procedure previste nel rispetto della normativa vigente. Eccepiva, infine, l'infondatezza della pretesa azionata ai sensi dell'art. 1676 c.c. rilevando, infine, come le somme eventualmente da corrispondere ammontavano ad euro 3.208, 34 ovvero le retribuzioni dei mesi di febbraio e marzo 2023, come accertato dall'Ispettorato del lavoro ex art. 12 Dlgs. 124/2024. Pur ritualmente evocata in giudizio, Controparte_1 rimaneva contumace. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, espletamento della prova testimoniale e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa di ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è fondato solo in parte e va accolto nei limiti di cui alla presente motivazione. Invero, l'istante reclama il mancato pagamento di spettanze lavorative (preavviso, TFR, ferie non godute, tredicesima mensilità anno 2023, retribuzioni dei mesi di febbraio e marzo 2023, lavoro straordinario). PARZIALE CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE In data 6.06.24 la convenuta documentava di aver provveduto a versare, a parziale adempimento di quanto richiesto in ricorso, la somma di euro 3.208,34 di cui alla diffida accertativa dell' in atti, a titolo di retribuzioni di febbraio e marzo 2023 e TFR. In relazione a tali emolumenti, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Residua l'esame delle ulteriori richieste attoree, in particolare gli emolumenti per ferie non godute, lavoro straordinario, tredicesima mensilità e preavviso. MERITO Con riguardo a tali domande il ricorso va accolto, sebbene con alcune precisazioni in punto di quantum dovuto. Innanzitutto, la somma individuata a titolo di TFR dall' appare comprensiva anche dell'indennità di mancato preavviso, trattandosi di un importo pari a più del doppio di quanto richiesto dal lavoratore a titolo di TFR. Nella diffida, inoltre, si legge che gli importi individuati sono al netto, sicchè comparando il lordo richiesto dal lavoratore a titolo di TFR ed indennità di mancato preavviso si rinviene una pressoché totale coincidenza con il netto individuato dall' . Con riguardo, poi, alla tredicesima mensilità, essa risulta dovuta, in assenza di mancata prova (che sarebbe stato onere di fornire) dell'avvenuto CP_1 pagamento. Essa è stata correttamente calcolata dall'istante nell'importo di euro 376,19. Medesime considerazioni valgono per le somme di cui al DL 3/20, pari ad euro 197,06. Residuano le domande relative alle differenze retributive per lavoro straordinario e ferie non godute. Le somme in questione, correttamente calcolate nei conteggi allegati al ricorso, risultano dovute in considerazione delle risultanze istruttorie. In particolare, il teste escusso ha confermato l'orario di lavoro indicato in ricorso. A corroborare l'assunto attoreo, poi, c'è anche la mancata risposta del legale rappresentante di all'interrogatorio formale regolarmente notificato. CP_1
Le somme dovute al ricorrente, pertanto, ammontano a complessivi euro 1.104,91 (ottenute dalla somma delle seguenti voci dei conteggi attorei: tredicesima ratei, ferie non godute, bonus dl 3/20, lavoro supplementare), oltre interessi e rivalutazione. SUL SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO – RESPONSABILITÀ SOLIDALE In ordine al soggetto tenuto al pagamento, il lavoratore ha chiesto la condanna, in solido, dell' ai sensi dell'art. 1676 c.c. La norma appare applicabile alla fattispecie per cui è causa, in via astratta (risultando provata l'esistenza del rapporto di appalto) e l'adibizione del lavoratore allo stesso. A mente dell'art. 1676 c.c., infatti, “coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore), hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”. Nondimeno occorre scandagliare la ricorrenza degli ulteriori presupposti per l'applicazione della norma. Invero, ulteriore fatto costitutivo del diritto al pagamento da parte del committente ex art. 1676 c.c. è l'esistenza del credito dell'appaltatore verso il committente al momento della proposizione della domanda. L'applicazione dell'art. 1676 c.c. richiede, in altri termini, la prova “dell'ammontare del debito effettivo del committente nei confronti dell'appaltatore, trattandosi di fatto costitutivo del diritto fatto valere” (cfr. Trib. Milano, n. 3075/2015). In punto di onere della prova della sussistenza di tale presupposto, la giurisprudenza ha chiarito che incombe sul lavoratore che invoca l'applicazione dell'art. 1676 c.c. l'onere di dimostrare la persistenza e la esatta misura del debito complessivamente gravante del committente nei confronti dell'appaltatore datore di lavoro, trattandosi di fatto costitutivo del diritto fatto valere (cfr. Trib. Napoli, n. 6333/2017). In tal senso di è pronunciata anche la Corte di Cassazione, ribadendo che “la responsabilità ex art. 1676 c.c. è subordinata all'esistenza di un debito del committente verso l'appaltatore con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento, diversamente da quella prevista ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, che configura una responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore nei confronti di coloro che lavorano per quest'ultimo” (Cass. n. n. 1281/2024). Nel caso di specie, il lavoratore non ha fornito tale prova, né ha richiesto l'emanazione di ordine di esibizione nei confronti dell' Quest'ultima, dal canto suo, ha espressamente contestato (da ultimo nelle note del 2.12.25) l'esistenza di un debito residuo. L'unico soggetto tenuto alla corresponsione delle residue differenze retributive, pertanto, è . CP_1
SPESE DI LITE Le spese di lite sono integralmente compensate tra il ricorrente ed in considerazione del comportamento collaborativo dell' , che ha Controparte_2 pagato gran parte degli emolumenti in corso di causa. Le spese tra e il lavoratore sono poste a carico della parte soccombente CP_1
e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di euro 3.208,34;
2) Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna Parte_3 al pagamento, al pagamento, nei confronti del ricorrente, della somma
[...] complessiva di euro 1.104,91 oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo;
3) Compensa le spese di lite tra il ricorrente ed
4) Condanna Parte_3 al pagamento al pagamento delle spese di lite nei confronti del
[...] ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3684/2023 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1
IG RU;
- ricorrente -
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.;
[...]
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Gemma Maresca;
- resistenti - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.06.2023 il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo:
- di aver lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della
[...]
dal 22.09.2022 al 31.03.2023, quale operatore Controparte_1 sociosanitario con mansioni rientranti nel livello C2 del C.C.N.L. CP_1
,
[...]
- di esser stato impiegato - in forza di contratto di appalto tra la resistente società e l' - presso la Residenza Sanitaria Assistita e Centro diurno per Parte_2 disabili di;
CP_2
- di aver svolto detta attività in forza di numerosi passaggi di cantiere verificatisi, senza soluzione di continuità, tra le diverse società affidatarie succedutesi nell'espletamento dei servizi, in quanto vincitrici di bandi di gara medio tempore pubblicati dall' Parte_2 - di esser stato inquadrato con contratto di lavoro part time di 25 ore settimanali suddivise su turni che venivano predisposti dall' in base alle Parte_2 esigenze della RSA e comunicate dal personale responsabile della Filipendo;
- di aver svolto lavoro supplementare, specificamente, n. 2 ore per il mese di novembre 2022, n. 22 ore e 50 minuti per il mese di dicembre 2022, n. 6 ore per il mese di gennaio 2023, n. 6 ore e 50 minuti per il mese di febbraio 2023, non percependo alcunché a tale titolo;
- di non aver percepito le retribuzioni del mese di febbraio e marzo 2023;
- di non aver ricevuto quanto spettantegli a titolo di tredicesima mensilità, percependo, esclusivamente, due ratei relativi all'anno 2022;
- di non aver percepito alcunché a titolo di indennità di preavviso, di TFR e competenze di fine rapporto, di ferie, permessi e festività non godute;
- che il servizio sanitario della RSA e Centro diurno per disabili di veniva CP_2 appaltato dall' alla Parte_2 Parte_3
[...]
Tanto premesso, concludeva, chiedendo: “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il trattamento economico e normativo così come previsto dal C.C.N.L. di Ctg. (Cooperative Sociali) per i lavoratori appartenenti al 6 livello e per l'effetto, a) condannare Controparte_3
l pagamento, in favore della ricorrente, della
[...] complessiva somma di € 4.895,47 così come specificato nell'allegato prospetto contabile, una alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge e condannare l' Controparte_4 al pagamento della medesima somma e/ o comunque fino alla concorrenza del
[...] debito nei confronti dell'appaltatrice; b) in via subordinata, condannare la società resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa e l , in persona del Direttore Generale P.t., al Controparte_2 pagamento della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa nei confronti dell'appaltatrice fino alla concorrenza del debito nei confronti dell'appaltatrice fino alla concorrenza del debito nei confronti dell'appaltatrice; c) condannare le resistenti, in entrambi i casi, alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario”. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' deducendo Parte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa al pagamento, in via sostitutiva, delle differenze retributive ex adverso vantate;
evidenziava, in particolar modo, la correttezza del proprio operato rappresentando di aver attivato - a seguito della risoluzione contrattuale con la - tutte Controparte_1 le procedure previste nel rispetto della normativa vigente. Eccepiva, infine, l'infondatezza della pretesa azionata ai sensi dell'art. 1676 c.c. rilevando, infine, come le somme eventualmente da corrispondere ammontavano ad euro 3.208, 34 ovvero le retribuzioni dei mesi di febbraio e marzo 2023, come accertato dall'Ispettorato del lavoro ex art. 12 Dlgs. 124/2024. Pur ritualmente evocata in giudizio, Controparte_1 rimaneva contumace. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, espletamento della prova testimoniale e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa di ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è fondato solo in parte e va accolto nei limiti di cui alla presente motivazione. Invero, l'istante reclama il mancato pagamento di spettanze lavorative (preavviso, TFR, ferie non godute, tredicesima mensilità anno 2023, retribuzioni dei mesi di febbraio e marzo 2023, lavoro straordinario). PARZIALE CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE In data 6.06.24 la convenuta documentava di aver provveduto a versare, a parziale adempimento di quanto richiesto in ricorso, la somma di euro 3.208,34 di cui alla diffida accertativa dell' in atti, a titolo di retribuzioni di febbraio e marzo 2023 e TFR. In relazione a tali emolumenti, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Residua l'esame delle ulteriori richieste attoree, in particolare gli emolumenti per ferie non godute, lavoro straordinario, tredicesima mensilità e preavviso. MERITO Con riguardo a tali domande il ricorso va accolto, sebbene con alcune precisazioni in punto di quantum dovuto. Innanzitutto, la somma individuata a titolo di TFR dall' appare comprensiva anche dell'indennità di mancato preavviso, trattandosi di un importo pari a più del doppio di quanto richiesto dal lavoratore a titolo di TFR. Nella diffida, inoltre, si legge che gli importi individuati sono al netto, sicchè comparando il lordo richiesto dal lavoratore a titolo di TFR ed indennità di mancato preavviso si rinviene una pressoché totale coincidenza con il netto individuato dall' . Con riguardo, poi, alla tredicesima mensilità, essa risulta dovuta, in assenza di mancata prova (che sarebbe stato onere di fornire) dell'avvenuto CP_1 pagamento. Essa è stata correttamente calcolata dall'istante nell'importo di euro 376,19. Medesime considerazioni valgono per le somme di cui al DL 3/20, pari ad euro 197,06. Residuano le domande relative alle differenze retributive per lavoro straordinario e ferie non godute. Le somme in questione, correttamente calcolate nei conteggi allegati al ricorso, risultano dovute in considerazione delle risultanze istruttorie. In particolare, il teste escusso ha confermato l'orario di lavoro indicato in ricorso. A corroborare l'assunto attoreo, poi, c'è anche la mancata risposta del legale rappresentante di all'interrogatorio formale regolarmente notificato. CP_1
Le somme dovute al ricorrente, pertanto, ammontano a complessivi euro 1.104,91 (ottenute dalla somma delle seguenti voci dei conteggi attorei: tredicesima ratei, ferie non godute, bonus dl 3/20, lavoro supplementare), oltre interessi e rivalutazione. SUL SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO – RESPONSABILITÀ SOLIDALE In ordine al soggetto tenuto al pagamento, il lavoratore ha chiesto la condanna, in solido, dell' ai sensi dell'art. 1676 c.c. La norma appare applicabile alla fattispecie per cui è causa, in via astratta (risultando provata l'esistenza del rapporto di appalto) e l'adibizione del lavoratore allo stesso. A mente dell'art. 1676 c.c., infatti, “coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore), hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”. Nondimeno occorre scandagliare la ricorrenza degli ulteriori presupposti per l'applicazione della norma. Invero, ulteriore fatto costitutivo del diritto al pagamento da parte del committente ex art. 1676 c.c. è l'esistenza del credito dell'appaltatore verso il committente al momento della proposizione della domanda. L'applicazione dell'art. 1676 c.c. richiede, in altri termini, la prova “dell'ammontare del debito effettivo del committente nei confronti dell'appaltatore, trattandosi di fatto costitutivo del diritto fatto valere” (cfr. Trib. Milano, n. 3075/2015). In punto di onere della prova della sussistenza di tale presupposto, la giurisprudenza ha chiarito che incombe sul lavoratore che invoca l'applicazione dell'art. 1676 c.c. l'onere di dimostrare la persistenza e la esatta misura del debito complessivamente gravante del committente nei confronti dell'appaltatore datore di lavoro, trattandosi di fatto costitutivo del diritto fatto valere (cfr. Trib. Napoli, n. 6333/2017). In tal senso di è pronunciata anche la Corte di Cassazione, ribadendo che “la responsabilità ex art. 1676 c.c. è subordinata all'esistenza di un debito del committente verso l'appaltatore con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento, diversamente da quella prevista ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, che configura una responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore nei confronti di coloro che lavorano per quest'ultimo” (Cass. n. n. 1281/2024). Nel caso di specie, il lavoratore non ha fornito tale prova, né ha richiesto l'emanazione di ordine di esibizione nei confronti dell' Quest'ultima, dal canto suo, ha espressamente contestato (da ultimo nelle note del 2.12.25) l'esistenza di un debito residuo. L'unico soggetto tenuto alla corresponsione delle residue differenze retributive, pertanto, è . CP_1
SPESE DI LITE Le spese di lite sono integralmente compensate tra il ricorrente ed in considerazione del comportamento collaborativo dell' , che ha Controparte_2 pagato gran parte degli emolumenti in corso di causa. Le spese tra e il lavoratore sono poste a carico della parte soccombente CP_1
e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di euro 3.208,34;
2) Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna Parte_3 al pagamento, al pagamento, nei confronti del ricorrente, della somma
[...] complessiva di euro 1.104,91 oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo;
3) Compensa le spese di lite tra il ricorrente ed
4) Condanna Parte_3 al pagamento al pagamento delle spese di lite nei confronti del
[...] ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli