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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 520/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui Parte_1 rappresentanza e difesa è curata dall'avv. AMALIA MANUELA NUCERA, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GIUSEPPE Controparte_1
RAVENDA, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, conveniva in giudizio Controparte_1
l' al fine di ottenere l'indennizzo del danno biologico, di grado pari al 15% per la malattia Pt_1 professionale contratta nell'esercizio della sua professione di barbiere.
A tal fine esponeva: di aver iniziato nel 1968 in qualità di apprendista l'attività professionale di barbiere;
di essere dal 1968 titolare di ditta individuale e di gestire come unico lavorante il salone da barba e parrucchiere per uomo sito a Pellaro;
di aver utilizzato durante il normale orario di lavoro, di durata mai inferiore alle 10 ore lavorative, gli strumenti specifici e funzionali alla propria attività lavorativa, quali forbici, pettine ed asciugacapelli, utilizzando movimenti continui con spalle abdotte ed elevate, in particolare modo la spalle destra, in posizione ortostatica;
di soffrire di dolori e limitazioni funzionali alle spalle sin dal 2013, che si erano progressivamente acuiti;
di essersi sottoposto ad un esame di risonanza magnetica alla spalla destra che aveva documentato “rottura a tutto spessore sub totale dei tendini del sovraspinoso e dell'infraspinoso con persistenza di alcune sottilissimi fascetti di fibre residue ad impedire la retrazione dei corrispondenti ventri muscolari, ipotrofici con infiltrazione adipose. Indenne il tendine sottoscapolare. Abbondante quota di versamento nel cavo articolare gleno omerale, con distensione di tutti i recessi e con versamento esteso, attraverso l'ampia breccia tendinea, nel soprastante spazio sub acromiale . Artropatia degenerativa acromion – claveare. Tendinosi di grado severo del tratto di decorso intrarticolare del tendine del capo lungo del bicipite con tenosinovite”; di aver presentato rituale denuncia della malattia all' che immotivatamente non riconosceva la natura professionale della stessa. Pt_1
In punto di diritto, rilevava che la patologia rientrava nella patologie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, per le quali il riconoscimento è automatico laddove il lavoratore abbia effettuato le lavorazioni descritte nelle tabelle con conseguente inversione dell'onere Pt_1 probatorio.
Si costituiva l' che eccepiva l'improponibilità, l'improcedibilità e l'inammissibilità della Pt_1 domanda giudiziale con riguardo alle patologie alle spalle descritte in ricorso in quanto diverse rispetto a quella denunciata all' e consistente in “ sindrome da sovraccarico biomeccanico: Pt_1 sindrome dello stretto toracico”, mancando ogni atto presupposto all'azione svolta in sede giudiziaria.
Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
Rilevando che la patologia per la quale aveva agito in giudizio non era una patologia tabellata, eccepiva la mancanza di prova in ordine alle caratteristiche morbigene delle lavorazioni cui era addetto e del nesso causale tra le stesse e le patologie descritte in ricorso.
Il Giudice di prime cure, dopo avere espletato ctu, accoglieva il ricorso.
In particolare rigettava l'eccezione preliminare sollevata dall' richiamando giurisprudenza di Pt_1 legittimità in base alla quale “In tema di malattia professionale, l'assicurato che agisca per ottenere
i benefici previdenziali può limitarsi a manifestare la propria sintomatologia, o i fatti morbosi Pt_1 accertati, e addurre i possibili agenti patogeni cui il lavoro lo ha esposto, senza essere tenuto a una specifica indicazione del "nomen" della patologia derivata, che ben può essere definita attraverso le attività peritali e decisionali del processo, né è richiesto un giudizio di assoluta certezza della diagnosi in quanto la valutazione della derivazione causale deve essere comunque svolta secondo un criterio probabilistico.” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17684 del 05/07/2018). Nel merito aderiva alle conclusioni cui era pervenuto il ctu.
Ha interposto appello l' per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
La causa è stata istruita tramite prova testimoniale
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti Sono state depositate note nel termine dell'11 novembre 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l' ha censurato la sentenza impugnata per avere erratamente Pt_1 rigettato l'eccezione preliminare sollevata, atteso che la giurisprudenza citata dal Giudicante a supporto atteneva “acasi relativi a patologie comunque denunciate in via amministrativa all' , in applicazione del fondamentale principio della domanda che regola l'intera materia, e Pt_1 incidenti sul medesimo distretto anatomico. Tutte circostanze non ricorrenti nella fattispecie atteso che l'odierno appellato non ha mai denunciato all' patologia incidente sulle spalle. Non si Pt_1 disserta quindi sul “nomen” della patologia, ma sulla natura diversa della malattia introdotta nel giudizio.”
Con il secondo motivo di ricorso l'Ente ha lamentato che il Giudice di prime cure abbia in sostanza introdotto una presunzione di origine professionale in malattia non tabellata, vista l'assenza di prova delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, dell'esposizione al rischio ambientale e del nesso di causalità tra questo e la malattia.
Con il terzo motivo di appello l' ha impugnato la quantificazione operata dal ctu, in quanto Pt_1 immotivata e sganciata dai criteri di valutazione e alle tabelle vigenti (allegate al D.Lgs 38/2000).
In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione preliminare sollevata dall' Pt_1
La condividibile giurisprudenza citata dal Giudice di prime cure in base alla quale , l'assicurato che agisca per ottenere i benefici previdenziali può limitarsi a manifestare la propria Pt_1 sintomatologia si attaglia alla presente fattispecie, atteso che nelle certificazione medica della malattia professionale, nella sezione dedicata alla anamnesi remota vi è la seguente dicitura “ presenta dolori articolari a livello scapolo-omerale dx e sx con accentuazione alla fine della giornata lavorativa e riduzione della forza muscolare bilateralmente”, nella sezione dedicata alla anamnesi prossima “deficit dei movimenti estensori della spalla dx con della forza muscolare omolaterale e deficit dei movimenti di presa”, ed infine , nella sezione dedicata all'esito dell'esame obiettivo “impedito il movimento estensore verso l'alto della forza di posizione del braccio dx grave deficit del movimento estensore verso l'esterno deficit della presa della mano omolaterale”.
Dunque la sintomatologia era stata riferita e riscontrata.
Nel merito, l'appello è fondato. Si rileva in primis che se la patologia denunciata in via amministrativa “sindrome da sovraccarico biomeccanico: sindrome dello stretto toracico” è patologia tabellata, non altrettanto può dirsi per la patologia “rottura della cuffia dei rotatori” accertata dal ctu in primo grado.
La differenza è sostanziale, in quanto l'onere della prova in ordine alle caratteristiche morbigene della lavorazione, della sussistenza della malattia e del nesso causale tra le prime e la seconda, in questo caso, ricade interamente a carico del lavoratore.
E tale prova non è stata raggiunta.
Se, da una parte, i testimoni hanno riferito che il lavorava per circa dieci ore al giorno, CP_1 dall'altra, dall'espletamento della prova è emersa una circostanza che inficia a monte il complesso delle allegazioni del CP_1
Al contrario di quanto sostenuto dall'appellato, ossia di avere gestito “come unico lavorante il salone da barba e parrucchiere” il teste , suo commercialista, al fine di spiegare Testimone_1 perché fosse a conoscenza degli orari di lavoro del ha rappresentato di curare lui le buste CP_1 paga dei dipendenti “dalle quali risultava che lavoravano otto ore al giorno da martedì al sabato”
e il gli aveva riferito di andare “un po' prima a lavorare”; ha specificato, poi, che nell'arco CP_1 temporale che va dal 2000 al 2018 il aveva avuto due dipendenti e che “in un momento CP_1 imprecisato” uno dei due si era dimesso per aprire una propria attività.
Alla luce di tale nuova circostanza emersa, il deficit di allegazione segnalato dall' acquista Pt_1 tutta la sua pregnanza: il non gestiva da solo un'attività che per le sue caratteristiche e la CP_1 durata aveva provocato la malattia denunciata, bensì egli si avvaleva dell'opera di almeno altri due dipendenti. Ed allora avrebbe dovuto, innanzitutto, non tacere la circostanza e poi spiegare come si svolgeva concretamente la sua attività e in che modo un'attività di barbiere svolta in un piccolo centro con l'ausilio di due dipendenti potesse avere caratteristiche morbigene.
In altri termini, le modalità della prestazione lavorativa costituiscono il fatto principale, che il lavoratore ha l'onere di allegare e provare, il che normalmente avviene con la descrizione, nel ricorso introduttivo del giudizio, delle proprie mansioni e con la richiesta di prova testimoniale su tali circostanze, nel caso di specie è emersa la prova che tutta la prospettazione dell'appellato si fondava su un presupposto rivelatosi falso ossia che egli lavorava da solo.
In tale contesto non soltanto non sono in alcuna maniera provate le caratteristiche morbigene della lavorazione ma, ancora più a monte, rimangono nella nebulosa le concrete modalità lavorative con le quali l'appellante svolgeva la sua prestazione.
In tale quadro, le risultanze della ctu non appaiono affidabili, avendo il perito riconosciuto l'origine professionale della malattia riscontrata, ritendo provato ciò che provato non era stato ovvero “l'effettuazione di movimenti eseguiti con continuità e con microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori (soprattutto a destra) i per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi durante tutto il turno lavorativo”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellato nella misura liquidata in dispositivo, III scaglione valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1
contro , avverso la sentenza n. 109/2022 del Giudice del lavoro
[...] Controparte_1 di Reggio Calabria, pubblicata in data 20/01/2022,in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza così provvede: rigetta l'originaria domanda proposta dal CP_1
Condanna l'appellato alla refusione delle spese di lite in favore dell' che liquida per il Pt_1 primo grado di giudizio, nell'importo di € 2.697,00, oltre accessori di legge, ed in € 2.906,00 oltre accessori di legge, per il presente grado di giudizio.
Pone le spese di ctu, come liquidate in primo grado, a carico del
[...]
, così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025 Controparte_2
Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 520/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui Parte_1 rappresentanza e difesa è curata dall'avv. AMALIA MANUELA NUCERA, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GIUSEPPE Controparte_1
RAVENDA, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, conveniva in giudizio Controparte_1
l' al fine di ottenere l'indennizzo del danno biologico, di grado pari al 15% per la malattia Pt_1 professionale contratta nell'esercizio della sua professione di barbiere.
A tal fine esponeva: di aver iniziato nel 1968 in qualità di apprendista l'attività professionale di barbiere;
di essere dal 1968 titolare di ditta individuale e di gestire come unico lavorante il salone da barba e parrucchiere per uomo sito a Pellaro;
di aver utilizzato durante il normale orario di lavoro, di durata mai inferiore alle 10 ore lavorative, gli strumenti specifici e funzionali alla propria attività lavorativa, quali forbici, pettine ed asciugacapelli, utilizzando movimenti continui con spalle abdotte ed elevate, in particolare modo la spalle destra, in posizione ortostatica;
di soffrire di dolori e limitazioni funzionali alle spalle sin dal 2013, che si erano progressivamente acuiti;
di essersi sottoposto ad un esame di risonanza magnetica alla spalla destra che aveva documentato “rottura a tutto spessore sub totale dei tendini del sovraspinoso e dell'infraspinoso con persistenza di alcune sottilissimi fascetti di fibre residue ad impedire la retrazione dei corrispondenti ventri muscolari, ipotrofici con infiltrazione adipose. Indenne il tendine sottoscapolare. Abbondante quota di versamento nel cavo articolare gleno omerale, con distensione di tutti i recessi e con versamento esteso, attraverso l'ampia breccia tendinea, nel soprastante spazio sub acromiale . Artropatia degenerativa acromion – claveare. Tendinosi di grado severo del tratto di decorso intrarticolare del tendine del capo lungo del bicipite con tenosinovite”; di aver presentato rituale denuncia della malattia all' che immotivatamente non riconosceva la natura professionale della stessa. Pt_1
In punto di diritto, rilevava che la patologia rientrava nella patologie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, per le quali il riconoscimento è automatico laddove il lavoratore abbia effettuato le lavorazioni descritte nelle tabelle con conseguente inversione dell'onere Pt_1 probatorio.
Si costituiva l' che eccepiva l'improponibilità, l'improcedibilità e l'inammissibilità della Pt_1 domanda giudiziale con riguardo alle patologie alle spalle descritte in ricorso in quanto diverse rispetto a quella denunciata all' e consistente in “ sindrome da sovraccarico biomeccanico: Pt_1 sindrome dello stretto toracico”, mancando ogni atto presupposto all'azione svolta in sede giudiziaria.
Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
Rilevando che la patologia per la quale aveva agito in giudizio non era una patologia tabellata, eccepiva la mancanza di prova in ordine alle caratteristiche morbigene delle lavorazioni cui era addetto e del nesso causale tra le stesse e le patologie descritte in ricorso.
Il Giudice di prime cure, dopo avere espletato ctu, accoglieva il ricorso.
In particolare rigettava l'eccezione preliminare sollevata dall' richiamando giurisprudenza di Pt_1 legittimità in base alla quale “In tema di malattia professionale, l'assicurato che agisca per ottenere
i benefici previdenziali può limitarsi a manifestare la propria sintomatologia, o i fatti morbosi Pt_1 accertati, e addurre i possibili agenti patogeni cui il lavoro lo ha esposto, senza essere tenuto a una specifica indicazione del "nomen" della patologia derivata, che ben può essere definita attraverso le attività peritali e decisionali del processo, né è richiesto un giudizio di assoluta certezza della diagnosi in quanto la valutazione della derivazione causale deve essere comunque svolta secondo un criterio probabilistico.” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17684 del 05/07/2018). Nel merito aderiva alle conclusioni cui era pervenuto il ctu.
Ha interposto appello l' per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
La causa è stata istruita tramite prova testimoniale
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti Sono state depositate note nel termine dell'11 novembre 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l' ha censurato la sentenza impugnata per avere erratamente Pt_1 rigettato l'eccezione preliminare sollevata, atteso che la giurisprudenza citata dal Giudicante a supporto atteneva “acasi relativi a patologie comunque denunciate in via amministrativa all' , in applicazione del fondamentale principio della domanda che regola l'intera materia, e Pt_1 incidenti sul medesimo distretto anatomico. Tutte circostanze non ricorrenti nella fattispecie atteso che l'odierno appellato non ha mai denunciato all' patologia incidente sulle spalle. Non si Pt_1 disserta quindi sul “nomen” della patologia, ma sulla natura diversa della malattia introdotta nel giudizio.”
Con il secondo motivo di ricorso l'Ente ha lamentato che il Giudice di prime cure abbia in sostanza introdotto una presunzione di origine professionale in malattia non tabellata, vista l'assenza di prova delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, dell'esposizione al rischio ambientale e del nesso di causalità tra questo e la malattia.
Con il terzo motivo di appello l' ha impugnato la quantificazione operata dal ctu, in quanto Pt_1 immotivata e sganciata dai criteri di valutazione e alle tabelle vigenti (allegate al D.Lgs 38/2000).
In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione preliminare sollevata dall' Pt_1
La condividibile giurisprudenza citata dal Giudice di prime cure in base alla quale , l'assicurato che agisca per ottenere i benefici previdenziali può limitarsi a manifestare la propria Pt_1 sintomatologia si attaglia alla presente fattispecie, atteso che nelle certificazione medica della malattia professionale, nella sezione dedicata alla anamnesi remota vi è la seguente dicitura “ presenta dolori articolari a livello scapolo-omerale dx e sx con accentuazione alla fine della giornata lavorativa e riduzione della forza muscolare bilateralmente”, nella sezione dedicata alla anamnesi prossima “deficit dei movimenti estensori della spalla dx con della forza muscolare omolaterale e deficit dei movimenti di presa”, ed infine , nella sezione dedicata all'esito dell'esame obiettivo “impedito il movimento estensore verso l'alto della forza di posizione del braccio dx grave deficit del movimento estensore verso l'esterno deficit della presa della mano omolaterale”.
Dunque la sintomatologia era stata riferita e riscontrata.
Nel merito, l'appello è fondato. Si rileva in primis che se la patologia denunciata in via amministrativa “sindrome da sovraccarico biomeccanico: sindrome dello stretto toracico” è patologia tabellata, non altrettanto può dirsi per la patologia “rottura della cuffia dei rotatori” accertata dal ctu in primo grado.
La differenza è sostanziale, in quanto l'onere della prova in ordine alle caratteristiche morbigene della lavorazione, della sussistenza della malattia e del nesso causale tra le prime e la seconda, in questo caso, ricade interamente a carico del lavoratore.
E tale prova non è stata raggiunta.
Se, da una parte, i testimoni hanno riferito che il lavorava per circa dieci ore al giorno, CP_1 dall'altra, dall'espletamento della prova è emersa una circostanza che inficia a monte il complesso delle allegazioni del CP_1
Al contrario di quanto sostenuto dall'appellato, ossia di avere gestito “come unico lavorante il salone da barba e parrucchiere” il teste , suo commercialista, al fine di spiegare Testimone_1 perché fosse a conoscenza degli orari di lavoro del ha rappresentato di curare lui le buste CP_1 paga dei dipendenti “dalle quali risultava che lavoravano otto ore al giorno da martedì al sabato”
e il gli aveva riferito di andare “un po' prima a lavorare”; ha specificato, poi, che nell'arco CP_1 temporale che va dal 2000 al 2018 il aveva avuto due dipendenti e che “in un momento CP_1 imprecisato” uno dei due si era dimesso per aprire una propria attività.
Alla luce di tale nuova circostanza emersa, il deficit di allegazione segnalato dall' acquista Pt_1 tutta la sua pregnanza: il non gestiva da solo un'attività che per le sue caratteristiche e la CP_1 durata aveva provocato la malattia denunciata, bensì egli si avvaleva dell'opera di almeno altri due dipendenti. Ed allora avrebbe dovuto, innanzitutto, non tacere la circostanza e poi spiegare come si svolgeva concretamente la sua attività e in che modo un'attività di barbiere svolta in un piccolo centro con l'ausilio di due dipendenti potesse avere caratteristiche morbigene.
In altri termini, le modalità della prestazione lavorativa costituiscono il fatto principale, che il lavoratore ha l'onere di allegare e provare, il che normalmente avviene con la descrizione, nel ricorso introduttivo del giudizio, delle proprie mansioni e con la richiesta di prova testimoniale su tali circostanze, nel caso di specie è emersa la prova che tutta la prospettazione dell'appellato si fondava su un presupposto rivelatosi falso ossia che egli lavorava da solo.
In tale contesto non soltanto non sono in alcuna maniera provate le caratteristiche morbigene della lavorazione ma, ancora più a monte, rimangono nella nebulosa le concrete modalità lavorative con le quali l'appellante svolgeva la sua prestazione.
In tale quadro, le risultanze della ctu non appaiono affidabili, avendo il perito riconosciuto l'origine professionale della malattia riscontrata, ritendo provato ciò che provato non era stato ovvero “l'effettuazione di movimenti eseguiti con continuità e con microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori (soprattutto a destra) i per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi durante tutto il turno lavorativo”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellato nella misura liquidata in dispositivo, III scaglione valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1
contro , avverso la sentenza n. 109/2022 del Giudice del lavoro
[...] Controparte_1 di Reggio Calabria, pubblicata in data 20/01/2022,in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza così provvede: rigetta l'originaria domanda proposta dal CP_1
Condanna l'appellato alla refusione delle spese di lite in favore dell' che liquida per il Pt_1 primo grado di giudizio, nell'importo di € 2.697,00, oltre accessori di legge, ed in € 2.906,00 oltre accessori di legge, per il presente grado di giudizio.
Pone le spese di ctu, come liquidate in primo grado, a carico del
[...]
, così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025 Controparte_2
Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)