Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 26/11/2025, n. 21231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21231 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21231/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05497/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5497 del 2022, proposto da MA MP, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Provenzani, Stefano Zunarelli, Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Pasquali, Manuela Scerpa, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale rep. n.CO/302/2022, prot. CO/15514/2022 del 15.02.22, anticipata alla pec del difensore il 25.02.2022, con cui Roma Capitale ha intimato lo sgombero di area demaniale marittima di mq 86 di cui mq 34 coperti occupati da un cottage ad uso residenza estiva, fila B9, N.C.E.U foglio 1123 particella 332 sub 3, in lungomare Amerigo Vespucci n.90, Ostia Lido;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il cons. NN AR ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 21 aprile 2022 (dep. 19/05) la sig.ra MA MP ha impugnato la determinazione dirigenziale rep. n.CO/302/2022, prot. CO/15514/2022 del 15.02.22 con cui Roma Capitale ha intimato lo sgombero di area demaniale marittima di mq 86 di cui mq 34 coperti occupati da un cottage ad uso residenza estiva, fila B9, N.C.E.U foglio 1123 particella 332 sub 3, in lungomare Amerigo Vespucci n.90, Ostia Lido.
Avverso la predetta determinazione la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di doglianza:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 54 cod. nav., eccesso di potere per perplessità, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’atto, atteso che l’ordine di sgombero non consegue né ad un’ordinanza di demolizione, né ad altra azione amministrativa di controllo e verifica della legittimità dell’occupazione, né vi sarebbe alcuna certezza che il cottage oggetto di ordine di sgombero abbia natura demaniale, non essendovi alcuna certezza dell’avvenuto incameramento del manufatto;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 49 e 54 cod. nav., eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti, incertezza dei presupposti, difetto di competenza dell’Ufficio demanio marittimo del Municipio X: l’area su cui insiste il cottage oggetto dell’ordine di sgombero impugnato (N.C.E.U foglio 1123 particella 332 sub 3) non sarebbe parte del demanio marittimo per quanto si evince dalla cartografia estrapolata dal Sistema informatico del demanio marittimo e confermata dalla perizia giurata allegata e ciò imponeva all’Amministrazione la preliminare verifica dei limiti del demanio marittimo, ed “anche nell’ipotesi in cui l’area risultasse intestata al demanio dello Stato, la competenza non si appunterebbe sul Municipio X, bensì sull’ente proprietario, che ad oggi sarebbe ancora da individuare”;
3) violazione degli artt. 1, 2, 2 bis, 3 e 10 bis l. 241/90, eccesso di potere, contraddittorietà, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e mancato riconoscimento dell’istruttoria in corso, motivazione apparente, travisamento, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, giusto procedimento e buon andamento: le numerose richieste di rinnovo negli anni prodotte dalla ricorrente non hanno trovato riscontro espresso, ingenerando nel concessionario l’affidamento in ordine alla sussistenza delle condizioni per la favorevole definizione del procedimento, ed anche il provvedimento impugnato con cui l’Amministrazione riscontra due anni dopo la richiesta di rinnovo del 2019, oltre ad essere finalizzato esclusivamente a dare una parvenza di legittimità all’ordine di sgombero e superare l’ostacolo del silenzio assenso, non conterrebbe una adeguata motivazione con riguardo alle osservazioni di parte ricorrente in merito all’applicazione delle proroghe previste per le concessioni aventi natura abitativa;
4) violazione e falsa applicazione della disciplina di settore e, in particolare, dell’art. 10 l. 16.03.2001 n. 88 atteso che il rinnovo è avvenuto “ratione temporis sotto l’impero del rinnovo automatico, avendo avuto la formalizzazione di un nuovo contratto di concessione una mera funzione documentale”;
5) violazione o falsa applicazione dell’art. 7, comma 9- duodevicies 125/2015, come successivamente modificato dal decreto milleproroghe n. 244/2016, convertito nella legge n. 19/2017 e dell’art. 1, comma 684, legge n. 145/2018, atteso che il rinnovo automatico di cui alla legge 88/2001 e al d.l. 194/2009 dovrebbe applicarsi a tutte le concessioni turistico ricreative rientranti nell’elenco dell’art. 01 d.l. 400/1993, convertito in l. 494/1993, e quindi anche alle concessioni ad uso abitativo, in quanto rientranti nell’ambito delle concessioni ad uso turistico-ricreativo, mentre per quanto riguarda la direttiva Bolkestein la stessa si applica solo alle attività commerciali e alle concessioni di servizi, come anche la legge 217/2011 che ha disposto l’abrogazione del rinnovo automatico.
Il 23 maggio 2022 si è costituita Roma Capitale con atto formale.
Il 7 ottobre 2025 Roma Capitale ha depositato memoria con cui eccepisce l’inammissibilità del ricorso proposto per doglianze già oggetto di giudizio concluso con sentenza della Corte d’appello civile di Roma n. 1535 del 26/2/2021, nonché sotto il profilo della tardività, avendo l’Amministrazione affermato la intervenuta scadenza del titolo concessorio con la diffida prot. CO11506 del 29/01/2018 con cui veniva richiesta la corresponsione delle indennità di occupazione sine titulo del cottage sul presupposto della intervenuta scadenza della concessione.
Roma Capitale controdeduce altresì nel merito delle doglianze.
Il 6 novembre 2025 parte ricorrente ha depositato istanza di dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione.
Alla pubblica udienza dell’11 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio, preso atto della dichiarazione di parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, dichiara il ricorso improcedibile.
La novità delle questioni all’epoca in cui il ricorso è stato introdotto consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI BE di ZA, Presidente
NN AR ER, Consigliere, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN AR ER | RI BE di ZA |
IL SEGRETARIO