Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1309/2024 proposta in via congiunta da
, nato a [...] il [...] Parte_1 l'Avv. Cristina Grandazzo;
e
, nata a [...] il [...] Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Grandazzo;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in ERCOLANO (NA) in data 13.06.1998, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ERCOLANO, dell'anno 1998, al N. 97, Parte II, Serie A alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
i coniugi sono ambedue autonomi economicamente e ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
- la figlia, ad oggi ancora minorenne, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, è Per_1 affidata ad entrambi i genitori, con collocazione presso la residenza materna, sita in Via Carlo Reddi 6, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e all'orientamento religioso saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata separatamente dai genitori, nel periodo di relativa spettanza;
- la casa coniugale è già stata regolamentata in sede di separazione consensuale;
- le frequentazioni genitori – figlia si svolgeranno secondo la turnazione lavorativa di ambedue i genitori salvo diversi accordi tra i genitori;
- per quanto riguarda le festività (Vigilia di Natale, Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta) i coniugi concordano che la figlia, starà con ciascuno di loro, ad anni alterni e salvo diversi Per_1 accordi tra i genitori;
- per quanto riguarda le ferie estive, dovrà trascorrere due settimane, anche non consecutive, Per_1 con ciascun genitore, da concordar ugi entro la fine del mese di maggio. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo in cui porterà la figlia in vacanza. Inoltre, , trascorrerà Per_1 il giorno del suo compleanno, ad anni alterni, con il padre o con la madre, a pre alla normale Per_ Per_ turnazione. Entrambi i genitori trascorreranno i giorni dei rispettivi compleanni con le figlie, e così come il giorno della festa della mamma e del papà, a prescindere dall Per_1 turnazione;
- per tutte le altre festività residuali non regolate già nei precedenti punti, verrà seguito il principio dell'alternanza;
- i genitori, inoltre, contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie alle figlie, con espresso riferimento al Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Tribunale di Civitavecchia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, al quale si fa espresso rinvio e che le parti dichiarano di conoscere, specificando che il rimborso della quota di competenza di ciascun genitore, eventualmente anticipata dall'altro, sarà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla produzione del documento giustificativo della spesa medesima iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
i coniugi concordano che porteranno in detrazione fiscale la figlia nella misura del 50% ciascuno;
i coniugi concordano che l'assegno unico per le figlie sarà corrisposto per intero alla moglie ed il marito ne fa espressa rinuncia con la sottoscrizione del presente atto;
i coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei loro rispettivi documenti di identità e passaporti, nonché per le carte di identità ed i passaporti delle figlie.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 21.01.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso