Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 14/04/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2671 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato in [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata in [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. FOSCHI PAOLO e dall'avv. CASETTI MANUELA matrimonio celebrato in MELDOLA il 08/06/2019 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, ribadendo le conclusioni congiunte, con integrazione di cui in parte dispositiva1.
Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, formulando conclusioni congiunte, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter,
5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note
1
P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate e precisate: I Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. II Ordinare al Comune di Meldola (FC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. III La casa coniugale ubicata in Forlì, Via Zampeschi n. 20 interno 4, costituita da un appartamento condotto in locazione dalla SIa in Parte_1 virtù di contratto locatizio da quest'ultima sottoscritto il 25/05/2023 e registrato a Forlì in data 08/06/2023 al n. 003065, continuerà ad essere abitata dalla SIa
unitamente alla LI minore , essendosi, tra l'altro, Parte_1 Per_1 il SI già trasferito a vivere in un appartamento posto in Forlì Controparte_1
Piazzetta Galla Placidia n. 10 in virtù di contratto locatizio temporaneo sottoscritto da quest'ultimo in data 31/10/2024 e registrato a Forlì il 05/11/2024 al n. 007205, ove è attualmente domiciliato, in attesa di trasferirsi in un altro appartamento in
Forlì ove porrà la propria residenza anagrafica. IV Affidamento della LI minore e regolazione del diritto di vista.
I coniugi hanno sottoscritto il Piano genitoriale (doc. n. 17 - schema elaborato dal CNF), esplicitato ed arricchito con le disposizioni di dettaglio stabilite in tema di disposizioni sull'affidamento della minore che seguono: a) in costanza di matrimonio i coniugi hanno fra loro valutato ogni aspetto riguardante l'individuazione del migliore percorso di crescita della loro LI
, ed intendono mantenere lo schema educativo esistente anche per l'avvenire. Per_1
b) La LI , data la giovane età, ha la naturale necessità di crescere in Per_1 costante affiancamento e presenza della madre, la quale intende continuare a vivere
2 in Italia, mentre il padre non ha certezza di volere rimanere in Italia dopo la separazione e il divorzio dalla moglie. c) interponendo il benessere e l'interesse della LI alle loro soggettive aspirazioni
– che, come detto, sono influenzate dalla diversa propensione riguardo alla mobilità fra Stati, e dalle difficoltà che questa comporta ad esempio in termini di reperibilità per ogni necessaria comunicazione e decisione – e tenendo altresì conto dei rispettivi tratti caratteriali e delle differenti capacità di relazione e disponibilità di ciascuno, i coniugi si sono determinati a richiedere che venga stabilito l'affidamento esclusivo della LI alla madre, presso la quale sarà collocata;
pertanto, le decisioni Per_1 di maggiore interesse per la LI relative a salute, educazione, istruzione e residenza abituale, saranno assunte esclusivamente dalla madre, mentre al padre spetterà il dovere di vigilare affinché non siano assunte decisioni pregiudizievoli per l'interesse della LI. d) Competerà esclusivamente alla madre decidere in quale luogo porre la residenza abituale propria e della LI, mentre al padre spetterà il diritto di visita della LI, che sarà regolato anche in base alla distanza che di volta in volta intercorrerà tra la residenza della LI e quella del padre. e) Considerando che la LI minore, allo stato, manifesta difficoltà a relazionarsi con il padre senza la compresenza della madre, i coniugi si adopereranno affinché sia progressivamente costruito un buon rapporto con la figura paterna, aumentando di pari passo la durata del diritto di visita del padre e, appena la maturità della bambina lo consentirà, prevedendo anche il pernottamento presso l'abitazione paterna. f) Il diritto di visita del padre, fino a quando quest'ultimo continuerà a lavorare come magazziniere turnista presso un supermercato di Forlì aperto al pubblico tutti i giorni della settimana, potrà essere esercitato in modo elastico, assecondando gli orari e le giornate in cui quest'ultimo sarà libero da impegni lavorativi;
per l'effetto, il padre, previ accordi con la madre - alla quale comunicherà di settimana in settimana le giornate e gli orari liberi da turni della settimana successiva - potrà trascorrere con la LI due pomeriggi settimanali, andandola a prelevare all'uscita dall'asilo/scuola da essa frequentata e riportandola a casa dalla madre entro le ore 19.00.
g) Qualora la giornata di riposo settimanale dal lavoro del padre cada in un giorno prefestivo e/o festivo oppure coincidente con la chiusura dell'asilo/scuola, il padre della madre alle ore 9.30 e riportandola entro le ore 19.00 dello stesso giorno, oppure in orari diversi di uscita e/o rientro concordati di volta in volta fra i genitori. h) Con un preavviso scritto di almeno tre mesi, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche ed anche con gli impegni precedentemente assunti dalla LI, il padre potrà tenere con sé : Per_1
- nel periodo estivo di chiusura della scuola per due settimane anche non consecutive;
3 - nel periodo scolastico, ad anni alterni con la madre, durante i giorni di chiusura della scuola per vacanze. i) Con un preavviso scritto di almeno tre mesi, il padre potrà portare la LI con sé nel suo Paese di origine (Tunisia) o in uno Stato diverso da quello in cui la minore ha la propria residenza abituale con la madre, per un tempo massimo di due settimane – anche non consecutive - durante il periodo estivo, o anche in altro periodo purché libero da impegni scolastici di , ma solo ed esclusivamente Per_1 quando la LI avrà compiuto l'età di 10 anni e, in ogni caso, previo accordo sottoscritto con firma autenticata da un notaio (o da altro pubblico ufficiale a ciò abilitato nel luogo ove ciascun genitore si troverà) nel quale il padre assuma l'impegno di riconsegnare alla madre, nella residenza abituale della LI e Per_1 alla data stabilita fra i genitori;
detto accordo scritto dovrà prevedere le modalità del rilascio dell'assenso della madre al viaggio della LI minore secondo le disposizioni normative in vigore al momento della sottoscrizione del predetto accordo scritto. j) I coniugi avranno l'onere di comunicarsi reciprocamente e di tenere aggiornati i riferimenti completi relativi alla loro residenza abituale, al domicilio e al luogo di lavoro;
cureranno altresì di tenere aggiornati e attivi (e in ogni caso si asterranno dal bloccare) i recapiti di posta elettronica, di messagistica e telefonici (almeno uno per ciascuna tipologia) da utilizzare per comunicare tra loro. k) La LI , che attualmente frequenta l'asilo, sin dal proprio arrivo in Per_1
Italia, insieme ai genitori si è ben inserita nel contesto amicale legato all'ambiente di lavoro della madre, che oltre a consentire di disporre di un sostegno nella vita quotidiana, assicurerà la continuità nelle abitudini di vita di , anche dopo la Per_1 separazione dei genitori. l) Il SI , a partire dal deposito del presente ricorso, verserà Controparte_1 alla SIa , tramite bonifico bancario sul c.c. di Parte_1 quest'ultima attualmente con IBAN [...] (oppure al diverso IBAN che sarà comunicato al SI , entro e non oltre il giorno CP_1
10 di ogni mese l'importo di € 200,00 (euro duecento) per il contributo al mantenimento ordinario della LI minore , che decorso un anno dalla Per_1 sentenza di separazione dovrà essere rivalutato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT;
le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della LI minore sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 Per_1
% ognuno, secondo i criteri meglio specificati nel protocollo adottato presso il tribunale di Forlì il 27/07/2016. m) L'assegno unico e universale per i figli a carico sarà percepito totalmente ed esclusivamente dalla sola SIa , e ciò anche nel caso in cui il SI Pt_1 dovesse beneficiare di una analoga misura di sostegno familiare a seguito CP_1 di suo eventuale futuro trasferimento all'estero.
4 V Altre disposizioni patrimoniali2.
a) Considerate le attuali condizioni economico reddituali dei coniugi, i ricorrenti dichiarano consapevolmente di essere economicamente autonomi e indipendenti l'uno nei confronti dell'altro e viceversa, di talché rinunciano reciprocamente a richiedere la corresponsione di un assegno di mantenimento. b) Il SI si obbliga a trasferire alla SIa Controparte_1 Parte_2
, entro e non oltre il 31/12/2024, la proprietà dell'autovettura Ford Focus tg.
[...]
GN059MH, compensando interamente il prezzo di vendita con la somma ad Ella dovuta per l'acquisto della stessa autovettura effettuato con denaro procurato dalla sola . Detta autovettura potrà continuare ad essere utilizzata Parte_1 dal SI fino alla data ultima e non prorogabile del 15/03/2025. Controparte_1
Con il trasferimento di proprietà della predetta autovettura dal SI CP_1
in favore della SIa , quest'ultima dichiara sin da
[...] Parte_1 ora di non avere null'altro a pretendere e/o richiedere nei confronti del marito a nessun titolo e/o ragione. c) I ricorrenti dichiarano altresì di non avere alcun altro rapporto patrimoniale da dividere e/o regolare fra loro. d) I ricorrenti hanno fra loro convenuto che le spese del giudizio siano poste a carico della SIa . Parte_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MELDOLA (atto N. 6 P.1 anno 2019). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 14/04/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
5 N. R.G. 2671/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 2671/2024 V.G., pendente tra
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. FOSCHI PAOLO – CASETTI MANUELA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. FOSCHI PAOLO – CASETTI MANUELA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 26/11/2025 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
6 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 14/04/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 5 note d'udienza depositate il 13.2.2025 2 Cfr. pag. 5 note d'udienza depositate il 13.2.2025