Sentenza 23 novembre 2012
Massime • 1
Integra il reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la falsa denuncia di smarrimento del passaporto, in quanto con essa si attesta in un atto pubblico un fatto del quale l'atto è destinato a provare la verità, con l'effetto di innescare l'attivazione del procedimento amministrativo di rilascio del duplicato.
Commentario • 1
- 1. Sull’operatività dell’effetto novativo nella sequenza preliminareMarzia Savini · https://www.ilblogdeldiritto.it/ · 6 agosto 2018
Molto diffusa nella prassi contrattuale è la sequenza preliminare-definitivo, mediante la quale i contraenti pongono in essere una prima cristallizzazione del rapporto contrattuale per poi approfondirla e svilupparla quale regolamentazione dei propri interessi in sede di contrattazione definitiva. Talvolta, tuttavia, il contratto definitivo espunge dal suo contenuto talune pattuizioni espresse in sede di preliminare. Da ciò sorge un'interessante vexata quaestio: il contratto definitivo produce effetti novativi sul preliminare qualora manchi di riprodurre talune clausole contrattuali precedentemente individuate? È di tutta evidenza come il quesito non sia di pronta soluzione, se solo si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2012, n. 9063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9063 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2012 |
Testo completo
M -9 0 6 3/ 1 3 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 1599 Francesco Serpico - Presidente - Sent. n. sez. UP 23/11/2012 Arturo Cortese R.G.N. 34892/2011] Giovanni Conti - Relatore - 4892118 Giorgio Fidelbo Pierluigi Di Stefano ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ER NO, nato a [...] l'[...] avverso la sentenza del 27/10/2010 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco M. Iacoviello, che ha concluso, previa riqualificazione del fatto ex art. 483 cod. pen., per l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza in data 20 settembre 2007 del Tribunale di Udine, appellata da NO ER, condannato, con l'aumento per la recidiva, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, in quanto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 374-bis cod. pen., per avere in sede di verbale relativo agli adempimenti connessi all'applicazione della misura della libertà controllata, dichiarato ar by falsamente al Comando Stazione Carabinieri di Udine di non essere in possesso del passaporto, e successivamente, nuovamente convocato da detto Comando, di averlo smarrito (in Udine, il 22 febbraio 2006 e il 2 marzo 2006).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il ER, che deduce:
2.1. Erronea applicazione della legge penale, non essendo configurabile il reato contestato, dato che la dichiarazione inserita a verbale non era destinata a essere prodotta all'a.g.
2..2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza della prova della responsabilità, avendo il ricorrente dichiarato di non essere in quel momento in possesso del passaporto, circostanza veritiera;
e, quanto alla denuncia di smarrimento, non essendovi alcun elemento per ritenerne la falsità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ad avviso della Corte, la condotta consistita nella falsa dichiarazione da parte del ER di non essere in possesso del passaporto non integra il reato contestato, non essendo essa stata versata in un atto destinato a essere prodotto davanti all'autorità giudiziaria. Infatti, l'atto di cui si discute consisteva in un verbale relativo ad adempimenti connessi alla sottoposizione del ER alla libertà controllata, provvedimento con il quale si imponevano al medesimo determinate prescrizioni, tra cui il ritiro del passaporto. Né tale condotta corrisponde ad altra fattispecie di reato, in particolare non a quella di cui all'art. 495 cod. pen., non trattandosi di dichiarazione concernente l'identità, lo stato o altre qualità della persona» né a quella di cui all'art. 483 cod. pen., non essendo l'atto in cui la dichiarazione venne raccolta destinato a provare la verità di essa, trattandosi di un mero atto di comunicazione di prescrizioni imposte dall'a.g., tra cui quella del ritiro del passaporto. Tale ultima fattispecie, prospettata in udienza dal Procuratore generale, si attaglia invece alla ulteriore condotta posta in essere dall'imputato, quando venne nuovamente convocato dai Carabinieri di Udine;
occasione nella quale egli dichiarò falsamente, secondo l'accusa, di avere smarrito il passaporto. Infatti, così facendo, il ER avrebbe attestato in un atto pubblico un fatto del quale l'atto era destinato a provare la verità, costituendo il presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato del passaporto (v. per analoga fattispecie, relativa alla falsa denuncia di smarrimento della patente di guida, .Sez. 5, n. 7022 del 02/12/3010, dep. 2011, Oliva, Rv. 249832; e analogamente, in tema di falsa denuncia di smarrimento di documento di identità, Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Callegari, Rv. 217208, o, дя سه in tema di falsa denuncia di smarrimento di targhe e di documenti di circolazione, Sez. 5, n. 10338 dell'11/06/1999, De Salve, Rv. 214192). Che, poi, la dichiarazione di smarrimento del passaporto possa considerarsi effettivamente falsa si potrebbe ricavare dalle considerazioni svolte nella sentenza impugnata, che mettono in risalto la non sostenibilità di una simile dichiarazione in raffronto a quella precedente con la quale il ER aveva sostenuto di non essere in possesso di tale documento. Tuttavia, in presenza di una mutata qualificazione del fatto, appare necessario mettere in condizione l'imputato di difendersi in sede di merito, esperendo al riguardo ogni utile iniziativa.
2. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla parte del fatto relativa alla dichiarazione del non possesso del passaporto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
e l'annullamento dell stessa sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, in ordine alla falsa dichiarazione di smarrimento del passaporto, qualificato il fatto contestato ex art. 483 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla falsa dichiarazione del non possesso del passaporto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Annulla la medesima sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste in ordine alla falsa dichiarazione di smarrimento del passaporto, qualificato il fatto contestato ex art. 483 cod. pen. Così deciso il 23/11/2012. Il Presidente Il Consigliere estensore Francesco Serpico Giovanni Conti D uti DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 25 FEB 2013 MA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R Piera Esposito