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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di AN
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Allegato al verbale di udienza in data 13 Marzo 2025.
Reg.Gen. N.192/2024 Documento in com.jniwrapper.win32.automation.OleContainer
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AN, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
all'udienza di discussione in data 13 Marzo 2025, udita la discussione orale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 29.05.2024, e vertente tra il
(appellante-appellato incidentale) e (appellata-appellante Parte_1 Controparte_1
incidentale), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°199/2024 emessa dal Tribunale di AN, in funzione di giudice del lavoro, in data 03.05.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe è stato parzialmente accolto il ricorso di , Controparte_1 dipendente già inquadrata nella fascia economica F4 quale “Assistente Giudiziario”, la quale ha allegato di essere risultata vincitrice di Concorso Pubblico per titoli ed esami, bandito dallo stesso , per Parte_1
la superiore qualifica Cancelliere Esperto, Area funzionale II, Fascia Economica F3, lamentando tuttavia che al riconoscimento della superiore qualifica era conseguita una diminuzione dello stipendio
1 tabellare, in violazione dell'art.1, comma 478, della legge n.147/2013 e del principio di irriducibilità della retribuzione ex artt.36 Cost. e 2103 c.c.. Più in dettaglio il Tribunale ha respinto la domanda principale di riconoscimento del suo diritto ad una “retribuzione mensile nell'entità pari a quella attribuita ad altri colleghi di pari anzianità” con computo di “tutta l'anzianità di servizio maturata dal
30/12/1997”, ai sensi del comma 458 dell'art.1 della legge n.147/13, ed ha invece accolto la domanda subordinata diretta ad ottenere “una indennità ad personam di entità pari alla differenza tra la retribuzione percepita prima del 13/07/2021 e quella percepita successivamente a tale data”, in applicazione del principio della irriducibilità della retribuzione.
Avverso tale decisione ha proposto appello il , censurando la sentenza Parte_1
impugnata: 1) nella parte in cui ha accolto la domanda subordinata e ritenuto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento dell'indennità ad personam, non potendo operare il principio di irriducibilità della retribuzione, stante la novazione del rapporto di lavoro a seguito dell'assunzione nella fascia economica F3 operata all'esito della procedura concorsuale e con sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro;
2) nella parte in cui ha disposto il cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria, in violazione dell'art.16, comma 6, della legge n.412/1991 e dell'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724 (articolo ancora applicabile ai dipendenti pubblici alla luce della pronuncia della
C. Cost. n.459/00).
Ha quindi concluso chiedendo l'integrale rigetto del ricorso originariamente proposto ex adverso, siccome inammissibile ed infondato, con il favore delle spese di lite.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame. Ha altresì proposto appello incidentale, censurando la sentenza impugnata: 1) nella parte in cui ha respinto la domanda principale di riconoscimento del suo diritto ad una “retribuzione mensile nell'entità pari a quella attribuita ad altri colleghi di pari anzianità” con computo di “tutta l'anzianità di servizio maturata dal 30/12/1997”, ai sensi del comma 458 dell'art.1 della legge n.147/13; 2) nella parte in cui ha ridotto la misura delle spese di lite liquidate in suo favore, per non aver provveduto “alla indicizzazione dei documenti allegati, nel testo del ricorso e\o nella loro produzione telematica, nelle modalità indicate nel “protocollo per il processo telematico” sottoscritto dai Presidenti del Tribunale e dell'Ordine degli
Avvocati in data 1\8\14 (paragrafo 3), ritenendo che ciò incida sul «prestigio dell'attività prestata» nella redazione degli «atti introduttivi» e\o nella «formazione del fascicolo», ai sensi dell'art 4 commi 1, e 5b del DM 55del 10\3\14”.
2 1.- Con il primo (assorbente) motivo dell'appello principale, il censura la Parte_1
sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda subordinata e ritenuto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento di una indennità ad personam pari alla differenza tra la retribuzione tabellare percepita prima del 13/07/2021 e quella percepita successivamente a tale data, non potendo operare il principio di irriducibilità della retribuzione, stante la novazione del rapporto di lavoro a seguito dell'assunzione nella fascia economica F3 operata all'esito della procedura concorsuale e con sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro.
Il motivo è fondato.
Risulta infatti per tabulas che , già inquadrata (dal 01.01.2019) quale Assistente Controparte_1
Giudiziario – Area Seconda - Fascia Retributiva F4, ha partecipato con esito positivo, al “Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive n. 2700 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Cancelliere esperto, da inquadrare nell'Area funzionale Seconda, Fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia
— Amministrazione giudiziaria”, venendo immessa in possesso in data 13.07.2021 presso la Corte di
Appello di AN (dove già prestava servizio) con qualifica di Cancelliere Esperto – Area Seconda -
Fascia Retributiva F3, mediante sottoscrizione di un nuovo contratto individuale di lavoro (v. contratto e verbale immissione in possesso in atti).
Il Bando di Concorso, indicato dal e consultabile in G.U., rende evidente che siamo in Parte_1
presenza di una procedura selettiva tesa al reclutamento di “personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di cancelliere esperto, da inquadrare nell'Area funzionale seconda, fascia economica F3, nei ruoli del personale del Controparte_2
”. Trattasi di una procedura aperta all'esterno e che non prevede riserve di posti in favore dei
[...] dipendente dell'Amministrazione Giudiziaria. La circostanza, richiamata nella sentenza gravata, secondo cui il Bando “prevedeva, conformemente alla normativa di riferimento, tra gli altri requisiti per la partecipazione alla procedura concorsuale di cancelliere esperto, l'avere prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nell'amministrazione giudiziaria” non implica che la procedura fosse riservata, anche solo in via preferenziale, a coloro che avessero maturato una anzianità triennale nell'amministrazione giudiziaria, atteso che quello sopra richiamato costituisce solo uno dei requisiti alternativi richiesti per l'ammissione al concorso (v. art.2, primo comma, lett.d). Ne segue che, in difformità da quanto statuito dal primo giudice, tale requisito non costituisce un elemento (neanche di ordine presuntivo) idoneo a confortare la tesi della permanenza del medesimo rapporto di lavoro. Al contrario, siamo in presenza di una procedura aperta alla partecipazione anche di esterni e tesa alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato “mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno, sulla base della preferenza espressa dai vincitori
3 secondo l'ordine delle graduatorie finali di merito” (v.art.11, terzo comma). Non era del resto assicurata la permanenza nella medesima sede di servizio, essendo la stessa condizionata all'utile collocazione in graduatoria, come implicitamente dimostrato dalla circostanza che a carico dei vincitori era posto un obbligo di permanenza “nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni”
(v.art.11, quarto comma).
Conformemente, la lavoratrice appellata ha dovuto sottoscrivere, in data 13.07.2011, un nuovo contratto individuale di lavoro, in cui è chiaramente specificato che “La S.V. utilmente collocatasi nella graduatoria al concorso pubblico, per titoli ed esame, a n. 61 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale del Cancelliere Esperto - Area funzionale II, fascia economica F3, viene assunta nei ruoli del personale del Ministero - – distretto di ANCONA - con Parte_1 Controparte_2 assegnazione al seguente ufficio giudiziario: CORTE D'APPELLO DI ANCONA”. A conferma della novazione del rapporto, è sufficiente rilevare che il contratto individuale di lavoro prevede espressamente che dalla data di immissione in possesso “avrà inizio a tutti gli effetti (giuridici ed economici) il suo rapporto di lavoro con questa Amministrazione” (v. lett.D), oltre a stabilire un “periodo di prova della durata di mesi quattro di effettivo servizio prestato” (v. lett.F) e un “obbligo di permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni” (v. lett. L).
Non assume rilievo dirimente la circostanza, eccessivamente valorizzata dal primo giudice, secondo cui la lavoratrice non avrebbe formalmente risolto il precedente rapporto e non avrebbe quindi percepito il TFS e l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti.
Se infatti è pacifico che, da un punto di vista meramente cronologico, tra i due rapporti non vi sia stata
CP_ soluzione di continuità (v. estratto contributivo , è tuttavia altrettanto vero che, da un punto di vista giuridico, siamo in presenza di due rapporti di lavoro del tutto autonomi ed indipendenti tra loro. La circostanza che la lavoratrice non abbia percepito l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti nel corso del precedente rapporto non assume rilievo, dal momento che l'appellata non ha allegato di dimostrato di averne richiesto la monetizzazione. Quanto alla mancata erogazione del TFS, è sufficiente rilevare che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e riassunzione presso lo stesso o altro Ente
CP_ iscritto alla Gestione ex Inpdap, la liquidazione del TFS è disposta solo se tra il primo ed il secondo rapporto ci sia stata soluzione di continuità (v. Circolare INPDAP n.30 del 01.08.2002), mentre nella fattispecie, come si è detto, i due rapporti si sono succeduti senza soluzione di continuità.
Sulla scorta di tali convergenti elementi, ritiene il Collegio di condividere la tesi del Parte_1
Giustizia secondo cui la sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro con l'Amministrazione giudiziaria, avvenuta all'esito del superamento del concorso per Cancelliere Esperto, ha comportato una “novazione” del rapporto di lavoro, con conseguente inapplicabilità del principio di irriducibilità della retribuzione e, pertanto, insussistenza del diritto della lavoratrice a percepire una indennità ad personam riassorbibile
4 pari alla differenza tra la retribuzione tabellare percepita prima del 13/07/2021 e quella percepita successivamente a tale data. Assegno ad personam che, ad ogni buon conto, non era neanche astrattamente riconoscibile, atteso che l'abrogazione degli articoli 202 D.P.R. n. 3/1957 e 3, commi 57 e
58, legge n. 537/1993, ad opera dell'art.1, comma 458, della legge n.147/2013, ha sancito l'abolizione del divieto di reformatio in peius. Ne segue la fondatezza del primo motivo dell'appello principale e,
conseguentemente, il rigetto della domanda originariamente proposta in via subordinata da CP_1
.
[...]
Le conclusioni raggiunte comportano, quale logico corollario, l'assorbimento del secondo motivo dell'appello principale.
***
2.- L'appello incidentale è infondato, atteso che, in linea con quanto statuito dal primo giudice, ritiene il Collegio che la disposizione di cui all'art.1, comma 458, della legge n.147/2013, nella parte in cui dispone che “ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità”, è evidentemente riferita all'ipotesi, non ricorrente nella fattispecie in esame, di dipendenti che rientrino in ruolo dopo aver ricoperto “ruoli o incarichi”. Nella fattispecie, infatti, la non era CP_1 stata affatto collocata fuori ruolo per svolgere “ruoli o incarichi”, ma ha risolto il precedente rapporto di lavoro per instaurarne uno nuovo, con inquadramento migliorativo, con la medesima amministrazione.
Ne segue che la suddetta disposizione non può trovare applicazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello principale e disatteso l'appello incidentale, il ricorso originariamente proposto da deve essere integralmente Controparte_1
respinto.
Le spese del secondo grado del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Si compensano invece le spese del primo grado, in considerazione della costituzione ex art.417 bis dell'amministrazione. Quanto alle spese vive, le stesse possono essere liquidate solo a fronte della presentazione di una specifica distinta, che nella fattispecie non risulta prodotta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AN, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°199/2024 emessa dal Tribunale di AN, in funzione di giudice del lavoro, in data 03.05.2024, contrariis reiectis, così decide:
5 - in accoglimento dell'appello principale e rigettato l'appello incidentale, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto da;
Controparte_1
- condanna la parte appellata a rifondere al le spese del presente grado di Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi €.3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- compensa integralmente tra le parti le spese del primo grado.
Così deciso in AN in data 13 Marzo 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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