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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5346 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 1683/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1683/2021
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 29-10-2025, senza assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per rinuncia dichiarata dalle stesse e vertente
[...]
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al ricorso monitorio, dall'avv. Maria Cristallino (C.F. ed C.F._1 elett.te dom.ta presso il suo studio sito in Pozzuoli (NA) alla Via Celle
n. 2 (PEC: fax 081- Email_1
3650764)
Appellante
E
, in persona del Direttore Generale (p.iva n. CP_1 CP_2
), sedente in Frattamaggiore (NA), Via M. Lupoli, 27, P.IVA_2 rappr. e dif. dall'avv. Guglielmo Ara, giusta CodiceFiscale_2 procura alle liti resa su foglio separato agli atti, elettivamente domiciliati presso la sede dell'avvocatura aziendale in Frattamaggiore
(NA) alla Via P. M. Vergara (Palazzo ex Inam).
Appellata FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., l'odierna appellante ha adito il
Tribunale di Napoli, onde ottenere in danno della CP_1 ingiunzione per il pagamento della somma di € 60.886,51, oltre interessi e spese, a titolo di saldo per prestazioni erogate – in regime di accreditamento – nei mesi da gennaio a novembre 2013;
La domanda monitoria è stata accolta con decreto ingiuntivo n.
2047/2015.
Con atto di citazione, l' si è opposta al detto decreto Controparte_3 ingiuntivo, eccependo la mancata applicazione della Regressione
Tariffaria Unica (RT) di complessivi € 26.845,57.
Il Tribunale di Napoli ha con sentenza n. 6242/2020 parzialmente accolto la detta opposizione;
quindi, ha revocato il decreto ingiuntivo Cont n. 2047/2015 e ha condannato “la opponente al pagamento, in favore della società opposta, della somma di euro 31.535,06, oltre gli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/02 e succ. mod. dal giorno successivo alle singole scadenze al saldo”.
In particolare, il Tribunale ha affermato che: “come emerge dalla documentazione in atti, con sentenza n. 3063/2018 il Consiglio di
Stato, in accoglimento del ricorso presentato da DE Campania e di alcune sue associate, ha annullato la delibera n. 930/14, con cui era stata determinata la percentuale di Regressione tariffaria da Cont praticare negli esercizi 2013 e 2014, deliberazione posta dalla a fondamento dell'opposizione e dell'eccepita RT;
a seguito dell'indicata sentenza, la ha adottato la delibera n. CP_1
697/18, che ha confermato nuovamente il contenuto della delibera n.
930/14 annullata e, dunque, l'applicazione della RT. Con nuovo ricorso al Consiglio di Stato, la DE ed alcuni laboratori suoi associati, hanno richiesto in via preliminare l'ottemperanza alla sentenza n. 3063/18 e l'annullamento anche della delibera n. 697/18, in quanto emessa in violazione e/o elusione del giudicato di cui all'indicata sentenza, ed in via subordinata l'annullamento della predetta delibera per vizi propri;
il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4867/19, ha disatteso la domanda preliminare proposta ed ha accolto la subordinata, concedendo termine di giorni 60 per la riassunzione del giudizio innanzi al TAR Campania Napoli, competente a decidere;
riassunto il giudizio, il TAR Campania Napoli, con la sentenza n.
1228/2020 ha annullato anche la delibera n. 697/18 nonché la nota del 20 giugno 2018. CP_1
Cont Con le note conclusive, la opponente ha dedotto che, in esecuzione della predetta sentenza del TAR n.1228/2020, era stato convocato il Tavolo Tecnico per la Branca di Patologia Clinica, che, nella seduta del 18 giugno 2020, aveva approvato le risultanze istruttorie promosse, sia in esecuzione della indicata sentenza che delle previsioni regolamentari e contrattuali e che l' , Controparte_3 in data 16 luglio 2020, aveva adottato la Deliberazione n. 940 con la quale si era provveduto alla rideterminazione dei saldi finali per la per gli anni 2013 e 2014, (come da Parte_2 tabelle costituenti l'allegato 1 del deliberato), confermando gli esiti dei Tavoli Tecnici dei monitoraggi nonché la RT prevista per la
Branca, già disposta con le precedenti deliberazioni, corrispondente, per il centro opposto, alla somma di euro 7.705,39, insistendo nella sua eccezione di applicazione della RT.
La società opposta, a sua volta, ha dedotto che, stante l'avvenuto annullamento delle deliberazioni da parte del TAR Campania, non poteva ritenersi applicabile la RT né per l'esercizio 2013 né per l'esercizio 2014; in via subordinata, ha chiesto al tribunale di accertare in via incidentale l'illegittimità della deliberazione n. 940 del
2020, per violazione di legge e sviamento di potere, con conseguente disapplicazione della predetta delibera”.
Avverso la detta sentenza proponeva appello il centro odierna parte impugnante, censurando al medesima con i seguenti motivi:
NULLITÀ DELLA SENTENZA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI, deducendo che “il (terzo) provvedimento amministrativo di fissazione della RT, intervenuto a distanza di sette anni e dopo la declaratoria di illegittimità dei due precedenti atti di analogo e identico contenuto, non può essere opposto al creditore quale fondamento del fatto impeditivo ex adverso assunto;
la presente vicenda processuale è caratterizzata dall'illegittimo esercizio del potere autoritativo;
il Cont Cont potere contrattuale a favore della di opporre la si ha per consumato e quindi non più validamente opponibile al privato” e rappresentando che: “l'indicata Delibera n. 940/2020 è stata impugnata dallo scrivente con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica”. Cont SULLA DISAPPLICAZIONE DELLA DELIBERA NA 2 NORD N.
940/2020 EX ART. 5, R.D. N. 2248/1865, ALL. E. , deducendo che:
“la Delibera n. 940/2020 assume carattere di mero antecedente logico, in quanto sotteso a reggere il fatto impeditivo ex adverso introdotto e, mirando a paralizzare la pretesa creditoria, stante la sua illegittimità di cui infra si dirà, altresì lesivo di diritti soggettivi, questo giudice ben potrà e dovrà disapplicare il medesimo per il caso in cui dovesse ritenerlo astrattamente opponibile”.
ULTERIORI VIZI DELLA SENTENZA IMPUGNATA, deducendo un errore di calcolo del Tribunale nella determinazione dell'importo liquidato. Cont Si costituiva la parte appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello.
Con note scritte del 7-4-2025 depositate per la udienza a trattazione scritta del 9-4-2025, l'appellante rappresentava e deduceva quanto segue: “Fa rilevare che nelle more della pendenza del presente giudizio è stato definito il ricorso al Presidente della Repubblica avente ad oggetto l'impugnativa della Delibera n. 940/2020, determinativa della RT per gli anni 2013-2014. Tale ricorso è stato rigettato (vedi provvedimento allegato), per cui la RT pretesa Cont dal è dovuta e se ne prende atto. All'uopo si chiede sin d'ora di tener conto della buona fede della presente parte processuale che ha perpetrato la sua richiesta solo perché le due precedenti delibere determinative della RT per le indicate annualità erano state annullate dai Giudici Amministrativi. A ciò si aggiunga che la sentenza di primo grado è comunque , avendo il Tribunale determinato inesattamente l'importo da decurtare a quello ingiunto a titolo di RT”.
Indi, con note scritte del 13-10-2025 l'appellante concludeva come da precedenti note del 9-4-2025 e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Dunque, deve ritenersi che, sulla base di quanto sopra dichiarato dall'appellante, quest'ultima abbia in sostanza rinunziato parzialmente all'appello e segnatamente ai primi due motivi, con i quali la medesima aveva censurato la gravata sentenza per aver il
Tribunale affermato la legittimità della regressione tariffaria eccepita Cont dalla per superamento del tetto di spesa.
Indi, occorre nella presente sede esaminare soltanto il terzo motivo di appello.
Esso deve essere ritenuto inammissibile ex art. 342 c.p.c.
Infatti, al riguardo la parte impugnante non ha specificamente censurato la sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che: “l deve essere condannata al CP_1 pagamento, in considerazione del fatturato del centro dell'anno 2013, dell'acconto pacificamente versato e detratti gli importi non dovuti per l'accertata RT (euro 10.785,79), dell'importo di euro
31.535,06”, avendo soltanto dedotto che: “il giudice di prima istanza pur avendo correttamente indicato l'importo della RT in € 10.785,79
(così come risultante dalla Delibera n. 940/2020), riconoscendo Cont implicitamente l'erroneità della quantificazione operata dall' per l'indicata causale in € 26.845,57, è poi incorso nell'inesatta quantificazione dell'importo da liquidare alla opposta, limitandosi a riportare la cifra indicata nell'atto di opposizione da controparte (€
31.535,06), senza considerare l'ammontare dell'importo ingiunto”, quindi non censurando specificamente quanto affermato dal
Tribunale, laddove il medesimo ha evidenziato di aver all'uopo tenuto conto del fatturato del centro dell'anno 2013 e dell'acconto pacificamente versato.
In definitiva, l'appello, come sopra ridotto, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, non ricorrendo gli estremi ex art. 92 c.p.c. (“se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”) per compensare anche solo in parte le stesse.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 6242/2020 del Tribunale di Napoli proposto da con atto notificato alla Parte_1
, come successivamente ridotto con le note CP_1 Parte_3 scritte del 7-4-2025, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 3.500,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 29-10-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo
Ruolo Generale n. 1683/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1683/2021
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 29-10-2025, senza assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per rinuncia dichiarata dalle stesse e vertente
[...]
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al ricorso monitorio, dall'avv. Maria Cristallino (C.F. ed C.F._1 elett.te dom.ta presso il suo studio sito in Pozzuoli (NA) alla Via Celle
n. 2 (PEC: fax 081- Email_1
3650764)
Appellante
E
, in persona del Direttore Generale (p.iva n. CP_1 CP_2
), sedente in Frattamaggiore (NA), Via M. Lupoli, 27, P.IVA_2 rappr. e dif. dall'avv. Guglielmo Ara, giusta CodiceFiscale_2 procura alle liti resa su foglio separato agli atti, elettivamente domiciliati presso la sede dell'avvocatura aziendale in Frattamaggiore
(NA) alla Via P. M. Vergara (Palazzo ex Inam).
Appellata FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., l'odierna appellante ha adito il
Tribunale di Napoli, onde ottenere in danno della CP_1 ingiunzione per il pagamento della somma di € 60.886,51, oltre interessi e spese, a titolo di saldo per prestazioni erogate – in regime di accreditamento – nei mesi da gennaio a novembre 2013;
La domanda monitoria è stata accolta con decreto ingiuntivo n.
2047/2015.
Con atto di citazione, l' si è opposta al detto decreto Controparte_3 ingiuntivo, eccependo la mancata applicazione della Regressione
Tariffaria Unica (RT) di complessivi € 26.845,57.
Il Tribunale di Napoli ha con sentenza n. 6242/2020 parzialmente accolto la detta opposizione;
quindi, ha revocato il decreto ingiuntivo Cont n. 2047/2015 e ha condannato “la opponente al pagamento, in favore della società opposta, della somma di euro 31.535,06, oltre gli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/02 e succ. mod. dal giorno successivo alle singole scadenze al saldo”.
In particolare, il Tribunale ha affermato che: “come emerge dalla documentazione in atti, con sentenza n. 3063/2018 il Consiglio di
Stato, in accoglimento del ricorso presentato da DE Campania e di alcune sue associate, ha annullato la delibera n. 930/14, con cui era stata determinata la percentuale di Regressione tariffaria da Cont praticare negli esercizi 2013 e 2014, deliberazione posta dalla a fondamento dell'opposizione e dell'eccepita RT;
a seguito dell'indicata sentenza, la ha adottato la delibera n. CP_1
697/18, che ha confermato nuovamente il contenuto della delibera n.
930/14 annullata e, dunque, l'applicazione della RT. Con nuovo ricorso al Consiglio di Stato, la DE ed alcuni laboratori suoi associati, hanno richiesto in via preliminare l'ottemperanza alla sentenza n. 3063/18 e l'annullamento anche della delibera n. 697/18, in quanto emessa in violazione e/o elusione del giudicato di cui all'indicata sentenza, ed in via subordinata l'annullamento della predetta delibera per vizi propri;
il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4867/19, ha disatteso la domanda preliminare proposta ed ha accolto la subordinata, concedendo termine di giorni 60 per la riassunzione del giudizio innanzi al TAR Campania Napoli, competente a decidere;
riassunto il giudizio, il TAR Campania Napoli, con la sentenza n.
1228/2020 ha annullato anche la delibera n. 697/18 nonché la nota del 20 giugno 2018. CP_1
Cont Con le note conclusive, la opponente ha dedotto che, in esecuzione della predetta sentenza del TAR n.1228/2020, era stato convocato il Tavolo Tecnico per la Branca di Patologia Clinica, che, nella seduta del 18 giugno 2020, aveva approvato le risultanze istruttorie promosse, sia in esecuzione della indicata sentenza che delle previsioni regolamentari e contrattuali e che l' , Controparte_3 in data 16 luglio 2020, aveva adottato la Deliberazione n. 940 con la quale si era provveduto alla rideterminazione dei saldi finali per la per gli anni 2013 e 2014, (come da Parte_2 tabelle costituenti l'allegato 1 del deliberato), confermando gli esiti dei Tavoli Tecnici dei monitoraggi nonché la RT prevista per la
Branca, già disposta con le precedenti deliberazioni, corrispondente, per il centro opposto, alla somma di euro 7.705,39, insistendo nella sua eccezione di applicazione della RT.
La società opposta, a sua volta, ha dedotto che, stante l'avvenuto annullamento delle deliberazioni da parte del TAR Campania, non poteva ritenersi applicabile la RT né per l'esercizio 2013 né per l'esercizio 2014; in via subordinata, ha chiesto al tribunale di accertare in via incidentale l'illegittimità della deliberazione n. 940 del
2020, per violazione di legge e sviamento di potere, con conseguente disapplicazione della predetta delibera”.
Avverso la detta sentenza proponeva appello il centro odierna parte impugnante, censurando al medesima con i seguenti motivi:
NULLITÀ DELLA SENTENZA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI, deducendo che “il (terzo) provvedimento amministrativo di fissazione della RT, intervenuto a distanza di sette anni e dopo la declaratoria di illegittimità dei due precedenti atti di analogo e identico contenuto, non può essere opposto al creditore quale fondamento del fatto impeditivo ex adverso assunto;
la presente vicenda processuale è caratterizzata dall'illegittimo esercizio del potere autoritativo;
il Cont Cont potere contrattuale a favore della di opporre la si ha per consumato e quindi non più validamente opponibile al privato” e rappresentando che: “l'indicata Delibera n. 940/2020 è stata impugnata dallo scrivente con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica”. Cont SULLA DISAPPLICAZIONE DELLA DELIBERA NA 2 NORD N.
940/2020 EX ART. 5, R.D. N. 2248/1865, ALL. E. , deducendo che:
“la Delibera n. 940/2020 assume carattere di mero antecedente logico, in quanto sotteso a reggere il fatto impeditivo ex adverso introdotto e, mirando a paralizzare la pretesa creditoria, stante la sua illegittimità di cui infra si dirà, altresì lesivo di diritti soggettivi, questo giudice ben potrà e dovrà disapplicare il medesimo per il caso in cui dovesse ritenerlo astrattamente opponibile”.
ULTERIORI VIZI DELLA SENTENZA IMPUGNATA, deducendo un errore di calcolo del Tribunale nella determinazione dell'importo liquidato. Cont Si costituiva la parte appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello.
Con note scritte del 7-4-2025 depositate per la udienza a trattazione scritta del 9-4-2025, l'appellante rappresentava e deduceva quanto segue: “Fa rilevare che nelle more della pendenza del presente giudizio è stato definito il ricorso al Presidente della Repubblica avente ad oggetto l'impugnativa della Delibera n. 940/2020, determinativa della RT per gli anni 2013-2014. Tale ricorso è stato rigettato (vedi provvedimento allegato), per cui la RT pretesa Cont dal è dovuta e se ne prende atto. All'uopo si chiede sin d'ora di tener conto della buona fede della presente parte processuale che ha perpetrato la sua richiesta solo perché le due precedenti delibere determinative della RT per le indicate annualità erano state annullate dai Giudici Amministrativi. A ciò si aggiunga che la sentenza di primo grado è comunque , avendo il Tribunale determinato inesattamente l'importo da decurtare a quello ingiunto a titolo di RT”.
Indi, con note scritte del 13-10-2025 l'appellante concludeva come da precedenti note del 9-4-2025 e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Dunque, deve ritenersi che, sulla base di quanto sopra dichiarato dall'appellante, quest'ultima abbia in sostanza rinunziato parzialmente all'appello e segnatamente ai primi due motivi, con i quali la medesima aveva censurato la gravata sentenza per aver il
Tribunale affermato la legittimità della regressione tariffaria eccepita Cont dalla per superamento del tetto di spesa.
Indi, occorre nella presente sede esaminare soltanto il terzo motivo di appello.
Esso deve essere ritenuto inammissibile ex art. 342 c.p.c.
Infatti, al riguardo la parte impugnante non ha specificamente censurato la sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che: “l deve essere condannata al CP_1 pagamento, in considerazione del fatturato del centro dell'anno 2013, dell'acconto pacificamente versato e detratti gli importi non dovuti per l'accertata RT (euro 10.785,79), dell'importo di euro
31.535,06”, avendo soltanto dedotto che: “il giudice di prima istanza pur avendo correttamente indicato l'importo della RT in € 10.785,79
(così come risultante dalla Delibera n. 940/2020), riconoscendo Cont implicitamente l'erroneità della quantificazione operata dall' per l'indicata causale in € 26.845,57, è poi incorso nell'inesatta quantificazione dell'importo da liquidare alla opposta, limitandosi a riportare la cifra indicata nell'atto di opposizione da controparte (€
31.535,06), senza considerare l'ammontare dell'importo ingiunto”, quindi non censurando specificamente quanto affermato dal
Tribunale, laddove il medesimo ha evidenziato di aver all'uopo tenuto conto del fatturato del centro dell'anno 2013 e dell'acconto pacificamente versato.
In definitiva, l'appello, come sopra ridotto, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, non ricorrendo gli estremi ex art. 92 c.p.c. (“se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”) per compensare anche solo in parte le stesse.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 6242/2020 del Tribunale di Napoli proposto da con atto notificato alla Parte_1
, come successivamente ridotto con le note CP_1 Parte_3 scritte del 7-4-2025, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 3.500,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 29-10-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo