TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/09/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 3006/2024 in data 24.6.2024, promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ZAMBONI GIANLUCA e C.F._2 domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA FRÀ GIOCONDO 36 - TREVISO attori / opponenti contro
(C.F. ), tramite la propria procuratrice Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIDOTI Controparte_2 P.IVA_2
ROBERTO PIETRO e domicilio eletto presso lo studio del difensore in PIAZZA VELASCA 8 - MILANO convenuta / opposta
*** avente per oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc),
***
CONCLUSIONI
- per e Parte_1 Parte_2
“accertarsi i fatti esposti ed in particolare che fra la documentazione avversaria fa difetto qualsiasi attestazione contabile di avvenuta consegna di qualsivoglia somma da controparte a favore degli opponenti. Considerarsi ad ogni effetto di legge che l'unica dimostrazione che deve fornire necessariamente il soggetto che asserisca di aver effettuato un finanziamento a favore di altro soggetto consiste nella prova della consegna della pretesa somma richiesta in restituzione. Considerarsi che nell'ambito di un rapporto di finanziamento detta circostanza costituisce elemento essenziale che deve ricorrere a pena di nullità e non può essere surrogato da considerazioni fondate su presunzioni.
Se dunque agli atti, come rilevato e come non può essere contestato, nessuna attestazione di consegna di somme è rinvenibile, la conclusione che dovrà trarsi sarà necessariamente la reiezione di ogni domanda restitutoria, priva, nel caso di specie, dell'essenziale precedente, anche logicamente dimostrazione di consegna di denaro. Respingersi per l'effetto la domanda di pagamento avversaria disponendosi la revoca del Decreto Ingiuntivo, siccome pronunciato in assenza di prova ed in situazione di nullità per mancata attestazione di avvenuta traditio. Si contesta il contenuto del provvedimento del Tribunale di data 17/03/2025 concessivo della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto, osservandosi che l'avvenuta sottoscrizione del contratto non comporta il raggiungimento di alcuna prova circa la datio della somma richiesta in restituzione, atteso che nel contratto stesso sono contenute soltanto condizioni contrattuali di un'apertura di credito senza alcuna evidenza di consegna di somme. Si confida nella reiezione della domanda di pagamento avversaria con condanna di controparte al rimborso delle spese del procedimento”.
- per : Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE
1) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto,
2) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 621/24 emesso dal Tribunale di Treviso.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso:
3) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico della Sig.ra e del Sig. ed in favore di Parte_3 Parte_1
, della somma di € 28.469,43, oltre interessi moratori al tasso Controparte_1 legale dal dovuto al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto,
4) condannare la Sig.ra e il Sig. al pagamento in favore Parte_3 Parte_1 di , della somma complessiva di € 28.469,43, oltre interessi Controparte_1 moratori al tasso legale dal dovuto al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio.
Con vittoria di compensi professionali e spese di lite”.
***
Pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
(già ), tramite la propria procuratrice Controparte_1 CP_1 [...]
, aveva ottenuto la pronuncia del decreto ingiuntivo n. 621/2024 con cui CP_2 era stato ingiunto a e a il pagamento della somma di € Parte_3 Parte_1
28.469,43, oltre ad interessi e spese, quale residuo dovuto in relazione al contratto di finanziamento n. 1459080 del 6.5.2010.
Entrambi gli ingiunti hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo il mancato perfezionamento del contratto di finanziamento, non essendo mai stata consegnata la somma asseritamente mutuata, ed in ogni caso la prescrizione del diritto.
La convenuta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
***
Contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, deve ritenersi a tutti gli effetti perfezionato il contratto di mutuo tra le parti.
È ben vero che il documento contrattuale (doc. 3 fasc. mon., comunque pacificamente sottoscritto dagli odierni attori, i quali non l'hanno in alcun modo disconosciuto) non contiene una quietanza dell'avvenuta consegna della somma mutuata.
È tuttavia altrettanto pacifico (in quanto in alcun modo contestato) che i medesimi attori hanno per diversi anni regolarmente pagato le rate del rimborso. Tale fatto costituisce di per sé un dirimente elemento presuntivo atto a dimostrare l'effettiva consegna in favore dei mutuatari della somma mutuata, posto che non si vede per quale motivo i mutuanti, se davvero nulla avessero ricevuto dalla mutuante, avrebbero regolarmente rimborsato il mutuo, secondo le scadenze e gli importi indicati nel contratto da essi sottoscritto, senza mai nulla obiettare per lunghi anni (non risulta infatti per nulla credibile che un soggetto paghi alla banca oltre 500 euro ogni mese per rimborsare un finanziamento asseritamente mai ricevuto, senza mai nemmeno chiedere quanto meno un qualche chiarimento circa la mancata consegna della somma mutuata e senza nulla obiettare a fronte delle diverse richieste di rimborso inviate dalla creditrice).
Non può essere invece condivisa l'unica obiezione sollevata sul punto dalla difesa attorea, per cui “il pagamento di talune rate è stato effettuato dagli attori – ignari di qualsivoglia cognizione giuridica – del tutto erroneamente, nella falsa convinzione che le diffide fossero fondate”. Al di là della genericità dell'eccezione, non servono certo particolari cognizioni giuridiche (circa la natura reale del contratto di mutuo) per rilevare l'anomalia insita dapprima nel rimborso spontaneo delle rate e poi nella ricezione di una diffida relativi ad un mutuo asseritamente mai erogato. In altri termini, è patrimonio di comune esperienza (e anzi pienamente conforme al senso comune, proprio anche di soggetti privi di formazione giuridica), che si rimborsa un mutuo che si è ricevuto (salvo affermare che gli odierni attori fossero convinti di aver posto in essere
Pag. 3 di 4 una qualche altra complessa operazione economica che prevedeva un loro obbligo di rimborsare mensilmente alla banca una rata, peraltro non proprio modesta, senza alcuna contropartita da parte della banca stessa, il che però contrasta evidentemente con l'affermazione per cui gli attori stessi sono “ignari di qualsivoglia cognizione giuridica”).
***
Nemmeno l'eccezione di prescrizione merita accoglimento.
È ormai consolidato l'orientamento per cui il dies a quo della prescrizione deve individuarsi o nella scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. 17798/2011), e quindi nel caso di specie maggio 2017 (considerato la dilazione in 84 mesi), o nel momento anteriore in cui il mutuo viene risolto o la mutuante intima al debitore la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 CC: nel presente caso il mutuo venne risolto nel 2015 ed il decreto ingiuntivo venne notificato nel 2024, quindi entro il termine di prescrizione.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo valori minimi, considerati la scarsa complessità della causa, il mancato svolgimento di attività istruttoria e il tenore delle difese della convenuta.
***
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 621/2024;
2. condanna e a , in solido tra loro, a rifondere ad Parte_3 Parte_1
le spese di lite del presente procedimento, liquidate in Controparte_1
€ 3.809,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 26 settembre 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
Pag. 4 di 4