Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/04/2025, n. 2434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2434 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: DE UN de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 632 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 7.4.2025 tra
(cod. fisc. ), e per essa la procuratrice Parte_1 P.IVA_1 speciale (cod. fisc. Parte_2
), in persona del dott. , elettivamente do- P.IVA_2 Parte_3 miciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n. 59, presso lo studio dell'avv. Linda Maria Di Rico, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Grifoni per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc. ), elettivamente do- Controparte_1 CodiceFiscale_1 miciliata in Roma, Circonvallazione Clodia n. 82, presso lo studio dell'avv. Riccardo Capparelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti da considerarsi stesa in calce al presente atto;
-appellata- e
Controparte_2
-appellato contumace-
OGGETTO: intese e abuso di posizione dominante per violazione della nor- mativa antitrust nazionale.
Sezione specializzata in materia di Impresa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa per i motivi tutti esposti in narrativa ed in riforma dei capi 2 - 4 - 4 (bis) e 5 dell'impugnata Sentenza n. 19103/2023, emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in materia di Impresa nella Camera di Consiglio del 22 Novembre 2023, pubblicata in data 29 Dicembre 2023 e notificata, a mezzo Pec, in data 2 Gennaio 2024: respingere l'opposizione e tutte le eccezioni, istanze e domande proposte dalla parte opponente nel Procedimento n. 36523/2020 R.G.A.C. dinanzi al Tribunale di Roma, perché pretestuose, non provate ed infondate in fatto e diritto e quindi confermare il Decreto Ingiuntivo n. 2082/2020, emesso dal Tribunale di Roma in data 27 Gennaio 2020.
Con condanna d e , tra loro in solido, Controparte_1 Controparte_3 al pagamento in favore dell'appellante delle spese e competenze tutte di giudizio e, quindi, sia del primo che di questo secondo grado ed alla resti- tuzione di quanto eventualmente percepito in ragione della sentenza impu- gnata.
In via subordinata, solo nella deprecata e non creduta ipotesi in cui si rite- nesse di dover confermare la sentenza impugnata nei capi 2- 4 e 4 (bis), riformare lo stesso provvedimento decisorio limitatamente al capo 5), quan- tomeno disponendo la compensazione tra le parti delle spese legali del primo grado di giudizio e condannando gli appellat e Vol- Controparte_1 picelli GI al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 processuali di questo procedimento di appello, ricorrendone giusti motivi”; per “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni Controparte_1 avversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare ogni avversa eccezione e deduzione e, in ogni caso, rigettare l'appello e, quindi, confer- mare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi, maggio- rati di spese generali, nonché accessori fiscali e previdenziali, come per legge”.
FATTO E DIRITTO
1. e hanno proposto opposizione av- Controparte_1 Controparte_3 verso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2082/2020
2 emesso dal Tribunale di Roma in data 27.1.2020, con cui è stato ingiunto loro – in solido e nella qualità di fideiussori della Proconsedil '99 S.r.l. – di pagare alla e per essa alla procuratrice speciale Parte_1 [...]
la somma di € 69.129,58, oltre interessi “come da do- Controparte_4 manda” e spese del procedimento monitorio, quale debito residuo del con- tratto di mutuo ipotecario di originari € 64.000,00, stipulato il 30.11.2009 dall'obbligata principale con la (poi fusasi per in- Controparte_5 corporazione nella la quale, a sua volta, si è fusa per Controparte_6 incorporazione nella che ha quindi Controparte_7 ceduto il proprio credito all'odierna appellante in data in data 28.12.2018)
a garanzia del quale gli opponenti, in pari data, avevano rilasciato fideius- sione omnibus fino all'importo di € 145.000,00. In particolare, gli opponenti hanno dedotto: (i) la nullità assoluta del contratto di fideiussione, in quanto redatto in conformità allo Schema contrattuale A.B.I. predisposto nel 2003 dichiarato nullo dalla AN d'LI (per quanto riguarda gli artt. 2, 6 e 8) per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990; (ii) la decadenza della garanzia fideiussoria per mancata escussione del debitore entro il termine di cui all'art. 1957 c.c.; (iii) l'illegittimità della segnalazione nella Centrale Rischi dei nominativi dei fideiussori.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la e per essa Parte_1 la procuratrice speciale , che ha eccepito come la Controparte_4 causa rientrasse tra quelle di competenza della Sezione Specializzata in Ma- teria di Impresa e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle deduzioni di parte opponente e ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, la società convenuta ha con- testato la decadenza ex art. 1957 c.c., avendo la AN Popolare di Novara s.coop. rispettato il termine previsto da tale disposizione;
e, in ogni caso, ha contestato la qualifica di consumatori degli opponenti.
Con sentenza n. 19103/2023 del 22.11.2023 il Tribunale di Roma – Se- zione Specializzata in Materia di Impresa ha rigettato la domanda principale di nullità totale per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 della fi- deiussione omnibus sottoscritta dagli opponenti, ma ha accolto la domanda subordinata, dichiarando la nullità, per violazione dell'art. 2, co. 1, lett. a), della legge n. 287/1990, degli artt. 2, 6, co. 1, e 9 del contratto di fideius- sione in data 30.11.2009 e, per l'effetto, ha revocato nei confronti degli 3 opponenti e il decreto ingiuntivo op- Controparte_1 Controparte_3 posto, condannando la e per essa la procuratrice speciale Parte_1
a provvedere a proprie spese alla cancellazione dei no- Controparte_4 minativi degli odierni appellanti dalla Centrale Rischi della AN d'LI, ol- tre alla rifusione delle spese di lite in favore di questi ultimi.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello la
[...]
e per essa la procuratrice speciale la Parte_4 Controparte_8
che ha svolto i motivi indicati di seguito e ha concluso come in
[...] epigrafe.
Nel presente grado di giudizio si costituita l'appellata che Controparte_1 ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha con- cluso per il rigetto dell'impugnazione. pure ritualmente Controparte_3 evocato nel presente grado di giudizio, non si è costituito e con la presente sentenza ne deve essere dichiarata la contumacia.
2. Con il secondo motivo di appello – da esaminare per primo nell'ordine logico delle questioni – si censura la sentenza di primo grado per avere dichiarato la nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta da
[...]
e il 30.11.2009, ritenendola riproduttiva CP_1 Controparte_3 dello schema A.B.I. del 2003 sanzionato dalla AN di LI con provvedi- mento n. 55/2005 del 2.5.2005 in quanto espressivo di condotta anticon- correnziale, senza pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dalla Parte_1 in ordine al mancato esercizio del relativo onere probatorio da parte
[...] degli opponenti. In particolare, l'appellante deduce che gli odierni appellati non avrebbero assolto all'onere della prova gravante sugli stessi in quanto: (a) hanno omesso di produrre copia sia del provvedimento della AN d'Ita- lia n. 55/2005 del 2.5.2005 sia del Modulo di fideiussione omnibus predi- sposto dall'ABI nel 2003, “limitandosi a depositare, al contrario, documen- tazione asseritamente riferita ad ABI, AGCOM e AN LI, ma in realtà del tutto apocrifa e non ufficiale”; (b) non hanno provato che la fideiussione da loro sottoscritta in data 30.11.2009 fosse effettiva applicazione di una ge- neralizzata intesa anticoncorrenziale tra banche, dovendo “l'anticoncorren- zialità dell'intesa 'a monte' e di quella 'a valle' (e la loro conformità) deve essere oggetto di allegazione e prova specifica”.
Il motivo è fondato.
4 2.1. Quella proposta da e nel proporre Controparte_1 Controparte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2082/2020 emesso dal Tribu- nale di Roma in data 27.1.2020, non è un'azione follow-on, vale a dire fon- data su di una violazione delle regole antitrust già accertata dall'Autorità di concorrenza (sia essa nazionale o comunitaria) con un provvedimento defi- nitivo. Queste azioni prendono le mosse, dunque, dal provvedimento di detta Autorità e ne richiamano, in tutto o in parte, il contenuto, e soprattutto con- sentono di ritenere provata sulla scorta di tale provvedimento, in virtù della presunzione probatoria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della condotta violativa della normativa antitrust. Quella in esame costituisce, piuttosto, un'azione stand-alone, vale a dire quella incardinata in giudizio dall'attore (nel caso di specie, in riconvenzionale nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c.) in as- senza di un precedente accertamento della violazione delle regole antitrust da parte dell'Autorità amministrativa. In questo caso, spetta al giudice nazio- nale adito accertare, sulla base delle allegazioni delle parti, l'asserita viola- zione delle regole antitrust nel periodo dedotto.
e infatti, hanno sottoscritto la fideius- Controparte_1 Controparte_3 sione in favore della in data 30.11.2009, vale a Controparte_5 dire a distanza di oltre quattro anni dal provvedimento n. 55/2005 assunto dalla AN d'LI il 2.5.2005 (prodotto da parte opponente, diversamente da quanto dedotto da parte appellante: v. doc. n. 5 del fascicolo di parte opponente), che costituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sus- sistenza del comportamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esaminato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002
e il maggio 2005. In particolare, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo a un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, qual è quello in cui hanno sottoscritto le fideius- sioni per cui è causa i due originari attori.
Poiché il provvedimento n. 55/2005 della AN d'LI vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame da parte di tale Autorità, gli originari opponenti (odierni appellati) erano onerati dell'allegazione e della prova di tutti gli 5 elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotto nell'introdurre il giudizio di primo grado. Di contro, parte opponente (odierna appellata) non ha allegato la sussistenza di tali presupposti e non ha dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel novembre 2009 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mer- cato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Neanche è sufficiente che la singola fideiussione sottoposta all'attenzione del giudice (quella sottoscritta dagli stessi in data 30.11.2009) risulti spe- culare rispetto allo schema contrattuale censurato dalla AN d'LI. In ef- fetti, il provvedimento della AN d'LI ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità le tre clausole indicate dagli appellanti dello schema A.B.I. pre- disposto nel 2003 (anch'esso prodotto da parte opponente, diversamente da quanto dedotto da parte appellante: v. doc. n. 4 del fascicolo di parte opponente), nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche. Pertanto, chi deduca la nullità di una fideiussione sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, deve dimo- strare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alle clausole
“incriminate” – per il contratto di fideiussione in questione (nella specie, quello sottoscritto da e in data Controparte_1 Controparte_3
30.11.2009) sia espressione di una perdurante o di una nuova intesa anti- concorrenziale, perché le clausole in questione venivano applicate in modo uniforme o perché l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla AN quale condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
In particolare, al fine di dimostrare l'intesa anticoncorrenziale tra le banche,
e tra queste anche la (con cui sono state sotto- Controparte_5 scritte le fideiussioni per cui è causa), nell'anno 2009 parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare che anche le altre banche italiane, o quantomeno quelle aderenti all'A.B.I., in detto periodo (novembre 2009) utilizzavano uni- formemente lo schema di fideiussione omnibus contenente le tre clausole già sanzionate con il provvedimento della AN d'LI e che non fosse 6 consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, pena- lizzanti per il cliente.
2.2. Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data
30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichia- rate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riprodu- cono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché re- strittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza le Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla AN d'LI, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diventano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniformemente adot- tato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente penalizzante per chi assume la veste di fideiussore. Al contempo, il caso esaminato dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia riguardava una fi- deiussione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al prov- vedimento sanzionatorio dell'attività anticoncorrenziale adottato dalla AN d'LI il 2.5.2005. Era possibile presumere, in quel caso, che le banche non avessero ancora predisposto modelli contrattuali diversi e utilizzassero an- cora quello sanzionato dalla AN d'LI con il più volte richiamato prov- vedimento n. 55/2005, e in questo senso si fosse in presenza di una reite- razione della condotta illecita sanzionata e il contratto poteva ritenersi nullo.
Ne consegue che la sentenza delle Sezioni Unite richiamata non è in contra- sto con la stessa quanto sopra ritenuto, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clausole sanzionate dalla AN d'LI con il provvedimento n. 55/2005, occorra verificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione contestata sia ri- conducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il provvedimento in questione;
ovvero se detta intesa perduri a distanza di anni dal suddetto
7 provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei contratti di fideiussione omnibus, senza che residui alcuno spazio di libertà contrattuale per il singolo cliente di ac- cordarsi con la banca a condizioni contrattuali meno penalizzanti, stante ap- punto l'adozione generalizzata del suddetto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione incondizionata sia subordinata la concessione di un finanziamento.
In conclusione, poiché nel caso in questione, riguardante una fideiussione omnibus rilasciata nel novembre 2009, parte opponente non ha in alcun modo provato tanto l'adozione uniforme dello schema contestato da parte della generalità delle banche quanto il carattere cogente del suddetto schema al fine di conseguire il finanziamento, essendosi limitata ad allegare quest'ultima circostanza, merita censura l'accoglimento da parte del giudice di primo grado dell'eccezione di nullità del contratto di fideiussione sotto- scritto da e a garanzia delle Testimone_1 Controparte_3 obbligazioni della Proconsedil '99 S.r.l. in favore della Controparte_5
[...]
3. Resta assorbito l'esame del primo motivo di appello, con cui si deduce che il giudice di primo grado ha dichiarato la nullità parziale della fideius- sione omnibus sottoscritta il 30.11.2009 omettendo di considerare che i fideiussori e rivestivano la qualità di Controparte_1 Controparte_3 imprenditori (essendo titolari dell'intero capitale sociale della Preconsedil '99 S.r.l. e, inoltre, il secondo anche amministratore di tale società), qualifica
“che avrebbe aprioristicamente escluso l'applicabilità di detta forma di tutela processuale rafforzata in quanto esclusivamente riservata ai consumatori”.
In particolare, l'appellante deduce che il giudice di primo grado abbia moti- vato le proprie statuizioni basandosi sulla sentenza n. 41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte il 30.12.2021, ritenendo dunque che dalla conformità della fideiussione omnibus sottoscritta dagli attori in data 30.11.2009 allo schema predisposto dall'ABI, e sanzionato con il prov- vedimento di AN di LI n. 55/2005, conseguisse la pronunzia di nullità parziale del contratto, per violazione di norme imperative con riferimento alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 del medesimo schema ABI, e non soltanto l'esclusivo diritto del fideiussore di ottenere un'eventuale tutela
8 risarcitoria, secondo l'orientamento della Sezione Specializzata in Materia di
Impresa del Tribunale di Roma in precedenza. E che, in ogni caso, alla “rap- presentando l'intera compagine sociale della debitrice principale, anzi essi stessi erano in tutto e per tutto la Proconsedil '99 Srl!”, i due fideiussori rivestivano la qualità di imprenditori, e non di consumatori, laddove “così come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, il legislatore europeo e nazionale intendendo sanzionare con la nullità (dell'intesa a valle costituente sbocco di quella a monte) un risultato economico funzionale a produrre un effetto anticoncorrenziale ha espressamente ritenuto di apprestare una tutela esclusivamente in favore del consumatore”.
4. Resta assorbito anche il terzo motivo di appello, con cui si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo opposto (con conseguente ordine di cancellazione dei nominativi degli op- ponenti dalla Centrale Rischi), avendo ritenuto che i fideiussori vengono ri- tenuti liberati dell'obbligazione in ragione del preteso inutile decorso del termine decadenziale di azione nei confronti del debitore principale previsto dall'art. 1957 c.c.
In particolare, l'appellante deduce che il giudice di primo grado ha ritenuto che il creditore beneficiario della garanzia fideiussoria decaduto dal diritto di escutere i fideiussori in ragione dell'inutile decorso del termine semestrale di azione, previsto dall'art. 1957 c.c., nei confronti del debitore principale, accogliendo un'eccezione sollevata dagli originari opponenti ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., oltre le preclusioni di legge e quindi tardivamente, invece che nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo.
La ritenuta legittimità della previsione dell'art. 6, co. 1, del contratto di fi- deiussione del 30.11.2009 non determina la reviviscenza della disciplina codicistica di cui all'art. 1957 c.c., come ha invece ritenuto il giudice di primo grado, restando così assorbita ogni questione in ordine alla tempestività dell'azione proposta dalla creditrice, e così anche della relativa eccezione di tardività da parte dei fideiussori nel giudizio di primo grado.
5. In conclusione, l'appello proposto dalla e per essa la Parte_1 procuratrice speciale avverso la sentenza n. Parte_2
n. 19103/2023 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 22.11.2023 deve essere accolto e, in parziale riforma
9 di tale decisione, le domande di accertamento proposte da Controparte_1
e nel proporre opposizione a decreto ingiuntivo n. Controparte_3
2082/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 27.1.2020 devono essere rigettate e, per l'effetto, gli stessi devono essere condannati a corrispondere all'odierna appellante la somma di € 69.129,58, oltre interessi al tasso con- trattuale dal 1°.10.2016 fino all'effettivo pagamento, in accoglimento della domanda di condanna proposta dall'odierna appellante con il ricorso ex art. 633 c.p.c. del 7.1.2020.
L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, anche per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, che non rivive in caso di riforma, in sede di gra- vame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 16.8.2024, n. 22874; Cass. civ., Sez. VI-3, 6.9.2017, n. 20868). Ne consegue che questo giudice di secondo grado deve condan- nare gli originari ingiunti a corrispondere alla creditrice opposta la somma ingiunta.
e devono essere condannati a corri- Controparte_1 Controparte_3 spondere all'odierna appellante le spese del procedimento monitorio, del giudizio di primo grado e del presente grado di appello, liquidate nella mi- sura indicata in dispositivo, in applicazione del d.m. 13.8.2023, n. 147, in vigore al momento della presente pronuncia.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia di Controparte_3
accoglie l'appello proposto dalla e per essa la pro- Parte_1 curatrice speciale avverso la sentenza n. Parte_2
19103/2023 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Ma- teria di Impresa il 22.11.2023 e, in parziale riforma di tale decisione:
o rigetta la domanda proposta da e Controparte_1 Controparte_3 volta a conseguire l'accertamento della nullità parziale delle clausole di cui agli artt. 2, 6, co. 1, e 9 contenute nella fideiussione sottoscritta dagli stessi
10 in data 30.11.2009 a garanzia delle obbligazioni della Proconsedil '99 S.r.l. in favore della Controparte_5
o condanna e in solido tra loro, a CP_1 CP_1 Controparte_3 pagare alla e per essa la procuratrice speciale Parte_1 [...]
la somma di € 69.129,58, oltre interessi al tasso Parte_2 contrattuale dal 1°.10.2016 fino all'effettivo pagamento;
o condanna e in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_3 rimborsare alla e per essa la procuratrice speciale Parte_1 [...]
le spese del procedimento monitorio, che liquida in Parte_2
€ 406,50 per spese esenti € 2.242,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
o condanna e in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_3 rimborsare alla e per essa la procuratrice speciale Parte_1 [...]
le spese del primo grado di giudizio, che liquida in Parte_2
€ 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
conferma nel resto la decisione di primo grado;
condanna e in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_3 rimborsare alla e per essa la procuratrice speciale Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, che liquida Parte_2 in € 2.304,00 per spese esenti ed € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta)
e C.P.A. nella misura di legge;
manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 18020.
Roma, 7.4.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro DE Thellung de Courtelary
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