Sentenza 25 maggio 1999
Massime • 1
La complessa disciplina dettata dagli art. 80 e ss. del T.U.L.P.S., e dagli art. 141 e ss. del relativo regolamento, diretta a garantire la sicurezza per l'incolumità pubblica dei luoghi in cui si svolgono rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ed altre forme di spettacolo o trattenimento pubblico non è applicabile analogicamente ai luoghi destinati allo svolgimento di mostre mercato, senza che possa diversamente argomentarsi dal decreto interministeriale in data 16 febbraio 1982, concernente la determinazione delle attività soggette alla visite di prevenzione incendi, mentre soltanto il successivo d.P.R. n. 577 del 1982, contenente il regolamento relativo all'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio, all'art. 14, ha disposto "accertamenti sopralluogo", da effettuarsi da parte dei vigili del fuoco, svincolati da richieste di parte, per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo, segnalate o comunque rilevate, ovvero per eseguire controlli a campione. Ne consegue che, in relazione a danni cagionati da un incendio alle persone dei visitatori di una mostra (nella specie, di antiquariato) nel periodo precedente l'entrata in vigore di detto d.P.R., non può affermarsi la responsabilità del Ministero dell'Interno per violazione di obblighi di controllo e di vigilanza.
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In precedenza il datore di lavoro aveva l'onere di invitare il dimissionario (allegando copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione) a sottoscrivere l'apposita dichiarazione di dimissioni in calce alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro ovvero a recarsi presso la D.T.L. o il C.P.I. perché l'atto venga convalidato. In alternativa, il datore […] Il D.Lgs. n. 81/2015, che ha dato vita a un nuovo “Codice dei contratti”, nell'art 49, co. 1 del decreto in trattazione ha previsto, per i committenti imprenditori o liberi professionisti, l'obbligo di acquistare esclusivamente con modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati …
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Ai sensi del comma 132 della Legge n. 244/2007, a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità (6.713,98 euro), senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni […] ASSUNZIONE LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO CON ESONERO CONTRIBUTIVO BIENNALE L.208/2015 L'esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, allo scopo di ridurre il rischio di …
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Nuova modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Il giorno 11 gennaio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 15 dicembre 2015 contenenti le nuova modalità di presentazione delle dimissioni e risoluzione consensuale, come previsto dal D.Lgs n.151/2015. La nuova procedura sarà obbligatoria a partire dal 12 […] In precedenza il datore di lavoro aveva l'onere di invitare il dimissionario (allegando copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione) a sottoscrivere l'apposita dichiarazione di dimissioni in calce alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro ovvero a recarsi presso la D.T.L. o …
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Ai sensi del comma 132 della Legge n. 244/2007, a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità (6.713,98 euro), senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni […] ASSUNZIONE LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO CON ESONERO CONTRIBUTIVO BIENNALE L.208/2015 L'esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, allo scopo di ridurre il rischio di …
Leggi di più… - 5. Amministrazione di Condominio : quando occorre aprire la partita IvaStudio Gradelli · https://www.studiogradelli.it/blog/ · 15 settembre 2015
L'Amministratore di condominio, ai sensi della legge italiana, è l'organo esecutivo del condominio. Non è previsto un albo degli amministratori di condominio, ma solo libere associazioni sindacali di categoria. La Cassazione con la sentenza 21.04.99 n.5056 ha ribadito che : “l'amministratore di condomini non è soggetto alle scritture contabili ed iva solo quando, non esercitando altra professione, gestisca l'amministrazione di un condominio senza mezzi organizzati; viceversa è soggetto agli obblighi fiscali l'amministratore che esercita professionalmente un'altra attività di lavoro autonomo.” In base a ciò, si potrebbe affermare che quando l'attività di amministrazione viene effettuata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/1999, n. 5056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5056 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IR GI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. DEGLI UBALDI 66, presso l'avvocato VINCENZO RINALDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDUARDO IZZO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 36/97 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata l'08/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/99 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Rinaldi che si riporta agli scritti difensivi;
udito per il resistente l'Avvocato dello Stato Sica che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12 settembre 1990 OV HI conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia il Ministero dell'Interno, esponendo che il 25 aprile 1982 si era sviluppato un incendio nei locali del palazzo del Vignola di Todi, dove era m corso una mostra dell'antiquariato, e che ella aveva riportato gravissime ustioni, mentre il coniuge NO AN aveva subito ustioni, fratture plurime e lesioni;
che con sentenza del 3 maggio 1985, confermata dalla Corte di Appello, il Tribunale aveva dichiarato la responsabilità penale, tra gli altri, di AN MO, amministratore unico della società responsabile dell'allestimento della mostra, ma che ad avviso dell'esponente doveva ravvisarsi anche una responsabilità di natura civilistica del Ministero dell'Interno, in relazione a comportamenti omissivi violatone di norme di legge e di regole di generica prudenza. Chiedeva pertanto la condanna dell'Amministrazione in suo favore, in proprio e quale vedova del AN, deceduto il 21 settembre 1987 , al risarcimento del danno subito, con rivalutazione ed interessi. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza dell'11 dicembre 1992 il Tribunale rigettava la domanda. Proposto appello dalla parte soccombente, con sentenza del 16 gennaio - 8 febbraio 1997 la Corte di Appello di Perugia, rigettava l'impugnazione, osservando che non era ravvisabile un obbligo di Vigilanza al sensi dell'art.80 T.U.L.P.S. e delle, relative norme regolamentari da parte della Commissione tecnica in dette norme disciplinata non essendo equiparabili i luoghi in ordine al quali è prevista la competenza della Commissione stessa ( teatri o luoghi di pubblico spettacolo ) alle mostre, fiere e mercati o altri luoghi di esposizione e vendita. Rilevava la Corte che detta diversità emergeva anche dalla distinta regolamentazione normativa , dettata per i primi dal richiamato art. 80 e dalle corrispondenti norme regolamentari, e per i secondi dal r.d. n. 454 del 1934, che aveva previsto il passaggio del controllo e della vigilanza dal Ministero dell'Interno a quello delle Corporazioni , e quindi dal d.p.r. n. 7 del 1972, che aveva disposto il trasferimento di dette funzioni alle
Regioni, ed ancora dal d.p.r. n. 616 del 1977, che aveva completato la delega alle Regioni, riservando allo Stato le funzioni sulle fiere di maggiore importanza ed assegnando al Comuni le funzioni statali in tema di pubblici spettacoli ed alle Regioni quelle amministrative sugli stessi.
Rilevava ancora che solo con decreto dei Ministri dell'Interno e dell'Industria del 9 aprile 1982, entrato in vigore il 24 aprile 1982, e quindi il giorno precedente l'evento in oggetto, era stato imposto l'obbligo della visita periodica dei vigili del fuoco ai fini del rilascio di un certificato di prevenzione incendi per i locali adibiti ad esposizione e/o vendita aventi una superficie lorda maggiore di mq. 400 , come erano appunto quelli destinati alla mostra di Todi.
Riteneva pertanto insussistente qualsiasi obbligo di visita o di controllo periodico da parte di alcun organo del Ministero dell'Interno alla cui omissione potesse collegarsi l'incendio, le cause del quale erano state peraltro individuate in comportamenti ascrivibili agli organizzatori della mostra.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la HI deducendo tre motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso l'Amministrazione dell'Interno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto rilevato che la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, in quanto eseguita presso l'avvocatura distrettuale anziché presso quella generale dello Stato, al sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, è sanata per effetto della costituzione dell'Amministrazione con la notifica ed il deposito del controricorso ad opera della medesima avvocatura generale ( v. per tutte Cass. 1995 n. 10959). Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata, nel sostenere la non equiparabilità dei teatri e luoghi di pubblico spettacolo sui quali deve esercitarsi il controllo della commissione di cui all'art.80 del t.u.l.p.s. alle mostre, fiere, mercati o altri luoghi di esposizione e vendita ha adottato una lettura restrittiva di detta disposizione in violazione dei criteri interpretativi dettati dall'art. 12 delle preleggi, atteso che la ratio della norma , diretta a regolare tutte quelle manifestazioni che presentino analogia con le previsioni letteralmente indicate, imponeva un'interpretazione estensiva o analogica.
Il motivo è infondato.
Correttamente invero la Corte di Appello ha escluso che si configurasse una responsabilità dell'Amministrazione convenuta per violazione degli obblighi imposti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n. 773 del 1931 e dal relativo regolamento in materia di apertura di teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo , ed in particolare per la mancata attivazione della commissione permanente di vigilanza nominata e presieduta dal prefetto, che resta competente a svolgere i controlli anche dopo che con d.p.r. 1977 n. 616 le licenze di agibilità relative a detti luoghi sono state trasferite ai comuni ( art.19 n.9 ).
Va al riguardo rilevato che la complessa disciplina dettata dagli artt. 80 e ss. del t.u., e più analiticamente dagli artt. 141 e ss. del relativo regolamento, inserita nel capi che disciplinano sotto vari profili le rappresentazioni teatrali o cinematografiche e tutte le altre forme di spettacolo o trattenimento pubblico, è diretta esclusivamente a garantire la sicurezza dei luoghi in cui si svolgono siffatte manifestazioni e prescrive una serie di accertamenti - preventivi, in quanto strumentali al rilascio della necessaria autorizzazione di polizia, e successivi, al fine di verificare nel tempo le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali , nonché l'osservanza delle norme e delle cautele imposte ed il regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza (art. 142 del regolamento) - da compiere in tali strutture dalla speciale commissione tecnica all'uopo prevista.
L'evidente non equiparabilità delle mostre mercato agli spettacoli pubblici, in relazione al tipo di attività svolta ed alle diverse esigenze in tema di agibilità e sicurezza, determinate sia dalla diversa conformazione dei luoghi ad essi rispettivamente destinati, sia dall'elemento fattuale costituito dalla contestualità - ricorrente solo per gli spettacoli, e non per le mostre mercato - della concentrazione di un numero considerevole di persone in un medesimo ambiente, vale ad escludere la possibilità di un'applicazione analogica di detta disciplina. La sentenza impugnata ha altresì opportunamente ricordato che le fiere e i mercati sono da epoca remota soggetti a diversa normativa, atteso che con r.d. n. 454 del 1934 fu previsto il passaggio del controllo e, della vigilanza su di essi dal Ministero dell'Interno a quello delle Corporazioni, di concerto con quello per l'Educazione nazionale e del comitato permanente di cui alla legge 5 dicembre 1932 n.1734 che con d.p.r. n.7 del 1972 le funzioni amministrative statali su di esse furono trasferite alle Regioni, gli organi delle quali sostituirono gli organi centrali e periferici statuali , ferme restando (art.7) le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti e delle condizioni di lavoro;
che al sensi degli artt. 50, 51 e 53 del d.p.r. n. 616 del 1977 fu completata la delega alle Regioni, con la riserva della competenza dello Stato per le funzioni amministrative concernenti le fiere internazionali di maggiore importanza e le esposizioni universali, nonché la formazione e la tenuta del calendario ufficiale delle fiere.
Con il secondo motivo si deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente trascurato di richiamare ed applicare l'art. 115 del t.u. l.p.s., che richiedendo la licenza del questore per l'apertura o conduzione, tra l'altro, di esposizioni, mostre, fiere campionane e simili impone a detta autorità di verificare l'agibilità e la sicurezza dei locali destinati a tali attività.
Il motivo è inammissibile. Esso invero tende ad introdurre una questione del tutto nuova, in quanto prospettata per la prima volta in questa sede di legittimità.
Con il terzo motivo si deduce che la Corte territoriale, richiamando il decreto interministeriale 16 febbraio 9 aprile 1982 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, che prevede precisi interventi pubblici al fini della prevenzione incendi, ha erroneamente indicato, quale causa di esclusione di un obbligo di controllo e vigilanza dell'Amministrazione convenuta, la circostanza che esso era divenuto imperativo il giorno prima dell'evento, non escludendo la brevità di tale lasso di tempo la possibilità di un intervento operativo delle autorità competenti.
Anche tale motivo è infondato , ma la motivazione adottata sul punto dalla Corte territoriale deve essere modificata nel termini che seguono.
Ed invero la non configurabilità di una responsabilità dell'Amministrazione dell'Interno anche alla stregua delle disposizioni dettate nel decreto interministeriale i data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982 , trova ragione non già, come ha ritenuto la sentenza impugnata, nella brevità del termine trascorso tra l'inizio dell'obbligatorietà del decreto stesso ed il sinistro, bensì nel rilievo che da tale provvedimento non e desumibile un obbligo di intervento immediato ex officio dei vigili del fuoco nel locali ove era in corso la mostra mercato.
Va al riguardo rilevato che il decreto in discorso, dichiaratamente diretto a modificare il d. m. 27 settembre 1965 n. 1973 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi, nel rivedere ed aggiornare l'elenco dei depositi e delle industrie pericolosi soggetti a visite e controlli, sulla base delle caratteristiche dei prodotti trattati e della natura delle attività svolte , ha inserito alla voce 87 del relativo elenco, per quanto qui interessa, i "locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva dei servizi e depositi " - esso ha inoltre provveduto a fissare nuove cadenze di periodicità delle visite successive alla prima e ad imporre ai responsabili delle attività soggette al controllo la richiesta di rinnovo del certificato ove si siano verificate modifiche di lavorazione o di struttura, ovvero nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative o quantitative delle sostanze pericolose ivi esistenti e ogni qualvolta siano mutate le condizioni di sicurezza precedentemente accertate. La necessità della visita ispettiva ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi e delle visite periodiche successive non consente peraltro di ravvisare un dovere di intervento immediato degli organi preposti al controllo che prescinda dalla richiesta dei soggetti interessati, atteso che ai sensi dell'art. 2 della legge n. 966 del 1965, richiamata nelle premesse dello stesso decreto, incombeva agli enti ed ai privati richiedere le visite e le verifiche in discorso, secondo le modalità fissate nell'art.
6. Soltanto con d.p.r. n. 577 del 29 luglio 1982 ( successivo al verificarsi del sinistro in oggetto) - contenente il regolamento relativo all'espletamento dei servizi di prevenzione e di Vigilanza antincendi, in adempimento del disposto di cui all'art. 2 della legge 18 luglio 1980 n. 406 - sono stati previsti all'art.14 " accertamenti sopralluogo " da parte dei vigili del fuoco svincolati da richieste di parte, per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate, ovvero per eseguire controlli a campione. In tal senso corretta la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 26 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 1999