Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/06/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. RE BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Fabrizio Lungarini.
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Lungarini.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
- I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
- Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di Per_1 maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
- I figli RE (maggiorenne) e risiederanno in via prevalente presso l'abitazione della Per_1 madre, mentre l'altro coniuge rli e tenerli con sé quando vorrà previo accordo con il collocatario e comunque in caso di disaccordo almeno per due giorni la settimana e per i week end alternati dalle ore 12 del Sabato e fino alle ore 20 della Domenica nonché durante le vacanze estive per n.15 giorni anche non consecutivi da suddividersi in n. 2 periodi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno. Per metà delle vacanze
- Nulla sulla casa coniugale, già liberata da entrambi i coniugi.
- corrisponderà a un assegno mensile di euro 600 per il suo Controparte_1 Parte_1 manten dei due figli, a ese di Febbraio 2025 al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici lstat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
- le spese straordinarie della prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa purché preventivamente concordate ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza
- sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno Nulla per le spese del procedimento Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 19.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone