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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 8358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8358 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 15 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 16969/2025, vertente
TRA
in persona del procuratore speciale ,, rappresentata e difesao Parte_1 Parte_2 dall'avv. Filippo Zazzera giusta procura speciale in atti.
Opponente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Carloni giusta procura speciale in atti. Controparte_1
Opposta
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 2206/2025
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 9/5/2025 la ha proposto opposizione Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, con cui le era stato intimato di pagare in favore della ex dipendente la complessiva somma Controparte_1 di € 5.929,37, oltre accessori e spese di procedura, a titolo di retribuzioni non corrisposte dal 1 luglio
2024 al 4/11/2024, data di cessazione del rapporto.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto la mancanza di qualsiasi obbligo avente ad oggetto il pagamento in favore della ricorrente delle somme ingiunte, atteso che:
- la ricorrente era stata licenziata con atto del 28/10/2024 per superamento del periodo di comporto, fissato dall'art. 147, lett. a), del CCNL CNAI-Fismic, applicato al rapporto, in 12 mesi in un periodo di 5 anni, per i lavoratori che, come l'opposta, avessero maturato un'anzianità di servizio superiore ai due anni;
-la ricorrente aveva fatto registrare 461 giorni di assenza per malattia nel periodo compreso dal
6/12/2021 al 24/10/2024;
1 -in tale periodo la ricorrente aveva fruito del trattamento economico previsto dalla legge e dal
CCNL, avendo ricevuto l'indennità di malattia riconosciuta dall' per 6 mesi in un anno solare, CP_2 pari al 50% della retribuzione per i primi 20 giorni e al 66,66%' per il restante periodo, nonché
l'integrazione a carico dell' volto a garantire per i primi 6 mesi il 90% delle retribuzione e Pt_4 poi, a decorrere dal luglio 2024, il 40% delle retribuzione per il residuo periodo di comporto contrattuale;
- nei successivi mesi di agosto, settembre e ottobre 2024, avendo superato il periodo di comporto e continuando a risultare ancora assente per malattia, non aveva maturato alcun trattamento retributivo, giacchè l'art. 147, lett. b, del CCNL prevedeva che l'impresa era tenuta a corrispondere al lavoratore dipendente con anzianità di servizio superiore a due anni assente per malattia l'integrazione del trattamento fino a garantire il 90% dell'intero trattamento retributivo per i CP_2 primi sei mesi ed il 40% per il residuo comporto contrattuale sempre entro il limite massimo complessivo nel quinquennio di 12 mesi, decorsi i quali non aveva più diritto ad alcuna indennità integrativa da parte del datore di lavoro.
Si è costituita l'opposta, che ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione, deducendo che l'obbligo retributivo della società opponente era necessariamente parametrato alla persistenza del contratto di lavoro e che il limite posto dall'art. 147, lett. b, del CCNL valeva nel solo presupposto che, superato il periodo di comporto, il rapporto di lavoro fosse stato risolto e fosse dunque venuto a cessare il corrispondente obbligo retributivo, mentre invece nel caso di specie il rapporto era proseguito oltre il periodo di comporto per decisione del datore di lavoro e per il periodo successivo alla maturazione del termine di comporto la società opponente non aveva versato la retribuzione.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c..
2.L'opposizione è fondata.
2.1. In punto di fatto, sono pacifiche le seguenti circostanze:
-la ricorrente, assunta a decorrere dal 1° agosto 2017 con inquadramento nel 5° livello del CCNL
CNAI Fismic, applicato al rapporto di lavoro, con provvedimento del 28/10/2024 è stata licenziata per superamento del periodo di comporto, avendo fatto registrare nel periodo 6/12/2021-11/10/2024
461 giorni di assenza per malattia;
- l'art. 147, lett. A, del CCNL, sotto la rubrica “periodo di comporto” prevede: “in caso di malattia il lavoratore dipendente non in prova, con anzianità di servizio superiore a due anni, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, ed anche per eventi morbosi diversi, fino ad un massimo di 12 mesi (anno di 365 giorni) nel periodo di cinque anni”;
2 -la successiva lett. B dell'art. 147, sotto la rubrica “trattamento economico”, prevede “per il lavoratore dipendente con anzianità di lavoro superiore a due anni: integrazione del trattamento economico fino a garantire il 90% (novanta per cento) dell'intero trattamento economico netto CP_2 per i primi 6 (sei ) mesi ed il 40% per il residuo comporto contrattuale, sempre entro il limite massimo complessivo nel quinquennio di 12 mesi”;
-la ricorrente, pur avendo maturato il periodo di comporto di 365 giorni già in data 21/7/2024, non venne licenziata ma il rapporto di lavoro proseguì, pur continuando l'assenza dal lavoro per malattia della medesima sino alla data del licenziamento;
- nel periodo di comporto la ricorrente ha percepito sia il trattamento di malattia a carico dell' CP_2 che quello integrativo a carico della società datrice di lavoro.
2.2.Ciò detto, la res controversa ha ad oggetto la pretesa della ricorrente ad avere per il periodo di agosto, settembre ed ottobre 2024 l'intera retribuzione contrattualmente prevista e per il periodo di luglio 2024 la differenza tra retribuzione contrattualmente spettante e quanto erogatole dalla società opponente a titolo di integrazione secondo quanto disposto della lett. b dell'art. 147 cit. in base all'assunto secondo cui, persistendo il rapporto di lavoro, continuerebbe a persistere anche l'obbligazione retributiva.
2.3.Tale assunto è infondato.
Nel contratto di lavoro, che è un contratto ove le prestazioni sono corrispettive, in quanto all'obbligo di lavorare del prestatore corrisponde l'obbligo di remunerazione del datore di lavoro, il diritto alla retribuzione - salvo il caso di licenziamento dichiarato illegittimo - non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto ma presuppone, per la natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. Ne consegue che, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa di legge o di contratto applicabile al rapporto, in assenza di prestazione lavorativa non sussiste un obbligo retributivo.
2.4. Osserva, inoltre il Tribunale, che nel caso di specie neppure è configurabile una mora accipiendi del datore di lavoro, creditore della prestazione lavorativa, con i conseguenti effetti di cui agli artt.
1206 e ss c.c., atteso che nel periodo cui si riferisce la pretesa azionata in via monitoria l'opposta era pacificamente in malattia e non poteva svolgere attività lavorativa.
2.5.Né l'obbligo retributivo, in assenza e nell'impossibilità per l'opposta di rendere la prestazione lavorativa, può farsi discendere dalla circostanza secondo cui la società datrice di lavoro non ha intimato il licenziamento per superamento del periodo di comporto al momento in cui è maturato il relativo termine: Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui deve riconoscersi al datore di lavoro un ragionevole "spatium deliberandi" perché egli possa valutare convenientemente nel complesso la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di compatibilità
3 della sua presenza in rapporto agli interessi aziendali ( v. Cass. 28/3/2011, n. 7037, che ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto il decorso del termine di circa dieci mesi dal superamento del periodo di comporto non ostativo al recesso del datore di lavoro, avvenuto quando la morbilità del lavoratore era divenuta tale da rendere quest'ultimo non più utilmente e convenientemente reinseribile nell'apparato produttivo;
in senso conforme, Cass 12/10/2018, n.
25535).
2.6.Rileva, infine, il Tribunale che in relazione a fattispecie analoga a quella in esame, la Suprema
Corte ha affermato espressamente l'applicabilità del principio secondo cui “nel contratto di lavoro
- ove le prestazioni sono corrispettive, in quanto all'obbligo di lavorare dell'una corrisponde l'obbligo di remunerazione dell'altra - ciascuna parte può valersi dell'eccezione di inadempimento prevista dall'art 1460 cod. civ., dovendosi escludere che alla inadempienza del lavoratore il datore di lavoro possa reagire solo con sanzioni disciplinari o, al limite, con il licenziamento, oppure col rifiuto di ricevere la prestazione parziale a norma dell'art 1181 cod. civ. e con la richiesta di risarcimento. Ne consegue che, nel caso di inadempimento della prestazione lavorativa il datore di lavoro non è tenuto al pagamento delle retribuzioni ove ricorrano le condizioni dell'art. 1460 cod. civ (v. Cass 11/10/2012, n. 17353, che ha cassato la sentenza del giudice di merito la quale aveva condannato il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni per il periodo, nel quale non vi era stata alcuna prestazione lavorativa, intercorrente tra la scadenza del periodo di comporto e la data di efficacia del licenziamento).
2.7.Alla luce delle considerazioni esposte, la pretesa azionata in via monitoria deve ritenersi infondata, sicché il decreto opposto deve essere revocato.
3.Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, come liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui ai DD.MM. nn. 55/2014 e 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto opposto.
Condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite del giudizio di opposizione, che liquida in €
2.109,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2015
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 15 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 16969/2025, vertente
TRA
in persona del procuratore speciale ,, rappresentata e difesao Parte_1 Parte_2 dall'avv. Filippo Zazzera giusta procura speciale in atti.
Opponente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Carloni giusta procura speciale in atti. Controparte_1
Opposta
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 2206/2025
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 9/5/2025 la ha proposto opposizione Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, con cui le era stato intimato di pagare in favore della ex dipendente la complessiva somma Controparte_1 di € 5.929,37, oltre accessori e spese di procedura, a titolo di retribuzioni non corrisposte dal 1 luglio
2024 al 4/11/2024, data di cessazione del rapporto.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto la mancanza di qualsiasi obbligo avente ad oggetto il pagamento in favore della ricorrente delle somme ingiunte, atteso che:
- la ricorrente era stata licenziata con atto del 28/10/2024 per superamento del periodo di comporto, fissato dall'art. 147, lett. a), del CCNL CNAI-Fismic, applicato al rapporto, in 12 mesi in un periodo di 5 anni, per i lavoratori che, come l'opposta, avessero maturato un'anzianità di servizio superiore ai due anni;
-la ricorrente aveva fatto registrare 461 giorni di assenza per malattia nel periodo compreso dal
6/12/2021 al 24/10/2024;
1 -in tale periodo la ricorrente aveva fruito del trattamento economico previsto dalla legge e dal
CCNL, avendo ricevuto l'indennità di malattia riconosciuta dall' per 6 mesi in un anno solare, CP_2 pari al 50% della retribuzione per i primi 20 giorni e al 66,66%' per il restante periodo, nonché
l'integrazione a carico dell' volto a garantire per i primi 6 mesi il 90% delle retribuzione e Pt_4 poi, a decorrere dal luglio 2024, il 40% delle retribuzione per il residuo periodo di comporto contrattuale;
- nei successivi mesi di agosto, settembre e ottobre 2024, avendo superato il periodo di comporto e continuando a risultare ancora assente per malattia, non aveva maturato alcun trattamento retributivo, giacchè l'art. 147, lett. b, del CCNL prevedeva che l'impresa era tenuta a corrispondere al lavoratore dipendente con anzianità di servizio superiore a due anni assente per malattia l'integrazione del trattamento fino a garantire il 90% dell'intero trattamento retributivo per i CP_2 primi sei mesi ed il 40% per il residuo comporto contrattuale sempre entro il limite massimo complessivo nel quinquennio di 12 mesi, decorsi i quali non aveva più diritto ad alcuna indennità integrativa da parte del datore di lavoro.
Si è costituita l'opposta, che ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione, deducendo che l'obbligo retributivo della società opponente era necessariamente parametrato alla persistenza del contratto di lavoro e che il limite posto dall'art. 147, lett. b, del CCNL valeva nel solo presupposto che, superato il periodo di comporto, il rapporto di lavoro fosse stato risolto e fosse dunque venuto a cessare il corrispondente obbligo retributivo, mentre invece nel caso di specie il rapporto era proseguito oltre il periodo di comporto per decisione del datore di lavoro e per il periodo successivo alla maturazione del termine di comporto la società opponente non aveva versato la retribuzione.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c..
2.L'opposizione è fondata.
2.1. In punto di fatto, sono pacifiche le seguenti circostanze:
-la ricorrente, assunta a decorrere dal 1° agosto 2017 con inquadramento nel 5° livello del CCNL
CNAI Fismic, applicato al rapporto di lavoro, con provvedimento del 28/10/2024 è stata licenziata per superamento del periodo di comporto, avendo fatto registrare nel periodo 6/12/2021-11/10/2024
461 giorni di assenza per malattia;
- l'art. 147, lett. A, del CCNL, sotto la rubrica “periodo di comporto” prevede: “in caso di malattia il lavoratore dipendente non in prova, con anzianità di servizio superiore a due anni, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, ed anche per eventi morbosi diversi, fino ad un massimo di 12 mesi (anno di 365 giorni) nel periodo di cinque anni”;
2 -la successiva lett. B dell'art. 147, sotto la rubrica “trattamento economico”, prevede “per il lavoratore dipendente con anzianità di lavoro superiore a due anni: integrazione del trattamento economico fino a garantire il 90% (novanta per cento) dell'intero trattamento economico netto CP_2 per i primi 6 (sei ) mesi ed il 40% per il residuo comporto contrattuale, sempre entro il limite massimo complessivo nel quinquennio di 12 mesi”;
-la ricorrente, pur avendo maturato il periodo di comporto di 365 giorni già in data 21/7/2024, non venne licenziata ma il rapporto di lavoro proseguì, pur continuando l'assenza dal lavoro per malattia della medesima sino alla data del licenziamento;
- nel periodo di comporto la ricorrente ha percepito sia il trattamento di malattia a carico dell' CP_2 che quello integrativo a carico della società datrice di lavoro.
2.2.Ciò detto, la res controversa ha ad oggetto la pretesa della ricorrente ad avere per il periodo di agosto, settembre ed ottobre 2024 l'intera retribuzione contrattualmente prevista e per il periodo di luglio 2024 la differenza tra retribuzione contrattualmente spettante e quanto erogatole dalla società opponente a titolo di integrazione secondo quanto disposto della lett. b dell'art. 147 cit. in base all'assunto secondo cui, persistendo il rapporto di lavoro, continuerebbe a persistere anche l'obbligazione retributiva.
2.3.Tale assunto è infondato.
Nel contratto di lavoro, che è un contratto ove le prestazioni sono corrispettive, in quanto all'obbligo di lavorare del prestatore corrisponde l'obbligo di remunerazione del datore di lavoro, il diritto alla retribuzione - salvo il caso di licenziamento dichiarato illegittimo - non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto ma presuppone, per la natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. Ne consegue che, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa di legge o di contratto applicabile al rapporto, in assenza di prestazione lavorativa non sussiste un obbligo retributivo.
2.4. Osserva, inoltre il Tribunale, che nel caso di specie neppure è configurabile una mora accipiendi del datore di lavoro, creditore della prestazione lavorativa, con i conseguenti effetti di cui agli artt.
1206 e ss c.c., atteso che nel periodo cui si riferisce la pretesa azionata in via monitoria l'opposta era pacificamente in malattia e non poteva svolgere attività lavorativa.
2.5.Né l'obbligo retributivo, in assenza e nell'impossibilità per l'opposta di rendere la prestazione lavorativa, può farsi discendere dalla circostanza secondo cui la società datrice di lavoro non ha intimato il licenziamento per superamento del periodo di comporto al momento in cui è maturato il relativo termine: Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui deve riconoscersi al datore di lavoro un ragionevole "spatium deliberandi" perché egli possa valutare convenientemente nel complesso la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di compatibilità
3 della sua presenza in rapporto agli interessi aziendali ( v. Cass. 28/3/2011, n. 7037, che ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto il decorso del termine di circa dieci mesi dal superamento del periodo di comporto non ostativo al recesso del datore di lavoro, avvenuto quando la morbilità del lavoratore era divenuta tale da rendere quest'ultimo non più utilmente e convenientemente reinseribile nell'apparato produttivo;
in senso conforme, Cass 12/10/2018, n.
25535).
2.6.Rileva, infine, il Tribunale che in relazione a fattispecie analoga a quella in esame, la Suprema
Corte ha affermato espressamente l'applicabilità del principio secondo cui “nel contratto di lavoro
- ove le prestazioni sono corrispettive, in quanto all'obbligo di lavorare dell'una corrisponde l'obbligo di remunerazione dell'altra - ciascuna parte può valersi dell'eccezione di inadempimento prevista dall'art 1460 cod. civ., dovendosi escludere che alla inadempienza del lavoratore il datore di lavoro possa reagire solo con sanzioni disciplinari o, al limite, con il licenziamento, oppure col rifiuto di ricevere la prestazione parziale a norma dell'art 1181 cod. civ. e con la richiesta di risarcimento. Ne consegue che, nel caso di inadempimento della prestazione lavorativa il datore di lavoro non è tenuto al pagamento delle retribuzioni ove ricorrano le condizioni dell'art. 1460 cod. civ (v. Cass 11/10/2012, n. 17353, che ha cassato la sentenza del giudice di merito la quale aveva condannato il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni per il periodo, nel quale non vi era stata alcuna prestazione lavorativa, intercorrente tra la scadenza del periodo di comporto e la data di efficacia del licenziamento).
2.7.Alla luce delle considerazioni esposte, la pretesa azionata in via monitoria deve ritenersi infondata, sicché il decreto opposto deve essere revocato.
3.Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, come liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui ai DD.MM. nn. 55/2014 e 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto opposto.
Condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite del giudizio di opposizione, che liquida in €
2.109,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
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