CA
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/02/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1296/2022 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 08.01.2025
promossa da:
con l'avvocato CANTELLI GIANCARLO con domicilio eletto in Parte_1
Indirizzo Telematico
- appellante –
contro con l'avvocato LOVATO ALESSANDRO e con Controparte_1 domicilio eletto in VIA DE' GOMBRUTI 16 40123 BOLOGNA
- appellata –
in punto di: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parma n. 71/2022 pubbl. il 20/01/2022
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
1
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
agiva in via risarcitoria nei confronti di per i Parte_1 Controparte_1
danni subiti in seguito alla corrosione della conduttura del gas ad opera di acqua proveniente dalla conduttura di proprietà della convenuta, verificatasi in data 13.06.205 in località San Polo di Torrile PR.
Si costituiva la convenuta contestando la domanda sia in punto di an, sia in punto di quantum debeatur.
Con sentenza n. 71/2022 il Tribunale di Parma ha rigettato la domanda ritenendo che non sia stata fornita prova del pagamento da parte di dei i lavori di riparazione Parte_1
della tubazione danneggiata e condannato parte attrice al pagamento delle spese processuali e di ctu.
La sentenza del Tribunale di Parma che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da che ha chiesto la riforma della pronuncia e l'accoglimento Parte_1
della domanda proposta in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
1 – Erronea valutazione delle risultanze istruttorie
2 - Erronea valutazione delle prove e violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell'art. 2726 c.c.
3 – Erronea regolamentazione delle spese processuali.
Si costituiva l'appellata chiedendo in via principale il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata chiedeva la condanna nella misura di quanto provato e ritenuto di giustizia.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 15.05.2024 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica, e quindi, previa rimessione sul ruolo per eccessivo carico del relatore, all'udienza del 07.01.2025 senza concessione di termini ulteriori.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare che il Tribunale abbia inquadrato la domanda quale reintegrazione delle spese sostenute per i ripristini ex art. 2058 c.c., ritenendola non provata in mancanza di documentazione attestante i relativi esborsi.
Deduce che il primo giudice è pervenuto a tale errata conclusione disattendendo l'efficacia probatoria della documentazione prodotta, recependo le considerazioni espresse a riguardo dal TU, peraltro estranee al quesito e, comunque, esorbitanti dalle sue funzioni tecniche, ciononostante la disponibilità dichiarata dal suo CTP, nel corso delle operazioni peritali, di esibire le fatture e la documentazione di pagamento.
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, sulla scorta di S.U. 3086 del 01/02/202, con
Ordinanza n. 25604 del 31/08/2022 la Cassazione ha ribadito che “il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare (…)”.
Orbene, risulta evidente che l'acquisizione della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei lavori fosse diretta a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda.
Ne segue che il TU e il giudicante hanno correttamente applicato la disciplina in materia.
Il motivo non è meritevole di accoglimento e va rigettato.
Con il secondo motivo l'appellante si duole della errata applicazione dell'art. 2726 c.c alla fattispecie di causa, censurando la valutazione di irrilevanza della prova acquisita.
In proposito, va osservato che i limiti che consentono di ritenere rilevante la prova per testi di cui all'art. 2726 c.c., trovano applicazione anche in riferimento al pagamento (cfr.
Cass. n. 7940 del 20/04/2020), e nel caso di specie, le considerazioni del giudice di prime cure nell'esercizio del potere discrezionale, che gli compete in tema di ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore di cui all'art. 2721 c.c., risulta conforme alla relativa disciplina e confortata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8181 del
14/03/2022).
Il motivo è infondato e va rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della decisione impugnata.
3 Le domande svolte da meritano reiezione anche per difetto di prova circa il Parte_1
nesso causale tra il riferito danneggiamento della tubatura del gas e la pretesa perdita d'acqua da una conduttura di EMILIAMBIENTE S.P.A. e, comunque, circa il nesso causale tra gli interventi riparativi effettuati e tale accadimento.
Tali aspetti, che rientrando negli elementi costituitivi della domanda risarcitoria, non possono ritenersi provati all'esito delle deposizioni testimoniali, posto che al teste non è consentito demandare considerazioni valutative (circa il meccanismo causale della produzione del danno), nonché in considerazione della genericità delle circostanze riferite.
In definitiva l'impugnazione va respinta, le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Parma n. 71/2022, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione a favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.984,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 18 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
4