CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VELLA ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2410/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione N. 1/b 20126 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello N. 35 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240063114542 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello N. 35 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024-003310 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1685/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi di ricorso e memorie depositate
Resistente/Appellato: assente alle ore 12:12
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10 giugno 2024, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 06820240063114542000, notificata a mezzo PEC il 18 aprile 2024, recante il ruolo n. 2024/003310 emesso dal Comune di Agrigento per il recupero di
TARI-TEFA, oltre interessi e sanzioni, relative all'anno d'imposta 2015, per complessivi euro 1.954,00.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del ruolo e della cartella per omessa e/o invalida notifica dell'avviso di accertamento presupposto, asseritamente notificato il 21 dicembre 2019, di cui non aveva mai avuto conoscenza né reperito copia, contestando pertanto la mancanza di valida notificazione dell'atto prodromico.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale della Corte adita in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nonché la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione in ordine ai vizi dedotti, attinenti alla fase di formazione del ruolo di esclusiva competenza dell'ente impositore. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza, con condanna alle spese.
Il Comune di Agrigento, ritualmente convenuto, non si costituiva in giudizio.
Con memoria depositata ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992, il ricorrente ribadiva le proprie difese, insistendo sulla competenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento, richiamando la sentenza della
Corte Costituzionale n. 44/2016 e la giurisprudenza di legittimità in materia di tributi locali, e rilevava la mancata costituzione del Comune e l'assenza di prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, nonché la decadenza dell'ente impositore dal deposito di documentazione oltre il termine perentorio di cui all'art. 32 citato.
All'udienza dell'11.12.2025, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dalla parte contribuente sia meritevole di accoglimento per quanto di ragione. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
La resistente ha invocato l'art. 4, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la competenza spetterebbe alla
"Commissione Tributaria Provinciale di Milano", quale circoscrizione in cui ha sede l'Agente della riscossione. Tale eccezione non può essere accolta.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 3 marzo 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 4, comma 1, nella parte in cui attribuiva la competenza alla commissione tributaria provinciale della sede dell'agente della riscossione, anziché a quella della sede dell'ente impositore, nelle controversie relative a tributi locali.
Ne consegue che, nel caso di specie, concernente la TARI-TEFA emessa dal Comune di Agrigento, la competenza territoriale spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento, correttamente adita.
Nel merito, l'unico motivo di ricorso è fondato.
Il ricorrente ha dedotto l'omessa o invalida notificazione dell'avviso di accertamento TARI relativo all'anno
2015, richiamato nel ruolo n. 2024/003310 e indicato come notificato il 21 dicembre 2019.
Il Comune di Agrigento, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e non ha assolto all'onere probatorio gravante sull'ente impositore, non avendo fornito alcuna dimostrazione della regolare notificazione dell'atto presupposto.
Ne consegue che il ruolo e la cartella di pagamento impugnati devono essere annullati per difetto di prova della notificazione dell'avviso di accertamento presupposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Agrigento, quale ente impositore, mentre l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, parte necessaria del giudizio, non può essere condannata per vizi imputabili esclusivamente all'ente creditore.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso ed annulla la cartella esattoriale impugnata. Pone in capo al Comune di
Agrigento le spese di lite liquidate in €. 278,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso, in
Agrigento nella Camera di Consiglio dell'11.12.2025. Il Giudice Monocratico Alessandra Vella
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VELLA ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2410/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione N. 1/b 20126 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello N. 35 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240063114542 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello N. 35 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024-003310 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1685/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi di ricorso e memorie depositate
Resistente/Appellato: assente alle ore 12:12
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10 giugno 2024, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 06820240063114542000, notificata a mezzo PEC il 18 aprile 2024, recante il ruolo n. 2024/003310 emesso dal Comune di Agrigento per il recupero di
TARI-TEFA, oltre interessi e sanzioni, relative all'anno d'imposta 2015, per complessivi euro 1.954,00.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del ruolo e della cartella per omessa e/o invalida notifica dell'avviso di accertamento presupposto, asseritamente notificato il 21 dicembre 2019, di cui non aveva mai avuto conoscenza né reperito copia, contestando pertanto la mancanza di valida notificazione dell'atto prodromico.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale della Corte adita in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nonché la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione in ordine ai vizi dedotti, attinenti alla fase di formazione del ruolo di esclusiva competenza dell'ente impositore. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza, con condanna alle spese.
Il Comune di Agrigento, ritualmente convenuto, non si costituiva in giudizio.
Con memoria depositata ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992, il ricorrente ribadiva le proprie difese, insistendo sulla competenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento, richiamando la sentenza della
Corte Costituzionale n. 44/2016 e la giurisprudenza di legittimità in materia di tributi locali, e rilevava la mancata costituzione del Comune e l'assenza di prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, nonché la decadenza dell'ente impositore dal deposito di documentazione oltre il termine perentorio di cui all'art. 32 citato.
All'udienza dell'11.12.2025, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dalla parte contribuente sia meritevole di accoglimento per quanto di ragione. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
La resistente ha invocato l'art. 4, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la competenza spetterebbe alla
"Commissione Tributaria Provinciale di Milano", quale circoscrizione in cui ha sede l'Agente della riscossione. Tale eccezione non può essere accolta.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 3 marzo 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 4, comma 1, nella parte in cui attribuiva la competenza alla commissione tributaria provinciale della sede dell'agente della riscossione, anziché a quella della sede dell'ente impositore, nelle controversie relative a tributi locali.
Ne consegue che, nel caso di specie, concernente la TARI-TEFA emessa dal Comune di Agrigento, la competenza territoriale spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento, correttamente adita.
Nel merito, l'unico motivo di ricorso è fondato.
Il ricorrente ha dedotto l'omessa o invalida notificazione dell'avviso di accertamento TARI relativo all'anno
2015, richiamato nel ruolo n. 2024/003310 e indicato come notificato il 21 dicembre 2019.
Il Comune di Agrigento, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e non ha assolto all'onere probatorio gravante sull'ente impositore, non avendo fornito alcuna dimostrazione della regolare notificazione dell'atto presupposto.
Ne consegue che il ruolo e la cartella di pagamento impugnati devono essere annullati per difetto di prova della notificazione dell'avviso di accertamento presupposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Agrigento, quale ente impositore, mentre l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, parte necessaria del giudizio, non può essere condannata per vizi imputabili esclusivamente all'ente creditore.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso ed annulla la cartella esattoriale impugnata. Pone in capo al Comune di
Agrigento le spese di lite liquidate in €. 278,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso, in
Agrigento nella Camera di Consiglio dell'11.12.2025. Il Giudice Monocratico Alessandra Vella