Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01314/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01759/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1759 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Fiorella Titolo, Stefano Castaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Salute, Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, Ministero della Salute - Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera\Servizio Territoriale per L'Assistenza Sanita, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a. del provvedimento di non idoneità all'iscrizione nelle matricole della Gente di Mare prot. N. 2022-UMAF-NAP-MDL-P-NPO--OMISSIS- (cfr. doc. 1); b. del parere di non idoneità espresso dalla Commissione medica di primo grado del 13.9.2023 (cfr. doc. 2); c. del relativo verbale della Commissione medica (cfr. doc. 3); d. della nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. U.-OMISSIS- del 29.11.2023, che respinge il ricorso alla Commissione medica centrale di primo grado (cfr. doc. 4); e. di ogni altro atto presupposto connesso e\o conseguenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. UC CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
1.1. Con atto di costituzione a seguito di opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 48 d.lgs. n. 104/2010, la ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo l’annullamento: (i) del provvedimento di non idoneità all’iscrizione nelle matricole della Gente di Mare prot. n. 2022-UMAF-NAP-MDL-P-NPO--OMISSIS-; (ii) del parere di non idoneità espresso dalla Commissione medica di primo grado del 13.9.2023; (iii) del relativo verbale; (iv) della nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. U.-OMISSIS- del 29.11.2023, recante il rigetto del ricorso alla Commissione medica centrale; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
La ricorrente espone di aver notificato, in data 12.1.2024, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica alle Amministrazioni intimate, volto all’annullamento dei medesimi atti sopra indicati; a seguito dell’opposizione, il giudizio è stato riproposto dinanzi a questo T.A.R.
La ricorrente riferisce di essere affetta da celiachia e di aver richiesto, cionondimeno, l’iscrizione nelle matricole della Gente di Mare (I categoria).
In data 28.12.2022, il medico di porto dichiarava la ricorrente “non idonea” all’iscrizione nel registro delle matricole della gente di mare, I categoria.
Avverso tale determinazione, la ricorrente proponeva ricorso alla Commissione medica di primo grado; la Commissione, riunitasi in data 13.9.2023, esprimeva giudizio di “non idoneità permanente ai servizi della navigazione”, richiamando il R.D. 14.12.1933, n. 1773 (Allegato I, artt. 30 e 33) e la legge 28.10.1962, n. 1602 (art. 1, comma b, e art. 2), con motivazione incentrata sulla natura “cronica” della celiachia e sulla necessità di uno “specifico e costante regime dietetico”.
La ricorrente rappresenta di aver proposto, in data 11.10.2023, ricorso alla Commissione medica centrale; con nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. U.-OMISSIS- del 29.11.2023, veniva tuttavia evidenziata la definitività della valutazione resa dalla Commissione medica di primo grado.
1.2. La ricorrente deduce che il giudizio di non idoneità della Commissione medica di primo grado si fonda sul rilievo documentale della diagnosi di celiachia (anche tramite esami e referti indicati nel verbale) e, pur dando atto di “buone condizioni generali”, ritiene la patologia incompatibile con i servizi della navigazione, in quanto richiedente un costante regime dietetico.
1.3. In particolare, la ricorrente muove al provvedimento l’unica articolata censura di seguito descritta.
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 30 E 33 DEL R.D. 14 DICEMBRE 1933, N. 1773 (ALLEGATO I). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1962, N. 1602. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA E APPARENZA DI MOTIVAZIONE, SVIAMENTO, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 4 E 35 COST. VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO.
La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la Commissione medica di primo grado avrebbe erroneamente ricondotto la celiachia alle ipotesi di cui all’art. 30 dell’Allegato I al R.D. n. 1773/1933, relativo alle “malattie gravi o croniche di uno o più organi addominali”, senza chiarire in che modo la patologia accertata presenterebbe i requisiti di gravità o di compromissione funzionale richiesti dalla norma. Deduce che la celiachia, ove correttamente gestita mediante l’osservanza di un regime dietetico privo di glutine, non comporterebbe di per sé alcuna menomazione dell’efficienza psico-fisica né una riduzione della capacità lavorativa.
La ricorrente contesta, altresì, il richiamo all’art. 33 del medesimo Allegato I, osservando che la disposizione presuppone un accertamento concreto circa l’incompatibilità della patologia con le “speciali esigenze della vita di bordo” ovvero circa la riduzione della capacità al lavoro marittimo, accertamento che, nel caso di specie, non sarebbe stato svolto. Sostiene che la motivazione del giudizio di non idoneità si risolverebbe in una valutazione meramente astratta e tipologica della patologia, fondata esclusivamente sulla sua natura cronica, senza alcuna indagine in ordine alle effettive condizioni di salute della ricorrente e alla concreta incidenza della celiachia sull’espletamento delle mansioni di bordo.
Con specifico riferimento alla legge n. 1602/1962, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1 e 2, evidenziando che la normativa considera incompatibili con il servizio di bordo solo quelle malattie croniche che risultino soggette ad aggravamento con il servizio stesso, determinino discontinuità nell’attività lavorativa e richiedano un trattamento curativo o un regime dietetico incompatibile con il regolare servizio a bordo. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, tali presupposti non ricorrerebbero nel caso di specie, poiché la celiachia non richiederebbe cure mediche continuative né comporterebbe limitazioni funzionali, risolvendosi esclusivamente nell’adozione di un regime alimentare controllato.
Sotto il profilo dell’eccesso di potere, la ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione, rilevando che la Commissione medica si sarebbe limitata a richiamare in modo apodittico le disposizioni normative applicate, senza esplicitare l’iter logico-valutativo seguito e senza dar conto delle ragioni per le quali, nel caso concreto, la patologia sarebbe incompatibile con la navigazione. Deduce che l’accertamento si sarebbe arrestato al dato diagnostico, senza una valutazione individualizzata e senza considerare le specifiche condizioni di salute, la stabilità clinica e la concreta esperienza lavorativa della ricorrente.
La ricorrente assume, inoltre, che il provvedimento impugnato determinerebbe una ingiustificata compressione del diritto al lavoro, in violazione degli artt. 1, 3, 4 e 35 Cost., in quanto fondato su una presunzione generalizzata di inidoneità per una patologia che, secondo la prospettazione difensiva, non sarebbe di per sé ostativa allo svolgimento dell’attività marittima. Deduce, infine, una disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori affetti da analoghe condizioni patologiche, che sarebbero ritenute compatibili con l’attività lavorativa in presenza di adeguata gestione terapeutica.
1.4. Sebbene ritualmente intimate, non si sono costituite le Amministrazioni resistenti.
1.5. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026, il Collegio dava avviso alle parti della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
2.1. La controversia è, come esposto nella parte in fatto, relativa all’iscrizione della ricorrente nel registro delle matricole della “gente di mare” di cui agli artt. 113 e ss. del codice della navigazione, R.D. n. 327/1942 (oltre che del relativo regolamento, R.D. n. 1773/1933).
L’art. 119 del medesimo codice prevede che « possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai sedici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.
Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo (…) ».
Viene in rilievo, quindi, l’applicazione del R.D. n. 1773/1933 che, appunto, prevede i requisiti fisici per l’iscrizione nel predetto registro.
Ebbene, l’attività dell’Amministrazione nel verificare il possesso dei tali requisiti è, evidentemente, sprovvista di qualsivoglia connotazione discrezionale o, comunque, autoritativa. L’attività si sostanzia nel mero accertamento del possesso dei prescritti requisiti che, se riscontrato, determina l’insorgenza del diritto soggettivo all’iscrizione.
2.2. Esclusa la ricorrenza di ipotesi di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 c.p.a., la giurisdizione va attribuita secondo il criterio della causa petendi e, quindi, della distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi.
Per quanto si è detto, la posizione del richiedente l’iscrizione è di diritto soggettivo poichè, alla ricorrenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore, essa deve senz’altro essere disposta senza che in capo alla pubblica amministrazione spetti alcun potere concretantesi in ulteriori valutazioni ascrivibili a profili discrezionali o autoritativi.
2.3. Tale conclusione trova conforto in Cass. SS.UU. n. 3735 del 9 febbraio 2024 (su conflitto negativo di giurisdizione sollevato da T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 518/2023) che, nell’ambito della connessa fattispecie dell’iscrizione alle liste di collocamento di cui al D.M. 548/1992 riservate appunto alla ‘gente di mare’, mostra di aderire al risalente insegnamento giurisprudenziale secondo cui «l'interesse di qualsiasi cittadino ad ottenere la iscrizione o la reinscrizione nelle matricole della gente del mare di prima categoria, e degli iscritti marittimi della categoria stessa a prendere imbarco sulle navi mercantili nazionali, è giuridicamente tutelato nella forma del diritto soggettivo, poiché la sua realizzazione è subordinata soltanto all'accertamento sanitario negativo delle infermità, imperfezioni e difetti fisici indicati negli elenchi annessi al RDL n 1773 del 1933, esclusa ogni discrezionalità della pubblica amministrazione. Da ciò consegue che, accertata l'illegittimità della cancellazione dalla matricola, il marittimo può adire il giudice ordinario per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'illecita privazione del lavoro. (Cass. Sez. Un., n. 2422 del 1976)».
3. Alla luce di tutto quanto precede, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando essa, invece, al giudice ordinario.
La peculiarità della materia e la natura della decisione inducono alla integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-) dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
-) individua, quale giudice munito della giurisdizione, il giudice ordinario, innanzi al quale, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, qualora il processo sia riproposto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente Sentenza;
-) compensa le spese di lite, fatta eccezione per il contributo unificato che rimane interamente a carico della parte che l’ha versato;
-) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO IU, Presidente
UC CE, Consigliere, Estensore
Paola Palmarini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC CE | LO IU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.