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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 06/05/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1924/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1924/2020
PANDOLI ANNUNZIATINA
/
CONDOMINIO VIA CAPRI ANACAPRI
Oggi 6 maggio 2025 ore 09:47 innanzi al dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per parte attrice, , l'avv. Claudia Gabrielli. Parte_1
Per parte convenuta, Condominio Via Capri Anacapri, l'avv. Emanuela Fioretti.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Gabrielli precisa le conclusioni come da proprio atto introduttivo, riportandosi alle note conclusive autorizzate.
L'avv. Fioretti dà atto che la Curatela del fallimento ha, nelle more, effettuato il CP_1 pagamento degli oneri condominiali per cui è causa per cui conclude per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e per la conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con compensazione delle spese per quanto già dedotto e richiesto in atti.
L'avv. Gabrielli prende atto dell'avvenuto pagamento degli oneri in oggetto e della richiesta di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo;
insiste per la condanna del Condominio per temerarietà della lite e per la vittoria delle spese, ivi richiamando i propri atti.
L'avv. Fioretti si oppone alla domanda di condanna per temerarietà della vite e delle spese di lite non sussistendone i presupposti.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Iannetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1924 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, promossa da:
c.f. con il patrocinio dell'avv. Claudia Parte_1 C.F._1
Gabrielli.
Attrice Opponente contro
CONDOMINIO “VIA CAPRI ANACAPRI” c.f. , con sede legale in San Benedetto P.IVA_1 del Tronto, Via Capri n. 3/A, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Emanuela Fioretti.
Convenuto Opposto
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. Oneri condominiali.
Conclusioni delle parti.
Come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04/07/2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge 18/06/2009 n. 69("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 4/7/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trova applicazione il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo".
Inoltre, trova applicazione anche il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi."
pagina 2 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spiegato opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 528/2020 del 13/10/2020, emesso provvisoriamente esecutivo dall'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, per la somma di € 14.296,81 oltre interessi come da domanda e spese di procedura, per oneri condominiali ordinari come approvati dalla relativa assemblea condominiale tenutasi in data 03/03/2020, decreto ingiuntivo notificato unitamente all'atto di precetto in data 22/10/2020; ha chiesto preliminarmente la revoca della provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo e, nel merito, revocare/annullare il suddetto provvedimento monitorio, per erroneità ed inesigibilità del credito;
in via incidentale, dichiararsi nulla o in subordine inefficace la delibera dell'assemblea condominiale in parola, vinte le spese.
Costituitosi nel presente giudizio il Condominio “Via Capri Anacapri”, lo stesso ha chiesto principalmente il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo;
inoltre, accertarsi e dichiararsi che l'opponente è tenuta al pagamento degli oneri condominiali ordinari anni 2019 e 2020, tutti relativi alle unità immobiliari facenti parte dell'opposto Condominio e di cui la medesima è proprietaria, siccome approvati con delibera assembleare del 03/03/2020 ovvero nella diversa misura da accertarsi in corso di causa;
subordinatamente, previo differimento della prima udienza di comparizione, autorizzare la chiamata in causa del terzo e, pertanto, della , tenuto ai sensi dell'art. 63 CP_2 Controparte_3 disp. att. c.c., in via solidale con l'opponente, al pagamento dei suddetti oneri condominiali;
in via ulteriormente subordinata, laddove venisse acclarata la titolarità degli immobili in capo alla suddetta Curatela, dichiarare e condannare quest'ultima tenuta al pagamento degli oneri condominiali, vinte le spese.
Il Tribunale, rilevata la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha sospeso la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo ed autorizzava la chiamata in causa della terza, il Tribunale-avendo poi rilevato che il Condominio Controparte_4 opposto aveva proposto, in sede concorsuale, domanda di pagamento nei confronti della terza,
[...]
di cui era stata chiesta la chiamata in causa e ritenuto che, in relazione alla Controparte_4 posizione dei presunti debitori, non si versasse nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, ben potendo le domande rispettivamente svolte, a carico della ingiunta e della terza, seguire diverse sorti connesse al fallimento della terza e che pertanto la domanda, nei confronti della terza medesima, dovrà essere decisa in sede concorsuale mentre la domanda monitoria, nei confronti dell'attrice, potrà essere decisa nel presente giudizio di opposizione senza interferenze tra la stesse domande, per specialità e diversità dei rispettivi procedimenti- ha rigettato l'istanza di sospensione proposta dalla parte opposta, concedendo i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Depositate dalle parti le relative memorie come in atti, il giudice, ha ammesso l'interrogatorio formale e la prova testimoniale richiesti dall'opposta, con i limiti di cui all'ordinanza istruttoria ed ha rigettato l'istanza dell'ordine di esibizione in quanto relativa a documenti la cui produzione è onere probatorio gravante sulla stessa parte istante.
Espletate le prove orali ammesse, è stata fissata all'odierna udienza la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti, per il deposito di note conclusive.
Il Condominio convenuto, all'odierna udienza, ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere nonché per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, in quanto, nelle more, è stato effettuato il pagamento degli oneri condominiali per cui è causa, da parte della Curatela del fallimento ed ha chiesto la compensazione delle spese di lite, sicché l'attrice Controparte_1 opponente, pur avendo preso atto della sopravvenuta circostanza di avvenuto pagamento degli oneri condominiali in oggetto e della richiesta di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, ha tuttavia insistito nella domanda di condanna del Condominio per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. e per la vittoria delle spese del presente giudizio.
pagina 3 di 6 Sulle odierne conclusioni delle parti, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
La controversia in oggetto deve ritenersi risolta tra le parti, in merito alla pretesa creditoria del convenuto Condominio essendo venuta meno la ragione stessa della suddetta domanda, per cui deve dichiararsi la relativa cessazione della materia del contendere. Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue, peraltro, la revoca del titolo monitorio opposto (v. Cass. 13085/08).
Stante la perpetrata domanda avanzata da parte attrice per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. ed il mancato accordo delle parti sulle spese processuali, il giudice è, tuttavia, chiamato a pronunciarsi sul punto, in virtù del principio della soccombenza virtuale, secondo cui le spese di lite vanno poste a carico della parte che, con ogni probabilità, sarebbe stata soccombente, in forza del criterio della cosiddetta soccombenza virtuale, compiendo un giudizio prognostico, basato su un'indagine di delibazione nel merito, qualora non fosse intervenuta la sopraggiunta circostanza della cessazione della materia del contendere sulla pretesa creditoria dell'opposto Condominio.
La presente controversia verte sull' opposizione a decreto ingiuntivo n. 528/2020 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, in favore del Condominio convenuto opposto e nei confronti dell'odierna attrice opponente, per € 14.296,81 e a titolo di oneri condominiali anni 2019 e 2020, oltre interessi, spese e competenze .
Nel caso di specie parte virtualmente soccombente è il Condominio convenuto, posto che, in base ai principi generali in tema di adempimento, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo asserito credito, è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto. nell'atto di citazione ha sostanzialmente eccepito il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva, evidenziato di non essere ancora proprietaria dell'immobile e ciò in quanto il
Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza n. 10/2020 ne aveva condizionato il trasferimento al pagamento del prezzo residuo, pagamento non ancora effettuato.
La titolarità attiva o passiva del rapporto, essendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex. art. 167
c.p.c. comma 2. comportando l'emissione di una pronuncia di mero rito, volta a dichiarare l'inammissibilità della domanda. Pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice.
Si rileva che il Condominio è legittimato a chiedere il pagamento delle spese condominiali solo nei confronti del proprietario dell'unità immobiliare. E, invece, evidente che il Condominio “Via Capri Anacapri” non ha alcun titolo per chiedere alla il pagamento degli oneri condominiali in quanto Pt_1 l'odierna opponente non è il soggetto titolare passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Orbene, quando una sentenza trasferisce la proprietà di un immobile subordinatamente al pagamento del prezzo, ex art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà non è immediato ma si perfeziona solo al verificarsi della suddetta condizione sospensiva (ex multis, Cass. Civ. Sez. II n. 21911/2018).
L'obbligo di pagamento delle spese condominiali grava sul proprietario. Infatti, ciascun condomino deve partecipare alle spese per la conservazione dei beni comuni (art. 1118 c.c.). In altre parole,
l'amministratore di condominio può esigere il pagamento degli oneri solo dal titolare del diritto di proprietà.
Ed invero, l'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio non ha fornito alcun elemento di prova per poter ritenere che le spese condominiali ingiunte possano essere imputabili alla Pt_1
pagina 4 di 6 In forza delle superiori considerazioni, sussiste il difetto di legittimazione passiva dell'attrice opponente ciò che avrebbe comportato l'inammissibilità della domanda creditoria nei confronti della medesima e la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
In ordine alla richiesta di parte opponente di condanna per lite temeraria, il giudice osserva come, nel comportamento processuale dell'odierno Condominio opposto, non sia ravvisabile alcuna condotta riconducibile alla sfera giuridica sanzionata dall'art. 96 c.p.c. Invero, la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede non soltanto la totale soccombenza e la mala fede, o quanto meno la colpa grave, della parte di cui si chieda la condanna, ma anche che la controparte deduca e dimostri la concreta sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima.
Ed infatti, la liquidazione dei danni, ancorché effettuabile ex officio, richiede pur sempre la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an che del quantum. In mancanza di siffatta prova, il giudice non può procedere alla liquidazione d' ufficio del danno nonostante la domanda dell'interessato, neppure in via equitativa (Cass., Sez. Un., 20 aprile 2004, n. 7583; conforme Cass. 30 maggio 2007, n. 12686; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2007, n. 1140). Ed ancora: “la condanna ex art. 96
c.p.c. per lite temeraria, presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave, ma richiede anche la prova, quantomeno nelle sue linee essenziali relativamente ad an e quantum, di un danno subito (cfr., ex pluribus, Cass. n. 27383/2005, Cass. n. 21393/2005, Cass. n.
18169/2004, Cass. n. 13355/2004, Cass. n. 7583/2004, Cass. n. 3941/2002, Cass. n. 1200/1998, Cass.
n. 3274/1994, Cass. n. 6637/1992, Cass. n. 5524/1983), potendo il giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita tale prova relativa all'esistenza del danno”.
Nel caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo-come quello di specie- inoltre, trattandosi di una condanna contenuta in un titolo giudiziale, non possono trovare accoglimento che argomentazioni successive all'emissione del titolo, allo stato degli atti insufficienti per la richiesta condanna.
Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da seguente dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 ridotte in considerazione della modesta complessità delle questioni di diritto sottese alla controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al nr.
1924/2020 R.G. vertente tra le parti emarginate, cosi provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-rigetta la domanda per temerarietà della lite, ex art. 96 c.p.c., per quanto in parte motiva;
- condanna il Condominio convenuto opposto al pagamento delle spese legali, in favore dell'attrice opponente, che liquida in complessivi € 4.300,00 oltre rimborso forfettario del 15%, cassa avvocati ed iva, come per legge.
Cosi deciso in Ascoli Piceno, il 6 maggio 2025.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore 15:47
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1924/2020
PANDOLI ANNUNZIATINA
/
CONDOMINIO VIA CAPRI ANACAPRI
Oggi 6 maggio 2025 ore 09:47 innanzi al dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per parte attrice, , l'avv. Claudia Gabrielli. Parte_1
Per parte convenuta, Condominio Via Capri Anacapri, l'avv. Emanuela Fioretti.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Gabrielli precisa le conclusioni come da proprio atto introduttivo, riportandosi alle note conclusive autorizzate.
L'avv. Fioretti dà atto che la Curatela del fallimento ha, nelle more, effettuato il CP_1 pagamento degli oneri condominiali per cui è causa per cui conclude per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e per la conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con compensazione delle spese per quanto già dedotto e richiesto in atti.
L'avv. Gabrielli prende atto dell'avvenuto pagamento degli oneri in oggetto e della richiesta di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo;
insiste per la condanna del Condominio per temerarietà della lite e per la vittoria delle spese, ivi richiamando i propri atti.
L'avv. Fioretti si oppone alla domanda di condanna per temerarietà della vite e delle spese di lite non sussistendone i presupposti.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Iannetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1924 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, promossa da:
c.f. con il patrocinio dell'avv. Claudia Parte_1 C.F._1
Gabrielli.
Attrice Opponente contro
CONDOMINIO “VIA CAPRI ANACAPRI” c.f. , con sede legale in San Benedetto P.IVA_1 del Tronto, Via Capri n. 3/A, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Emanuela Fioretti.
Convenuto Opposto
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. Oneri condominiali.
Conclusioni delle parti.
Come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04/07/2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge 18/06/2009 n. 69("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 4/7/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trova applicazione il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo".
Inoltre, trova applicazione anche il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi."
pagina 2 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spiegato opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 528/2020 del 13/10/2020, emesso provvisoriamente esecutivo dall'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, per la somma di € 14.296,81 oltre interessi come da domanda e spese di procedura, per oneri condominiali ordinari come approvati dalla relativa assemblea condominiale tenutasi in data 03/03/2020, decreto ingiuntivo notificato unitamente all'atto di precetto in data 22/10/2020; ha chiesto preliminarmente la revoca della provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo e, nel merito, revocare/annullare il suddetto provvedimento monitorio, per erroneità ed inesigibilità del credito;
in via incidentale, dichiararsi nulla o in subordine inefficace la delibera dell'assemblea condominiale in parola, vinte le spese.
Costituitosi nel presente giudizio il Condominio “Via Capri Anacapri”, lo stesso ha chiesto principalmente il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo;
inoltre, accertarsi e dichiararsi che l'opponente è tenuta al pagamento degli oneri condominiali ordinari anni 2019 e 2020, tutti relativi alle unità immobiliari facenti parte dell'opposto Condominio e di cui la medesima è proprietaria, siccome approvati con delibera assembleare del 03/03/2020 ovvero nella diversa misura da accertarsi in corso di causa;
subordinatamente, previo differimento della prima udienza di comparizione, autorizzare la chiamata in causa del terzo e, pertanto, della , tenuto ai sensi dell'art. 63 CP_2 Controparte_3 disp. att. c.c., in via solidale con l'opponente, al pagamento dei suddetti oneri condominiali;
in via ulteriormente subordinata, laddove venisse acclarata la titolarità degli immobili in capo alla suddetta Curatela, dichiarare e condannare quest'ultima tenuta al pagamento degli oneri condominiali, vinte le spese.
Il Tribunale, rilevata la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha sospeso la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo ed autorizzava la chiamata in causa della terza, il Tribunale-avendo poi rilevato che il Condominio Controparte_4 opposto aveva proposto, in sede concorsuale, domanda di pagamento nei confronti della terza,
[...]
di cui era stata chiesta la chiamata in causa e ritenuto che, in relazione alla Controparte_4 posizione dei presunti debitori, non si versasse nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, ben potendo le domande rispettivamente svolte, a carico della ingiunta e della terza, seguire diverse sorti connesse al fallimento della terza e che pertanto la domanda, nei confronti della terza medesima, dovrà essere decisa in sede concorsuale mentre la domanda monitoria, nei confronti dell'attrice, potrà essere decisa nel presente giudizio di opposizione senza interferenze tra la stesse domande, per specialità e diversità dei rispettivi procedimenti- ha rigettato l'istanza di sospensione proposta dalla parte opposta, concedendo i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Depositate dalle parti le relative memorie come in atti, il giudice, ha ammesso l'interrogatorio formale e la prova testimoniale richiesti dall'opposta, con i limiti di cui all'ordinanza istruttoria ed ha rigettato l'istanza dell'ordine di esibizione in quanto relativa a documenti la cui produzione è onere probatorio gravante sulla stessa parte istante.
Espletate le prove orali ammesse, è stata fissata all'odierna udienza la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti, per il deposito di note conclusive.
Il Condominio convenuto, all'odierna udienza, ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere nonché per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, in quanto, nelle more, è stato effettuato il pagamento degli oneri condominiali per cui è causa, da parte della Curatela del fallimento ed ha chiesto la compensazione delle spese di lite, sicché l'attrice Controparte_1 opponente, pur avendo preso atto della sopravvenuta circostanza di avvenuto pagamento degli oneri condominiali in oggetto e della richiesta di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, ha tuttavia insistito nella domanda di condanna del Condominio per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. e per la vittoria delle spese del presente giudizio.
pagina 3 di 6 Sulle odierne conclusioni delle parti, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
La controversia in oggetto deve ritenersi risolta tra le parti, in merito alla pretesa creditoria del convenuto Condominio essendo venuta meno la ragione stessa della suddetta domanda, per cui deve dichiararsi la relativa cessazione della materia del contendere. Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue, peraltro, la revoca del titolo monitorio opposto (v. Cass. 13085/08).
Stante la perpetrata domanda avanzata da parte attrice per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. ed il mancato accordo delle parti sulle spese processuali, il giudice è, tuttavia, chiamato a pronunciarsi sul punto, in virtù del principio della soccombenza virtuale, secondo cui le spese di lite vanno poste a carico della parte che, con ogni probabilità, sarebbe stata soccombente, in forza del criterio della cosiddetta soccombenza virtuale, compiendo un giudizio prognostico, basato su un'indagine di delibazione nel merito, qualora non fosse intervenuta la sopraggiunta circostanza della cessazione della materia del contendere sulla pretesa creditoria dell'opposto Condominio.
La presente controversia verte sull' opposizione a decreto ingiuntivo n. 528/2020 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, in favore del Condominio convenuto opposto e nei confronti dell'odierna attrice opponente, per € 14.296,81 e a titolo di oneri condominiali anni 2019 e 2020, oltre interessi, spese e competenze .
Nel caso di specie parte virtualmente soccombente è il Condominio convenuto, posto che, in base ai principi generali in tema di adempimento, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo asserito credito, è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto. nell'atto di citazione ha sostanzialmente eccepito il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva, evidenziato di non essere ancora proprietaria dell'immobile e ciò in quanto il
Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza n. 10/2020 ne aveva condizionato il trasferimento al pagamento del prezzo residuo, pagamento non ancora effettuato.
La titolarità attiva o passiva del rapporto, essendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex. art. 167
c.p.c. comma 2. comportando l'emissione di una pronuncia di mero rito, volta a dichiarare l'inammissibilità della domanda. Pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice.
Si rileva che il Condominio è legittimato a chiedere il pagamento delle spese condominiali solo nei confronti del proprietario dell'unità immobiliare. E, invece, evidente che il Condominio “Via Capri Anacapri” non ha alcun titolo per chiedere alla il pagamento degli oneri condominiali in quanto Pt_1 l'odierna opponente non è il soggetto titolare passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Orbene, quando una sentenza trasferisce la proprietà di un immobile subordinatamente al pagamento del prezzo, ex art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà non è immediato ma si perfeziona solo al verificarsi della suddetta condizione sospensiva (ex multis, Cass. Civ. Sez. II n. 21911/2018).
L'obbligo di pagamento delle spese condominiali grava sul proprietario. Infatti, ciascun condomino deve partecipare alle spese per la conservazione dei beni comuni (art. 1118 c.c.). In altre parole,
l'amministratore di condominio può esigere il pagamento degli oneri solo dal titolare del diritto di proprietà.
Ed invero, l'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio non ha fornito alcun elemento di prova per poter ritenere che le spese condominiali ingiunte possano essere imputabili alla Pt_1
pagina 4 di 6 In forza delle superiori considerazioni, sussiste il difetto di legittimazione passiva dell'attrice opponente ciò che avrebbe comportato l'inammissibilità della domanda creditoria nei confronti della medesima e la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
In ordine alla richiesta di parte opponente di condanna per lite temeraria, il giudice osserva come, nel comportamento processuale dell'odierno Condominio opposto, non sia ravvisabile alcuna condotta riconducibile alla sfera giuridica sanzionata dall'art. 96 c.p.c. Invero, la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede non soltanto la totale soccombenza e la mala fede, o quanto meno la colpa grave, della parte di cui si chieda la condanna, ma anche che la controparte deduca e dimostri la concreta sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima.
Ed infatti, la liquidazione dei danni, ancorché effettuabile ex officio, richiede pur sempre la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an che del quantum. In mancanza di siffatta prova, il giudice non può procedere alla liquidazione d' ufficio del danno nonostante la domanda dell'interessato, neppure in via equitativa (Cass., Sez. Un., 20 aprile 2004, n. 7583; conforme Cass. 30 maggio 2007, n. 12686; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2007, n. 1140). Ed ancora: “la condanna ex art. 96
c.p.c. per lite temeraria, presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave, ma richiede anche la prova, quantomeno nelle sue linee essenziali relativamente ad an e quantum, di un danno subito (cfr., ex pluribus, Cass. n. 27383/2005, Cass. n. 21393/2005, Cass. n.
18169/2004, Cass. n. 13355/2004, Cass. n. 7583/2004, Cass. n. 3941/2002, Cass. n. 1200/1998, Cass.
n. 3274/1994, Cass. n. 6637/1992, Cass. n. 5524/1983), potendo il giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita tale prova relativa all'esistenza del danno”.
Nel caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo-come quello di specie- inoltre, trattandosi di una condanna contenuta in un titolo giudiziale, non possono trovare accoglimento che argomentazioni successive all'emissione del titolo, allo stato degli atti insufficienti per la richiesta condanna.
Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da seguente dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 ridotte in considerazione della modesta complessità delle questioni di diritto sottese alla controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al nr.
1924/2020 R.G. vertente tra le parti emarginate, cosi provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-rigetta la domanda per temerarietà della lite, ex art. 96 c.p.c., per quanto in parte motiva;
- condanna il Condominio convenuto opposto al pagamento delle spese legali, in favore dell'attrice opponente, che liquida in complessivi € 4.300,00 oltre rimborso forfettario del 15%, cassa avvocati ed iva, come per legge.
Cosi deciso in Ascoli Piceno, il 6 maggio 2025.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore 15:47
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