Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2003, n. 16013
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Sentenza 24 ottobre 2003

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La cessione dei beni ai creditori disciplinata dall'art.1977 c.c. ( ben diversa dalla cessione con cui può realizzarsi il concordato preventivo ex art.160, comma secondo Legge fall.) può legittimamente essere oggetto di apposizione di un termine finale, regola generale valevole per tutti i contratti essendo quella per cui le parti possono sempre limitarne nel tempo l'efficacia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2003, n. 16013
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16013
    Data del deposito : 24 ottobre 2003

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