Sentenza 24 ottobre 2003
Massime • 1
La cessione dei beni ai creditori disciplinata dall'art.1977 c.c. ( ben diversa dalla cessione con cui può realizzarsi il concordato preventivo ex art.160, comma secondo Legge fall.) può legittimamente essere oggetto di apposizione di un termine finale, regola generale valevole per tutti i contratti essendo quella per cui le parti possono sempre limitarne nel tempo l'efficacia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2003, n. 16013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16013 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - rel. Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. TRIPONE Francesco - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IB DEI F.LLI IA & C SNC, in persona del socio amministratore sig. IA MA, nonché DE ON IT, nonché IA RI, IA ER, quali eredi legittimi del defunto coniuge e genitore IA TR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TERENZIO 10, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO PREZIOSI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DI LE, quale legale rappresentante della "F.LLI PI DI EL DI & C. SNC" nuova denominazione della "F.LLI PI DI EP E LE PI SNC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA CO, difesa dall'avvocato MODESTINO CO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro "pro tempore", elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
- controricorrente -
contro
CO FE, TO EP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA CO, difesi dall'avvocato EP OLIVIERI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
BANCA POPOLARE DELL'IRPINIA SCARL, IA TR SOCCORSO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 16118/00 proposto da:
BANCA POPOLARE DELL'IRPINIA SCARL, con sede in AveLLno, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Avv. Ernesto Valentino, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. BAIAMONTI 10, presso lo studio dell'avvocato FRANCO DI SABATO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IB DEI AT IA & C SNC, DE ON IT, IA ER, IA RI;
- intimati -
avverso la sent. n. 2563/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, sezione terza civile, emessa il 18 novembre 1999 e depositata il 9 dicembre 1999 (R.G. 716/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 giugno 2003 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Claudio PREZIOSI;
udito l'Avvocato Modestino CO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale.
SVOLGIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 settembre 1993 la CA s.n.c. dei F.LL HI e C. (d'ora in poi: CA), HI PI CO e De NE IT, quest'ultima in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori HI RO e HI ST quali eredi del rispettivo coniuge e genitore HI PI, esponevano che, con scrittura privata autenticata del 16 luglio 1991, la società CA aveva ceduto tutti i suoi beni, secondo gli artt. 1977 c.c. e seguenti, ai creditori s.n.c. F.LL PI di US e IC PI, Banca popolare dell'Irpinia Soc. coop. a r.l. e ufficio del registro di S. Angelo dei Lombardi, con espressa previsione che la cessione si faceva solo "pro solvendo", ai sensi dell'art. 1984 c.c., e che i debitori avevano "diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, che dovrà essere ultimata entro il 31 luglio 1992". Tanto premesso, gli attori, assumendo che successivamente nessuno dei cespiti era stato venduto dai liquidatori, aggravando la posizione dei debitori per il maturare degli ulteriori interessi passivi, mentre PI US aveva intrapreso azioni esecutive nei loro confronti in contrasto con la perdurante efficacia del contratto di cessione, convenivano davanti al Tribunale di Napoli la società F.LL PI, la Banca popolare dell'Irpinia, il menzionato ufficio del registro, nonché gli avv.ti Federico Acone e US Santoro, incaricati della liquidazione dei beni, per sentir dichiarare la perdurante efficacia del contratto di cessione dei beni e del connesso divieto per i creditori di intraprendere azioni esecutive e faLLmentari.
Costituitisi tutti i convenuti, il Tribunale adito, con la sentenza del 4 novembre 1997, dichiarava la carenza di legittimazione attiva di De NE IT e di legittimazione passiva dei due liquidatori;
nel merito rigettava la domanda.
Proponevano appello La società CA, nonché De NE IT, HI ST e HI RO, quali eredi del rispettivo coniuge e genitore HI PI. Costituitisi gli appellati, la Corte di appello di Napoli, con la sentenza depositata il 9 dicembre 1999, ha rigettato l'appello. La Corte ha ritenuto che i liquidatori, essendo estranei al contratto di cessione dei beni ai creditori, non avevano "nessun interesse personale in causa". Nel merito, la Corte territoriale ha affermato:
a) di condividere la qualificazione giuridica data dal tribunale al contratto stipulato tra le parti, che "non determina il trasferimento dei beni ai creditori e la conseguente immediata liberazione del debitore, ma comporta soltanto il trasferimento ... della legittimazione a disporre dei beni ceduti, risolvendosi in un mandato irrevocabile ... 'in rem suam'", onde correttamente era stato ritenuto applicabile nella fattispecie l'art. 1722 c.c., sull'estinzione del contratto per la scadenza del termine indicato dalle parti nel 31 luglio 1992";
b) che, qualora si volesse ritenere la tipicità della "cessio bonorum" come figura contrattuale differenziata da qualsiasi altra, "essa non si sottrarrebbe comunque alla disciplina generale del contratto e quindi alla possibilità di un termine di efficacia del rapporto negoziale", che "non appare logicamente contrastare con la natura e la causa giuridica del contratto di cessione dei beni";
c) che tale termine era stato previsto, a favore di entrambe le parti del contratto, nella clausola che poneva, per la fine della liquidazione dei beni, la data del 31 luglio 1992;
d) che, qualora (seguendo la tesi degli appellanti) in detto termine si volesse ravvisare una condizione ricorrente incidentale afferma di avere sollevato nel giudizio di appello, si lamenta che la Corte di appello non abbia pronunziato.
Il motivo di ricorso è infondato.
La sentenza di faLLmento della società CA non si rinviene nel fascicolo processuale, onde non può essere accertata da questa Corte - che ha poteri di esame diretto degli atti, in relazione all'"error in procedendo" denunziato nel ricorso incidentale - la causa di inammissibilità dell'appello affermata dalla parte ricorrente. 3) Passandosi all'esame del ricorso principale, i suoi primi due motivi pongono questioni relative alla legittimazione attiva e passiva di alcune delle parti del presente giudizio. In particolare, con il primo motivo i ricorrenti principali, deducendo la "violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 110 c.p.c., e agli artt. 457 e 565 c.c.", censurano la sentenza impugnata "nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla questione della legittimazione attiva degli attori-appellanti" De NE IT. HI LU e HI RO, quali successori a titolo universale di HI PI, che aveva partecipato al contratto di cessione dei beni del 16 luglio 1991 e che era morto il 23 dicembre 1991.
Con il secondo motivo i ricorrenti principali, deducendo violazione degli artt. 100, 103, 105 e 132 c.p.c., secondo comma, n. 4, in relazione agli artt. 2909, 1983, secondo comma, 1717 e 1710 c.c., nonché vizi di motivazione, censurano la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto, con motivazione apodittica, il difetto di legittimazione dei due liquidatori, nei cui confronti l'accertamento chiesto dagli attori sulla perdurante efficacia del contratto di cessione dei beni era destinato a valere per giudicato riflesso. Poiché la domanda degli attori (ricorrenti principali) è stata ritenuta infondata dalla sentenza impugnata, che l'ha rigettata nel merito, l'interesse all'esame dei due motivi di riscorso qui riassunti sussisterebbe solo se tale pronunzia di infondatezza fosse giudicata non esatta. Nell'eventualità opposta, invero, non vi è alcun interesse degli attori alla decisione sulla legittimazione di alcune delle parti (attive e passive) di una domanda che è infondata nel merito, poiché il rigetto nel merito rende non configurabile un interesse alla individuazione di quali siano tutti i soggetti legittimati a proporre ed a resistere alla domanda infondata. In altri termini, il rigetto della domanda attorea pronunziato dalla sentenza impugnata fa sì che i primi due motivi del ricorso principale, anche se fossero ritenuti fondati, non potrebbero condurre alla cassazione della stessa sentenza, qualora la decisione di merito venisse ritenuta corretta e quindi confermata. Consegue che vanno esaminati prioritariamente i motivi del ricorso principale (e cioè il terzo ed il quarto) che censurano la pronunzia di rigetto nel merito della domanda attorea.
I detti due motivi di merito vanno separatamente presi in esame. 4) Con il terzo motivo i ricorrenti principali deducendo violazione degli artt. 1977, 1721, 1723, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1183, 1218, 1453 e 1362 c.c. nonché vizi di motivazione, sostengono che:
a) la "cessio bonorum" ha sempre "una funzione solutoria", onde non può essere ridotta ad un semplice mandato irrevocabile conferito dal cedente ai cessionari "in rem propriam";
b) nella "cessio bonorum" solo il completamento delle tre fasi strutturali previste dal codice (liquidazione dei beni, riparto del ricavato tra i cessionari, approvazione del rendiconto finale da parte del debitore) "può segnare la cessazione naturale del rapporto, nel senso della soddisfazione degli interessi dedotti dalle parti";
c) la mancata realizzazione di una delle tre fasi "si traduce in un vero e proprio evento abortivo, che implica in ogni caso la risoluzione del contratto", onde in tale contratto non può essere previsto un termine di durata avente la funzione di definirne la naturale efficacia;
il termine che venga eventualmente previsto in detto contratto "assolve necessariamente ad una funzione anomala ed eversiva, consistendo in ciò che alla sua scadenza il rapporto cessa traumaticamente di spiegare gli effetti voluti, con il ripristino delle situazioni di cui il contratto aveva disposto e senza soddisfare in alcun modo gli interessi che avevano ispirato"; tale termine, cioè, opera come una condizione risolutiva che comporta la totale e definitiva dissoluzione del vincolo negoziale";
d) "l'unica alternativa concepibile per identificare la natura di un termine inserito nelle pattuizioni della 'cessio'" consiste nel ravvisarvi il tempo entro cui i cessionari devono espletare le attività previste nel contratto;
e) la sentenza impugnata avrebbe dovuto, indagando sulla comune intenzione delle parti (art. 1362 c.c.), interpretare la clausola che aveva previsto il termine entro cui compiere le attività di liquidazione in modo da sciogliere l'alternativa tra una condizione risolutiva o un termine per adempiere;
essa ha poi trascurato il fatto che il termine era posto soltanto per la prima delle tre fasi dell'operazione, e cioè per l'attività di liquidazione (mentre nessuna scadenza era prevista per il riparto del ricavato e per l'approvazione del rendiconto), attività che era affidata ai creditori cessionari senza alcuna limitazione di prezzi o di mercato, onde la Corte di Appello avrebbe dovuto trarre la conseguenza che la data del 31 luglio 1992 costituiva "un mero termine acceleratorio fissato ai cessionari" per l'attività di liquidazione che essi dovevano compiere "nell'esclusivo interesse dei debitori cedenti", i quali avevano stipulato il contratto di cessione con l'espressa intenzione di evitare il faLLmento.
Il motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha affermato che, nel contratto di cessione dei beni ai creditori stipulato il 16 luglio 1991 tra i debitori attori ed i creditori convenuti nel presente giudizio, la clausola prevedente che la fase della liquidazione dei beni "dovrà essere ultimata entro il 31 luglio 1992" pone un termine finale di efficacia del contratto, che, essendo scaduto senza il compimento di alcuna attività di liquidazione, ha determinato la cessazione del rapporto contrattuale, onde ha rigettato la domanda di accertamento, proposta dai debitori il 15 settembre 1993, di perdurante efficacia del contratto.
La tesi giuridica sostenuta con il motivo di ricorso in esame è che l'apposizione di un termine finale di efficacia non è compatibile con la cessione dei beni ai creditori, onde la Corte di appello ha errato quando ha individuato nel contenuto della menzionata clausola contrattuale la previsione di un termine finale di efficacia del contratto.
La tesi giuridica dei ricorrenti non può essere condivisa. La cessione dei beni ai creditori è qualificata espressamente dall'art. 1977 c.c. come un contratto, "col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti". Essa, quindi, è ben diversa dalla cessione dei beni con cui può realizzarsi il concordato preventivo (art. 160, secondo comma, n. 2, legge faLLmentare, R.D. n. 267 del 1942), in cui il debitore offre all'intera massa dei creditori la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio. Regola generale valevole per tutti i contratti è che le parti possono limitarne nel tempo l'efficacia, rivedendo per essa un termine finale. Non vi sono ragioni per le quali tale regola non debba valere anche per il contratto civilistico di "cessio bonorum". La funzione solutoria di tale contratto non comporta che esso consista in una "solutio", perché, come dispone l'art. 1984 c.c., il debitore non è liberato verso i creditori per effetto del contratto, salvo patto contrario (nel caso di specie non sussistente, essendo incontestato che la cessione sia stata effettuata "pro solvendo"). L'efficacia del contratto di cessione dei beni non può finire soltanto per il raggiungimento della finalità solutoria, come sembrano ritenere i ricorrenti. Già l'art. 1985 c.c. prevede la possibilità che il debitore receda dal contratto, con effetto non retroattivo. Più in generale, l'apposizione di un termine finale di efficacia del contratto, come bene si osserva nella sentenza impugnata, soddisfa la duplice esigenza di non rinviare all'infinito la definizione delle ragioni creditorie e di non aggravare ulteriormente la posizione del debitore per l'aumento degli interessi con il decorso del tempo.
La cessione dei beni è, inoltre, un contratto di durata, in quanto la sua esecuzione si protrae nel tempo, onde tale durata può essere dalle parti limitata preventivamente. Nè può essere condivisa l'affermazione dei ricorrenti che il termine finale, se inserito nel contratto, debba essere inteso come una condizione risolutiva dello stesso (avente effetto retroattivo). Può osservarsi, in linea generale ed astratta, che le parti del contratto possono preventivamente regolare gli effetti delle attività che siano state "medio tempore" compiute, prima della scadenza del termine finale. Nella presente fattispecie, comunque, il termine finale è stato dalle parti riferito alla liquidazione dei beni ceduti, e quindi alla prima fase della attività esecutiva della cessione dei beni, onde la scadenza del termine finale contrattualmente previsto, non ha avuto una "funzione anomala ed eversiva", ma ha piuttosto segnato il limite temporale superato il quale la cessione dei beni non ha potuto più conseguire gli effetti voluti da ambedue le parti contrattuali. Una volta esclusa la dedotta incompatibilità tra il contratto di cessione dei beni ai creditori e la previsione di un termine finale di efficacia dello stesso, va confermato l'accertamento che, nella clausola inserita dalle pali nel contratto per cui è causa, sia stato previsto un termine di efficacia del contratto, e non un termine di adempimento imposto ai creditori cessionari. Trattasi di interpretazione del contratto, rientrante nei poteri del giudice del merito, che i ricorrenti censurano non deducendo la violazione di determinate norme ermeneutiche, ma sulla base dell'affermazione generale che nella previsione di un termine finale non possa, in diritto, ravvisarsi un termine riferito all'efficacia dell'intero contratto, affermazione che, come si è visto, non si ravvisa conforme alla nostra disciplina dei contratti. Giova, qui, ripetere che l'attività di liquidazione dei beni ceduti, e più in generale, l'espletamento delle attività esecutive della cessione dei beni, non possono essere intesi come rivolti a tutelare il solo interesse del debitore cedente (come affermano i ricorrenti), ma sono volti a soddisfare anche l'interesse dei creditori cessionari. Sulla base delle considerazioni che precedono, devono ritenersi infondate le censure sopra esposte nelle lettere b) - e). La censura riassunta sub lettera a) si indirizza, invece, contro un'altra autonoma "ratio decidendi" della sentenza impugnata, consistente nella applicabilità dell'art. 1722 c.c., onde essa è resa irrilevante dalla conferma della diversa "ratio decidendi" costituita dalla scadenza del termine finale di efficacia contrattualmente previsto.
5) Con il quarto motivo i ricorrenti principali, deducendo violazione degli artt. 1353, 1358 e 1359 c.c. nonché vizi di motivazione, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che, anche se si considerasse il termine posto per la liquidazione come una condizione risolutiva, la mancata osservanza dello stesso avrebbe comunque prodotto l'inefficacia del contratto. I ricorrenti osservano che tale affermazione non tiene presente l'art. 1359 c.c. che consente "di ritenere il contratto efficace quando il fatto impeditivo dell'avverarsi della condizione sia determinato a titolo di colpa o dolo dal soggetto controinteressato", situazione di cui gli appellanti avevano sostenuto essere presenti tutti i presupposti nella fattispecie giudicata dalla Corte di appello. Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse alla decisione sullo stesso. L'affermazione della sentenza impugnata che tale motivo censura è, invero, resa irrilevante dal fatto che nel termine contrattualmente previsto non può essere ravvisata una condizione. La parte criticata della sentenza impugnata costituisce una affermazione subordinata e meramente concessiva alla tesi degli appellanti secondo cui le parti avevano previsto una condizione risolutiva, e non un termine finale, tesi, come si è detto, infondata.
6) La conferma del rigetto nel merito della domanda attorea rende inammissibili, per difetto di interesse, anche i primi due motivi del ricorso principale, per le ragioni esposte "retro", nel 2. 7) In conclusione, il ricorso principale, contenendo censure in parte infondate ed in parte inammissibili, va rigettato.
8) La novità delle questioni poste costituisce giusto motivo per compensare tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2003