Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2001, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
E N IO c Z 0 1:9 5.7 /0 1 - u A o R T C IS t G E s I R u .10.2000 L N. 1853/2000 L A D O G B E ANA REP T A N D E E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI CASSAZIONESUPREMA SEZIONE 2a CIVILE CROW.4137 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Gaetano GAROFALO Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 300 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere per diritti L. 12 FEB. 2001 il. ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 1853/00 proposto Oggetto: Pagamento quote condominiali. da MI RI e RO IA, elettivamente do- CANCELLERIA miciliati in Roma, Largo Brindisi n.18, presso lo studio dell' Avv. Alessandro Fubelli che li rappresenta e difende come da CG069408 procura a margine del ricorso, RICORRENTI
contro
CONDOMINIO PRIMAVERA di Via Torretta n. 13/13A BERGAMO, in persona dell'amministratore p.t. geom. Renato Fugini, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pentimalli n. 1672/00 38, presso lo studio dell'Avv. Enrico Falcolini che unitamente all'Avv. Nunzia Coppola Lodi lo rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso, CONTRORICORRENTE per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 125/99 del 29.01.1998 / 09.01.1999.9.7. Udita la relazione della causa svolta in Camera di Consiglio il 17.10.2000 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Lette le conclusioni del P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Antonio Buonajuto che ha concluso per l' inam- missibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 125/99 del 29.11.1998 / 09.01.1999, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso col quale NO AM e CE OT avevano chiesto l'an- nullamento della sentenza del Conciliatore di Bergamo, resa tra essi e il Condominio Primavera di via Torretta n. 13/13A, che aveva confermato il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di £. 921.914 da essi opposto. Con tale sentenza la Corte affermava che i (tre) motivi de- dotti dai ricorrenti erano afferenti a violazioni di legge (R.D. n. 1165 del 1938) e, comunque, a vizi insindacabili con il propo- sto rimedio perché non riguardavano né i principi fondamen- tali dell'ordinamento né quelli regolatori della materia, essen- 2 do consentito soltanto nel caso di inosservanza di tali principi lo scrutinio di legittimità sul giudizio di equità espresso dal Conciliatore ai sensi dell'art. 113, 2° comma, c.p.c., nel testo previgente. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per revocazio- ne NO AM e CE OT. Il Condominio Primavera ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE A sostegno della revocazione i ricorrenti deducono, quale unico motivo, che l'impugnata decisione della Corte di Cassa- zione sarebbe l'effetto di un evidente errore di fatto, in quanto avrebbe ritenuto, contrariamente a quanto emergerebbe dalle risultanze processuali, che la sentenza del Conciliatore sia stata pronunciata secondo equità. Il motivo è inammissibile. Invero l'errore di fatto, rilevante ai fini dell' esperimento del rimedio della revocazione, ex art. 395 n. 4 c.p.c. anche con - riferimento alle sentenze dalla Corte di Cassazione - è soltanto quello dovuto ad una falsa percezione della realtà materiale, che abbia indotto il giudice a ritenere la sussistenza di un fatto, incontestabilmente escluso dagli atti, ovvero la insussi- stenza di un fatto che, viceversa, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato;
onde esso si differenzia sia dall'errore materiale, cioè dal semplice lapsus che dà luogo a 3 1 correzione della sentenza, sia dall' errore di giudizio per ine- satta o incompleta valutazione delle risultanze processuali, denunciabile in cassazione nei limiti consentiti dall' art. 360 n. 5 c.p.c., e sia dall'errore di diritto per violazione o falsa ap- plicazione di norme di legge, denunciabile ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.. I ricorrenti non contestano che la sentenza equitativa del Conciliatore è ricorribile per cassazione solo nell'ipotesi di violazione delle norme costituzionali, dei principi fondamentali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, ma so- stengono che nel caso specifico la pronuncia del Conciliatore non era stata resa secondo equità. Orbene siffatta censura non integra alcun errore revocatorio ex art. 391 bis c.p.c., e ciò non solo perché l'errore in cui sa- rebbe incorsa la Suprema Corte (l'aver attribuito natura di de- cisione equitativa ad una sentenza del Conciliatore che tale natura non poteva assumere) non è configurabile come “errore di fatto”, sebbene come “errore di diritto" (trattandosi di valu- tazioni inerenti il "rango” e, comunque, la posizione ordina- M mentale delle norme pretesamente violate), ma soprattutto per l'ulteriore, e assorbente, ragione che l'errore revocatorio non può consistere in un ragionamento ovvero in considerazioni che pongono in discussione le valutazioni del giudice della sentenza revocanda (di fatto sottoponendola ad un vero e pro- prio riesame). E' ius receptum che l'errore di fatto idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze (comprese quelle della Corte di cas- sazione) non sussiste nell'ipotesi in cui esso riguardi norme giuridiche atteso che, mentre l'art. 395 n. 4 c.p.c. concerne l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, la falsa percezione di norme che contemplino la rile- vanza giuridica di quegli stessi fatti integra gli estremi dell' er- ror juris sia nel caso di fraintendimento delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipo- tesi della violazione) (cfr. ex plurimis: Cass.
3.12.1996 n. 10794; 2.11.1998 n. 10934; 12.5.1999 n. 4708). Infine, è appena il caso di rilevare che, discorrendo della valenza “imperativa e cogente” delle norme che si assumevano violate, e sulle quali la Corte di Cassazione ha, invece, esatta- mente ritenuto di non dover svolgere alcun sindacato, i ricor- renti hanno inteso riproporre, sotto l'apparente profilo dell' er- rore di fatto, le precedenti censure (sollecitando soluzioni dalla giurisprudenza pacificamente non condivise: vedi, fra le tante: Sez. Un. 15.6.1991 n. 6794; Cass. 13.4.1999 n. 3603). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con con- 5 danna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese proces- suali, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ri- correnti in solido al pagamento delle spese processuali, che li- oltre £. 800.000 per onora-quida in complessive £….. 102.000 rio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 17 ottobre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antonino Elibank Светии Сбои бое IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA ESENTE DA REGISTRAZIONE Roma 1/2 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 Cour E DA BO Gird