Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9118 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Mereu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24/01/1978, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvia Mereu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 14/04/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Dolianova, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
[...]
1) i coniugi e vivranno separati con Parte_1 Controparte_1
l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, con la quale continuerà a vivere e presso la quale continuerà ad avere la residenza anagrafica.
3) Entrambi i genitori gli assicureranno cura, educazione ed istruzione, impegnandosi altresì a mantenere con lo stesso rapporti equilibrati e continuativi e a far sì che questi abbia, con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, rapporti significativi;
eserciteranno la responsabilità genitoriale e adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso e quanto altro risulti necessario alla loro formazione;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
4) Il figlio minore starà con il padre:
a) due volte alla settimana dalle 17.00 circa all'indomani mattina, allorquando lo accompagnerà a scuola o alla scuola estiva, con individuazione dei giorni la settimana precedente in base agli impegni lavorativi dei genitori;
b) a settimane alterne il figlio minore starà con il padre dal venerdì pomeriggio e fino al lunedì mattina, allorquando lo accompagnerà a scuola o alla scuola estiva;
c) durante le festività natalizie, alternativamente di anno in anno, la notte della vigilia e la giornata del Natale o il Capodanno ed il 1° giorno del nuovo anno,
e comunque in base ai turni lavorativi dei genitori e salvo diverso accordo;
Pag. 2 di 4 d) in occasione delle festività pasquali, sempre alternativamente di anno in anno, il giorno della Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e, comunque, in base ai turni lavorativi dei genitori e salvo diverso accordo;
e) durante il periodo estivo starà per 15/21 giorni consecutivi del mese Per_1 di luglio o agosto - da concordare entro il mese precedente - prima con l'uno poi con l'altro genitore, salvo diverso accordo e in base alle esigenze lavorative dei genitori;
f) starà con il padre o con la madre nelle giornate di festeggiamento degli stessi
(per l'uno il 19 marzo, festa del papà, per l'altra per la festa della mamma);
g) il giorno del suo compleanno lo trascorrerà con entrambi i genitori, Per_1 sempre salvo diverso accordo e tenuto conto delle esigenze lavorative.
5) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore entro il Per_1 giorno 05 di ogni mese, la somma di € 400,00 (quattrocento/00) che verrà rivalutata secondo gli indici ISTAT nonché il 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre.
6) Il riconosce che alla spetterà altresì, Controparte_1 Parte_1 integralmente, l'assegno unico e, comunque, qualsivoglia altro beneficio/aiuto per la prole.
7) In merito alle spese straordinarie per il figlio le parti terranno conto di quanto in appresso:
A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola (in tal caso le parti si accorderanno prima sul modello di fascia meno costosa); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Pag. 3 di 4 D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
F) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il a Controparte_1 fronte di una richiesta scritta avanzata dalla (a mezzo email, Parte_1 pec, sms, messaggio whatsapp), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto (a mezzo email, sms, messaggio whatsapp), entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso alla - che si impegna ad esibire la documentazione Parte_1 comprovante le spese integralmente sostenute entro 15 giorni - dovrà essere effettuato dal entro i successivi 15 giorni. Controparte_1
8) I coniugi si impegnano a comunicarsi le variazioni delle rispettive residenze, delle utenze telefoniche nonché degli indirizzi mail e pec.
9) Le parti danno atto della reciproca indipendenza economica e pertanto dichiarano di non aver nulla da pretendere reciprocamente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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