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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/10/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile – Procedure concorsuali
Il Tribunale, composto dai magistrati dott. Fabio Letterio Ciraolo Presidente f.f. rel./est. dott. Alessandro Laurino Giudice dott. Alessandra Bellia Giudice nel procedimento unitario promosso da
, nato a [...], il [...] (C.F.: ), col Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Francesco Auricchiella;
per l'apertura di liquidazione giudiziale nei confronti di
, con sede in BELPASSO (CT) Controparte_1 [...]
(C.F. Numero REA CT - 246273), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., , nato a [...] il [...] Parte_2
Codice fiscale: , col patrocinio dell'avv. Giuseppe Andrea Amata;
C.F._2 ha pronunciato riunito in camera di consiglio, la seguente
SENTENZA visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza a norma dell'art. 40 CCII, essendosi la resistente costituita;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che in ricorso viene postulato un credito di euro 30.415,19, come da sentenza del 28/3/2024 n. 1643/2024 del tribunale di Catania;
rilevato che, a seguito del decreto collegiale depositato il 6/10/2025, parte resistente ha prodotto in atti il progetto di distribuzione e relativa approvazione di cui alla procedura esecutiva per espropriazione immobiliare iscritta al n. 881/2015 R.G.Es. del tribunale di Catania (v. all.to nn. 1 e 2 della nota di deposito del 7/10/2025), da cui emerge, a seguito del pignoramento e dalla vendita dell'immobile meglio in atti descritto nell'atto di pignoramento (v. memoria di costituzione della resistente e all.to n. 3 della nota di deposito del 7/10/2025), il totale soddisfacimento del credito ipotecario spettante sia al creditore procedente, sia agli altri creditori intervenuti, essendo rimasto parzialmente insoddisfatto il credito dell'agente della riscossione assistito da privilegio speciale ex art. 2772, comma 1 c.c., nonché i crediti di rango chirografario spettanti ai medesimi creditori per gli stessi titoli per cui avevano iscritto ipoteca (euro 66.463,87 del creditore procedente cessionaria di Controparte_3 Controparte_4
1 euro 7.036,80 del creditore intervenuto - – ex per una linea di Controparte_5 CP_6 credito ed euro 21.655,29 per un'altra linea di credito); rilevato che parte resistente non ha dedotto e comprovato di avere estinto tali debiti rimasti insoddisfatti a seguito della conclusione dell'esecuzione per espropriazione immobiliare sopra indicata;
rilevato che le informazioni acquisite in atti (v. note dell'INPS, dell'agente della riscossione e dell'Agenzia delle Entrate) evidenziano debiti esattoriali tutti procedibili, comprensivi di accessori, per un ammontare complessivo pari a euro 394.770,11;
ritenuto che
la superiore esposizione debitoria complessiva in questa sede accertata ammonta a complessivi euro 520.341,26;
ritenuto che
il debitore è soggetto alla disciplina di cui al CCII ex art. 1 e non risulta il possesso congiunto dei requisiti per ritenere che trattasi di impresa minore (artt. 121 e 2 c. 1 lett. d CCII) considerato l'indebitamento complessivo come sopra ricostruito per come in questa sede emerso;
ritenuto che
sussiste lo stato d'insolvenza sulla base delle superiori emergenze, dovendosi altresì considerare il mancato deposito dei bilanci successivamente al 2015 e l'ammissione della stessa resistente circa la propria incapacità di estinguere il debito per cui vi è qui ricorso;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49 c. 5 CCII, oltre che quella ex art. 2, lett. d), n. 3), CCI;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
osservato, per quanto concerne la nomina del curatore, il disposto degli artt. 125 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 38, 40, 41, 42, 49 e 121 CCI;
DICHIARA nella sua contumacia, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, con sede in BELPASSO (CT) (C.F. Controparte_1 Controparte_2
; Numero REA CT - 246273), avente come suo legale rappresentante p.t., P.IVA_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] Codice fiscale: ;
[...] C.F._2
NOMINA il dott. Ciraolo Fabio Letterio Giudice delegato per la procedura;
NOMINA l'avv. GIOVANNI GIURDANELLA Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII - salvo diversa determinazione nel caso in cui sussista una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35 c. 4bis d. lgs. n. 159/2011, come richiamato dal comma 3 dell'art. 125 CCII - con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina dando atto della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione (art. 126 CCII, come novellato con d. lgs. n. 136/2024); AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
2 ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale:
- di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- ove imprenditore soggetto all'obbligo, di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 198 c. 2; STABILISCE il giorno 24/02/2026, ore 11:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10 c. 3 CCII;
SEGNALA al Curatore che deve:
- tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
- se il debitore o gli amministratori non ottemperano gli obblighi di deposito di cui all'art. 49 c. 3 lett. c) e l'obbligo di cui all'art. 198 c. 2, informare senza indugio il pubblico ministero;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 c. 4 CCII. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 28/10/2025
Il Presidente f.f.
dott. Fabio Letterio Ciraolo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile – Procedure concorsuali
Il Tribunale, composto dai magistrati dott. Fabio Letterio Ciraolo Presidente f.f. rel./est. dott. Alessandro Laurino Giudice dott. Alessandra Bellia Giudice nel procedimento unitario promosso da
, nato a [...], il [...] (C.F.: ), col Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Francesco Auricchiella;
per l'apertura di liquidazione giudiziale nei confronti di
, con sede in BELPASSO (CT) Controparte_1 [...]
(C.F. Numero REA CT - 246273), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., , nato a [...] il [...] Parte_2
Codice fiscale: , col patrocinio dell'avv. Giuseppe Andrea Amata;
C.F._2 ha pronunciato riunito in camera di consiglio, la seguente
SENTENZA visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza a norma dell'art. 40 CCII, essendosi la resistente costituita;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che in ricorso viene postulato un credito di euro 30.415,19, come da sentenza del 28/3/2024 n. 1643/2024 del tribunale di Catania;
rilevato che, a seguito del decreto collegiale depositato il 6/10/2025, parte resistente ha prodotto in atti il progetto di distribuzione e relativa approvazione di cui alla procedura esecutiva per espropriazione immobiliare iscritta al n. 881/2015 R.G.Es. del tribunale di Catania (v. all.to nn. 1 e 2 della nota di deposito del 7/10/2025), da cui emerge, a seguito del pignoramento e dalla vendita dell'immobile meglio in atti descritto nell'atto di pignoramento (v. memoria di costituzione della resistente e all.to n. 3 della nota di deposito del 7/10/2025), il totale soddisfacimento del credito ipotecario spettante sia al creditore procedente, sia agli altri creditori intervenuti, essendo rimasto parzialmente insoddisfatto il credito dell'agente della riscossione assistito da privilegio speciale ex art. 2772, comma 1 c.c., nonché i crediti di rango chirografario spettanti ai medesimi creditori per gli stessi titoli per cui avevano iscritto ipoteca (euro 66.463,87 del creditore procedente cessionaria di Controparte_3 Controparte_4
1 euro 7.036,80 del creditore intervenuto - – ex per una linea di Controparte_5 CP_6 credito ed euro 21.655,29 per un'altra linea di credito); rilevato che parte resistente non ha dedotto e comprovato di avere estinto tali debiti rimasti insoddisfatti a seguito della conclusione dell'esecuzione per espropriazione immobiliare sopra indicata;
rilevato che le informazioni acquisite in atti (v. note dell'INPS, dell'agente della riscossione e dell'Agenzia delle Entrate) evidenziano debiti esattoriali tutti procedibili, comprensivi di accessori, per un ammontare complessivo pari a euro 394.770,11;
ritenuto che
la superiore esposizione debitoria complessiva in questa sede accertata ammonta a complessivi euro 520.341,26;
ritenuto che
il debitore è soggetto alla disciplina di cui al CCII ex art. 1 e non risulta il possesso congiunto dei requisiti per ritenere che trattasi di impresa minore (artt. 121 e 2 c. 1 lett. d CCII) considerato l'indebitamento complessivo come sopra ricostruito per come in questa sede emerso;
ritenuto che
sussiste lo stato d'insolvenza sulla base delle superiori emergenze, dovendosi altresì considerare il mancato deposito dei bilanci successivamente al 2015 e l'ammissione della stessa resistente circa la propria incapacità di estinguere il debito per cui vi è qui ricorso;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49 c. 5 CCII, oltre che quella ex art. 2, lett. d), n. 3), CCI;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
osservato, per quanto concerne la nomina del curatore, il disposto degli artt. 125 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 38, 40, 41, 42, 49 e 121 CCI;
DICHIARA nella sua contumacia, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, con sede in BELPASSO (CT) (C.F. Controparte_1 Controparte_2
; Numero REA CT - 246273), avente come suo legale rappresentante p.t., P.IVA_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] Codice fiscale: ;
[...] C.F._2
NOMINA il dott. Ciraolo Fabio Letterio Giudice delegato per la procedura;
NOMINA l'avv. GIOVANNI GIURDANELLA Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII - salvo diversa determinazione nel caso in cui sussista una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35 c. 4bis d. lgs. n. 159/2011, come richiamato dal comma 3 dell'art. 125 CCII - con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina dando atto della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione (art. 126 CCII, come novellato con d. lgs. n. 136/2024); AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
2 ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale:
- di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- ove imprenditore soggetto all'obbligo, di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 198 c. 2; STABILISCE il giorno 24/02/2026, ore 11:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10 c. 3 CCII;
SEGNALA al Curatore che deve:
- tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
- se il debitore o gli amministratori non ottemperano gli obblighi di deposito di cui all'art. 49 c. 3 lett. c) e l'obbligo di cui all'art. 198 c. 2, informare senza indugio il pubblico ministero;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 c. 4 CCII. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 28/10/2025
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dott. Fabio Letterio Ciraolo
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