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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 840/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI OM
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR TO ZI Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 24/06/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 840/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. DE SALVATORE DANIELA Parte_1
e dall'avv. ELIA FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
LARGO G. TONIOLO N.6 00186 OM ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. TETI MARIA PIA TERESA ed elettivamente domiciliato CP_1
in VIA CESARE BECCARIA 29 OM;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n.8498 del 18.10.22
Conclusioni: come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
proponeva ricorso al tribunale di Roma assumendo di essere erede di Parte_1
deceduta , titolare della pensione di invalidità civile numero 07440358 Persona_1
CP_ Lamentava che , con nota del 4 giugno 2021 , l' avesse richiesto la restituzione della somma di euro 4.763,42 ,reiterando analoga richiesta il 7 dicembre 2018 , sul presupposto che erano state riscosse rate di prestazioni assistenziali non spettanti per essere venuto meno il requisito della residenza effettiva e stabile dal 6 Marzo 2017 al 22 Febbraio 2018
La ricorrente deduceva la irripetibilità delle somme erogate a titolo assistenziale e la sussistenza del diritto alla prestazione di invalidità civile nel periodo del 6 Marzo 2017 al 2 Febbraio 2018 Assumeva che l'iscrizione nel registro dell'anagrafe costituiva una presunzione semplice della dimora stabile ma non l'unico mezzo di prova .
Rappresentava la ricorrente di essere sempre stata presente sul territorio italiano e di non avere cognizione delle modalità e delle ragioni poste alla base della cancellazione dei registri anagrafici comunali;
che non si rinveniva a suo carico alcuna dichiarazione di irreperibilità nel lasso temporale
CP_ preso in considerazione dalla nota per la determinazione dell'indebito ; che l'accertamento aveva avuto una durata inferiore all'anno ( durata richiesta per addivenire alla declaratoria di irreperibilità); CP_ che l' non aveva richiesto la regolarizzazione anagrafica;
che la nota 4 giugno 2021 era CP_1
stata ricevuta all'indirizzo di residenza in via Ludovico Pasini 32 ; che ella aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato con carattere continuativo .
Si costituiva l' deducendo che il debito di euro 4.763,42 derivava da ratei di invalidità civile di CP_1
cui era titolare la de cuius di ( signora ) ; che il Comune Parte_1 Persona_1
di Roma aveva comunicato che la signora era risultata irreperibile sulla scorta Persona_1
CP_ delle comunicazioni ordinariamente trasmesse dai comuni all' tramite i flussi telematici e giornalieri gestiti dal ministero dell'Interno ; che le prestazioni a carattere assistenziale sono legate alla residenza effettiva del beneficiario e che il requisito viene meno in caso di irreperibilità ; che, sensi dell'articolo 11 comma primo lettera c) del regolamento anagrafico , un soggetto è cancellato dall'anagrafe comunale per irreperibilità a seguito dell'operazione del censimento generale della popolazione condotta dall'istat ovvero in seguito ai ripetuti accertamenti - opportunamente intervallati tra loro -; che il beneficiario di prestazioni assistenziali sono tenuti a comunicare l'eventuale verificarsi di eventi incidenti sulla residenza effettiva in Italia;
che la prestazione era stata considerata indebita fino al Febbraio 2018 quando nuovamente la signora risultava iscritta nei registri Persona_1
di anagrafe comunali di via modesta Valenti 5 .
Il tribunale respingeva il ricorso proposto dalla signora assumendo che l'indebito si era Persona_1
determinato per il venir meno di uno dei presupposti del beneficio assistenziale a seguito della cancellazione dell'anagrafe comunale , essendo così venuta meno anche l'esigenza assistenziale
Con atto di appello depositato il 17 Aprile 2023 la signora censurava la sentenza di prime Persona_1
cure reiterando l'argomentazione secondo la quale l'iscrizione nel registro e anagrafe comunale costituiva solo una presunzione semplice e poteva essere disattesa con prova contraria , dovendosi distinguere l'assenza temporanea dall'irreperibilità che si configura decorrere dall'anno successivo al mancato reperimento all'ultimo indirizzo anagrafico;
assumeva che la de cuius era sempre stata
CP_ presente sul territorio italiano e che l' non aveva mai richiesto alcuna regolarizzazione anagrafica anteriormente alla contestazione del debito;
che erroneamente il tribunale aveva indicato la residenza anagrafica quale requisito costitutivo del diritto alla prestazione , piuttosto che la presenza sul territorio italiano e che la dichiarazione in reperibilità comunale non dimostra l'espatrio del beneficiario, mentre la presenza sul territorio italiano allegata nel ricorso di primo grado nel periodo in contestazione non è stato oggetto di contestazione . Ulteriormente eccepiva l'erroneità della pronuncia del tribunale che aveva omesso di rilevare la carenza di prova dell'accertamento della irreperibilità non emergendo alcun reiterato intervallato accertamento della persona risultata irreperibile e che il magistrato aveva omesso in rilevare che la carenza di presenza sul luogo di residenza era inferiore ad un anno
Con il secondo motivo di appello richiamava la disciplina di legittimità in materia di indebito assistenziale trascurata dal tribunale;
con il terzo motivo di appello censurava la condanna al pagamento delle spese di lite
CP_ Nel presente giudizio si costituiva l' contestando infatti in diritto le avverse deduzioni
Il primo e il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente e devono essere accolti.
Giova preliminarmente rappresentare come nel ricorso originario le deduzioni sull'assenza del requisito della irreperibilità si attagliavano alla persona della ricorrente quale erede di Persona_1
deceduta e titolare della pensione categoria invalidità civile numero non alla sua
[...] Numero_1
dante causa
CP_ Viceversa la pretesa restitutoria dell' trova fondamento nella irreperibilità della titolare della pensione categoria invalidità civile numero , non anche della erede della signora Numer_2 , correttamente rinvenuta all'indirizzo di residenza in via Ludovico Pasini 32 in Persona_1
Roma e esercente a tutt'oggi l'attività di dipendente pubblica
Tuttavia devesi rappresentare come la condizione di irreperibilità del titolare del trattamento pensionistico di tipo assistenziale non impediva il riconoscimento del trattamento medesimo che era legato alla residenza effettiva sul territorio dello Stato italiano , non alla residenza nel medesimo
Comune .
Nel caso di specie, il Comune di Roma ha rilevato e comunicato all' la irreperibilità dell'assistita CP_1
nel periodo dal marzo 2017 al febbraio 2018 . Invero, quando i comuni accertano l'irreperibilità di un cittadino presso l'indirizzo di residenza o dimora abituale per oltre un anno, dispongono la cancellazione dall'Anagrafe comunale (art. 11, comma 1, lett. c, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) e provvedono a comunicare all' l'irreperibilità; l'ente previdenziale assume che solo sulla base di CP_1
tale comunicazione l'ente è tenuto a sospendere le prestazioni in pagamento. Dalla documentazione prodotta dallo stesso appellato emerge che l'irreperibilità della presso la propria CP_2 Persona_1
residenza è durata appena 11 mesi, dal marzo 2017 al febbraio 2018 , tanto è che la prestazione è stata ripristina con decorrenza successiva al febbraio 2018.
Tuttavia ciò che rileva ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale , piuttosto che la residenza certificata da un determinato Comune, è che il cittadino viva stabilmente in Italia, con la conseguenza che la cancellazione dall'anagrafe del Comune di Roma nulla prova in merito alla circostanza, che qui rileva, riferita alla stabile permanenza della odierna appellante sul territorio italiano, nel periodo indicato. Anche a prescindere dai rilievi sulla violazione delle disposizioni per la dichiarazione di irreperibilità (difetta in atti la prova dei “ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati” previsti dall'art. 11 d.p.r. 223/1989), l' , ricevuta la segnalazione dal Comune, ha CP_1
ritenuto esser venuto meno uno dei requisiti prescritti per poter fruire di prestazioni assistenziali, e cioè che il beneficiario sia residente stabilmente nel territorio dello Stato. Tuttavia lo stato di irreperibilità non equivale a mancata presenza del beneficiario nel territorio dello Stato ed in ogni caso si è chiaramente in presenza di una situazione di non addebitabilità al percipiente della erogazione ritenuta non dovuta, idonea a ingenerare nel percipiente il legittimo affidamento della debenza della prestazione assistenziale, non risultando che l'assistita, prima della lettera di indebito, sia mai stata invitata a regolarizzare la propria posizione presso il Comune. Ne consegue che, in riforma della gravata sentenza, deve essere dichiarata la irripetibilità dell'importo richiesto dall' CP_1 all'appellante, trattandosi di somme erogate a titolo assistenziale, in presenza di una situazione idonea a generare affidamento nel percettore, senza che sia provata la carenza del requisito oggettivo della presenza sul territorio italiano. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza come per legge e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, così determinata in applicazione dei criteri previsti dal
D.M. 147/2022, con attribuzione ai procuratori antistatari
PQM
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza dichiara l'irripetibilità della somma di euro 4763,42 pretesa dall' . Condanna l' al pagamento delle spese di lite CP_1 CP_1
liquidate per il primo grado in complessivi euro 890,00 e per il presente grado in complessivi euro
970,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15% da distrarsi
La Presidente
AR TO ZI
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI OM
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR TO ZI Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 24/06/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 840/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. DE SALVATORE DANIELA Parte_1
e dall'avv. ELIA FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
LARGO G. TONIOLO N.6 00186 OM ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. TETI MARIA PIA TERESA ed elettivamente domiciliato CP_1
in VIA CESARE BECCARIA 29 OM;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n.8498 del 18.10.22
Conclusioni: come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
proponeva ricorso al tribunale di Roma assumendo di essere erede di Parte_1
deceduta , titolare della pensione di invalidità civile numero 07440358 Persona_1
CP_ Lamentava che , con nota del 4 giugno 2021 , l' avesse richiesto la restituzione della somma di euro 4.763,42 ,reiterando analoga richiesta il 7 dicembre 2018 , sul presupposto che erano state riscosse rate di prestazioni assistenziali non spettanti per essere venuto meno il requisito della residenza effettiva e stabile dal 6 Marzo 2017 al 22 Febbraio 2018
La ricorrente deduceva la irripetibilità delle somme erogate a titolo assistenziale e la sussistenza del diritto alla prestazione di invalidità civile nel periodo del 6 Marzo 2017 al 2 Febbraio 2018 Assumeva che l'iscrizione nel registro dell'anagrafe costituiva una presunzione semplice della dimora stabile ma non l'unico mezzo di prova .
Rappresentava la ricorrente di essere sempre stata presente sul territorio italiano e di non avere cognizione delle modalità e delle ragioni poste alla base della cancellazione dei registri anagrafici comunali;
che non si rinveniva a suo carico alcuna dichiarazione di irreperibilità nel lasso temporale
CP_ preso in considerazione dalla nota per la determinazione dell'indebito ; che l'accertamento aveva avuto una durata inferiore all'anno ( durata richiesta per addivenire alla declaratoria di irreperibilità); CP_ che l' non aveva richiesto la regolarizzazione anagrafica;
che la nota 4 giugno 2021 era CP_1
stata ricevuta all'indirizzo di residenza in via Ludovico Pasini 32 ; che ella aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato con carattere continuativo .
Si costituiva l' deducendo che il debito di euro 4.763,42 derivava da ratei di invalidità civile di CP_1
cui era titolare la de cuius di ( signora ) ; che il Comune Parte_1 Persona_1
di Roma aveva comunicato che la signora era risultata irreperibile sulla scorta Persona_1
CP_ delle comunicazioni ordinariamente trasmesse dai comuni all' tramite i flussi telematici e giornalieri gestiti dal ministero dell'Interno ; che le prestazioni a carattere assistenziale sono legate alla residenza effettiva del beneficiario e che il requisito viene meno in caso di irreperibilità ; che, sensi dell'articolo 11 comma primo lettera c) del regolamento anagrafico , un soggetto è cancellato dall'anagrafe comunale per irreperibilità a seguito dell'operazione del censimento generale della popolazione condotta dall'istat ovvero in seguito ai ripetuti accertamenti - opportunamente intervallati tra loro -; che il beneficiario di prestazioni assistenziali sono tenuti a comunicare l'eventuale verificarsi di eventi incidenti sulla residenza effettiva in Italia;
che la prestazione era stata considerata indebita fino al Febbraio 2018 quando nuovamente la signora risultava iscritta nei registri Persona_1
di anagrafe comunali di via modesta Valenti 5 .
Il tribunale respingeva il ricorso proposto dalla signora assumendo che l'indebito si era Persona_1
determinato per il venir meno di uno dei presupposti del beneficio assistenziale a seguito della cancellazione dell'anagrafe comunale , essendo così venuta meno anche l'esigenza assistenziale
Con atto di appello depositato il 17 Aprile 2023 la signora censurava la sentenza di prime Persona_1
cure reiterando l'argomentazione secondo la quale l'iscrizione nel registro e anagrafe comunale costituiva solo una presunzione semplice e poteva essere disattesa con prova contraria , dovendosi distinguere l'assenza temporanea dall'irreperibilità che si configura decorrere dall'anno successivo al mancato reperimento all'ultimo indirizzo anagrafico;
assumeva che la de cuius era sempre stata
CP_ presente sul territorio italiano e che l' non aveva mai richiesto alcuna regolarizzazione anagrafica anteriormente alla contestazione del debito;
che erroneamente il tribunale aveva indicato la residenza anagrafica quale requisito costitutivo del diritto alla prestazione , piuttosto che la presenza sul territorio italiano e che la dichiarazione in reperibilità comunale non dimostra l'espatrio del beneficiario, mentre la presenza sul territorio italiano allegata nel ricorso di primo grado nel periodo in contestazione non è stato oggetto di contestazione . Ulteriormente eccepiva l'erroneità della pronuncia del tribunale che aveva omesso di rilevare la carenza di prova dell'accertamento della irreperibilità non emergendo alcun reiterato intervallato accertamento della persona risultata irreperibile e che il magistrato aveva omesso in rilevare che la carenza di presenza sul luogo di residenza era inferiore ad un anno
Con il secondo motivo di appello richiamava la disciplina di legittimità in materia di indebito assistenziale trascurata dal tribunale;
con il terzo motivo di appello censurava la condanna al pagamento delle spese di lite
CP_ Nel presente giudizio si costituiva l' contestando infatti in diritto le avverse deduzioni
Il primo e il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente e devono essere accolti.
Giova preliminarmente rappresentare come nel ricorso originario le deduzioni sull'assenza del requisito della irreperibilità si attagliavano alla persona della ricorrente quale erede di Persona_1
deceduta e titolare della pensione categoria invalidità civile numero non alla sua
[...] Numero_1
dante causa
CP_ Viceversa la pretesa restitutoria dell' trova fondamento nella irreperibilità della titolare della pensione categoria invalidità civile numero , non anche della erede della signora Numer_2 , correttamente rinvenuta all'indirizzo di residenza in via Ludovico Pasini 32 in Persona_1
Roma e esercente a tutt'oggi l'attività di dipendente pubblica
Tuttavia devesi rappresentare come la condizione di irreperibilità del titolare del trattamento pensionistico di tipo assistenziale non impediva il riconoscimento del trattamento medesimo che era legato alla residenza effettiva sul territorio dello Stato italiano , non alla residenza nel medesimo
Comune .
Nel caso di specie, il Comune di Roma ha rilevato e comunicato all' la irreperibilità dell'assistita CP_1
nel periodo dal marzo 2017 al febbraio 2018 . Invero, quando i comuni accertano l'irreperibilità di un cittadino presso l'indirizzo di residenza o dimora abituale per oltre un anno, dispongono la cancellazione dall'Anagrafe comunale (art. 11, comma 1, lett. c, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) e provvedono a comunicare all' l'irreperibilità; l'ente previdenziale assume che solo sulla base di CP_1
tale comunicazione l'ente è tenuto a sospendere le prestazioni in pagamento. Dalla documentazione prodotta dallo stesso appellato emerge che l'irreperibilità della presso la propria CP_2 Persona_1
residenza è durata appena 11 mesi, dal marzo 2017 al febbraio 2018 , tanto è che la prestazione è stata ripristina con decorrenza successiva al febbraio 2018.
Tuttavia ciò che rileva ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale , piuttosto che la residenza certificata da un determinato Comune, è che il cittadino viva stabilmente in Italia, con la conseguenza che la cancellazione dall'anagrafe del Comune di Roma nulla prova in merito alla circostanza, che qui rileva, riferita alla stabile permanenza della odierna appellante sul territorio italiano, nel periodo indicato. Anche a prescindere dai rilievi sulla violazione delle disposizioni per la dichiarazione di irreperibilità (difetta in atti la prova dei “ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati” previsti dall'art. 11 d.p.r. 223/1989), l' , ricevuta la segnalazione dal Comune, ha CP_1
ritenuto esser venuto meno uno dei requisiti prescritti per poter fruire di prestazioni assistenziali, e cioè che il beneficiario sia residente stabilmente nel territorio dello Stato. Tuttavia lo stato di irreperibilità non equivale a mancata presenza del beneficiario nel territorio dello Stato ed in ogni caso si è chiaramente in presenza di una situazione di non addebitabilità al percipiente della erogazione ritenuta non dovuta, idonea a ingenerare nel percipiente il legittimo affidamento della debenza della prestazione assistenziale, non risultando che l'assistita, prima della lettera di indebito, sia mai stata invitata a regolarizzare la propria posizione presso il Comune. Ne consegue che, in riforma della gravata sentenza, deve essere dichiarata la irripetibilità dell'importo richiesto dall' CP_1 all'appellante, trattandosi di somme erogate a titolo assistenziale, in presenza di una situazione idonea a generare affidamento nel percettore, senza che sia provata la carenza del requisito oggettivo della presenza sul territorio italiano. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza come per legge e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, così determinata in applicazione dei criteri previsti dal
D.M. 147/2022, con attribuzione ai procuratori antistatari
PQM
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza dichiara l'irripetibilità della somma di euro 4763,42 pretesa dall' . Condanna l' al pagamento delle spese di lite CP_1 CP_1
liquidate per il primo grado in complessivi euro 890,00 e per il presente grado in complessivi euro
970,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15% da distrarsi
La Presidente
AR TO ZI