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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4389/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Federica Izzo all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 19.12.2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 4389/2022
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Chiara Tignola e Giuseppina Corrado Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rapp.to e difeso come in atti
RESISTENTE
Oggetto: prestazione Fondo di Garanzia presso l' CP_2
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.03.2022 parte ricorrente deduceva:
- Di aver lavorato alle dipendenze della società Novatel s.r.l. con contratto a tempo indeterminato, qualifica di operaio, livello 4 di categoria, dal 17.07.1995 al 20.12.2014; CP_
- Che in data 27/01/2021 inoltrava presso l' competente territorialmente domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il Trattamento di fine Rapporto Prot. CP_2
N.5100.27/01/2021.0078400 ammontante ad €.2407,12 quale importo ammesso con verbale di stato passivo esecutivo del 12.11.2020 del Tribunale di Napoli Sezione Fallimentare fall.to Novatel S.r.l. n.144/2017 n.ro cronologico 277;
1 CP_
- Che l' con nota del 10.03.2021 provvedeva a rigettare la domanda n.ro CP_ 5100.27.01.2021.0078400 del 27.01.2021 rif. Pratica 0002702000 adducendo la seguente motivazione: “domanda liquidata da Napoli Camaldoli-35674/5105; CP_
- Che l' di Napoli Camaldoli, invero, nell'anno 2019 ha provveduto alla liquidazione del
TFR riconosciuto alla istante con verbale di stato passivo esecutivo del 09.11.2017 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella procedura fallimentare nei confronti della
Novatel SRL con riferimento alla domanda n.46 presentata dalla istante ove con parere favorevole veniva ammesso in favore dell'istante l'importo di €.3155,99 quale TFR al netto delle ritenute fiscali già calcolate e trattenute in busta paga dalla datrice;
- Che, pertanto, provvedeva in data 21.11.2018 ex art.2 L.297/82 ad inoltrare al Fondo
CP_ Garanzia territorialmente domanda di intervento per la liquidazione del TFR netto ammesso con verbale di stato esecutivo del 09.11.2017 ed ammontante ad €.3155,99;
- che l'Istituto di Napoli Vomero, gestore per legge del Fondo di Garanzia, all'atto del CP_2
pagamento delle prestazioni dovute ex lege 297/1982 non essendo stata versata se pur trattenuta e calcolata in busta paga dalla datrice la ritenuta fiscale sul Tfr spettante alla istante, operava quale sostituto d'imposta la ritenuta fiscale destinata all'erario, detraendo in compensazione dall'importo ammesso di €.3155,99 la somma di €.2740,18 quale ritenuta fiscale complessiva calcolata sugli anticipi soggetti a ritenuta corrispondendo l'importo di
€.544,78;
- Che avverso tale diniego presentava al di Napoli a mezzo pec in Controparte_3
data 18.06.2021 ed in data 07.10.2021 ricorso in via amministrativa della domanda di CP_ intervento al Fondo Garanzia per il TFR protocollo n.ro 5100.27.01.2021.0078400 del
27.01.2021 esponendo le ragioni a fondamento del suo diritto alla liquidazione del Tfr residuo ex art.2 L.297/82, chiedendo, altresì, il riesame della pratica, senza ottenere alcun riscontro nel termine previsto dalla legge.
Chiedeva pertanto di accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare il proprio diritto alla CP_ liquidazione dall' Fondo di Garanzia del Tfr lordo del rapporto di lavoro con la società
Novatel Srl ed ammontante ad €.2407,12, oltre accessori come da verbale di stato passivo esecutivo del 12.11.2020 del Tribunale di Napoli Sez. Fallimentare Fall.to n.144/2017 ( art.2
L.297/82); Condannare l' , Fondo di Garanzia, in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 2.407,12 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di deposito dello stato passivo ad oggi;
Condannare, di conseguenza, l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_4
delle spese, e competenze del presente procedimento, con attribuzione.
2 Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata in data 3.8.2023 si costituiva l' , CP_2
chiedendo il rigetto del ricorso con diffuse argomentazioni.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
In primo luogo, alcuna prescrizione risulta maturata in quanto la ricorrente ha dato prova di aver presentato domanda per l'accesso al Fondo di Garanzia in data 27.1.2021 nel termine di un anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo ad opera del curatore del
12.11.2020.
Nel merito, il Fondo di Garanzia ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del tfr spettante al lavoratore.
Presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia sono:
a) l'apertura di una procedura concorsuale per il datore di lavoro;
b) la cessazione del rapporto di lavoro;
c) l'esistenza del credito per tfr rimasto insoluto;
CP_
d) l'ammissione del credito allo stato passivo (cfr. Circ. n. 53 del 7.3.07). ciò premesso, osserva il Tribunale che, nel caso di specie, parte ricorrente ha dato prova della sussistenza di tutti i presupposti per accedere al Fondo di Garanzia . CP_2
Ha infatti fornito prova che il rapporto di lavoro alle dipendenze della Novatel s.r.l. è cessato in data 20.12.2014; di essere stato ammessa al passivo fallimentare con verbale di stato passivo esecutivo del 12.11.2020 del Tribunale di Napoli Sezione Fallimentare fall.to
Novatel S.r.l. n.144/2017 n.ro cronologico 277 per la somma di €.2407,12; di aver presentato in data 27/01/2021 domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il
Trattamento di fine Rapporto Prot. N.5100.27/01/2021.0078400. CP_2
La domanda pertanto deve trovare accoglimento e l' va condannato al pagamento della CP_2
somma di € 2.407,12, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data di maturazione all'effettivo pagamento.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e valore della causa, nonché dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' in persona del legale rapp.te CP_2
p.t., a corrispondere alla ricorrente la somma di € 2.407,12 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3 condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in ,00 per CP_2
compensi professionali oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione.
Aversa, 17.1.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Federica Izzo all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 19.12.2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 4389/2022
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Chiara Tignola e Giuseppina Corrado Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rapp.to e difeso come in atti
RESISTENTE
Oggetto: prestazione Fondo di Garanzia presso l' CP_2
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.03.2022 parte ricorrente deduceva:
- Di aver lavorato alle dipendenze della società Novatel s.r.l. con contratto a tempo indeterminato, qualifica di operaio, livello 4 di categoria, dal 17.07.1995 al 20.12.2014; CP_
- Che in data 27/01/2021 inoltrava presso l' competente territorialmente domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il Trattamento di fine Rapporto Prot. CP_2
N.5100.27/01/2021.0078400 ammontante ad €.2407,12 quale importo ammesso con verbale di stato passivo esecutivo del 12.11.2020 del Tribunale di Napoli Sezione Fallimentare fall.to Novatel S.r.l. n.144/2017 n.ro cronologico 277;
1 CP_
- Che l' con nota del 10.03.2021 provvedeva a rigettare la domanda n.ro CP_ 5100.27.01.2021.0078400 del 27.01.2021 rif. Pratica 0002702000 adducendo la seguente motivazione: “domanda liquidata da Napoli Camaldoli-35674/5105; CP_
- Che l' di Napoli Camaldoli, invero, nell'anno 2019 ha provveduto alla liquidazione del
TFR riconosciuto alla istante con verbale di stato passivo esecutivo del 09.11.2017 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella procedura fallimentare nei confronti della
Novatel SRL con riferimento alla domanda n.46 presentata dalla istante ove con parere favorevole veniva ammesso in favore dell'istante l'importo di €.3155,99 quale TFR al netto delle ritenute fiscali già calcolate e trattenute in busta paga dalla datrice;
- Che, pertanto, provvedeva in data 21.11.2018 ex art.2 L.297/82 ad inoltrare al Fondo
CP_ Garanzia territorialmente domanda di intervento per la liquidazione del TFR netto ammesso con verbale di stato esecutivo del 09.11.2017 ed ammontante ad €.3155,99;
- che l'Istituto di Napoli Vomero, gestore per legge del Fondo di Garanzia, all'atto del CP_2
pagamento delle prestazioni dovute ex lege 297/1982 non essendo stata versata se pur trattenuta e calcolata in busta paga dalla datrice la ritenuta fiscale sul Tfr spettante alla istante, operava quale sostituto d'imposta la ritenuta fiscale destinata all'erario, detraendo in compensazione dall'importo ammesso di €.3155,99 la somma di €.2740,18 quale ritenuta fiscale complessiva calcolata sugli anticipi soggetti a ritenuta corrispondendo l'importo di
€.544,78;
- Che avverso tale diniego presentava al di Napoli a mezzo pec in Controparte_3
data 18.06.2021 ed in data 07.10.2021 ricorso in via amministrativa della domanda di CP_ intervento al Fondo Garanzia per il TFR protocollo n.ro 5100.27.01.2021.0078400 del
27.01.2021 esponendo le ragioni a fondamento del suo diritto alla liquidazione del Tfr residuo ex art.2 L.297/82, chiedendo, altresì, il riesame della pratica, senza ottenere alcun riscontro nel termine previsto dalla legge.
Chiedeva pertanto di accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare il proprio diritto alla CP_ liquidazione dall' Fondo di Garanzia del Tfr lordo del rapporto di lavoro con la società
Novatel Srl ed ammontante ad €.2407,12, oltre accessori come da verbale di stato passivo esecutivo del 12.11.2020 del Tribunale di Napoli Sez. Fallimentare Fall.to n.144/2017 ( art.2
L.297/82); Condannare l' , Fondo di Garanzia, in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 2.407,12 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di deposito dello stato passivo ad oggi;
Condannare, di conseguenza, l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_4
delle spese, e competenze del presente procedimento, con attribuzione.
2 Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata in data 3.8.2023 si costituiva l' , CP_2
chiedendo il rigetto del ricorso con diffuse argomentazioni.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
In primo luogo, alcuna prescrizione risulta maturata in quanto la ricorrente ha dato prova di aver presentato domanda per l'accesso al Fondo di Garanzia in data 27.1.2021 nel termine di un anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo ad opera del curatore del
12.11.2020.
Nel merito, il Fondo di Garanzia ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del tfr spettante al lavoratore.
Presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia sono:
a) l'apertura di una procedura concorsuale per il datore di lavoro;
b) la cessazione del rapporto di lavoro;
c) l'esistenza del credito per tfr rimasto insoluto;
CP_
d) l'ammissione del credito allo stato passivo (cfr. Circ. n. 53 del 7.3.07). ciò premesso, osserva il Tribunale che, nel caso di specie, parte ricorrente ha dato prova della sussistenza di tutti i presupposti per accedere al Fondo di Garanzia . CP_2
Ha infatti fornito prova che il rapporto di lavoro alle dipendenze della Novatel s.r.l. è cessato in data 20.12.2014; di essere stato ammessa al passivo fallimentare con verbale di stato passivo esecutivo del 12.11.2020 del Tribunale di Napoli Sezione Fallimentare fall.to
Novatel S.r.l. n.144/2017 n.ro cronologico 277 per la somma di €.2407,12; di aver presentato in data 27/01/2021 domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il
Trattamento di fine Rapporto Prot. N.5100.27/01/2021.0078400. CP_2
La domanda pertanto deve trovare accoglimento e l' va condannato al pagamento della CP_2
somma di € 2.407,12, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data di maturazione all'effettivo pagamento.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e valore della causa, nonché dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' in persona del legale rapp.te CP_2
p.t., a corrispondere alla ricorrente la somma di € 2.407,12 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3 condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in ,00 per CP_2
compensi professionali oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione.
Aversa, 17.1.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
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