Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 8349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8349 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08349/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03218/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3218 del 2024, proposto da
SC D'Angelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Luca Lemmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Gabriele NO, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;
per l'annullamento
a) della disposizione dirigenziale n.120/A del 17.05.2024, notificata il successivo 11.06.2024, con cui l’Amministrazione ordinava, ai sensi dell’art.33 del D.P.R.380/2001 smi, al ricorrente la demolizione entro 60 giorni delle opere abusive site in Napoli alla via SC Netti
n.67 nonché il ripristino dello stato dei luoghi;
b) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi e per quanto di ragione, il verbale di sopralluogo del 20.04.2023 e successiva n.37080/PG/2023/342478 del 21.04.2023 degli Agenti della Unità Operativa Edilizia (UOTE) del Servizio di Polizia Locale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa IT CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un immobile, sito in Napoli alla via SC Netti n. 67.
Il Comune di Napoli, con disposizione n.120/A del 17.05.2024, gli ha ingiunto, sulla scorta dei rilievi eseguiti dagli Agenti del Servizio Autonomo Polizia Locale il 21.04.2023, la demolizione delle opere abusive, riscontrate sul predetto immobile e consistenti in una veranda posta sul balcone di circa mq. 3 ed in un muro di tompagno, con creazione di un nuovo vano di circa mt. 1,80 x 1,60.
Il ricorrente insorge avverso il suindicato provvedimento, deducendo che le opere sanzionate erano legittime, in quanto la precedente proprietaria dell’immobile le aveva realizzate, in virtù di una denuncia di inizio attività, del 22.02.2000, prot. n. 364, mai opposta dall’Amministrazione. Per tali opere, il tecnico incaricato aveva anche presentato il certificato di fine lavori e collaudo, in data 26.04.2000 prot. n. 918, attestando che l’esecuzione delle stesse era avvenuta in conformità al progetto presentato. Il Comune, poi, non aveva valutato l’impossibilità, e/o comunque la non obbligatorietà, del ripristino, considerato anche il decreto salva casa di cui al D.L. 69/2024, vigente al momento dell’adozione dell’ordinanza gravata. Il ripristino dello stato dei luoghi, infatti, non sarebbe più stato dovuto, dal momento che le opere descritte, a prescindere dal fatto che erano state regolarmente autorizzate, avrebbero potuto comunque essere eseguite senza titolo, rientrando nella nozione di edilizia libera.
La veranda, in particolare, costituiva un semplice volume tecnico per alloggio caldaia e servizi igienici e rientrava pienamente anche nelle c.d. tolleranze costruttive.
Ed infine, la demolizione del muro e la presunta creazione di un nuovo vano, a parità di spazi e volumi e superfici, rientrava nell’ambito dei lavori legittimati con la DIA e non poteva essere considerata come ampliamento di volumi, dal momento che rientrava tutto all’interno dell’appartamento.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce di aver acquistato l’immobile solo nel 2022, a distanza di ben 22 anni dall’esecuzione delle opere, da parte del vecchio proprietario, con la conseguenza che non poteva essere individuato quale responsabile del presunto abuso. La demolizione del muro e la presunta creazione di un nuovo vano, a parità di spazi e volumi e superfici, rientrava nella DIA e non poteva essere considerata come un ampliamento di volumi, dal momento che rientrava tutto all’interno dell’appartamento.
Con il terzo motivo, deduceva, infine, l’illegittimità del provvedimento impugnato per lesione dell’affidamento, maturato circa il consolidarsi della DIA e la legittimità delle opere in essa contemplate.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli chiedendo il rigetto del ricorso e depositando, tra l’altro, la nota del Servizio S.U.E. n.893449/2025.
Il ricorrente ha presentato memoria di replica.
Alla udienza pubblica del 19.,11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il provvedimento impugnato, il Comune di Napoli ha ordinato la demolizione di due manufatti ritenuti abusivi e realizzati in ampliamento all’immobile di cui il ricorrente è attualmente proprietario.
Dalla documentazione prodotta in atti, emerge che la sig.ra WA NO AN, precedente proprietaria dell’immobile che ci occupa, aveva presentato al Comune di Napoli la DIA n. 364/2000, avente ad oggetto lavori di diversa distribuzione degli spazi interni e di apposizione di un prospetto in alluminio anodizzato al balcone, per la realizzazione di un locale caldaia e servizi. Per tali opere, risultava anche acquisito dal Comune il certificato di fine lavori e collaudo, del 26.04.2000, n. prot. 918, nel quale il tecnico incaricato attestava che l’esecuzione delle opere era avvenuta in conformità al progetto.
Orbene, a fronte del primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la legittimità dei lavori perché assentiti con la DIA del 2000, mai opposta, il Comune replica che le opere non sarebbero comunque legittime.
Come risulta dalla nota del Servizio S.U.E. n. 893449/2025 (depositata in giudizio), infatti, la DIA prot n. 364 del 22 febbraio 2000 era stata presentata alla Municipalità di Fuorigrotta, non competente da un punto di vista territoriale, dato che l’immobile è sito alla via SC Netti, 67 e ricade nella Municipalità 5 (Vomero - Arenella). Nella relazione tecnica asseverata, poi, il tecnico di parte aveva contraddittoriamente dichiarato che l’immobile è sito in Napoli alla Via Domenico Schiappoli, 25 piano sesto int. 12, indicando, tuttavia, i dati catastali del fabbricato di via SC Netti; tali discordanze non avevano consentito, al Comune, di poter identificare o comunque riferire univocamente ad un immobile l’invocata DIA. E, infine, gli interventi non risultavano regolarmente denunciati al catasto, fino al 16.01.2023, con la conseguenza che la loro realizzazione non poteva essere ricondotta alla DIA del 2000. Più nel dettaglio, anche se una parte degli interventi realizzati era già prevista nella predetta DIA del 2000, la loro esecuzione, oltre 20 anni dopo, faceva si che, nel frattempo, la DIA aveva perso ogni efficacia, per decorrenza del termine triennale entro cui ultimare le opere (cfr. il comma 9 dell’art. 4 del D.L. n. 398/1993 come modificato dal comma 60 dell’art. 2 della L. n. 662/1996).
Ad ogni modo, la “creazione di un nuovo vano” sarebbe stata indubbiamente inquadrabile fra le opere di ristrutturazione edilizia e non di edilizia libera, come sostenuto in ricorso, avendo determinato un aumento volumetrico e, comunque, una modifica del prospetto.
Ciò detto, il Collegio è dell’avviso che il ricorso sia infondato.
La circostanza dedotta in ricorso, circa la presentazione della DIA n. n.364/2000 da parte dell’allora proprietaria dell’immobile, non può essere contestata; tuttavia, esaminando il caso di specie, si osserva che il Comune ha inteso sanzionare opere diverse ed ulteriori, rispetto quelle realizzate in forza di detta DIA. Si è trattato, in particolare, della creazione di un nuovo vano, non ricompreso nei lavori assentiti mediante DIA, risultante dall’inglobamento della “veranda” esistente sul balcone all’appartamento principale, tramite l’edificazione di un muro sullo stesso balcone e la copertura della relativa superficie. In tal modo si è proceduto alla creazione di una nuova volumetria, inglobata nell’appartamento principale tramite nuove tramezzature.
Si osserva, infatti, che, seguito del sopralluogo eseguito in data 20.04.2023, il personale della Polizia Locale di Napoli ha accertato che il muro di tompagno era stato demolito e che era stata realizzata una tramezzatura in blocchi di siporex al grezzo (si veda nota del 21.0.2023 depositata in atti).
La presenza della chiusura del balcone, risulta, poi, comprovata dalla documentazione fotografica prodotta, dallo stesso ricorrente, a corredo dell’ultima memoria del 27.10.2025.
La determinazione assunta dal Comune, quindi, è corretta, atteso che l’intervento in esame costituiva una vera e propria ristrutturazione, che necessitava del titolo abilitativo del permesso di costruire.
In tal senso, sul piano della qualificazione giuridica, precipuo rilievo assume la creazione di un nuovo volume, incidente anche sotto il profilo dell’alterazione dei prospetti e della sagoma dell’edificio.
In senso analogo, questo Tribunale ha ritenuto che “la realizzazione di una veranda rappresenta un intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio con incremento delle superfici e dei volumi, come tale, subordinato a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, co., D.P.R. n. 380 del 2001, non essendosi, al riguardo, in giurisprudenza mai dubitato che gli interventi edilizi che determinano una variazione planovolumentrica e architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzati, quali le verande edificate sulla balconata di un appartamento, sono soggetti al preventivo rilascio del permesso di costruire. Ciò in quanto, in materia edilizia, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico - giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata a non sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile” (T.A.R. Napoli sez. IV, 17 aprile 2019, n. 2318).
Ancora, il Collegio ritiene che il richiamo alla natura pertinenziale del nuovo manufatto non risulti dirimente. Il ricorrente, infatti, lamenta l’illegittimità della gravata ordinanza, che originerebbe dall’erronea qualificazione dell'intervento abusivo come di ristrutturazione, trattandosi – a suo parere – di opere pertinenziali e, comunque, di modesta rilevanza.
Il motivo è infondato, in quanto, dalla documentazione prodotta in giudizio e tenuto conto delle caratteristiche dell’intervento abusivo realizzato, come risultanti anche dalla parte motiva dell’ordine di demolizione, emerge che l’intervento posto in essere costituisce, a tutti gli effetti, una nuova costruzione, avendo comportato un aumento volumetrico ed un mutamento del prospetto e della sagoma dell’edificio.
Non influiscono, poi, in senso favorevole alla tesi del ricorrente la natura meramente interna dei lavori e le loro modeste dimensioni, né è utilmente evocabile il richiamo alla soglia di tolleranza del 2% delle misure progettuali, perché, nel caso di specie, non si è in presenza di costruzione in difformità del titolo abilitativo, ma di una superfetazione, realizzata in assenza di un (nuovo) titolo edilizio. Ad ogni modo, il ricorrente si è limitato a richiamare le c.d. tolleranze costruttive, senza fornire alcun dato numerico, relativo alle dimensioni del manufatto e dell’immobile principale cui esso afferisce.
Ed ancora, quanto agli ulteriori motivi di ricorso, se ne rileva l’infondatezza in quanto è noto che il proprietario di una costruzione abusiva può essere destinatario dell’ordine di demolizione, senza che sia necessario stabilire se egli sia responsabile dell’abuso; non è, infine, configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese e competenze di lite in favore del Comune di Napoli, nella misura di euro 1500,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA NI, Presidente
IT CE, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT CE | PA NI |
IL SEGRETARIO