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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/07/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5194/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 5195/2019 R.G.
TRA
, nella qualità di genitrice esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sulla figlia elettivamente domiciliata in Guardia Persona_1
MO (BN) al C.so Umberto I, n. 347, presso lo studio dell'avv. Silvio
Falato dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura in atti attrice in riassunzione
E
e , elettivamente Parte_2 Parte_3 Parte_4
domiciliati in Telese Terme, alla via Benevento n. 4, presso lo studio dell'avv.
Nicola Di Santo che li rapp.ta e difende giusta procura in atti convenuti in riassunzione
NONCHE'
, residente in [...] al vicolo Adige 12 Controparte_1
convenuta-non costituita
E
pagina 1 di 4 , elettivamente domiciliata in Guardia MO (BN) al C.so Persona_1
Umberto I, n. 347, presso lo studio dell'avv. Silvio Falato dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura in atti terza intervenuta
E
PUBBLICO MINISTERO; interventore necessario avente ad oggetto: “Dichiarazione giudiziale di paternità/maternità naturale di minorenne-merito (art. 269 cc).”.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, , nella Parte_1
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su Persona_1
premesso di aver intrattenuto dal 2003 una relazione sentimentale con Per_2
(deceduto in data 2.9.2007), dalla quale in data 4.8.2004 era nata la
[...]
figlia prontamente riconosciuta dalla sola madre, conveniva in giudizio R_
gli eredi del , chiedendo al Tribunale l'accertamento della paternità e la Pt_2
condanna degli eredi al pagamento del risarcimento endofamiliare.
Costituitisi in giudizio, i convenuti eccepivano in via preliminare la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, essendo decorsi oltre quindici anni dalla nascita della piccola alla notifica della citazione, e nel merito R_
contestavano la quantificazione dei danni, atteso che la minore aveva solo tre anni al momento del decesso del . Pt_2
Disposta l'interruzione del giudizio per intervenuto decesso del difensore dei convenuti, il processo veniva riassunto con ricorso depositato in data
5.2.2024.
Con comparsa depositata in pari data interveniva in giudizio R_
, nelle more divenuta maggiorenne, che si associava a tutte le richieste
[...]
formulata dalla madre.
Con comparse depositate in data 23.5.24 si costituivano con nuovo difensore , e che chiedevano Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagina 2 di 4 in via preliminare dichiararsi l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini previsti ex art. 305 c.p.c.
Con atto del 18.9.24 il PM nulla opponeva.
Ciò premesso, va dichiarata l'estinzione del giudizio, stante la mancata riassunzione del processo nei termini.
E' noto che la morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata ( Cass.civ. sez. 3, sent. n. 1574 del 24.01.2020).
E' stato altresì precisato che il termine per la riassunzione del giudizio interrotto a seguito della morte del difensore di una parte decorre non dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, ma da quello in cui una delle parti ne abbia avuto conoscenza legale, tale potendosi intendere quella conseguita mediante atti processuali, senza che abbia alcun rilievo il momento ove sia adottato il successivo provvedimento giudiziale dell'intervenuta interruzione che ha natura meramente ricognitiva.
In particolare, come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata sul punto, in tema di interruzione del processo per morte del difensore di una delle parti, il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento morte acquisita tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo, alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita (Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10594 del 16/04/2019).
Ciò premesso, nella specie, a seguito di comunicazione a mezzo pec del decesso dell'unico difensore costituito dei convenuti, con allegato certificato di morte, con ordinanza del 21 luglio 2023 la causa veniva rimessa sul ruolo e all'udienza dell'8 novembre 2023 il processo veniva interrotto.
In applicazione dei principi innanzi esposti deve quindi ritenersi che, nella fattispecie in esame, l'ordinanza di rimessione sul ruolo assurga certamente ad atto idoneo alla conoscenza legale dell'evento interruttivo, con conseguente decorso del termine per la riassunzione del processo dalla pagina 3 di 4 comunicazione del provvedimento (avvenuta in data 25 luglio 2023), atteso che
è da tale momento che l'altra parte ha avuto contezza dell'evento interruttivo.
Né puà seriamente dubitarsi dell'idoneità dell'ordinanza di rimessione sul ruolo alla conoscenza legale dell'evento interruttivo, trattandosi di un provvedimento del procedimento contenente espresso riferimento al decesso del procuratore dell'altra parte e regolarmente comunicato alle parti.
Di talchè l'atto di riassunzione, depositato solo in data 5.2.2024 e quindi ben oltre il termine perentorio fissato dall'art. 305 c.p.c..deve ritenersi tardivo e pertanto il processo va dichiarato estinto.
La definizione del procedimento con una pronuncia in rito induce il tribunale a ritenere esistenti eccezionali motivi per dichiarare integralmente compensate tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Le spese di ctu devono invece essere poste a carico di tutte le parti come da decreto di liquidzione in atti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. spese compensate;
3. pone definitivamente a carico di tutte le parti le spese di ctu liquidate come da separato decreto.
Benevento, 9 luglio 2025
IL GIUDICE EST.
DOTT. SSA ENRICA NASTI
IL PRESIDENTE
DOTT. ENNIO RICCI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 5195/2019 R.G.
TRA
, nella qualità di genitrice esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sulla figlia elettivamente domiciliata in Guardia Persona_1
MO (BN) al C.so Umberto I, n. 347, presso lo studio dell'avv. Silvio
Falato dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura in atti attrice in riassunzione
E
e , elettivamente Parte_2 Parte_3 Parte_4
domiciliati in Telese Terme, alla via Benevento n. 4, presso lo studio dell'avv.
Nicola Di Santo che li rapp.ta e difende giusta procura in atti convenuti in riassunzione
NONCHE'
, residente in [...] al vicolo Adige 12 Controparte_1
convenuta-non costituita
E
pagina 1 di 4 , elettivamente domiciliata in Guardia MO (BN) al C.so Persona_1
Umberto I, n. 347, presso lo studio dell'avv. Silvio Falato dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura in atti terza intervenuta
E
PUBBLICO MINISTERO; interventore necessario avente ad oggetto: “Dichiarazione giudiziale di paternità/maternità naturale di minorenne-merito (art. 269 cc).”.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, , nella Parte_1
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su Persona_1
premesso di aver intrattenuto dal 2003 una relazione sentimentale con Per_2
(deceduto in data 2.9.2007), dalla quale in data 4.8.2004 era nata la
[...]
figlia prontamente riconosciuta dalla sola madre, conveniva in giudizio R_
gli eredi del , chiedendo al Tribunale l'accertamento della paternità e la Pt_2
condanna degli eredi al pagamento del risarcimento endofamiliare.
Costituitisi in giudizio, i convenuti eccepivano in via preliminare la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, essendo decorsi oltre quindici anni dalla nascita della piccola alla notifica della citazione, e nel merito R_
contestavano la quantificazione dei danni, atteso che la minore aveva solo tre anni al momento del decesso del . Pt_2
Disposta l'interruzione del giudizio per intervenuto decesso del difensore dei convenuti, il processo veniva riassunto con ricorso depositato in data
5.2.2024.
Con comparsa depositata in pari data interveniva in giudizio R_
, nelle more divenuta maggiorenne, che si associava a tutte le richieste
[...]
formulata dalla madre.
Con comparse depositate in data 23.5.24 si costituivano con nuovo difensore , e che chiedevano Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagina 2 di 4 in via preliminare dichiararsi l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini previsti ex art. 305 c.p.c.
Con atto del 18.9.24 il PM nulla opponeva.
Ciò premesso, va dichiarata l'estinzione del giudizio, stante la mancata riassunzione del processo nei termini.
E' noto che la morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata ( Cass.civ. sez. 3, sent. n. 1574 del 24.01.2020).
E' stato altresì precisato che il termine per la riassunzione del giudizio interrotto a seguito della morte del difensore di una parte decorre non dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, ma da quello in cui una delle parti ne abbia avuto conoscenza legale, tale potendosi intendere quella conseguita mediante atti processuali, senza che abbia alcun rilievo il momento ove sia adottato il successivo provvedimento giudiziale dell'intervenuta interruzione che ha natura meramente ricognitiva.
In particolare, come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata sul punto, in tema di interruzione del processo per morte del difensore di una delle parti, il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento morte acquisita tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo, alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita (Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10594 del 16/04/2019).
Ciò premesso, nella specie, a seguito di comunicazione a mezzo pec del decesso dell'unico difensore costituito dei convenuti, con allegato certificato di morte, con ordinanza del 21 luglio 2023 la causa veniva rimessa sul ruolo e all'udienza dell'8 novembre 2023 il processo veniva interrotto.
In applicazione dei principi innanzi esposti deve quindi ritenersi che, nella fattispecie in esame, l'ordinanza di rimessione sul ruolo assurga certamente ad atto idoneo alla conoscenza legale dell'evento interruttivo, con conseguente decorso del termine per la riassunzione del processo dalla pagina 3 di 4 comunicazione del provvedimento (avvenuta in data 25 luglio 2023), atteso che
è da tale momento che l'altra parte ha avuto contezza dell'evento interruttivo.
Né puà seriamente dubitarsi dell'idoneità dell'ordinanza di rimessione sul ruolo alla conoscenza legale dell'evento interruttivo, trattandosi di un provvedimento del procedimento contenente espresso riferimento al decesso del procuratore dell'altra parte e regolarmente comunicato alle parti.
Di talchè l'atto di riassunzione, depositato solo in data 5.2.2024 e quindi ben oltre il termine perentorio fissato dall'art. 305 c.p.c..deve ritenersi tardivo e pertanto il processo va dichiarato estinto.
La definizione del procedimento con una pronuncia in rito induce il tribunale a ritenere esistenti eccezionali motivi per dichiarare integralmente compensate tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Le spese di ctu devono invece essere poste a carico di tutte le parti come da decreto di liquidzione in atti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. spese compensate;
3. pone definitivamente a carico di tutte le parti le spese di ctu liquidate come da separato decreto.
Benevento, 9 luglio 2025
IL GIUDICE EST.
DOTT. SSA ENRICA NASTI
IL PRESIDENTE
DOTT. ENNIO RICCI
pagina 4 di 4