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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/05/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1165/2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv.ti ROCCA - PASCALE) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott.ssa CESARO)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della scuola - Carta docente - Retribuzione professionale Premesso: la parte ricorrente, nella sua qualità di docente a tempo determinato negli aa.ss. dal
2019/2020 al 2023/2024, lamenta l'omesso riconoscimento ed erogazione in suo favore dei seguenti emolumenti: cd. Carta elettronica docente, di cui all'art. 1 comma 121, L. 107/2015 (aa.ss.
2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024);
Retribuzione Professionale Docente, ex art. 7 C.C.N.L. 15.3.2001 (a.s. 2020/2021).
Il convenuto resiste all'avversaria domanda ed eccepisce in via CP_1 preliminare la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. relativamente all'a.s.
2019/2020.
Carta docente
Sussistono i presupposti per riconoscere alla docente l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c.
121 della L. 107/2015.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 alla parte ricorrente la in relazione agli aa.ss. sopra specificati, oltre Parte_2 interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
E' fondata l'eccezione di parziale prescrizione (quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c.) del credito con riguardo all'a.s. 2019/2020. La S. C. ha puntualizzato che «la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio».
Occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 5, c. 3, D.P.C.M. 28/11/2026, l'avente diritto poteva richiedere la Carta Docenti, a partire dall'a.s. 2017/2018, dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno, per cui nell'a.s. 2019/2020 la prescrizione ha iniziato a decorrere – ex art. 2935 cod. civ. – dalla data di conferimento dell'incarico o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dal 1° settembre dello stesso anno.
Nel caso di specie, la ricorrente ha ricevuto l'incarico il 04/10/2019, e da quella data non v'è dubbio che era in condizione di far valere il proprio diritto (art. 2935 cod. civ.); conseguentemente, il credito relativo all'a.s. 2019/2020 si è prescritto alla data del 04/10/2024, in assenza di idonei e tempestivi atti interruttivi anteriori alla notificazione del ricorso (la diffida – peraltro tardivamente prodotta da parte ricorrente – è stata ricevuta il 29/11/2024).
Retribuzione Professionale Docente
Spetta anche al docente a tempo determinato la Retribuzione Professionale Docente istituita dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, per le ragioni espresse dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza 27/7/2018 n. 20015: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio».
Conseguentemente, accertato il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del C.C.N.L., il
[...]
deve essere condannato al pagamento in suo Controparte_1 favore delle differenze retributive maturate nel periodo oggetto di causa, nella misura non contestata di € 1.561,87, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore complessivo delle domande, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Non è possibile accordare il richiesto aumento ex art. 4 c. 1 bis d.m. 55/2014, in quanto il ricorso risulta privo di collegamenti informatici idonei ad agevolarne la consultazione o la fruizione.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa domanda ed eccezione respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente la di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, Parte_2 in relazione agli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente di € 1.561,87, oltre interessi, a titolo di
R.P.D. in relazione al periodo oggetto di causa;
condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 di lite che liquida in € 1.030,00 oltre rimb. forf., c.p.a., IVA e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Torino, il 6 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1165/2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv.ti ROCCA - PASCALE) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott.ssa CESARO)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della scuola - Carta docente - Retribuzione professionale Premesso: la parte ricorrente, nella sua qualità di docente a tempo determinato negli aa.ss. dal
2019/2020 al 2023/2024, lamenta l'omesso riconoscimento ed erogazione in suo favore dei seguenti emolumenti: cd. Carta elettronica docente, di cui all'art. 1 comma 121, L. 107/2015 (aa.ss.
2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024);
Retribuzione Professionale Docente, ex art. 7 C.C.N.L. 15.3.2001 (a.s. 2020/2021).
Il convenuto resiste all'avversaria domanda ed eccepisce in via CP_1 preliminare la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. relativamente all'a.s.
2019/2020.
Carta docente
Sussistono i presupposti per riconoscere alla docente l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c.
121 della L. 107/2015.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 alla parte ricorrente la in relazione agli aa.ss. sopra specificati, oltre Parte_2 interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
E' fondata l'eccezione di parziale prescrizione (quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c.) del credito con riguardo all'a.s. 2019/2020. La S. C. ha puntualizzato che «la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio».
Occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 5, c. 3, D.P.C.M. 28/11/2026, l'avente diritto poteva richiedere la Carta Docenti, a partire dall'a.s. 2017/2018, dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno, per cui nell'a.s. 2019/2020 la prescrizione ha iniziato a decorrere – ex art. 2935 cod. civ. – dalla data di conferimento dell'incarico o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dal 1° settembre dello stesso anno.
Nel caso di specie, la ricorrente ha ricevuto l'incarico il 04/10/2019, e da quella data non v'è dubbio che era in condizione di far valere il proprio diritto (art. 2935 cod. civ.); conseguentemente, il credito relativo all'a.s. 2019/2020 si è prescritto alla data del 04/10/2024, in assenza di idonei e tempestivi atti interruttivi anteriori alla notificazione del ricorso (la diffida – peraltro tardivamente prodotta da parte ricorrente – è stata ricevuta il 29/11/2024).
Retribuzione Professionale Docente
Spetta anche al docente a tempo determinato la Retribuzione Professionale Docente istituita dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, per le ragioni espresse dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza 27/7/2018 n. 20015: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio».
Conseguentemente, accertato il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del C.C.N.L., il
[...]
deve essere condannato al pagamento in suo Controparte_1 favore delle differenze retributive maturate nel periodo oggetto di causa, nella misura non contestata di € 1.561,87, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore complessivo delle domande, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Non è possibile accordare il richiesto aumento ex art. 4 c. 1 bis d.m. 55/2014, in quanto il ricorso risulta privo di collegamenti informatici idonei ad agevolarne la consultazione o la fruizione.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa domanda ed eccezione respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente la di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, Parte_2 in relazione agli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente di € 1.561,87, oltre interessi, a titolo di
R.P.D. in relazione al periodo oggetto di causa;
condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 di lite che liquida in € 1.030,00 oltre rimb. forf., c.p.a., IVA e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Torino, il 6 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo