Versione
6 ottobre 1951
6 ottobre 1951
Art. 19.
Le procedure contemplate nella presente legge, debbono essere osservate anche in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di polizze, certificati o altri documenti, comunque denominati, nominativi o al portatore, rappresentativi di titoli o valori in genere depositati presso le aziende di credito e gli enti e societa' di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 , e successive modificazioni.
Le procedure contemplate nella presente legge, debbono essere osservate anche in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di polizze, certificati o altri documenti, comunque denominati, nominativi o al portatore, rappresentativi di titoli o valori in genere depositati presso le aziende di credito e gli enti e societa' di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 , e successive modificazioni.
Giurisprudenza • +500
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