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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/07/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott. Lorenzo FABRIS - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 3264/2023 del Tribunale di Genova promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Ceino, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Genova, Corso Buenos Aires 21/4, come da mandato in atti
Appellante contro rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ernesto Pugliese e Tommaso Melandri, CP_1 ed elettivamente domiciliata presso il loro studio Genova, Via dei SS. Giacomo e Filippo n.
15/6, come da mandato in atti
Appellata
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore, NT rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Giorgini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, via G. Torti 38/2, come da mandato in atti
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
“Piaccia lla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis – in via principale e nel merito, accogliere il gravame per i motivi tutti dedotti nel proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3264/2023, resa inter partes dal Tribunale di Genova, Sezione Civile II, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Cristina Buttiglione R.G. n. 2205/2021, pubblicata
28/12/2023, notificata il 09/01/2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis previe le declare ed i provvedimenti del caso tutti meglio visti e ritenuti, se d'occorrenza anche incidenter tantum, sia di merito che istruttori ed anche disponendi d'ufficio: - accertare e dichiarare la resistente dottoressa responsabile dell'esito infausto delle cure CP_1 prestate alla signora per grave negligenza e/o imperizia e/o imprudenza, Parte_1 di cui alla narrativa, documentata in ricorso e negli eventuali atti e verbali successivi, e delle gravi ripercussioni per i due interventi chirurgici subiti, invalidità temporanea e postumi permanenti residuati con nesso di causalità con la condotta medica e sanitaria non conforme al principio della “sicurezza delle cure in sanità” ed alle linee guida della buona pratica clinica, e/o con negligenza, imprudenza e/o imperizia e conseguentemente condannare la resistente, al risarcimento dei danni tutti, nessuno escluso, da costei subiti e subendi, patrimoniali e non, a carattere meramente descrittivo biologici, morali, psicologici, alla vita di relazione, oltre alla rifusione delle spese incontrate, nella misura che risulterà in corso di causa, sulla scorta delle risultanze medico-legali acquisende e quantificande sulla base delle cosidette “tabelle Milanesi” o comunque secundum legem, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge dal fatto all'effettivo soddisfo e con interessi dalla pronuncia a saldo;
- con vittoria dei compensi e spese per i quali il difensore si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni
e le istanze sollevate dagli odierni appellati prima dinanzi il Tribunale e poi nanti questa
Ecc.Ma Corte, per tutti i motivi esposti nell'atto di appello. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, per i quali il difensore si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione. In via istruttoria, si insiste l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
e/o rigettate in primo grado e reiterate in appello per tutte le ragioni esposte sia in prime cure che nella parte motiva dell'appello ed in particolare nello specifico: PREVIA: - ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli: “vero che la signora sul Pt_1 luogo di lavoro negli anni 2016 2017 confessava a colleghe di soffrire di forti dolori alla mestruazione, nel periodo peri-mestruale, e spesso in occasione della defecazione e nei rapporti sessuali. “ Si indica a teste la signora residente in [...]“vero Testimone_1 che negli anni 2016 2017 la signora in occasione delle varie visite dalla dottoressa Pt_1 si faceva accompagnare ora da un amica ora da una collega ed in dette occasioni, in CP_1 attesa di entrare nello studio della dottoressa, si lamentava con esse per la persistenza di forti dolori alla mestruazione, nel periodo peri-mestruale, spesso alla defecazione e nei rapporti sessuali.“ Si indicano a testi le signore e , Testimone_2 Testimone_1 ambedue residenti in [...]; - a seguito dell'esito della prova orale, se del caso, disporre supplemento di CTU e/o chiamata a chiarimenti del Collegio peritale.”
Per l'appellata CP_1
“Voglia la Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis: - in via preliminare, respingere
l'avverso appello in quanto inammissibile ai sensi del primo comma dell'art. 342 c.p.c.; - in via principale, respingere l'avverso appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 1301/2023 del Tribunale di Genova per i motivi meglio esposti in narrativa;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande dell'appellante IG.ra , condannare la terza chiamata Pt_1
in personale del legale rappresentante pro tempore, a NT manlevare, garantire e/o tenere indenne la Dott.ssa da qualsivoglia domanda CP_1 dispiegata nella presente causa dalla IG.ra e/o da qualsiasi conseguenza Pt_1 pregiudizievole che potesse derivare dall'accoglimento di tali domande. In via istruttoria, - si ribadisce l'eccezione d'inammissibilità dei capitoli di prova di controparte in quanto, come meglio esposto in atti, tutti irrilevanti, generici, valutativi e de relato e, solo nella sola denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede ammettersi i capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. e più precisamente: “Vero che, per costante ed immutata prassi dello studio medico della Dott.ssa può accedere alla sala d'attesa ed CP_1 allo studio solo il paziente”; “Vero che tutte le visite svolte dalla Dott.ssa sono state CP_1 svolte alla sola presenza della IG.ra ”; indicando come testimone la IG.ra Pt_1 [...] residente in [...]; - ci si oppone all'avversa istanza di rinnovo e/o supplemento Tes_3 della relazione peritale e/o di chiamata a chiarimento del Collegio peritale;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere disposta l'integrazione dell'elaborato peritale
e/o la chiamata dei CTU a chiarimenti, si insta affinché la Corte d'Appello sottoponga ai CTU anche il riesame delle osservazioni dei CT di parte convenuta appellata Dott.ssa e CP_1 delle eccezioni di cui alle note scritte d'udienza del 18.03.2025 e disponga che i CTU vi diano puntuale e motivato riscontro. Con vittoria di spese come per legge.”
Per l'appellata CP_2
“a) “Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis rejectis, previe le pronunce meglio viste e, in particolare, previa la declaratoria di inammissibilità di qualsivoglia nuova domanda nonché previo il rigetto delle istanze attoree ove riproposte: 1) Nel merito ed via principale respingere la domanda di manleva e/o garanzia proposta, in via subordinata, dalla Dott.ssa ei confronti di essendo infondata in fatto e CP_1 NT in diritto e, allo stato, non provata, nel rapporto principale di danno, la domanda di responsabilità professionale avanzata dalla IG.ra nei confronti della Parte_1 convenuta. 2) Sempre nel merito ed in via principale, nel rapporto assicurativo, respingere la domanda di garanzia e/o manleva proposta dalla Dott.ssa nei confronti di CP_1 per l'insussistenza, allo stato, dei presupposti per NT
l'attivazione e/o l'operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza “ , Parte_2 la mia assicurazione” n° 992033439-07. 3) Sempre nel merito, in via subordinata nel denegato e non creduto caso di accoglimento, anche parziale, della domanda principale avanzata dalla IG.- ra nonché di accoglimento della domanda di garanzia Parte_1
e/o manleva avanzata, in via subordinata, dalla Dott.ssa nei confronti di CP_1
dichiarare la conchiudente società tenuta a prestare la NT copertura assicurativa per la responsabilità accertata in concreto in capo alla Dott.ssa nei limiti, anche di massimale, delle condizioni contrattuali di applicabilità e CP_1 con le esclusioni, le franchigie e/o gli scoperti di cui alla polizza , la mia Parte_2 assicurazione ” n° 992033439-07. 4) Vinte le spese di lite oltre la C.P.A. e l''IVA,gli esborsi
e il rimborso delle spese generali forfettarie del 15% ex art.2 D.M.n.55/2014 nonché le spese di C.T.U.”. Oltre a quelle relative al presente grado di appello: b) Respinga tutti i motivi di appello e confermi l'impugnata sentenza in ogni suo punto, vinte le spese ed onorari del presente grado di giudizio;
c) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dei motivi di appello, o anche solo di alcuni di essi, con conseguente declaratoria di responsabilità in capo all'appellata Dottoressa dichiari la conchiudente società CP_1 tenuta a prestare la copertura assicurativa per la responsabilità accertata in concreto in capo alla Dott.ssa nei limiti, anche di massimale, delle condizioni contrattuali di CP_1 applicabilità e con le esclusioni, le franchigie e/o gli scoperti di cui alla polizza “Sai
Professione, la mia assicurazione” n° 992033439- 07. d) Respinga comunque ogni altra domanda formulata nei confronti di vinte le spese ed onorari di giudizio.” CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale Parte_1 di Genova, per sentirla dichiarare responsabile dell'esito infausto delle cure CP_1 dalla stessa prestate per grave negligenza e/o imperizia e/o imprudenza e delle gravi ripercussioni subite a causa della sua condotta medica non conforme alle linee guida di buona pratica clinica. Domandava condannarla al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi, patrimoniali e non, nonchè biologici, morali, alla vita di relazione, oltre alla rifusione delle spese sostenute.
Parte ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva che: -il giorno 06.05.2016, eseguiva una visita ginecologica presso lo studio privato di specialista ostetrico- CP_1 ginecologa, in quanto da tempo accusava marcata dismenorrea, forti dolori nei rapporti sessuali, sensazione di gonfiore addominale e coliche, con dolori pelvici irradiati al retto e stanchezza continua con grande affaticamento anche per attività fisica molto lieve;
-in tale occasione la specialista non rilevava alcuna patologia e non prescriveva nessuna terapia;
- dato il persistere e l'aggravarsi della sintomatologia, il 30.09.2016 la ricorrente ritornava dalla per un'ulteriore visita specialistica, ma anche questa volta la stessa non riteneva CP_1 necessario prescrivere esami per un approfondimento diagnostico;
-in data 18.01.2017, a seguito di ulteriore visita presso il suo studio, la specialista ginecologa notava la presenza di un corpo luteo di 45 mm e prescriveva alla paziente alcuni esami per sterilità, ma niente altro che potesse chiarire le vere cause di una sintomatologia sempre più grave;
-la paziente decideva quindi di rivolgersi ad un altro specialista, il Dott. , il quale, sulla base Per_1 di un semplice esame clinico, diagnosticava la presenza di endometriosi che, anche in base alla sintomatologia riferita, giudicava molto avanzata e con probabile estensione anche al retto, ritenendo che ormai ci fossero indicazioni specifiche per un intervento chirurgico;
- veniva ricoverata presso l'Ospedale di Peschiera del Garda e operata per via laparoscopica, con resezione rettale con ileostomia temporanea, asportazione disco vaginale di 5 cm, per endometriosi profonda del comparto posteriore del setto retto vaginale, e rioperata il giorno successivo per la chiusura della precedente ileostomia, con ripresa della canalizzazione fisiologica.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto CP_1 delle avverse domande e, previa autorizzazione alla chiamata di NT
, domandava il rigetto delle stesse ovvero, in subordine, la condanna di
[...] [...]
a manlevarla, garantirla e/o tenerla indenne da qualsivoglia domanda. NT
Osservava che si rivolgeva a lei per un consulto medico esclusivamente Parte_1 finalizzato alla ricerca di gravidanza, dato che i suoi tentativi erano stati fino a quel momento infruttuosi, e che la stessa non riferiva di alcun dolore pelvico e non presentava alcun sintomo tale da far sospettare una diagnosi di endometriosi.
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva in giudizio che NT contestava la domanda principale di risarcimento del danno perché priva di giuridico fondamento, e si associava alle difese svolte dall'assicurata. In ordine al rapporto assicurativo, rilevava che la responsabilità professionale per danni a terzi della resistente era garantita da con la polizza “ , la mia NT Parte_2 assicurazione”, in forza della quale l'assicurazione si obbligava a tenere indenne l di quanto questo fosse tenuto a pagare quale civilmente responsabile, Parte_3 escludendo tuttavia dalla copertura le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non fossero designati dalla compagnia.
Il Giudice di primo grado, disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, espletata
CTU medico legale, che escludeva la sussistenza del nesso causale tra l'aggravarsi della patologia endometriosica e la pretesa omessa diagnosi della stessa da parte della dott.ssa emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “RIGETTA Le domande avanzate CP_1 da parte attrice nei confronti di . ND Parte_1 CP_1 [...]
a rifondere le spese sostenute nel presente giudizio dalla convenuta Parte_1 [...]
e dalla terza chiamata , che liquida, in favore di CP_1 Controparte_3 ciascuna, in complessivi € 7.616,00 oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, e spese di ctp se documentate. Pone in via definitiva a carico di Parte_1 le spese della ctu medico-legale, come liquidate in fase istruttoria.”
[...]
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando, previa Parte_1 sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, dichiarare responsabile dell'esito infausto delle cure prestate per grave negligenza e/o CP_1 imperizia e/o imprudenza, e delle gravi ripercussioni per i due interventi chirurgici subiti, con conseguente invalidità temporanea e postumi permanenti residuati, condannandola al risarcimento di tutti i danni subiti.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1)
Errata ricostruzione dei fatti storici e della storia clinica della in relazione all'operato Pt_1 della dottoressa 2) Mancata ammissione dei capitoli di prova orale per testi dedotti;
3) CP_1
Mancata valutazione della conformità a legge della qualifica professionale in capo al dott.
quale componente del collegio peritale con conseguente nullità della CTU;
4) Persona_2
Errate risultanze della ctu medica recepite “tout court” in sentenza dal Tribunale di Genova;
5) Errata decisione del Tribunale sulle conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione da parte della dottoressa 6) Errata ed ingiusta CP_1 applicazione del principio della causalità in relazione alle spese liquidate all'assicuratore terzo chiamato in garanzia impropria;
7) Errata liquidazione dei costi di ctp senza alcun accertamento negli atti di causa in relazione alla loro effettiva esistenza, pertinenza e congruità; 8) Liquidazione duplicata dell'iva sul compenso esposto dal Collegio peritale d'ufficio già comprensivo di iva.
Si costituiva in giudizio domandando, previo rigetto dell'appello in quanto CP_1 inammissibile ai sensi del primo comma dell'art. 342 c.p.c., respingere lo stesso perché infondato in fatto e in diritto o, in subordine, nella ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'appellante, condannare la terza chiamata a manlevarla, CP_2 garantirla e/o tenerla indenne da qualsivoglia domanda dispiegata nella presente causa da e/o da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che potesse derivare Pt_1 Pt_1 dall'accoglimento di tali domande.
Si costituiva, altresì, in giudizio la quale insisteva per NT
l'accoglimento delle conclusioni già rese in primo grado, e domandava respingere tutti i motivi di appello confermando l'impugnata sentenza o, in subordine, in caso di declaratoria di responsabilità in capo all'appellata dichiarare tenuta a prestare la CP_1 CP_2 copertura assicurativa per la responsabilità accertata in concreto, nei limiti, anche di massimale, delle condizioni contrattuali di applicabilità e con le esclusioni, le franchigie e/o gli scoperti di cui alla polizza “ , la mia assicurazione” n° 992033439- 07. Parte_2
Con provvedimento del 14.6.2024 su istanza di parte appellante la Corte disponeva la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata e licenziava ctu con il seguente quesito: “Il C.T.U., previo esame degli atti di causa e della documentazione medica prodotta, visitata la perizianda ed eseguiti gli opportuni accertamenti: dica: 1) Quali fossero le condizioni della p. al momento dell'accesso della medesima presso lo studio della appellata;
2) quali interventi di tipo diagnostico e terapeutico siano stati effettivamente eseguiti sulla persona di parte attrice;
3) se tali interventi diagnostico/curativi risultino conformi alle prescrizioni mediche relative al trattamento dei casi in esame, ovvero a canoni di comune prudenza e diligenza;
4) se la diagnosi da eseguire presentasse carattere di ordinaria difficoltà e routinarietà, ovvero richiedesse speciali cognizioni tecnico- sanitarie, non usuali nella branca specialistica di riferimento, o comunque richiedesse una speciale competenza e perizia;
5) se vi sia collegamento causale - diretto, o in via di concausa – tra l'omissione di interventi diagnosti/terapeutici ed eventuale peggioramento della patologie che hanno afflitto l'appellante, anche considerando gli interventi ai quali la stessa si è successivamente sottoposta.
In caso di individuazione di una colpa professionale sotto il profilo di negligenza, ovvero, imperizia ovvero imprudenza della appellata, causalmente rilevante rispetto alle patologie sulle quali si è successivamente intervenuto , il C.T.U. avendo cura di distinguere le maggiori conseguenze, dica:
1. se, in conseguenza dell'evento dannoso dedotto l'appellante abbia subito una lesione dell'integrità psicofisica e, in caso affermativo, descriva le lesioni riportate dalla stessa, la loro evoluzione, i trattamenti praticati e lo stato attuale delle lesioni medesime;
2. descriva tutti gli eventuali precedenti morbosi che affliggevano l'appellante in epoca anteriore ai fatti di causa, specificandone la natura e l'eventuale invalidità conseguente;
3. determini la durata dell'invalidità temporanea assoluta e di quella parziale riportate da parte attrice per effetto dell'evento dannoso di cui si tratta, indicando l'entità percentuale della seconda;
4. dica se sussistano esiti di carattere permanente derivati dalla vicenda di cui è causa, precisando se lo stato della parte perizianda sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento;
in caso affermativo fornisca tutte le notizie utili su tale evoluzione;
5. nel caso in cui abbia accertato l'esistenza di un'invalidità permanente, la valutino in percentuale, indicando a quale criterio orientativo medico legale (“barème”) abbiano fatto riferimento, tenendo, altresì, in debito conto lo stato di salute pregresso della parte e le eventuali connessioni esistenti, anche ai fini di una valutazione del caso secondo il criterio differenziale;
precisi, inoltre, circa detti postumi se gli stessi siano stati riscontrati obiettivamente, in termini di riscontro medico-legale visivo o strumentale, o se abbiano natura soggettiva, in tal caso specificando sulla base di cosa sia stato fondato il giudizio di attendibilità degli stessi;
nel caso, poi, di rilevante disaccordo tra criteri orientativi indicati dalla medicina legale sulla patologia riscontrata, ovvero nel caso in cui ritenga di doversi discostare da tali indicazioni, esponga le ragioni dell'adesione ad una particolare valutazione, oppure le ragioni per le quali abbia disatteso tali indicazioni;
in tale ultima ipotesi, specifichi il criterio di autonoma determinazione ed il metro valutativo utilizzati;
6. indichi, inoltre, separatamente, in relazione a quanto sopra, il numero degli eventuali interventi chirurgici praticati sulla perizianda e la loro natura;
la durata complessiva espressa in giorni degli eventuali ricoveri ospedalieri;
7. indichi se e in quale misura i postumi accertati come sopra incidano negativamente sull'esercizio delle attività non lavorative limitatamente a quella indicate da parte appellante;
8. indichi, infine, l'ammontare (analitico e complessivo) delle spese mediche e delle cure sostenute e di quelle, eventualmente, da sostenere ritenute necessarie, in relazione a quanto richiesto e dedotto da parte attrice (ove richiesto e dedotto). Nel caso di spese mediche di apprezzabile consistenza sostenute o preventivate presso strutture private, dica se le corrispondenti prestazioni potessero essere eseguite - a parità di tempi di accesso e qualità della prestazione - presso strutture dipendenti o convenzionate con il Servizio
Sanitario Nazionale”.
All'esito del deposito fissava udienza di rimessione della causa in decisione al 10.6.2025.
Con provvedimento dell'11.6.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 10.06.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'appellata ha proposto eccezione di inammissibilità dell'appello, per CP_1 violazione dell'art. 342 c.p.c.
Secondo l'appellata, infatti, l'atto di appello non avrebbe specificato come l'appellante intendeva modificare la sentenza.
L'eccezione è infondata.
Nell'interpretazione dell'art. 342 c.p.c., la giurisprudenza ha affermato che “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 27199/17).
In sostanza, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, al fine di inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Ciò è quanto fatto da parte appellante, considerata la richiesta di rinnovazione di ctu, avente natura percipiente, e di espletare istruttoria orale.
Questa, infatti, ha indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni per cui queste dovrebbero essere riformate. Inoltre, dal contesto dell'atto di appello è chiaramente evincibile quello che, a giudizio di parte appellante, avrebbe dovuto essere il contenuto della sentenza di primo grado: individuare la sussistenza della condotta colposa in capo alla professionista intervenuta ed il nesso causale con il danno asseritamente patito.
Non è, invece, necessario un'indicazione analitica o formale di tale modifica, con un progetto di sentenza alternativa: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Parte appellante si duole della statuizione di primo grado sotto il profilo della: a) errata ricostruzione del fatti storici e della storia clinica della in relazione all'operato della Pt_1 dottoressa b) mancata ammissione dei capitoli di prova orale per testi dedotti;
c) CP_1 mancata valutazione della conformità a legge della qualifica professionale in capo al dott.
quale componente del collegio peritale con conseguente nullità della CTU;
d) Persona_2 valutazione delle errate risultanze della ctu medica, recepite “tout court” dalla sentenza appellata;
e) errata decisione sulle conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione da parte della dottoressa f) errata applicazione del CP_1 principio della causalità in relazione alle spese liquidate all'assicuratore terzo chiamato in garanzia impropria e poste a carico dell'attrice soccombente;
g) errata liquidazione dei costi di ctp a carico dell'attrice soccombente, senza accertamento della loro effettiva esistenza, pertinenza e congruità.”
I capi a, b, c, d sono trattati congiuntamente per ragioni di connessione.
In particolare, con il primo motivo lamenta che la sentenza abbia fatto proprie Parte_1 le conclusioni della ctu licenziata in primo grado, la quale a sua volta si era basata sulle asserzioni della difesa della dott.ssa che durante la cura della protrattasi per CP_1 Pt_1 circa un anno e mezzo (maggio 2016-settembre 2017) non aveva redatto alcuna cartella clinica.
Con il secondo motivo lamenta la mancata ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: “vero che la signora sul luogo di lavoro negli anni 2016 2017 confessava a Pt_1 colleghe di soffrire di forti dolori alla mestruazione, nel periodo peri-mestruale, e spesso in occasione della defecazione e nei rapporti sessuali. “; “vero che negli anni 2016 2017 la signora in occasione delle varie visite dalla dottoressa si faceva Pt_1 CP_1 accompagnare ora da un amica ora da una collega ed in dette occasioni, in attesa di entrare nello studio della dottoressa, si lamentava con esse per la persistenza di forti dolori alla mestruazione, nel periodo peri-mestruale, spesso alla defecazione e nei rapporti sessuali“, contestando la motivazione di genericità ed inammissibilità degli stessi.
Con il terzo motivo è contestata la mancanza di qualifica di medico legale in capo al il dott.
, ctu nominato in primo grado, e dedotta la nullità della perizia per violazione Persona_2 della legge Gelli-Bianco.
Con il quarto motivo sono comunque contestate le conclusioni cui è pervenuta la ctu licenziata in primo grado e ne viene chiesta la rinnovazione.
L'appellata assume sia del tutto giustificata l'assenza di una cartella clinica alla luce CP_1 della prodotta documentazione afferente a prescrizioni, ecografie e monitoraggi, richiamando sul punto il fatto che la ctu ha confermato che gli “esami strumentali effettuati dalla professionista [...] in considerazione della cadenza e della tipologia, appaiono fortemente suggestivi di un monitoraggio dell'ovulazione tesa all'assistenza per una ricerca di gravidanza.
A tal fine deduce di avere visitato la IG.ra in data 6.05.2016, 30.09.2016 e Pt_1
18.01.2017 mentre in data 22.09.2017 esaminava l'esito del monitoraggio nel frattempo effettuato dalla paziente e prescrivere un esame di “isterosalpingografia”.
Rileva come i capitoli di prova testimoniale dell'appellante sono inammissibili in quanto irrilevanti, generici, valutativi e, soprattutto, de relato. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, comma 2, c.p.c. e 13 disp. att. c.p.c., afferma che la scelta dei consulenti tecnici deve essere fatta tra le persone iscritte all'albo istituito presso ogni Tribunale sulla base delle categorie ivi designate, e che il Dott. risulta Per_2 essere iscritto all'albo dei CTU presso il Tribunale di Torino in materia “medicina legale” e specializzazione in “medicina legale civilistica”.
Comunque, sottolinea che l'assenza della specializzazione di medicina legale in capo al
CTU integrerebbe una mera irregolarità della relazione peritale e sarebbe comunque causa di nullità della perizia.
Da ultimo eccepisce che il motivo in ordine alle erronee valutazioni peritali è inammissibile in quanto controparte si limita a ritrascrivere le proprie note d'udienza del 13.10.2022 depositate in primo grado.
Orbene, la sentenza appellata si fonda sui demandati accertamenti peritali, così richiamati:
“i CCTTUU hanno in particolare escluso la sussistenza del nesso di causalità tra l'aggravarsi della patologia endometriosica e la pretesa omessa diagnosi della stessa da parte della dott.ssa affermando che “non ricorre, a parere degli scriventi, un collegamento causale CP_1 diretto né tantomeno concausale tra la patologia sofferta e gli interventi diagnostici e terapeutici praticati. L'invasività dell'intervento chirurgico effettuato fu reso necessario dall'intervenuto aggravamento del quadro clinico sofferto, che comunque non poteva essere né individuato né tantomeno preveduto, secondo un criterio ex ante, all'epoca della presa in carico da parte della dott.ssa CP_1
Secondo la statuizione impugnata, sulla scorda della ctu “con riferimento alla documentazione prodotta in atti, opportunamente rivalutata in corso di operazioni peritali, si ricava, come ampiamente detto, che la paziente si rivolse alla dott.ssa unicamente per CP_1 essere assistita e monitorata nella propria ricerca di gravidanza…. A supporto di tale affermazione, oltre alla terapia prescritta, la tempistica, la cadenza e la tipologia degli esami strumentali effettuati. In particolare le prime 3 ecografie risultarono nei limiti della norma, correttamente a ciò seguì un monitoraggio dell'ovulazione (4 controlli) con prescrizione farmacologica idonea a favorire esclusivamente l'ovulazione e quindi, non avendo ottenuto
i risultati sperati, a distanza di circa 1 anno, fu posta indicazione, come da linee guida della
e Ministero , ad effettuare approfondimento diagnostico e laboratoristico CP_4 CP_5 ricerca delle cause di infertilità cui la paziente non aderì, rivolgendosi, trascorsi ulteriori 2 mesi, ad altro professionista.
In tale ottica, dunque, appare assolutamente inaccettabile l'affermazione dei Consulenti
Tecnici di Parte Ricorrente secondo cui l'esame USG ha modesto se non nullo peso probante anche alla luce del fatto che la ripetizione dell'ecografia transvaginale (tra l'altro prescritta dalla dott.ssa a distanza di 1 anno dal suo ultimo controllo) ad opera del dr. CP_1
Per_
, valse a porre il sospetto di una malattia endometriosica;
il fatto che non sia stata costituita una cartella clinica da parte della dott.ssa non implica necessariamente che CP_1 raccolta anamnestica ed esame obiettivo non siano stati effettuati rispetto ai tempi biologici della progressione dell'endometriosi non esistono riferimenti specifici in Letteratura che indichino la velocità di progressione della malattia, essendo estremamente variabile su base strettamente individuale;
non a caso, nella maggior parte dei casi, la reale estensione e livello di gravità viene quantificata al tavolo operatorio.”
Con riferimento alle prove testimoniali dedotte e sopra riportate si osserva che esse non sono idonee a provare la indicazione di una sintomatologia in capo alla paziente riferita alla professionista e pertanto non spiegano rilievo ai fini di causa al fine di evidenziare una diversa ragione del ricorso alla cure specialistiche rispetto a quanto accertato in primo grado.
Quanto alle doglianze in ordine agli accertamenti peritali, le stesse hanno comportato una rinnovazione delle operazioni peritali con nomina di diversi periti ai quali veniva demandato il quesito sopra riportato.
Dalla ctu espletata nel presente grado di giudizio è emerso che l'appellante “in data
06/05/2016, si sottoponeva ad una visita ginecologica presso lo studio della Dott.ssa CP_1
Specialista in Ginecologia ed Ostetricia. Alla successiva visita del 30/05/2016, la Dott.ssa onsigliava alla p. di eseguire un controllo ad un anno. In realtà, poco dopo, la IG.ra CP_1
si sottoponeva - sempre presso la stessa ginecologa ad una serie di visite per il Pt_1 monitoraggio dell'ovulazione. Indi Il 21/09/2017 la Dott.ssa prescriveva terapia CP_1 estrogenica e progestinica, e il giorno successivo (22/09/2017), consigliava alla p. di sottoporsi ad un percorso diagnostico-terapeutico per infertilità caratterizzato da
“Isterosalpingografia … spermiogramma … FSH LH TSH Ft3 Ft4 Prolattina vit 25 … estradiolo antig mulleriano, anticorpi antinucleo anticorpi anticardiolipina lupus anticoagulant tra il 2° e 5 ° giorno del ciclo … per effettuare PMA … test emoglobinopatie
… gruppo sanguigno e fattore Rh” (esami cui la paziente, tuttavia, non si è mai sottoposta).
Successivamente, in data 28/11/2017, la IG.ra era visitata dal Dott. , Pt_1 Per_1 anch'esso specialista in Ginecologia ed Ostetricia, il quale rilevava “UM 14/11/2017
Tendenza all'oligomenorrea. Frequenti episodi di spotting. Da 3-4 aa ha interrotto CO. Da
Gennaio 2017 ricerca infruttuosa della gravidanza. Visita: . Utero ipomobile non Testimone_4 dolorabile. Il fornice vaginale posteriore appare sede di localizzazione endometriosica di circa 2-3 cmUltimo pap test a Maggio 2017 neg. Utero in asse con rima endometriale in fase. Ovaio di sinistra sede di formazione cistica di 5.4 cm aderente alla parete uterina posteriore e al Ovaio destro "libero" sede di piccola formazione cistica centimetrica Per_3
(endometriosica? funzionale?) Non liquido libero nel Si consiglia approfondimento Per_3 con RM pelvi in vista di intervento chirurgico laparoscopico di asportazione dei focolai endometriosici”. Il 10/01/2018 la p. richiedeva un consulto anche al Dott. , il quale Per_4 evidenziava “VISITA GINECOLOGICA: Vagina: regolare Utero: regolare Setto retto- vaginale: sede di nodulo del diametro di circa 3,5 mm Annesso destro: regolare Annesso sinistro: volume aumentato ECOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINALE Strumento ecografico: Voluson E6 Utero di volume, morfologia ed ecostruttura regolari Il canale cervicale è regolare, senza aspetti di proliferazione della mucosa o raccolte endocervicali;
lo stroma cervicale è, per quanto valutabile in ecografia, regolare Si osserva un nodulo endometriosico del setto rettovaginale che infiltra la tonaca muscolare della parete rettale
Spessore della rima endometriale: 6,7 mm Ovaio destro sede di endometrioma del diametro di 12,2 mm Ovaio sinistro sede di formazione cistica a contenuto disomogeneo del diametro di 3,4 x 2,9 cm di natura funzionale (cisti luteinica) Non si osserva liquido libero nel Per_3
In data 17/01/2018, la IG.ra si sottoponeva alla prescritta RM dell'addome Pt_1 inferiore, dal cui referto emergeva “nodulo endometriosico infiltrante a tutta parete il retto medio-basso, strettamente aderente al parametrio destro, sede di endometriosi anch'esso.
Endometriosi parametriale sinistra. Cavo di Douglas obliterato da endometriosi, confermata da colonscopia del 26.1.2018…Dal 17/05/2018 al 25/05/2018, la p. era ricoverata presso l di Peschiera del Garda, con diagnosi di “endometriosi profonda del Controparte_6 comparto posteriore del setto retto vaginale”, per essere sottoposta all'intervento chirurgico programmato di “asportazione radicale focolai endometriosici per via laparoscopica, resezione rettale con ileostomia temporanea, asportazione disco vaginale di 5 cm”.
Infine, il 04/07/2018 avveniva la chiusura della stomia (con relativo ricovero dal 03/07/2018 all'11/07/2018).”
Anche la ctu licenziata in appello ha quindi confermato che dalla documentazione in atti emerge che la si fosse rivolta alla Dott.ssa er la ricerca di gravidanza (“è Pt_1 CP_1 da sottolineare che i sintomi suggestivi per il sospetto diagnostico di endometriosi
(tipicamente il dolore, che rappresenta un campanello di allarme per lo Specialista
Ginecologo) non erano mai riportati in alcuna delle refertazioni della Dott.ssa CP_1
Ancora, anche nelle visite successive svolte dal Dott. e dal Dott. Per_1 Per_4 (rispettivamente il 28/11/2017 ed il 10/01/2018) non vi era alcun riferimento ad una eventuale sintomatologia dolorosa lamentata dalla paziente”).
Dagli esami ecografici eseguiti sulla paziente da parte della Dott.ssa resso il proprio CP_1 studio i ctu hanno acclarato che non si evidenziavano alterazioni indicative di endometriosi: in particolare, non erano riscontrate né cisti endometriosiche ovariche, né lesioni profonde visibili, mentre durante il periodo di presa in carico presso lo studio della Dott.ssa la CP_1
IG.ra era sottoposta ad ecografie tranvaginali ripetute (in particolare, in Pt_1 occasione delle visite del 06/05/2016, 30/05/2016, 18/01/2017, 10/02/2017, 15/03/2017,
12/04/2017, 19/05/2017). Come detto, sulla base di quanto si evince dalla documentazione in atti, tali esami erano evidentemente di fatto finalizzati alla valutazione della funzionalità ovarica e al monitoraggio follicolare, al fine di pianificare il concepimento, con specifico riferimento alle visite del 10/02/2017, 15/03/2017, 12/04/2017, 19/05/2017.La gestione complessiva dalla Dott.ssa mirata essenzialmente alla valutazione della fertilità della CP_1 donna, non può essere considerata - svolgendo una valutazione ex ante - globalmente scorretta: infatti, dalla documentazione presente in atti emerge come la donna si fosse recata dalla Specialista proprio per il desiderio di prole.
Orbene, il paziente che intende ottenere un risarcimento per i danni subiti deve dimostrare il nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso subito. In professionista deve contestare la domanda di risarcimento dimostrando la correttezza della prestazione o che l'inadempimento è dovuto a una causa non imputabile. (ancora recentemente Cass., ordinanza 5 marzo 2024, n. 5922).
l paziente non è tenuto a dimostrare l'inadempimento del sanitario, ma solo il nesso causale tra la condotta e il danno subito. Questo implica che il paziente deve fornire prove sufficienti per dimostrare che il danno è una conseguenza diretta della condotta sanitaria.
Non è sufficiente, infatti, affermare che vi sia stato un danno, ma è necessario collegarlo chiaramente alla specifica azione o omissione del sanitario.
Una volta che il paziente ha dimostrato il nesso causale, l'onere di provare l'esatto adempimento ricade sul medico, che deve provare di avere agito in conformità con le leges artis, ovvero le regole della buona pratica medica.
La regola probatoria per l'accertamento del nesso causale, si specifica poi in due criteri distinti, quella del "più probabile che non" secondo cui il giudice valuta se una certa condotta
è causa di un evento dannoso basandosi sulla probabilità maggiore che l'evento sia conseguenza della condotta piuttosto che no. La ctu licenziata ha acclarato che nel caso della IG.ra , “la diagnosi di Pt_1 endometriosi profonda seppur non semplice in termini generali, che specie rispetto la sua caratterizzazione ed estensione necessita di un operatore specializzato, nello specifico risultava - quantomeno nel porre il sospetto di patologia - potenzialmente diagnosticabile da qualsiasi operatore della branca di riferimento attraverso l'esame obiettivo dei genitali esterni e la palpazione con dito esploratore della parete vaginale esterna, procedura ritenuta di routine all'interno di una comune visita ginecologica, attuabile senza una particolare preparazione tecnica e senza l'ausilio di particolari strumentazioni.
La IG.ra si recava alla prima visita presso lo studio della Dott.ssa n data Pt_1 CP_1
06/05/2016; da quel momento, era visitata dalla Specialista in varie occasioni, per un arco di tempo complessivamente di circa un anno e mezzo, sino a settembre 2017.
Nel caso di specie, sebbene, come detto, in atti non emerga mai la presenza di una lesione endometriosica al momento delle visite svolte dalla Dott.ssa è ragionevole ritenere, CP_1 stante la nota lenta progressione della malattia, che la lesione endometriosica della parete retto vaginale evidenziata dal Dott. in data 28/11/2017, fosse già presente Per_1 quantomeno nelle ultime visite della verosimilmente già alla visita del 19/05/2017). CP_1
In altre parole, è possibile ritenere - nei noti termini civilistici del più probabile che non - che perlomeno al momento degli ultimi controlli ecografici (maggio 2017) fosse possibile per la
Specialista rilevare obiettivamente e/o strumentalmente la presenza dei noduli endometriosici.”
Ne emerge, quindi un modesto ritardo diagnostico in capo alla Dott.ssa Occorre CP_1 pertanto verificare se esso sia stato idoneo a determinare un canno risarcibile in capo all'appellante.
La ctu ha affermato che “ciononostante sulla base dei dati della Letteratura Scientifica, si ritiene che tale ritardo, alla luce dei lunghi tempi di progressione della malattia, pur con la nota estrema variabilità, non abbia determinato alcuna sostanziale progressione della malattia.”
Alla luce dell'ulteriore accertamento tecnico svolto da questo collegio deve escludersi quindi la sussistenza di postumi permanenti in capo alla paziente derivanti dall'inadempimento del sanitario.
È stato unicamente riscontrato, come determinato dal ritardo diagnostico, alla luce della documentazione clinica esaminata dai periti, un periodo di inabilità temporanea al 25% pari a giorni 180 . L'appellata lamenta che il giudizio doveva essere effettuato ex ante. Ma è ciò che è reso effettivamente possibile proprio dalla constatazione resa in sede di ctu del fatto che la dott.ssa doveva accorgersi della presenza di endometriosi almeno nelle ultime visite CP_1 effettuate.
Con d.p.r. 13.1.2025 n. 12 (pubblicato sul Suppl. Ord. n. 4 alla Gazz. Uff. 18.2.2025 n. 40)
è stata approvata la tabella unica nazionale per la liquidazione del danno biologico e di quello morale causati da sinistri stradali.
L'introduzione della TUN, entrata in vigore dal 5.03.2025, ne determina l'applicabilità ai sinistri verificatosi successivamente alla data della sua entrata in vigore, con lo scopo di uniformare i criteri di risarcimento del danno, superando così le differenze liquidative venutesi a formare nella prassi applicativa. Contr La si applicherà dunque per le c.d. lesioni macropermanenti derivanti dai sinistri stradali e da quelli relativi alla responsabilità sanitaria, in attuazione di quanto già previsto dall'art. 138 comma 1 lett. b) del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 205, Codice delle Assicurazioni
Private, successivi al 5.3.2025.
Ne deriva che l'inabilità temporanea al 25% per 180 giorni determina un danno quantificabile in euro € 5175,00, liquidato sulla base delle tabelle milanesi, in uso presso questa Corte
d'Appello per la liquidazione dei danni derivanti da sinistri precedenti all'entrata in vigore della citata normativa. Per il calcolo degli interessi occorre applicare il criterio di cui alla nota sentenza della Cassazione a Sezione Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, la somma complessivamente risarcita per tali voci di danno deve essere previamente devalutata in base ai detti indici e sulla stessa, progressivamente rivalutata, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale.
Spettano, inoltre, gli ulteriori interessi corrispettivi nella misura legale dalla data della sentenza al saldo.
Ne consegue alla luce della nuova valutazione peritale, la riforma della impugnata sentenza nei limiti anzidetti, ritenendosi assorbite le specifiche doglianze attinenti la ctu licenziata nel primo grado di giudizio.
È pacifico e documentale che la dott.ssa in qualità di medico chirurgo specialista in CP_1 ginecologia e ostetricia, ha stipulato in data 18.01.2001 la polizza per la responsabilità professionale n. 992033439-07 con , successivamente divenuta la n. Parte_2
762681006 di CP_2
L'assicurata ha provveduto alla denuncia alla compagnia il 9.11.2018 a seguito di richiesta risarcitoria ricevuta in data in data 8.11.2018.
L'appellata deduce di avere reiterato la denuncia in data 14.08.2020 (v. prod. n. 2.5) CP_1
a seguito della ricezione della seconda richiesta risarcitoria del 22.07.2020 (v. prod. n. Z-23 di controparte) e di nuovo in data 5.02.2021 (v. prod. n. 2.6) a seguito dell'avvio della mediazione n. 27/2021. non ha contestato la tempestività della denuncia e della successiva chiamata in CP_2 giudizio in manleva per essere la dott.ssa enuta indenne dalla condanna al pagamento CP_1 del risarcimento del danno a seguito all'esito del presente giudizio.
La compagnia di assicurazioni appellata afferma di essere tenuta garantire la propria assicurata di quanto questa sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile nell'esercizio dell'attività identificata in scheda di copertura (vale a dire di medico specialista in ginecologia e ostetricia). I danni coperti possono pacificamente derivare da attività diagnostica e terapeutica che integra un comportamento colposo posto in essere durante il periodo di efficacia del contratto. Il massimale di polizza è di € 774.685,33.
La richiesta della compagnia appellata è di respingere la domanda di garanzia e avanzata, in via subordinata, dalla nei confronti di per assenza di responsabilità CP_1 CP_2 professionale con riferimento al rapporto con la paziente . Parte_1
In considerazione del danno individuato nella parziale invalidità temporanea che ha afflitto l'appellante per 180 gg, derivanti dal ritardo diagnostico, la compagnia è quindi tenuta a manlevare l'assicurata dalla debenza del risarcimento come individuato derivante dal danno causalmente ricollegabile all'attività della professionista.
Con il quinto motivo l'appellante si duole del fatto che la sentenza appellata ha omesso di valutare la mancata partecipazione della appellata al procedimento di mediazione. CP_1
Il Tribunale si è così espresso: “Risulta priva di fondamento l'eccezione di parte convenuta in ordine all'irritualità del procedimento di mediazione e la richiesta di tenerne debito conto in sede di liquidazione delle spese legali. L'art. 8, 2 comma della Legge 24/2017 prevede espressamente che in alternativa al ricorso per consulenza tecnica conciliativa ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., il danneggiato possa esperire il procedimento di mediazione ai sensi del D. lgs 28/2010, senza stabilire una preferenza per l'una o l'altra soluzione. … La norma, interpretata in senso in senso letterale, trova applicazione solo laddove sia stata scelta la strada del procedimento di consulenza tecnica preventiva, non nel caso in esame, in cui parte attrice ha esperito mediazione”.
Parte appellata evidenzia che la mancata adesione alla mediazione non può in alcun modo esserle imputata in quanto, ricevuta la notifica della domanda di mediazione con pec del
5.02.2021 la comunicava alla propria compagnia assicuratrice, a quale con email CP_2 del 12.02.2021 a sua volta comunicava che non era “possibile assumere a nostro carico alcun onere risarcitorio” in quanto “non si rilevano allo stato responsabilità a carico della nostra assicurata.
Orbene, il comma 4 dell'art. 8 L 24/2027 testualmente reca: “ La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.”
Dato per pacifico che il procedimento di mediazione sia stato instaurato ritualmente in alternativa al ricorso ex art. 696 bis cpc (come previsto dall'art. 8 comma 2 della disposizione citata), si osserva che non è stato in concreto svolto un motivo di contestazione all'interpretazione letterale della norma fornita dal Tribunale, rilevandosi peraltro che il richiamo dell'art. n 2 cit al procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 non consente di rinvenire le conseguente in termini di spese che l'appellante deduce.
Ne consegue il rigetto del motivo.
Il sesto motivo afferente alla liquidazione delle spese di lite in favore della compagnia di assicurazione è assorbito dalla parziale riforma della sentenza impugnata
Il settimo motivo riguarda l'asserito errore nella liquidazione dei costi di ctp senza adeguata documentazione che ne comprovi il versamento. Come rilevato da parte appellata, la sentenza impugnata pone a carico della odierna appellante le spese di ctp delle controparti “se documentate”. La dott.ssa ammette di CP_8 non avere provveduto a depositare alcuna documentazione;
pertanto la questione non viene in rilievo.
Con l'ottavo motivo l'appellante si duole della liquidazione duplicata dell'iva sul compenso esposto dal Collegio peritale d'ufficio già comprensivo di iva.
Parte appellata non contesta tale asserzione. CP_1
La sentenza sul punto si limita a richiamare la liquidazione avvenuta in corso di causa. La questione riguarda quindi un atto endoprocessuale, il decreto di liquidazione, e non pertiene al proposto appello avverso le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, atteso il parziale accoglimento della domanda dell'appellante; sono compensate nella misura del 50% tra e con condanna di Pt_4 CP_1 alla refusione del restante 50% che si liquida tenuto conto dello scaglione del decisum CP_1
e dell'impegno defensionale richiesto, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese sostenute per la ctu licenziata in primo grado e per la ctu svolta nel presente grado di giudizio, sono poste definitivamente a carico di così le spese di ctp come CP_1 da notula prodotta dall'appellante.
è dichiarata tenuta e condannata a manlevare NT CP_1 dalle somme che quest'ultima è tenuta a versare in esecuzione della presente sentenza, ivi comprese le spese di lite, ed alla refusione delle spese di lite sostenute dall'assicurata in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza N. 3264/2023 del
Tribunale di Genova, accerta la responsabilità di nella causazione del danno da ITT al 25% per CP_1
180 giorni nei confronti di , Parte_1
e per l'effetto condanna al risarcimento del danno in favore di CP_1 Parte_1
, che liquida in € 5175,00, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva.
[...] Compensa nella misura del 50% le spese di lite tra e Parte_1 CP_1 condannando quest'ultima alla refusione del restante 50% in favore di , Parte_1 che liquida: quanto al primo grado di giudizio in € 1250,00 per competenze , oltre la metà degli esborsi,
15% rimb forfet, iva e cpa come per legge. quanto al secondo grado di giudizio in € 1100,00 per competenze , oltre la metà degli esborsi, 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da NT che liquida: CP_9 quanto al primo grado di giudizio in € 2500,00 per competenze, 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge. quanto al secondo grado di giudizio in € 2200,00 per competenze, 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge
Pone le spese di ctu di primo e secondo grado definitivamente a carico di CP_1 così come le spese di ctp come da notula prodotta dall'appellante.
Dichiara tenuta e condanna a manlevare delle NT CP_1 somme che quest'ultima è condannata a versare in esecuzione della presente sentenza ivi comprese le spese di lite.
Genova, 17.6.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcelo Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott. Lorenzo FABRIS - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 3264/2023 del Tribunale di Genova promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Ceino, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Genova, Corso Buenos Aires 21/4, come da mandato in atti
Appellante contro rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ernesto Pugliese e Tommaso Melandri, CP_1 ed elettivamente domiciliata presso il loro studio Genova, Via dei SS. Giacomo e Filippo n.
15/6, come da mandato in atti
Appellata
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore, NT rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Giorgini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, via G. Torti 38/2, come da mandato in atti
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
“Piaccia lla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis – in via principale e nel merito, accogliere il gravame per i motivi tutti dedotti nel proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3264/2023, resa inter partes dal Tribunale di Genova, Sezione Civile II, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Cristina Buttiglione R.G. n. 2205/2021, pubblicata
28/12/2023, notificata il 09/01/2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis previe le declare ed i provvedimenti del caso tutti meglio visti e ritenuti, se d'occorrenza anche incidenter tantum, sia di merito che istruttori ed anche disponendi d'ufficio: - accertare e dichiarare la resistente dottoressa responsabile dell'esito infausto delle cure CP_1 prestate alla signora per grave negligenza e/o imperizia e/o imprudenza, Parte_1 di cui alla narrativa, documentata in ricorso e negli eventuali atti e verbali successivi, e delle gravi ripercussioni per i due interventi chirurgici subiti, invalidità temporanea e postumi permanenti residuati con nesso di causalità con la condotta medica e sanitaria non conforme al principio della “sicurezza delle cure in sanità” ed alle linee guida della buona pratica clinica, e/o con negligenza, imprudenza e/o imperizia e conseguentemente condannare la resistente, al risarcimento dei danni tutti, nessuno escluso, da costei subiti e subendi, patrimoniali e non, a carattere meramente descrittivo biologici, morali, psicologici, alla vita di relazione, oltre alla rifusione delle spese incontrate, nella misura che risulterà in corso di causa, sulla scorta delle risultanze medico-legali acquisende e quantificande sulla base delle cosidette “tabelle Milanesi” o comunque secundum legem, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge dal fatto all'effettivo soddisfo e con interessi dalla pronuncia a saldo;
- con vittoria dei compensi e spese per i quali il difensore si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni
e le istanze sollevate dagli odierni appellati prima dinanzi il Tribunale e poi nanti questa
Ecc.Ma Corte, per tutti i motivi esposti nell'atto di appello. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, per i quali il difensore si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione. In via istruttoria, si insiste l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
e/o rigettate in primo grado e reiterate in appello per tutte le ragioni esposte sia in prime cure che nella parte motiva dell'appello ed in particolare nello specifico: PREVIA: - ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli: “vero che la signora sul Pt_1 luogo di lavoro negli anni 2016 2017 confessava a colleghe di soffrire di forti dolori alla mestruazione, nel periodo peri-mestruale, e spesso in occasione della defecazione e nei rapporti sessuali. “ Si indica a teste la signora residente in [...]“vero Testimone_1 che negli anni 2016 2017 la signora in occasione delle varie visite dalla dottoressa Pt_1 si faceva accompagnare ora da un amica ora da una collega ed in dette occasioni, in CP_1 attesa di entrare nello studio della dottoressa, si lamentava con esse per la persistenza di forti dolori alla mestruazione, nel periodo peri-mestruale, spesso alla defecazione e nei rapporti sessuali.“ Si indicano a testi le signore e , Testimone_2 Testimone_1 ambedue residenti in [...]; - a seguito dell'esito della prova orale, se del caso, disporre supplemento di CTU e/o chiamata a chiarimenti del Collegio peritale.”
Per l'appellata CP_1
“Voglia la Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis: - in via preliminare, respingere
l'avverso appello in quanto inammissibile ai sensi del primo comma dell'art. 342 c.p.c.; - in via principale, respingere l'avverso appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 1301/2023 del Tribunale di Genova per i motivi meglio esposti in narrativa;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande dell'appellante IG.ra , condannare la terza chiamata Pt_1
in personale del legale rappresentante pro tempore, a NT manlevare, garantire e/o tenere indenne la Dott.ssa da qualsivoglia domanda CP_1 dispiegata nella presente causa dalla IG.ra e/o da qualsiasi conseguenza Pt_1 pregiudizievole che potesse derivare dall'accoglimento di tali domande. In via istruttoria, - si ribadisce l'eccezione d'inammissibilità dei capitoli di prova di controparte in quanto, come meglio esposto in atti, tutti irrilevanti, generici, valutativi e de relato e, solo nella sola denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede ammettersi i capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. e più precisamente: “Vero che, per costante ed immutata prassi dello studio medico della Dott.ssa può accedere alla sala d'attesa ed CP_1 allo studio solo il paziente”; “Vero che tutte le visite svolte dalla Dott.ssa sono state CP_1 svolte alla sola presenza della IG.ra ”; indicando come testimone la IG.ra Pt_1 [...] residente in [...]; - ci si oppone all'avversa istanza di rinnovo e/o supplemento Tes_3 della relazione peritale e/o di chiamata a chiarimento del Collegio peritale;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere disposta l'integrazione dell'elaborato peritale
e/o la chiamata dei CTU a chiarimenti, si insta affinché la Corte d'Appello sottoponga ai CTU anche il riesame delle osservazioni dei CT di parte convenuta appellata Dott.ssa e CP_1 delle eccezioni di cui alle note scritte d'udienza del 18.03.2025 e disponga che i CTU vi diano puntuale e motivato riscontro. Con vittoria di spese come per legge.”
Per l'appellata CP_2
“a) “Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis rejectis, previe le pronunce meglio viste e, in particolare, previa la declaratoria di inammissibilità di qualsivoglia nuova domanda nonché previo il rigetto delle istanze attoree ove riproposte: 1) Nel merito ed via principale respingere la domanda di manleva e/o garanzia proposta, in via subordinata, dalla Dott.ssa ei confronti di essendo infondata in fatto e CP_1 NT in diritto e, allo stato, non provata, nel rapporto principale di danno, la domanda di responsabilità professionale avanzata dalla IG.ra nei confronti della Parte_1 convenuta. 2) Sempre nel merito ed in via principale, nel rapporto assicurativo, respingere la domanda di garanzia e/o manleva proposta dalla Dott.ssa nei confronti di CP_1 per l'insussistenza, allo stato, dei presupposti per NT
l'attivazione e/o l'operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza “ , Parte_2 la mia assicurazione” n° 992033439-07. 3) Sempre nel merito, in via subordinata nel denegato e non creduto caso di accoglimento, anche parziale, della domanda principale avanzata dalla IG.- ra nonché di accoglimento della domanda di garanzia Parte_1
e/o manleva avanzata, in via subordinata, dalla Dott.ssa nei confronti di CP_1
dichiarare la conchiudente società tenuta a prestare la NT copertura assicurativa per la responsabilità accertata in concreto in capo alla Dott.ssa nei limiti, anche di massimale, delle condizioni contrattuali di applicabilità e CP_1 con le esclusioni, le franchigie e/o gli scoperti di cui alla polizza , la mia Parte_2 assicurazione ” n° 992033439-07. 4) Vinte le spese di lite oltre la C.P.A. e l''IVA,gli esborsi
e il rimborso delle spese generali forfettarie del 15% ex art.2 D.M.n.55/2014 nonché le spese di C.T.U.”. Oltre a quelle relative al presente grado di appello: b) Respinga tutti i motivi di appello e confermi l'impugnata sentenza in ogni suo punto, vinte le spese ed onorari del presente grado di giudizio;
c) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dei motivi di appello, o anche solo di alcuni di essi, con conseguente declaratoria di responsabilità in capo all'appellata Dottoressa dichiari la conchiudente società CP_1 tenuta a prestare la copertura assicurativa per la responsabilità accertata in concreto in capo alla Dott.ssa nei limiti, anche di massimale, delle condizioni contrattuali di CP_1 applicabilità e con le esclusioni, le franchigie e/o gli scoperti di cui alla polizza “Sai
Professione, la mia assicurazione” n° 992033439- 07. d) Respinga comunque ogni altra domanda formulata nei confronti di vinte le spese ed onorari di giudizio.” CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale Parte_1 di Genova, per sentirla dichiarare responsabile dell'esito infausto delle cure CP_1 dalla stessa prestate per grave negligenza e/o imperizia e/o imprudenza e delle gravi ripercussioni subite a causa della sua condotta medica non conforme alle linee guida di buona pratica clinica. Domandava condannarla al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi, patrimoniali e non, nonchè biologici, morali, alla vita di relazione, oltre alla rifusione delle spese sostenute.
Parte ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva che: -il giorno 06.05.2016, eseguiva una visita ginecologica presso lo studio privato di specialista ostetrico- CP_1 ginecologa, in quanto da tempo accusava marcata dismenorrea, forti dolori nei rapporti sessuali, sensazione di gonfiore addominale e coliche, con dolori pelvici irradiati al retto e stanchezza continua con grande affaticamento anche per attività fisica molto lieve;
-in tale occasione la specialista non rilevava alcuna patologia e non prescriveva nessuna terapia;
- dato il persistere e l'aggravarsi della sintomatologia, il 30.09.2016 la ricorrente ritornava dalla per un'ulteriore visita specialistica, ma anche questa volta la stessa non riteneva CP_1 necessario prescrivere esami per un approfondimento diagnostico;
-in data 18.01.2017, a seguito di ulteriore visita presso il suo studio, la specialista ginecologa notava la presenza di un corpo luteo di 45 mm e prescriveva alla paziente alcuni esami per sterilità, ma niente altro che potesse chiarire le vere cause di una sintomatologia sempre più grave;
-la paziente decideva quindi di rivolgersi ad un altro specialista, il Dott. , il quale, sulla base Per_1 di un semplice esame clinico, diagnosticava la presenza di endometriosi che, anche in base alla sintomatologia riferita, giudicava molto avanzata e con probabile estensione anche al retto, ritenendo che ormai ci fossero indicazioni specifiche per un intervento chirurgico;
- veniva ricoverata presso l'Ospedale di Peschiera del Garda e operata per via laparoscopica, con resezione rettale con ileostomia temporanea, asportazione disco vaginale di 5 cm, per endometriosi profonda del comparto posteriore del setto retto vaginale, e rioperata il giorno successivo per la chiusura della precedente ileostomia, con ripresa della canalizzazione fisiologica.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto CP_1 delle avverse domande e, previa autorizzazione alla chiamata di NT
, domandava il rigetto delle stesse ovvero, in subordine, la condanna di
[...] [...]
a manlevarla, garantirla e/o tenerla indenne da qualsivoglia domanda. NT
Osservava che si rivolgeva a lei per un consulto medico esclusivamente Parte_1 finalizzato alla ricerca di gravidanza, dato che i suoi tentativi erano stati fino a quel momento infruttuosi, e che la stessa non riferiva di alcun dolore pelvico e non presentava alcun sintomo tale da far sospettare una diagnosi di endometriosi.
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva in giudizio che NT contestava la domanda principale di risarcimento del danno perché priva di giuridico fondamento, e si associava alle difese svolte dall'assicurata. In ordine al rapporto assicurativo, rilevava che la responsabilità professionale per danni a terzi della resistente era garantita da con la polizza “ , la mia NT Parte_2 assicurazione”, in forza della quale l'assicurazione si obbligava a tenere indenne l di quanto questo fosse tenuto a pagare quale civilmente responsabile, Parte_3 escludendo tuttavia dalla copertura le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non fossero designati dalla compagnia.
Il Giudice di primo grado, disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, espletata
CTU medico legale, che escludeva la sussistenza del nesso causale tra l'aggravarsi della patologia endometriosica e la pretesa omessa diagnosi della stessa da parte della dott.ssa emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “RIGETTA Le domande avanzate CP_1 da parte attrice nei confronti di . ND Parte_1 CP_1 [...]
a rifondere le spese sostenute nel presente giudizio dalla convenuta Parte_1 [...]
e dalla terza chiamata , che liquida, in favore di CP_1 Controparte_3 ciascuna, in complessivi € 7.616,00 oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, e spese di ctp se documentate. Pone in via definitiva a carico di Parte_1 le spese della ctu medico-legale, come liquidate in fase istruttoria.”
[...]
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando, previa Parte_1 sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, dichiarare responsabile dell'esito infausto delle cure prestate per grave negligenza e/o CP_1 imperizia e/o imprudenza, e delle gravi ripercussioni per i due interventi chirurgici subiti, con conseguente invalidità temporanea e postumi permanenti residuati, condannandola al risarcimento di tutti i danni subiti.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1)
Errata ricostruzione dei fatti storici e della storia clinica della in relazione all'operato Pt_1 della dottoressa 2) Mancata ammissione dei capitoli di prova orale per testi dedotti;
3) CP_1
Mancata valutazione della conformità a legge della qualifica professionale in capo al dott.
quale componente del collegio peritale con conseguente nullità della CTU;
4) Persona_2
Errate risultanze della ctu medica recepite “tout court” in sentenza dal Tribunale di Genova;
5) Errata decisione del Tribunale sulle conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione da parte della dottoressa 6) Errata ed ingiusta CP_1 applicazione del principio della causalità in relazione alle spese liquidate all'assicuratore terzo chiamato in garanzia impropria;
7) Errata liquidazione dei costi di ctp senza alcun accertamento negli atti di causa in relazione alla loro effettiva esistenza, pertinenza e congruità; 8) Liquidazione duplicata dell'iva sul compenso esposto dal Collegio peritale d'ufficio già comprensivo di iva.
Si costituiva in giudizio domandando, previo rigetto dell'appello in quanto CP_1 inammissibile ai sensi del primo comma dell'art. 342 c.p.c., respingere lo stesso perché infondato in fatto e in diritto o, in subordine, nella ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'appellante, condannare la terza chiamata a manlevarla, CP_2 garantirla e/o tenerla indenne da qualsivoglia domanda dispiegata nella presente causa da e/o da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che potesse derivare Pt_1 Pt_1 dall'accoglimento di tali domande.
Si costituiva, altresì, in giudizio la quale insisteva per NT
l'accoglimento delle conclusioni già rese in primo grado, e domandava respingere tutti i motivi di appello confermando l'impugnata sentenza o, in subordine, in caso di declaratoria di responsabilità in capo all'appellata dichiarare tenuta a prestare la CP_1 CP_2 copertura assicurativa per la responsabilità accertata in concreto, nei limiti, anche di massimale, delle condizioni contrattuali di applicabilità e con le esclusioni, le franchigie e/o gli scoperti di cui alla polizza “ , la mia assicurazione” n° 992033439- 07. Parte_2
Con provvedimento del 14.6.2024 su istanza di parte appellante la Corte disponeva la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata e licenziava ctu con il seguente quesito: “Il C.T.U., previo esame degli atti di causa e della documentazione medica prodotta, visitata la perizianda ed eseguiti gli opportuni accertamenti: dica: 1) Quali fossero le condizioni della p. al momento dell'accesso della medesima presso lo studio della appellata;
2) quali interventi di tipo diagnostico e terapeutico siano stati effettivamente eseguiti sulla persona di parte attrice;
3) se tali interventi diagnostico/curativi risultino conformi alle prescrizioni mediche relative al trattamento dei casi in esame, ovvero a canoni di comune prudenza e diligenza;
4) se la diagnosi da eseguire presentasse carattere di ordinaria difficoltà e routinarietà, ovvero richiedesse speciali cognizioni tecnico- sanitarie, non usuali nella branca specialistica di riferimento, o comunque richiedesse una speciale competenza e perizia;
5) se vi sia collegamento causale - diretto, o in via di concausa – tra l'omissione di interventi diagnosti/terapeutici ed eventuale peggioramento della patologie che hanno afflitto l'appellante, anche considerando gli interventi ai quali la stessa si è successivamente sottoposta.
In caso di individuazione di una colpa professionale sotto il profilo di negligenza, ovvero, imperizia ovvero imprudenza della appellata, causalmente rilevante rispetto alle patologie sulle quali si è successivamente intervenuto , il C.T.U. avendo cura di distinguere le maggiori conseguenze, dica:
1. se, in conseguenza dell'evento dannoso dedotto l'appellante abbia subito una lesione dell'integrità psicofisica e, in caso affermativo, descriva le lesioni riportate dalla stessa, la loro evoluzione, i trattamenti praticati e lo stato attuale delle lesioni medesime;
2. descriva tutti gli eventuali precedenti morbosi che affliggevano l'appellante in epoca anteriore ai fatti di causa, specificandone la natura e l'eventuale invalidità conseguente;
3. determini la durata dell'invalidità temporanea assoluta e di quella parziale riportate da parte attrice per effetto dell'evento dannoso di cui si tratta, indicando l'entità percentuale della seconda;
4. dica se sussistano esiti di carattere permanente derivati dalla vicenda di cui è causa, precisando se lo stato della parte perizianda sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento;
in caso affermativo fornisca tutte le notizie utili su tale evoluzione;
5. nel caso in cui abbia accertato l'esistenza di un'invalidità permanente, la valutino in percentuale, indicando a quale criterio orientativo medico legale (“barème”) abbiano fatto riferimento, tenendo, altresì, in debito conto lo stato di salute pregresso della parte e le eventuali connessioni esistenti, anche ai fini di una valutazione del caso secondo il criterio differenziale;
precisi, inoltre, circa detti postumi se gli stessi siano stati riscontrati obiettivamente, in termini di riscontro medico-legale visivo o strumentale, o se abbiano natura soggettiva, in tal caso specificando sulla base di cosa sia stato fondato il giudizio di attendibilità degli stessi;
nel caso, poi, di rilevante disaccordo tra criteri orientativi indicati dalla medicina legale sulla patologia riscontrata, ovvero nel caso in cui ritenga di doversi discostare da tali indicazioni, esponga le ragioni dell'adesione ad una particolare valutazione, oppure le ragioni per le quali abbia disatteso tali indicazioni;
in tale ultima ipotesi, specifichi il criterio di autonoma determinazione ed il metro valutativo utilizzati;
6. indichi, inoltre, separatamente, in relazione a quanto sopra, il numero degli eventuali interventi chirurgici praticati sulla perizianda e la loro natura;
la durata complessiva espressa in giorni degli eventuali ricoveri ospedalieri;
7. indichi se e in quale misura i postumi accertati come sopra incidano negativamente sull'esercizio delle attività non lavorative limitatamente a quella indicate da parte appellante;
8. indichi, infine, l'ammontare (analitico e complessivo) delle spese mediche e delle cure sostenute e di quelle, eventualmente, da sostenere ritenute necessarie, in relazione a quanto richiesto e dedotto da parte attrice (ove richiesto e dedotto). Nel caso di spese mediche di apprezzabile consistenza sostenute o preventivate presso strutture private, dica se le corrispondenti prestazioni potessero essere eseguite - a parità di tempi di accesso e qualità della prestazione - presso strutture dipendenti o convenzionate con il Servizio
Sanitario Nazionale”.
All'esito del deposito fissava udienza di rimessione della causa in decisione al 10.6.2025.
Con provvedimento dell'11.6.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 10.06.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'appellata ha proposto eccezione di inammissibilità dell'appello, per CP_1 violazione dell'art. 342 c.p.c.
Secondo l'appellata, infatti, l'atto di appello non avrebbe specificato come l'appellante intendeva modificare la sentenza.
L'eccezione è infondata.
Nell'interpretazione dell'art. 342 c.p.c., la giurisprudenza ha affermato che “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 27199/17).
In sostanza, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, al fine di inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Ciò è quanto fatto da parte appellante, considerata la richiesta di rinnovazione di ctu, avente natura percipiente, e di espletare istruttoria orale.
Questa, infatti, ha indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni per cui queste dovrebbero essere riformate. Inoltre, dal contesto dell'atto di appello è chiaramente evincibile quello che, a giudizio di parte appellante, avrebbe dovuto essere il contenuto della sentenza di primo grado: individuare la sussistenza della condotta colposa in capo alla professionista intervenuta ed il nesso causale con il danno asseritamente patito.
Non è, invece, necessario un'indicazione analitica o formale di tale modifica, con un progetto di sentenza alternativa: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Parte appellante si duole della statuizione di primo grado sotto il profilo della: a) errata ricostruzione del fatti storici e della storia clinica della in relazione all'operato della Pt_1 dottoressa b) mancata ammissione dei capitoli di prova orale per testi dedotti;
c) CP_1 mancata valutazione della conformità a legge della qualifica professionale in capo al dott.
quale componente del collegio peritale con conseguente nullità della CTU;
d) Persona_2 valutazione delle errate risultanze della ctu medica, recepite “tout court” dalla sentenza appellata;
e) errata decisione sulle conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione da parte della dottoressa f) errata applicazione del CP_1 principio della causalità in relazione alle spese liquidate all'assicuratore terzo chiamato in garanzia impropria e poste a carico dell'attrice soccombente;
g) errata liquidazione dei costi di ctp a carico dell'attrice soccombente, senza accertamento della loro effettiva esistenza, pertinenza e congruità.”
I capi a, b, c, d sono trattati congiuntamente per ragioni di connessione.
In particolare, con il primo motivo lamenta che la sentenza abbia fatto proprie Parte_1 le conclusioni della ctu licenziata in primo grado, la quale a sua volta si era basata sulle asserzioni della difesa della dott.ssa che durante la cura della protrattasi per CP_1 Pt_1 circa un anno e mezzo (maggio 2016-settembre 2017) non aveva redatto alcuna cartella clinica.
Con il secondo motivo lamenta la mancata ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: “vero che la signora sul luogo di lavoro negli anni 2016 2017 confessava a Pt_1 colleghe di soffrire di forti dolori alla mestruazione, nel periodo peri-mestruale, e spesso in occasione della defecazione e nei rapporti sessuali. “; “vero che negli anni 2016 2017 la signora in occasione delle varie visite dalla dottoressa si faceva Pt_1 CP_1 accompagnare ora da un amica ora da una collega ed in dette occasioni, in attesa di entrare nello studio della dottoressa, si lamentava con esse per la persistenza di forti dolori alla mestruazione, nel periodo peri-mestruale, spesso alla defecazione e nei rapporti sessuali“, contestando la motivazione di genericità ed inammissibilità degli stessi.
Con il terzo motivo è contestata la mancanza di qualifica di medico legale in capo al il dott.
, ctu nominato in primo grado, e dedotta la nullità della perizia per violazione Persona_2 della legge Gelli-Bianco.
Con il quarto motivo sono comunque contestate le conclusioni cui è pervenuta la ctu licenziata in primo grado e ne viene chiesta la rinnovazione.
L'appellata assume sia del tutto giustificata l'assenza di una cartella clinica alla luce CP_1 della prodotta documentazione afferente a prescrizioni, ecografie e monitoraggi, richiamando sul punto il fatto che la ctu ha confermato che gli “esami strumentali effettuati dalla professionista [...] in considerazione della cadenza e della tipologia, appaiono fortemente suggestivi di un monitoraggio dell'ovulazione tesa all'assistenza per una ricerca di gravidanza.
A tal fine deduce di avere visitato la IG.ra in data 6.05.2016, 30.09.2016 e Pt_1
18.01.2017 mentre in data 22.09.2017 esaminava l'esito del monitoraggio nel frattempo effettuato dalla paziente e prescrivere un esame di “isterosalpingografia”.
Rileva come i capitoli di prova testimoniale dell'appellante sono inammissibili in quanto irrilevanti, generici, valutativi e, soprattutto, de relato. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, comma 2, c.p.c. e 13 disp. att. c.p.c., afferma che la scelta dei consulenti tecnici deve essere fatta tra le persone iscritte all'albo istituito presso ogni Tribunale sulla base delle categorie ivi designate, e che il Dott. risulta Per_2 essere iscritto all'albo dei CTU presso il Tribunale di Torino in materia “medicina legale” e specializzazione in “medicina legale civilistica”.
Comunque, sottolinea che l'assenza della specializzazione di medicina legale in capo al
CTU integrerebbe una mera irregolarità della relazione peritale e sarebbe comunque causa di nullità della perizia.
Da ultimo eccepisce che il motivo in ordine alle erronee valutazioni peritali è inammissibile in quanto controparte si limita a ritrascrivere le proprie note d'udienza del 13.10.2022 depositate in primo grado.
Orbene, la sentenza appellata si fonda sui demandati accertamenti peritali, così richiamati:
“i CCTTUU hanno in particolare escluso la sussistenza del nesso di causalità tra l'aggravarsi della patologia endometriosica e la pretesa omessa diagnosi della stessa da parte della dott.ssa affermando che “non ricorre, a parere degli scriventi, un collegamento causale CP_1 diretto né tantomeno concausale tra la patologia sofferta e gli interventi diagnostici e terapeutici praticati. L'invasività dell'intervento chirurgico effettuato fu reso necessario dall'intervenuto aggravamento del quadro clinico sofferto, che comunque non poteva essere né individuato né tantomeno preveduto, secondo un criterio ex ante, all'epoca della presa in carico da parte della dott.ssa CP_1
Secondo la statuizione impugnata, sulla scorda della ctu “con riferimento alla documentazione prodotta in atti, opportunamente rivalutata in corso di operazioni peritali, si ricava, come ampiamente detto, che la paziente si rivolse alla dott.ssa unicamente per CP_1 essere assistita e monitorata nella propria ricerca di gravidanza…. A supporto di tale affermazione, oltre alla terapia prescritta, la tempistica, la cadenza e la tipologia degli esami strumentali effettuati. In particolare le prime 3 ecografie risultarono nei limiti della norma, correttamente a ciò seguì un monitoraggio dell'ovulazione (4 controlli) con prescrizione farmacologica idonea a favorire esclusivamente l'ovulazione e quindi, non avendo ottenuto
i risultati sperati, a distanza di circa 1 anno, fu posta indicazione, come da linee guida della
e Ministero , ad effettuare approfondimento diagnostico e laboratoristico CP_4 CP_5 ricerca delle cause di infertilità cui la paziente non aderì, rivolgendosi, trascorsi ulteriori 2 mesi, ad altro professionista.
In tale ottica, dunque, appare assolutamente inaccettabile l'affermazione dei Consulenti
Tecnici di Parte Ricorrente secondo cui l'esame USG ha modesto se non nullo peso probante anche alla luce del fatto che la ripetizione dell'ecografia transvaginale (tra l'altro prescritta dalla dott.ssa a distanza di 1 anno dal suo ultimo controllo) ad opera del dr. CP_1
Per_
, valse a porre il sospetto di una malattia endometriosica;
il fatto che non sia stata costituita una cartella clinica da parte della dott.ssa non implica necessariamente che CP_1 raccolta anamnestica ed esame obiettivo non siano stati effettuati rispetto ai tempi biologici della progressione dell'endometriosi non esistono riferimenti specifici in Letteratura che indichino la velocità di progressione della malattia, essendo estremamente variabile su base strettamente individuale;
non a caso, nella maggior parte dei casi, la reale estensione e livello di gravità viene quantificata al tavolo operatorio.”
Con riferimento alle prove testimoniali dedotte e sopra riportate si osserva che esse non sono idonee a provare la indicazione di una sintomatologia in capo alla paziente riferita alla professionista e pertanto non spiegano rilievo ai fini di causa al fine di evidenziare una diversa ragione del ricorso alla cure specialistiche rispetto a quanto accertato in primo grado.
Quanto alle doglianze in ordine agli accertamenti peritali, le stesse hanno comportato una rinnovazione delle operazioni peritali con nomina di diversi periti ai quali veniva demandato il quesito sopra riportato.
Dalla ctu espletata nel presente grado di giudizio è emerso che l'appellante “in data
06/05/2016, si sottoponeva ad una visita ginecologica presso lo studio della Dott.ssa CP_1
Specialista in Ginecologia ed Ostetricia. Alla successiva visita del 30/05/2016, la Dott.ssa onsigliava alla p. di eseguire un controllo ad un anno. In realtà, poco dopo, la IG.ra CP_1
si sottoponeva - sempre presso la stessa ginecologa ad una serie di visite per il Pt_1 monitoraggio dell'ovulazione. Indi Il 21/09/2017 la Dott.ssa prescriveva terapia CP_1 estrogenica e progestinica, e il giorno successivo (22/09/2017), consigliava alla p. di sottoporsi ad un percorso diagnostico-terapeutico per infertilità caratterizzato da
“Isterosalpingografia … spermiogramma … FSH LH TSH Ft3 Ft4 Prolattina vit 25 … estradiolo antig mulleriano, anticorpi antinucleo anticorpi anticardiolipina lupus anticoagulant tra il 2° e 5 ° giorno del ciclo … per effettuare PMA … test emoglobinopatie
… gruppo sanguigno e fattore Rh” (esami cui la paziente, tuttavia, non si è mai sottoposta).
Successivamente, in data 28/11/2017, la IG.ra era visitata dal Dott. , Pt_1 Per_1 anch'esso specialista in Ginecologia ed Ostetricia, il quale rilevava “UM 14/11/2017
Tendenza all'oligomenorrea. Frequenti episodi di spotting. Da 3-4 aa ha interrotto CO. Da
Gennaio 2017 ricerca infruttuosa della gravidanza. Visita: . Utero ipomobile non Testimone_4 dolorabile. Il fornice vaginale posteriore appare sede di localizzazione endometriosica di circa 2-3 cmUltimo pap test a Maggio 2017 neg. Utero in asse con rima endometriale in fase. Ovaio di sinistra sede di formazione cistica di 5.4 cm aderente alla parete uterina posteriore e al Ovaio destro "libero" sede di piccola formazione cistica centimetrica Per_3
(endometriosica? funzionale?) Non liquido libero nel Si consiglia approfondimento Per_3 con RM pelvi in vista di intervento chirurgico laparoscopico di asportazione dei focolai endometriosici”. Il 10/01/2018 la p. richiedeva un consulto anche al Dott. , il quale Per_4 evidenziava “VISITA GINECOLOGICA: Vagina: regolare Utero: regolare Setto retto- vaginale: sede di nodulo del diametro di circa 3,5 mm Annesso destro: regolare Annesso sinistro: volume aumentato ECOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINALE Strumento ecografico: Voluson E6 Utero di volume, morfologia ed ecostruttura regolari Il canale cervicale è regolare, senza aspetti di proliferazione della mucosa o raccolte endocervicali;
lo stroma cervicale è, per quanto valutabile in ecografia, regolare Si osserva un nodulo endometriosico del setto rettovaginale che infiltra la tonaca muscolare della parete rettale
Spessore della rima endometriale: 6,7 mm Ovaio destro sede di endometrioma del diametro di 12,2 mm Ovaio sinistro sede di formazione cistica a contenuto disomogeneo del diametro di 3,4 x 2,9 cm di natura funzionale (cisti luteinica) Non si osserva liquido libero nel Per_3
In data 17/01/2018, la IG.ra si sottoponeva alla prescritta RM dell'addome Pt_1 inferiore, dal cui referto emergeva “nodulo endometriosico infiltrante a tutta parete il retto medio-basso, strettamente aderente al parametrio destro, sede di endometriosi anch'esso.
Endometriosi parametriale sinistra. Cavo di Douglas obliterato da endometriosi, confermata da colonscopia del 26.1.2018…Dal 17/05/2018 al 25/05/2018, la p. era ricoverata presso l di Peschiera del Garda, con diagnosi di “endometriosi profonda del Controparte_6 comparto posteriore del setto retto vaginale”, per essere sottoposta all'intervento chirurgico programmato di “asportazione radicale focolai endometriosici per via laparoscopica, resezione rettale con ileostomia temporanea, asportazione disco vaginale di 5 cm”.
Infine, il 04/07/2018 avveniva la chiusura della stomia (con relativo ricovero dal 03/07/2018 all'11/07/2018).”
Anche la ctu licenziata in appello ha quindi confermato che dalla documentazione in atti emerge che la si fosse rivolta alla Dott.ssa er la ricerca di gravidanza (“è Pt_1 CP_1 da sottolineare che i sintomi suggestivi per il sospetto diagnostico di endometriosi
(tipicamente il dolore, che rappresenta un campanello di allarme per lo Specialista
Ginecologo) non erano mai riportati in alcuna delle refertazioni della Dott.ssa CP_1
Ancora, anche nelle visite successive svolte dal Dott. e dal Dott. Per_1 Per_4 (rispettivamente il 28/11/2017 ed il 10/01/2018) non vi era alcun riferimento ad una eventuale sintomatologia dolorosa lamentata dalla paziente”).
Dagli esami ecografici eseguiti sulla paziente da parte della Dott.ssa resso il proprio CP_1 studio i ctu hanno acclarato che non si evidenziavano alterazioni indicative di endometriosi: in particolare, non erano riscontrate né cisti endometriosiche ovariche, né lesioni profonde visibili, mentre durante il periodo di presa in carico presso lo studio della Dott.ssa la CP_1
IG.ra era sottoposta ad ecografie tranvaginali ripetute (in particolare, in Pt_1 occasione delle visite del 06/05/2016, 30/05/2016, 18/01/2017, 10/02/2017, 15/03/2017,
12/04/2017, 19/05/2017). Come detto, sulla base di quanto si evince dalla documentazione in atti, tali esami erano evidentemente di fatto finalizzati alla valutazione della funzionalità ovarica e al monitoraggio follicolare, al fine di pianificare il concepimento, con specifico riferimento alle visite del 10/02/2017, 15/03/2017, 12/04/2017, 19/05/2017.La gestione complessiva dalla Dott.ssa mirata essenzialmente alla valutazione della fertilità della CP_1 donna, non può essere considerata - svolgendo una valutazione ex ante - globalmente scorretta: infatti, dalla documentazione presente in atti emerge come la donna si fosse recata dalla Specialista proprio per il desiderio di prole.
Orbene, il paziente che intende ottenere un risarcimento per i danni subiti deve dimostrare il nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso subito. In professionista deve contestare la domanda di risarcimento dimostrando la correttezza della prestazione o che l'inadempimento è dovuto a una causa non imputabile. (ancora recentemente Cass., ordinanza 5 marzo 2024, n. 5922).
l paziente non è tenuto a dimostrare l'inadempimento del sanitario, ma solo il nesso causale tra la condotta e il danno subito. Questo implica che il paziente deve fornire prove sufficienti per dimostrare che il danno è una conseguenza diretta della condotta sanitaria.
Non è sufficiente, infatti, affermare che vi sia stato un danno, ma è necessario collegarlo chiaramente alla specifica azione o omissione del sanitario.
Una volta che il paziente ha dimostrato il nesso causale, l'onere di provare l'esatto adempimento ricade sul medico, che deve provare di avere agito in conformità con le leges artis, ovvero le regole della buona pratica medica.
La regola probatoria per l'accertamento del nesso causale, si specifica poi in due criteri distinti, quella del "più probabile che non" secondo cui il giudice valuta se una certa condotta
è causa di un evento dannoso basandosi sulla probabilità maggiore che l'evento sia conseguenza della condotta piuttosto che no. La ctu licenziata ha acclarato che nel caso della IG.ra , “la diagnosi di Pt_1 endometriosi profonda seppur non semplice in termini generali, che specie rispetto la sua caratterizzazione ed estensione necessita di un operatore specializzato, nello specifico risultava - quantomeno nel porre il sospetto di patologia - potenzialmente diagnosticabile da qualsiasi operatore della branca di riferimento attraverso l'esame obiettivo dei genitali esterni e la palpazione con dito esploratore della parete vaginale esterna, procedura ritenuta di routine all'interno di una comune visita ginecologica, attuabile senza una particolare preparazione tecnica e senza l'ausilio di particolari strumentazioni.
La IG.ra si recava alla prima visita presso lo studio della Dott.ssa n data Pt_1 CP_1
06/05/2016; da quel momento, era visitata dalla Specialista in varie occasioni, per un arco di tempo complessivamente di circa un anno e mezzo, sino a settembre 2017.
Nel caso di specie, sebbene, come detto, in atti non emerga mai la presenza di una lesione endometriosica al momento delle visite svolte dalla Dott.ssa è ragionevole ritenere, CP_1 stante la nota lenta progressione della malattia, che la lesione endometriosica della parete retto vaginale evidenziata dal Dott. in data 28/11/2017, fosse già presente Per_1 quantomeno nelle ultime visite della verosimilmente già alla visita del 19/05/2017). CP_1
In altre parole, è possibile ritenere - nei noti termini civilistici del più probabile che non - che perlomeno al momento degli ultimi controlli ecografici (maggio 2017) fosse possibile per la
Specialista rilevare obiettivamente e/o strumentalmente la presenza dei noduli endometriosici.”
Ne emerge, quindi un modesto ritardo diagnostico in capo alla Dott.ssa Occorre CP_1 pertanto verificare se esso sia stato idoneo a determinare un canno risarcibile in capo all'appellante.
La ctu ha affermato che “ciononostante sulla base dei dati della Letteratura Scientifica, si ritiene che tale ritardo, alla luce dei lunghi tempi di progressione della malattia, pur con la nota estrema variabilità, non abbia determinato alcuna sostanziale progressione della malattia.”
Alla luce dell'ulteriore accertamento tecnico svolto da questo collegio deve escludersi quindi la sussistenza di postumi permanenti in capo alla paziente derivanti dall'inadempimento del sanitario.
È stato unicamente riscontrato, come determinato dal ritardo diagnostico, alla luce della documentazione clinica esaminata dai periti, un periodo di inabilità temporanea al 25% pari a giorni 180 . L'appellata lamenta che il giudizio doveva essere effettuato ex ante. Ma è ciò che è reso effettivamente possibile proprio dalla constatazione resa in sede di ctu del fatto che la dott.ssa doveva accorgersi della presenza di endometriosi almeno nelle ultime visite CP_1 effettuate.
Con d.p.r. 13.1.2025 n. 12 (pubblicato sul Suppl. Ord. n. 4 alla Gazz. Uff. 18.2.2025 n. 40)
è stata approvata la tabella unica nazionale per la liquidazione del danno biologico e di quello morale causati da sinistri stradali.
L'introduzione della TUN, entrata in vigore dal 5.03.2025, ne determina l'applicabilità ai sinistri verificatosi successivamente alla data della sua entrata in vigore, con lo scopo di uniformare i criteri di risarcimento del danno, superando così le differenze liquidative venutesi a formare nella prassi applicativa. Contr La si applicherà dunque per le c.d. lesioni macropermanenti derivanti dai sinistri stradali e da quelli relativi alla responsabilità sanitaria, in attuazione di quanto già previsto dall'art. 138 comma 1 lett. b) del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 205, Codice delle Assicurazioni
Private, successivi al 5.3.2025.
Ne deriva che l'inabilità temporanea al 25% per 180 giorni determina un danno quantificabile in euro € 5175,00, liquidato sulla base delle tabelle milanesi, in uso presso questa Corte
d'Appello per la liquidazione dei danni derivanti da sinistri precedenti all'entrata in vigore della citata normativa. Per il calcolo degli interessi occorre applicare il criterio di cui alla nota sentenza della Cassazione a Sezione Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, la somma complessivamente risarcita per tali voci di danno deve essere previamente devalutata in base ai detti indici e sulla stessa, progressivamente rivalutata, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale.
Spettano, inoltre, gli ulteriori interessi corrispettivi nella misura legale dalla data della sentenza al saldo.
Ne consegue alla luce della nuova valutazione peritale, la riforma della impugnata sentenza nei limiti anzidetti, ritenendosi assorbite le specifiche doglianze attinenti la ctu licenziata nel primo grado di giudizio.
È pacifico e documentale che la dott.ssa in qualità di medico chirurgo specialista in CP_1 ginecologia e ostetricia, ha stipulato in data 18.01.2001 la polizza per la responsabilità professionale n. 992033439-07 con , successivamente divenuta la n. Parte_2
762681006 di CP_2
L'assicurata ha provveduto alla denuncia alla compagnia il 9.11.2018 a seguito di richiesta risarcitoria ricevuta in data in data 8.11.2018.
L'appellata deduce di avere reiterato la denuncia in data 14.08.2020 (v. prod. n. 2.5) CP_1
a seguito della ricezione della seconda richiesta risarcitoria del 22.07.2020 (v. prod. n. Z-23 di controparte) e di nuovo in data 5.02.2021 (v. prod. n. 2.6) a seguito dell'avvio della mediazione n. 27/2021. non ha contestato la tempestività della denuncia e della successiva chiamata in CP_2 giudizio in manleva per essere la dott.ssa enuta indenne dalla condanna al pagamento CP_1 del risarcimento del danno a seguito all'esito del presente giudizio.
La compagnia di assicurazioni appellata afferma di essere tenuta garantire la propria assicurata di quanto questa sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile nell'esercizio dell'attività identificata in scheda di copertura (vale a dire di medico specialista in ginecologia e ostetricia). I danni coperti possono pacificamente derivare da attività diagnostica e terapeutica che integra un comportamento colposo posto in essere durante il periodo di efficacia del contratto. Il massimale di polizza è di € 774.685,33.
La richiesta della compagnia appellata è di respingere la domanda di garanzia e avanzata, in via subordinata, dalla nei confronti di per assenza di responsabilità CP_1 CP_2 professionale con riferimento al rapporto con la paziente . Parte_1
In considerazione del danno individuato nella parziale invalidità temporanea che ha afflitto l'appellante per 180 gg, derivanti dal ritardo diagnostico, la compagnia è quindi tenuta a manlevare l'assicurata dalla debenza del risarcimento come individuato derivante dal danno causalmente ricollegabile all'attività della professionista.
Con il quinto motivo l'appellante si duole del fatto che la sentenza appellata ha omesso di valutare la mancata partecipazione della appellata al procedimento di mediazione. CP_1
Il Tribunale si è così espresso: “Risulta priva di fondamento l'eccezione di parte convenuta in ordine all'irritualità del procedimento di mediazione e la richiesta di tenerne debito conto in sede di liquidazione delle spese legali. L'art. 8, 2 comma della Legge 24/2017 prevede espressamente che in alternativa al ricorso per consulenza tecnica conciliativa ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., il danneggiato possa esperire il procedimento di mediazione ai sensi del D. lgs 28/2010, senza stabilire una preferenza per l'una o l'altra soluzione. … La norma, interpretata in senso in senso letterale, trova applicazione solo laddove sia stata scelta la strada del procedimento di consulenza tecnica preventiva, non nel caso in esame, in cui parte attrice ha esperito mediazione”.
Parte appellata evidenzia che la mancata adesione alla mediazione non può in alcun modo esserle imputata in quanto, ricevuta la notifica della domanda di mediazione con pec del
5.02.2021 la comunicava alla propria compagnia assicuratrice, a quale con email CP_2 del 12.02.2021 a sua volta comunicava che non era “possibile assumere a nostro carico alcun onere risarcitorio” in quanto “non si rilevano allo stato responsabilità a carico della nostra assicurata.
Orbene, il comma 4 dell'art. 8 L 24/2027 testualmente reca: “ La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.”
Dato per pacifico che il procedimento di mediazione sia stato instaurato ritualmente in alternativa al ricorso ex art. 696 bis cpc (come previsto dall'art. 8 comma 2 della disposizione citata), si osserva che non è stato in concreto svolto un motivo di contestazione all'interpretazione letterale della norma fornita dal Tribunale, rilevandosi peraltro che il richiamo dell'art. n 2 cit al procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 non consente di rinvenire le conseguente in termini di spese che l'appellante deduce.
Ne consegue il rigetto del motivo.
Il sesto motivo afferente alla liquidazione delle spese di lite in favore della compagnia di assicurazione è assorbito dalla parziale riforma della sentenza impugnata
Il settimo motivo riguarda l'asserito errore nella liquidazione dei costi di ctp senza adeguata documentazione che ne comprovi il versamento. Come rilevato da parte appellata, la sentenza impugnata pone a carico della odierna appellante le spese di ctp delle controparti “se documentate”. La dott.ssa ammette di CP_8 non avere provveduto a depositare alcuna documentazione;
pertanto la questione non viene in rilievo.
Con l'ottavo motivo l'appellante si duole della liquidazione duplicata dell'iva sul compenso esposto dal Collegio peritale d'ufficio già comprensivo di iva.
Parte appellata non contesta tale asserzione. CP_1
La sentenza sul punto si limita a richiamare la liquidazione avvenuta in corso di causa. La questione riguarda quindi un atto endoprocessuale, il decreto di liquidazione, e non pertiene al proposto appello avverso le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, atteso il parziale accoglimento della domanda dell'appellante; sono compensate nella misura del 50% tra e con condanna di Pt_4 CP_1 alla refusione del restante 50% che si liquida tenuto conto dello scaglione del decisum CP_1
e dell'impegno defensionale richiesto, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese sostenute per la ctu licenziata in primo grado e per la ctu svolta nel presente grado di giudizio, sono poste definitivamente a carico di così le spese di ctp come CP_1 da notula prodotta dall'appellante.
è dichiarata tenuta e condannata a manlevare NT CP_1 dalle somme che quest'ultima è tenuta a versare in esecuzione della presente sentenza, ivi comprese le spese di lite, ed alla refusione delle spese di lite sostenute dall'assicurata in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza N. 3264/2023 del
Tribunale di Genova, accerta la responsabilità di nella causazione del danno da ITT al 25% per CP_1
180 giorni nei confronti di , Parte_1
e per l'effetto condanna al risarcimento del danno in favore di CP_1 Parte_1
, che liquida in € 5175,00, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva.
[...] Compensa nella misura del 50% le spese di lite tra e Parte_1 CP_1 condannando quest'ultima alla refusione del restante 50% in favore di , Parte_1 che liquida: quanto al primo grado di giudizio in € 1250,00 per competenze , oltre la metà degli esborsi,
15% rimb forfet, iva e cpa come per legge. quanto al secondo grado di giudizio in € 1100,00 per competenze , oltre la metà degli esborsi, 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da NT che liquida: CP_9 quanto al primo grado di giudizio in € 2500,00 per competenze, 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge. quanto al secondo grado di giudizio in € 2200,00 per competenze, 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge
Pone le spese di ctu di primo e secondo grado definitivamente a carico di CP_1 così come le spese di ctp come da notula prodotta dall'appellante.
Dichiara tenuta e condanna a manlevare delle NT CP_1 somme che quest'ultima è condannata a versare in esecuzione della presente sentenza ivi comprese le spese di lite.
Genova, 17.6.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcelo Bruno