Sentenza 9 maggio 2017
Massime • 1
Il principio per cui la responsabilità penale deve essere accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio", va applicato a tutte le componenti del giudizio e, pertanto, anche alle circostanze aggravanti (nella specie, quella della premeditazione), trattandosi di elementi fattuali considerati dal legislatore idonei a determinare un'amplificazione del trattamento sanzionatorio.
Commentario • 1
- 1. Cenni in materia di premeditazione del reatohttps://www.iusinitinere.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2017, n. 27050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27050 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2017 |
Testo completo
27050-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 09/05/2017 Registro generale n. 22299/2016 (n. 4) Sentenza n.505/2017 Composta dai Consiglieri: Dott. Mariastefania Di Tomassi Presidente Dott. VI Siani Dott. Monica Boni Dott. Stefano Aprile Dott. Alessandro Centonze Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di ME nei confronti di: 1) OR SE, nato il [...]; E dallo stesso imputato OR SE;
Avverso la sentenza n. 10/2015 emessa il 14/01/2016 dalla Corte di assise di appello di ME;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Luca Tampieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto dall'imputato SE OR e dall'accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di assise di appello di ME;
Uditi per le parti: l'avv. Gaetano Pecorella per il ricorrente SE OR;
l'avv. SE Mancuso per le parti civili costituite LE PI e UC PI;
RILEVATO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 02/04/2015 la Corte di assise di ME giudicava SE OR colpevole dell'omicidio di RE DA NO e del connesso reato in materia di armi, così come ascrittigli ai capi A e B, unificati dal vincolo della continuazione, condannandolo esclusa l'aggravante dei futili motivi contestata originariamente al capo A e suppletivamente all'udienza del 22/12/2014 - alla pena dell'ergastolo. I fatti delittuosi in contestazione si verificavano a Rocca di Capri Leone l'11/02/2013. L'imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia in carcere, al risarcimento dei danni in favore delle parti civile costituita LE PI e UC PI.
2. Con sentenza emessa il 14/01/2016 la Corte di assise di appello di ME, pronunciandosi sull'impugnazione proposta dall'imputato, riformava la decisione appellata e esclusa l'aggravante della premeditazione - rideterminava la pena irrogata all'OR in anni ventiquattro e mesi tre di reclusione. La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata, con la conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.
3. Da entrambe le sentenze di merito, esclusivamente divergenti sotto il profilo del riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, emergeva che I'11/02/2013, intorno alle ore 8.30, SE OR cagionava la morte di RE DA NO, colpendolo con un coltello in varie parti del corpo - tra cui le zone toraciche, dorsali, lombari e inguinali e provocandogli la rescissione dei vasi iliaci, che ne determinava il decesso. L'accoltellamento aveva luogo nell'androne dello stabile dove abitava il NO, ubicato a Rocca di Capri Leone, in Via Europa n. 23, presso il quale le forze dell'ordine, allertate telefonicamente da RA MO, un vicino di casa della vittima, la trovavano accasciata e terra, ferita e sanguinante;
la persona offesa, quindi, veniva trasportata nel presidio ospedaliero di Sant'Agata di Militello, dove giungeva alle ore 9.15 in gravissime condizione di salute e decedeva alle ore 11.25. 2 Deve anche precisarsi che il MO, nel corso della telefonata, aveva segnalato di avere soccorso personalmente la vittima poco dopo il suo ferimento e di avere visto allontanarsi dal luogo dell'accoltellamento l'OR. A questi avvenimenti il MO aveva assistito dal balcone della sua abitazione, dal quale, trovandosi affacciato, aveva visto i due contendenti fronteggiarsi, prima di scorgere il NO, ferito e accasciato al suolo;
resosi conto del ferimento del vicino, era uscito dalla sua abitazione e aveva tentato inutilmente di soccorrere la vittima, prima di allertare le forze dell'ordine, contattandole telefonicamente. Sulla scorta di tale segnalazione, nell'immediatezza dei fatti, le forze dell'ordine si recavano presso l'abitazione dell'OR, distante alcune centinaia di metri dal luogo dell'accoltellamento, trovandolo con delle macchie di sangue sui pantaloni e sul polso e con una ferita su un dito della mano sinistra. Tali tracce ematiche venivano, quindi, repertate dal R.I.S. dei Carabinieri di ME che li attribuiva alla vittima. Nella prima fase delle indagini preliminari, veniva nominato un consulente tecnico d'ufficio, la dott.ssa Caterina Fabiano, allo scopo di accertare le cause del decesso del NO, che venivano individuate nei fendenti sferrati dall'OR all'indirizzo della vittima, che era stata colpita in diverse parti del corpo, provocandole la rescissione dei vasi iliaci, che, come detto, ne determinava il decesso, dopo il suo trasporto in ospedale. In particolare, il consulente tecnico d'ufficio, come evidenziato nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, osservava che, in conseguenza delle coltellate che le erano state sferrate dall'OR, la vittima aveva riportato una ferita da taglio alla regione ascellare sinistra;
una ferita da punta e taglio all'emitorace sinistro, delimitata da un'area escoriata di forma tondeggiante, causata dal manico del coltello, produttiva di due lesioni al polmone sinistro;
una ferita da punta e taglio alla regione dorso-lombare sinistra, con interessamento della cavità addominale;
una ferita da punta e taglio alla regione inguinale sinistra, con un movimento finale di rotazione della lama, causativa di una diffusa infiltrazione emorragica;
una ferita da punta e taglio alla regione dorso-lombare destra, con interessamento della cavità addominale, dalla quale era derivata una lesione a carico del rene. Nel prosieguo delle indagini, si accertava che l'accoltellamento faceva seguito a un litigio intercorso la sera prima presso la palestra comunale, dove si svolgeva una festa di carnevale, nel corso della quale l'imputato che versava in uno stato di ebbrezza aveva ripetutamente spintonato la vittima, provocando infine la sua reazione fisica, in conseguenza della quale l'OR veniva schiaffeggiato. 3 Tali tensioni personali, a loro volta, traevano origine da una risalente contesa sentimentale, riguardante la persona di IC AL AT, la quale, esaminata in dibattimento, riferiva che, dopo essere stata legata all'imputato e avere interrotto tale relazione sentimentale, si era, dapprima, avvicinata alla vittima e, successivamente, a partire dal 15/09/2002, aveva riallacciato il pregresso rapporto con l'OR. Si accertava anche che l'accoltellamento era stato preceduto da altri episodi, tra cui uno screzio intercorso alcuni mesi prima tra l'imputato e la vittima, nella Piazza Mattarella di Rocca di Capri Leone, quando l'OR, alla presenza di alcuni giovani, aveva esplicitato i suoi risentimenti nei confronti del NO, brandendo minacciosamente un coltello. Nel corso della stessa serata, inoltre, l'imputato aveva tagliato i pneumatici del ciclomotore della vittima. Sui rapporti di tensione personale esistenti tra i due soggetti, nel giudizio di primo grado, venivano esaminati i testi ON ZI, VI CA, SE RA e ED CI, i quali confermavano l'atteggiamento di risentimento nutrito dall'imputato nei confronti della vittima, collegato al suo altalenate rapporto sentimentale con la AL AT. Deve, infine, rilevarsi che, nel giudizio di primo grado, l'imputato, su sua richiesta, veniva esaminato, sostenendo che la mattina dell'11/02/2013 aveva chiesto un incontro chiarificatore con il NO che, dopo averlo incontrato, lo aveva aggredito, costringendolo a difendersi e determinando, in conseguenza di tale azione difensiva, l'accoltellamento della vittima. Sulla scorta di tale compendio probatorio, la Corte di assise di ME riteneva l'OR responsabile dell'omicidio aggravato del NO e del porto del coltello utilizzato per ucciderlo, escludendo l'aggravante dei futili motivi - in conseguenza delle ragioni che avevano indotto l'imputato a scontrarsi con la vittima e riconoscendo l'aggravante della premeditazione. Tale riconoscimento conseguiva al fatto che l'assassinio del NO era preceduto da altri episodi, nel corso dei quali il ricorrente aveva ostentato i suoi propositi criminosi nei confronti della persona offesa.
3.1. La Corte di assise di appello di ME, come si è detto, non riteneva provata la sussistenza dei requisiti dell'aggravante della premeditazione, affermando che non era possibile collegare l'azione criminosa che aveva causato l'assassinio del NO né all'episodio della risalente minaccia, verificatasi in Piazza Mattarella, né al litigio intercorso la sera prima, i quali non consentivano di ipotizzare una preordinazione criminosa funzionale all'eliminazione della vittima. Né erano emersi ulteriori elementi probatori che consentissero di collegare l'azione omicida dell'OR a un progetto criminoso preordinato all'assassinio del NO, la cui decisione scaturiva da una scelta volitiva non 4 premeditata, con la conseguente esclusione dell'aggravante di cui all'art. 577, comma primo, n. 3, cod. pen. Ne discendeva che, non potendosi individuare il momento esatto in cui era insorto in capo all'OR il proposito di vendicarsi della vittima -aggredendola e provocandone la morte e non essendosi, al contempo, acquisita alcuna prova in ordine all'atteggiamento con cui l'imputato aveva incontrato il NO la mattina dell'11/02/2013, doveva essere esclusa l'aggravante della premeditazione, che era stata riconosciuta dal Giudice di primo grado sulla base di un percorso argomentativo non riscontrato dalle evidenze probatorie.
3.2. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi e con le precisazioni di cui si è detto in ordine alla riforma della sentenza di primo grado da parte della Corte di assise di appello di ME, l'imputato SE OR veniva condannato alle pene di cui in premessa. cassazione,4. Avverso tale sentenza ricorrevano per con atti di impugnazione di cui occorre dare separatamente conto, il Procuratore generale presso la Corte di appello di ME e l'imputato SE OR.
4.1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di ME ricorreva per cassazione deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano l'esclusione dell'aggravante della premeditazione, che era stata riconosciuta dal Giudice di primo grado nel rispetto delle emergenze probatorie. Secondo la parte ricorrente, le conclusioni del Giudice di appello non tenevano conto dell'atteggiamento di risentimento nutrito dall'OR e della sua ferma volontà di vendicarsi del NO, che era stata manifestata, anche pubblicamente, in diverse occasioni, com'era evidente dagli episodi richiamati nelle sottostanti sentenze di merito, sui quali erano state acquisite numerose e convergenti testimonianze. Ne conseguiva che la Corte territoriale pur ritenendo incontroversi i propositi dell'imputato di uccidere la vittima rispetto ai quali - assumeva una peculiare vicenda dimostrativa l'episodio delle minacce pubbliche profferite all'indirizzo del NO nel dicembre del 2012 - affermava contraddittoriamente che non vi erano elementi probatori idonei a dimostrare la persistenza ininterrotta di tali intenti vendicativi fino alla commissione dell'assassinio. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame 5 risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del momento in cui era maturato, in capo all'OR, il proposito di vendicarsi del NO, anche alla luce dell'episodio verificatosi la sera precedente l'omicidio, sul quale la Corte territoriale non si era soffermata in termini congrui. Si evidenziava, in proposito, che il Giudice di appello non aveva compiuto alcuna ricostruzione funzionale all'individuazione del momento dell'insorgenza del proposito omicida dell'OR, indispensabile alla configurazione della premeditazione. In questo modo, non si era tenuto conto del fatto che, per escludere la ricorrenza dei presupposti di tale aggravante, era indispensabile verificare preliminarmente quale fosse il lasso di tempo intercorso tra la maturazione del proposito vendicativo e l'azione delittuosa, rilevante ai fini della valutazione dell'eventuale preordinazione dell'assassinio. ricostruzioneIn questa cornice, appariva scarsamente plausibile la processuale posta a fondamento della sentenza impugnata, secondo la quale la determinazione omicida era insorta la mattina dell'11/02/2013, attesa la dinamica degli accadimenti criminosi, che lasciava ipotizzare il consolidamento degli intendimenti vendicativi dell'OR, reso evidente dalla fermezza dimostrata dall'imputato nel corso del tempo. Senza considerare, per altro verso, che tra l'insorgenza del proposito omicida e la sua concretizzazione era comunque intercorso un lasso di tempo certamente ristretto, ma comunque idoneo a consentire all'OR una ponderata riflessione sull'opportunità di dare effettivamente corso alla sua determinazione criminosa. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.2. L'imputato SE OR, a mezzo dell'avv. Gaetano Pecorella, ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 575 e 584 cod. pen., conseguente alla necessità di riqualificare i fatti delittuosi contestati all'imputato al capo A come omicidio preterintenzionale, sussistendo nel caso di specie tutti gli elementi costitutivi dell'ipotesi di cui all'art. 584 cod. pen. Secondo la difesa del ricorrente, la dinamica degli accadimenti criminosi e le modalità con cui si era verificato l'accoltellamento della vittima nel contesto delle pregresse tensioni personali esistenti tra l'OR e il NO -imponevano di ricondurre l'azione armata dell'imputato alla fattispecie dell'omicidio preterintenzionale e non a quella dell'omicidio volontario, erroneamente contestato al capo A. Né erano stati acquisiti elementi probatori che consentissero di affermare che l'accoltellamento del NO conseguisse a una 6 scelta volitiva consapevole dell'OR, la cui azione criminosa appariva, al contrario di quanto affermato dalla Corte territoriale, il frutto di una sequenza omicida estemporanea, determinata dall'inaspettato sviluppo dell'incontro tra i due contendenti. Inoltre, l'arma utilizzata non poteva attestare, di per sé sola, l'esistenza di una volontà omicida in capo all'imputato, dovendosi evidenziare che difettava nei confronti dell'OR ogni animus necandi, non essendo stato acquisito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che il ricorrente intendeva uccidere il NO e che lo avesse incontrato proprio a tale scopo. Né potevano assumere rilievo, in questa direzione, le circostanze relative al numero di colpi inferti alla vittima, atteso che le modalità concitate con cui lo scontro fisico si era sviluppato tra i due contendenti rendevano evidente che la colluttazione era caratterizzata da un forte dinamismo e da una sovrapposizione dei ruoli antagonisti svolti da ciascuno dei due soggetti. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 190, 438 e 603 cod. proc. pen., conseguente al diniego della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, avente a oggetto l'espletamento di una perizia medico-legale finalizzata a verificare l'esistenza di un rapporto di causalità diretta tra la condotta dell'imputato e l'evento mortale, cui si collegava la mancata concessione della diminuente per il rito abbreviato condizionato allo svolgimento di tali verifiche. Tale condizione processuale era stata formulata sull'assunto dell'incongruità della ricostruzione degli accadimenti criminosi, che non teneva conto della possibilità che il decesso del NO non fosse stato determinato dall'azione armata dell'OR, ma dall'inefficacia dell'intervento terapeutico del personale sanitario del presidio ospedaliero di Sant'Agata di Militello, dove la vittima era stata ricoverata alle ore 9.15 dell'11/02/2013, decedendo alle ore 11.25 della stessa giornata. Secondo la difesa dell'OR, la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, con il conseguente espletamento di una perizia medico-legale, finalizzata ad accertare le cause del decesso del NO e le modalità con cui si era verificato il suo accoltellamento, si imponeva tenuto conto delle incertezze probatorie relative alle verifiche tanatologiche eseguite nell'immediatezza dei fatti, che non consentivano di ricondurre l'azione omicida dell'imputato a una scelta volitiva univocamente orientata nella direzione prefigurata dalla sottostante sentenza di merito. Si evidenziava, in proposito, che la Corte territoriale, a fronte delle specifiche doglianze difensive, aveva omesso ogni valutazione delle relative censure, finalizzate a evidenziare che la causa del decesso del NO non era da 7 attribuire al suo accoltellamento da parte dell'OR, ma al ritardo dei soccorsi prestati alla vittima dal personale sanitario dell'Ospedale di Sant'Agata di Militello. Ne conseguiva che il Giudice di appello disattendeva tali censure difensive, trascurando al contempo di vagliare le condotte omissive dei medici del presidio ospedaliero dove il NO era stato ricoverato, ritenute decisive per valutare le cause del suo decesso. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di ME e dall'imputato SE OR sono infondati.
2. Occorre prendere le mosse dal ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di ME, incentrato su due motivi di ricorso, riguardanti l'esclusione dell'aggravante della premeditazione, contestata all'OR in relazione al reato di cui al capo A, da parte della Corte di assise di appello di ME.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano l'esclusione dell'aggravante della premeditazione. Osserva, innanzitutto, il Collegio che la ricostruzione degli accadimenti criminosi compiuta dalla Corte di assise di appello di ME, sotto il profilo della valutazione degli elementi costitutivi dell'aggravante della premeditazione, risulta congrua e conforme alle emergenze processuali. La Corte territoriale, infatti, si soffermava in termini ineccepibili sulla fase genetica dell'omicidio di RE DA NO, indispensabile ai fini dell'individuazione del momento in cui si determinava l'insorgenza del proposito criminoso dell'OR. Secondo la ricostruzione del Giudice di appello, il risentimento dell'OR nei confronti del NO era risalente nel tempo e traeva origine dalla contesa sentimentale insorta in relazione a IC AT AL, pacificamente ammessa dallo stesso imputato. L'esistenza di una situazione di tensione personale tra i due giovani e le ragioni sentimentali che l'avevano determinata possono ritenersi incontroverse, ancorché tali circostanze non risultano decisive ai fini della valutazione degli elementi costitutivi della premeditazione contestata in relazione al reato di cui al capo A. 8 L'atteggiamento di risentimento personale dell'OR, infatti, non consentiva di affermare che la sua decisione di uccidere il NO traeva effettivamente origine dalle risalenti tensioni esistenti tra l'imputato e la vittima, non essendosi acquisita alcuna prova che il proposito criminoso del ricorrente, prima di concretizzarsi, si fosse sedimentato per diversi giorni o anche solo dal giorno - precedente all'assassinio e che si fosse mantenuto costante fino alla mattina dell'11/02/2013, tenuto conto del fatto che, la sera prima dell'assassinio, il ricorrente, uscito dalla palestra dove era stato schiaffeggiato dalla persona offesa, era stato accompagnato a casa da alcuni conoscenti in condizioni di ubriachezza. Né tantomeno le emergenze probatorie consentono di ricollegare in termini di certezza l'episodio dello schiaffeggiamento, verificatosi la sera prima dell'assassinio, alla condotta omicida dell'OR, proprio in conseguenza del fatto che l'imputato si era ritirato a casa ubriaco. Invero, per affermare o escludere la sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante di cui all'art. 577, comma primo, n. 3, cod. pen., occorreva verificare preliminarmente quali fossero le effettive intenzioni dell'OR e l'articolazione del suo progetto criminoso. Tali verifiche apparivano indispensabili e funzionali ad accertare in capo all'imputato l'esistenza di un processo di sedimentazione psicologica del suo progetto criminoso, necessario per escludere la natura estemporanea della sua azione omicida, consentendo, al contempo, di ritenere aggravata la sua condotta, conformemente a quanto stabilito per la configurazione di tale circostanza da questa Corte, secondo cui: «Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)» (cfr. Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575). Deve, in proposito, rilevarsi che il processo di sedimentazione psicologica del progetto criminoso dell'imputato deve essere valutato in termini flessibili, adeguati alle emergenze del caso concreto, tanto è vero che la giurisprudenza di legittimità arriva ad ammettere la premeditazione condizionata (cfr. Sez. 1, n. 1079 del 27/11/2008, Lancia, Rv. 242485; Sez. 1, n. 19974 del 12/02/2013, Zuica, Rv. 256180), in tutte quelle ipotesi in cui, accertata l'esistenza delle sue connotazioni cronologiche e volitive, la determinazione soggettiva si concretizzi in una risoluzione criminosa precisa e ferma in tutte le sue componenti 9 psicologiche, rispetto alle quali la condizione prefigurata - riconducibile a un determinato comportamento della vittima, semplicemente ipotizzato, ma non certo nel suo accadimento si pone come un evento previsto, idoneo a - sospendere o ad annullare la risoluzione adottata. Tuttavia, nel caso di specie, le emergenze probatorie acquisite nei giudizi di merito non consentono di ipotizzare nemmeno la ricorrenza degli elementi costitutivi della premeditazione condizionata, non essendosi acquisita alcuna prova, in capo all'OR, del processo di sedimentazione psicologica del progetto criminoso finalizzato a uccidere il NO. In questa cornice, la Corte di assise di appello di ME, per affermare la ricorrenza degli elementi costitutivi della premeditazione, così come prefigurata dall'art. 577, comma primo, n. 3, cod. pen., avrebbe dovuto compiere una verifica preliminare, finalizzata ad accertare la sussistenza delle condizioni, cronologiche e volitive, in presenza delle quali l'OR, la mattina dell'11/02/2013, dopo essersi svegliato, si era armato di un coltello ed era andato a incontrare il NO con il proposito di ucciderlo. In altri termini, solo sulla base di tali connotazioni, oggettive e soggettive, non riscontrate nel caso di specie, era possibile affermare la natura premeditata del progetto criminoso dell'OR, la cui sussistenza risulta sprovvista di adeguato supporto probatorio, non essendosi acquisita alcuna prova in ordine al lasso temporale intercorso tra l'insorgenza della determinazione omicida dell'imputato e la sua esecuzione. L'assenza di elementi probatori idonei ad affermare la ricorrenza di tale indispensabile lasso temporale, dunque, non consente di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi dell'aggravante della premeditazione, rispetto alla quale non è stata acquisita alcuna prova dell'intervallo cronologico esistente tra l'insorgenza del proposito criminoso finalizzato all'assassinio del NO e la sua concretizzazione. Questo passaggio probatorio, del resto, è imprescindibile per la valutazione dei presupposti legittimanti l'applicazione dell'aggravante della premeditazione, conformemente a quanto stabilito da questa Corte che, quanto alla ricorrenza dell'elemento cronologico della circostanza in esame, afferma: «Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della 10 causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato>> (cfr. Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 34016 del 09/04/2013, F., Rv. 256528). Tenuto conto di questi parametri ermeneutici e della dinamica degli accadimenti criminosi in conseguenza dei quali il NO veniva assassinato, ritiene il Collegio che il percorso argomentativo seguito dal Giudice di appello, per escludere la ricorrenza dell'aggravante della premeditazione, sia corretto e fondato su una ricognizione ineccepibile delle prove acquisite nei giudizi di merito, le quali non consentivano di individuare l'esatto momento dell'insorgenza dei propositi omicidi dell'OR, né permettevano di collegare la sua determinazione volitiva all'episodio del litigio occorso il giorno prima tra i due soggetti, che appare, sul piano probatorio, privo di collegamenti con l'azione armata dell'imputato. Non era, pertanto, da escludere, come correttamente evidenziato a pagina 20 della sentenza impugnata, che la scelta omicida dall'OR fosse «maturata al mattino, una volta uscito dai fumi dell'alcool e ripresa la lucidità e la coscienza dell'affronto subito per essere stato schiaffeggiato pubblicamente [...]». Parimenti ineccepibile deve ritenersi il passaggio argomentativo immediatamente successivo della decisione in esame, nel quale la Corte territoriale individuava, in assenza di elementi probatori di segno contrario, quale possibile momento dell'insorgenza del proposito criminoso dell'OR, quello successivo al suo risveglio mattutino dell'11/02/2017, affermando, a pagina 20 della sentenza, che: «Certamente al risveglio egli si è armato di coltello con l'intenzione di andare a uccidere l'odiato rivale, ma il dubbio che la risoluzione sia potuta intervenire al risveglio piuttosto che nella notte, ovvero nella serata precedente, fa sì che non possa con certezza ritenersi sussistere la ideazione e l'esecuzione quel lasso temporale richiesto, atto a consentire il recesso dal proposito criminoso [...]». Si trattava, quindi, di prendere in considerazione l'ipotesi alternativa, fondata sulla preordinazione del progetto omicida dell'OR, recepita sulla base di valutazioni congetturali dalla Corte di assise di ME e contrapporla a quella correttamente vagliata dal Giudice di appello, in presenza di elementi probatori che non consentivano di affermarne la fondatezza processuale e la plausibilità logica. Tuttavia, nel caso in esame, non era possibile attribuire alcun valore alla soluzione recepita dal Giudice di primo grado in ordine alla premeditazione, a fronte di un compendio probatorio che non consentiva di affermare la plausibilità di una ricostruzione dell'uccisione del NO fondata sulla natura preordinata dell'azione omicida dell'imputato. 11 In ogni caso, un tale percorso valutativo, oltre che illogico e processualmente incongruo, si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (cfr. Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 15897 del 09/04/2009, Massimino, Rv. 243528). Appaiono, pertanto, infondate le censure giurisdizionali poste a fondamento del primo motivo dell'atto di impugnazione proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di ME in ordine alla ricostruzione degli accadimenti criminosi, sulla base della quale la Corte di assise di appello di ME escludeva correttamente l'aggravante della premeditazione dall'ipotesi di reato contestata all'OR al capo A, compiendo una valutazione congrua della fase genetica dell'azione armata dell'imputato, all'esito della quale il NO veniva assassinato. Queste ragioni processuali impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso in esame.
2.2. Dall'infondatezza del primo motivo di ricorso discende l'infondatezza della residua doglianza difensiva, anch'essa riguardante l'individuazione del momento in cui era insorto in capo all'OR il proposito di uccidere il NO, nell'ambito dei rapporti conflittuali esistenti tra i due soggetti e tenuto conto dell'episodio verificatosi la sera precedente l'omicidio, sul quale, secondo la parte ricorrente, la Corte di assise di appello di ME non si era soffermata in termini congrui. Deve, in proposito, ribadirsi che la Corte territoriale, sulla base di una valutazione ineccepibile del compendio probatorio acquisito nei sottostanti giudizi di merito, non riteneva possibile ricostruire in termini di certezza processuale la fase genetica dell'omicidio del NO, ritenendo dotata di maggiore plausibilità logica l'ipotesi che, soltanto la mattina dell'11/02/2013, l'OR, svegliatosi, si era determinato ad agire, armandosi di un coltello, allo scopo di incontrare il suo antagonista e ucciderlo. Tali incertezze probatorie imponevano di affermare l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante della premeditazione contestata all'OR, per le ragioni esplicitate nel paragrafo 2.1, cui si deve rinviare. Queste conclusioni appaiono ineccepibili e si impongono alla luce dell'orientamento consolidato di questa Corte, secondo il quale, in tema di 12 valutazione della prova, il giudice di merito non può limitarsi a una valutazione atomistica e parcellizzata della struttura del reato nel cui ambito occorre comprendere gli elementi circostanziali, attenuanti e aggravanti, che riguardano il trattamento sanzionatorio irrogato al reo ma deve valutarla in una - prospettiva necessariamente unitaria. Il giudice, quindi, deve procedere a un esame globale degli elementi costitutivi del reato, allo scopo di accertare se l'eventuale ambiguità di uno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato, semplice o circostanziato, all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali. Il metodo di lettura unitaria del compendio probatorio, dunque, non si può esaurire in una valutazione astratta degli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato oggetto di contestazione, non potendosi mai prescindere dal compimento di un'operazione di ermeneutica processuale preliminare, consistente nell'esaminare ogni componente del giudizio, nella sua valenza, per valorizzarla laddove possibile, in una prospettiva globale e unificante, tendente a evidenziarne le correlazioni e la confluenza in un contesto necessariamente omogeneo. Sul punto, non si può non richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di applicazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio a tutti gli elementi costitutivi del reato, semplice o circostanziato, secondo cui: «Il principio per cui la responsabilità penale deve essere accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio", va applicato a tutte le componenti del giudizio e, pertanto, anche alle circostanze aggravanti, elementi fattuali considerati dal legislatore idonei a determinare un'amplificazione del trattamento sanzionatorio» (cfr. Sez. 1, n. 14638 del 09/01/2014, Romero Espinoza, Rv. 262145). Né potrebbe essere diversamente, atteso che, la regola di giudizio compendiata nella formula costituzionale dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, impone al giudice di pronunciare una sentenza di condanna nei confronti dell'imputato alla sola condizione che presenta connotazioni epistemologiche - prima ancora che processuali che le prove acquisite nel contraddittorio tra le parti lascino fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente prospettabili come possibili, ma la cui realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva di riscontro nelle emergenze probatorie, ponendosi in ultima analisi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. Questa verifica giurisdizionale comprende tanto gli elementi oggettivi e soggettivi del reato quanto gli elementi circostanziali, attenuanti e aggravanti, rispetto ai quali la 13 valenza del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio possiede connotazioni tali da non consentire alcuna distinzione tra reato semplice e reato circostanziato (cfr. Sez. 1, n. 9638 del 25/05/2016, Celma, Rv. 269416; Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Segura, Rv. 262280). In questa cornice, non si può non ribadire che la Corte di assise di appello di ME giungeva a conclusioni ineccepibili in ordine all'individuazione del momento dell'insorgenza del proposito criminoso dell'OR e dell'inapplicabilità dell'aggravante della premeditazione, tenendo conto del fatto che, per affermare la ricorrenza dei presupposti di tale circostanza, era indispensabile verificare preliminarmente quale fosse il lasso di tempo intercorrente tra la maturazione del proposito vendicativo e l'azione delittuosa, nel rispetto della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, che doveva rilevare in termini tali da consentire di affermare la programmazione dell'omicidio da parte dell'imputato, legittimando l'aggravamento di pena richiesto dal Procuratore generale presso la Corte di assise di appello di ME. Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondato il secondo motivo di ricorso in esame.
3. Occorre, quindi, passare a considerare il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato SE OR dall'avv. Gaetano Pecorella, che veniva articolato in due motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 575 e 584 cod. pen., conseguente alla necessità di riqualificare i fatti delittuosi contestati all'imputato al capo A come omicidio preterintenzionale, sussistendo nel caso in esame tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 584 cod. pen., che erano stati irragionevolmente svalutati dalla Corte territoriale. Secondo la difesa del ricorrente, l'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di ME era resa evidente dal fatto che non erano stati acquisiti elementi probatori che consentissero di affermare che l'accoltellamento del NO derivasse da una scelta volitiva consapevole e univocamente orientata dell'OR. Infatti, l'azione armata dell'imputato, al contrario di quanto affermato assertivamente nella sentenza impugnata, appariva la conseguenza di una sequenza omicida che si caratterizzava per la natura estemporanea e occasionale, determinata dall'inaspettato sviluppo dell'incontro tra i due contendenti, che ne aveva provocato l'imprevisto epilogo mortale. Osserva, in proposito, il Collegio che l'assunto processuale da cui muove il ricorrente risulta smentito dalle emergenze probatorie, che impongono di 14 ritenere pienamente condivisibile il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale nell'escludere l'accidentalità dei fendenti che provocavano la morte del NO, tenuto conto del loro numero elevato, della rapida successione con cui le coltellate venivano sferrate all'indirizzo dell'OR e della vicinanza tra l'imputato e la vittima, che non consentivano di ipotizzare la casualità dei colpi inferti. In questa cornice, quanto alle censure difensive relative all'assenza di univocità dell'intento omicidiario dell'OR, deve rilevarsi che tali doglianze risultano smentite dagli esiti delle verifiche medico-legali condotte nell'immediatezza dei fatti dalla dott.ssa Caterina Fabiano, che consentivano al consulente tecnico d'ufficio di affermare che la dinamica dell'uccisione della vittima non permetteva di ipotizzare una mera accidentalità dei fendenti sferrati al suo indirizzo dall'imputato. Le verifiche tanatologiche eseguite dalla dott.ssa Fabiano, invero, non solo consentivano di stabilire un incontrovertibile nesso eziologico tra i fendenti sferrati e la morte della vittima, ma permettevano di affermare che il decesso del NO in conseguenza della distanza ravvicinata con cui l'azione armata si era concretizzata e della violenza delle numerose coltellate che colpivano la persona offesa si era verificato poco tempo il suo ricovero ospedaliero. L'esame autoptico, inoltre, non consentiva di nutrire dubbi sulle cause del decesso del NO, che era stato provocato, come evidenziato nelle pagine 5 e 6 del provvedimento impugnato, da una crisi emorragica determinata da una pluralità di ferite da punta e da taglio, che si ritenevano compatibili con l'impiego offensivo del coltello che era stato sequestrato all'OR nel corso delle indagini preliminari. Tali conclusioni medico-legali consentivano alla Corte territoriale di trarre conferma della rapidità della sequenza omicida che aveva portato all'uccisione del NO, avvalorata dal fatto che i fendenti sferrati dall'OR attingevano il contendente nelle zone toraciche, dorsali, lombari e inguinali, provocandogli la rescissione dei vasi iliaci, che ne determinava il decesso alle 11.25 dell'11/02/2013, a poche ore dall'accoltellamento. Da questo punto di vista, la pluralità delle aree corporee investite dalla furia omicida dell'OR - che venivano individuate dal consulente tecnico d'ufficio in cinque distinte parti anatomiche costituisce un ulteriore elemento sintomatico della sua univoca determinazione omicida, certamente incompatibile con la possibilità di un'azione estemporanea o occasionale, indispensabile per la configurazione dell'ipotesi preterintenzionale, invocata dal difensore dell'imputato ai sensi dell'art. 584 cod. pen. Ne discende che la ricostruzione della dinamica degli accadimenti criminosi effettuata dal Giudice di appello risulta fondata su una valutazione ineccepibile 15 degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta dalla dott.ssa Fabiano, che la rendevano incompatibile con l'accidentalità dell'accoltellamento invocata dalla difesa del ricorrente. Questa ricostruzione, al contempo, impone di escludere la plausibilità della versione dell'accaduto fornita dall'OR, secondo la quale non intendeva accoltellare il NO e si era limitato a difendersi dall'aggressione patita per mano della vittima, intrapresa subito dopo averlo visto entrare nell'androne del suo stabile. Questi univoci elementi probatori impongono di escludere la possibilità di un omicidio preterintenzionale, ipotizzato dalla difesa dell'OR in contrasto con le risultanze processuali, alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale: «L'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato. Pertanto, la valutazione relativa alla prevedibilità dell'evento da cui dipende l'esistenza del delitto "de quo" è nella stessa legge, essendo assolutamente probabile che da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa» (cfr. Sez. 5, n. 791 del 18/10/2012, dep. 2013, Palazzolo, Rv. 254386; Sez. 5, n. 40389 del 17/05/2012, Perini, Rv. 253357). Sotto questo profilo, la dinamica della sequenza criminosa all'esito della quale il NO veniva assassinato, unitamente alla gravità e alla pluralità delle lesioni personali riportate dalla vittima, che venivano localizzazione in varie aree nevralgiche del corpo della persona offesa, deve ritenersi dimostrativa del fatto che l'azione lesiva dell'OR conseguisse a una volontà omicida, quanto meno a titolo di dolo eventuale. Né è possibile attribuire rilievo alla concitazione dello scontro fisico tra i due contendenti, atteso che l'elevato numero dei colpi e la violenza con cui gli stessi venivano sferrati non consentono di ipotizzare un'azione meramente difensiva dell'imputato, la cui condotta appare, invece, determinata e pienamente consapevole. Le modalità dei numerosi fendenti sferrati all'indirizzo del NO, dunque, consentono di ipotizzare che l'imputato avesse voluto colpire il suo non contingente antagonista unicamente allo scopo di difendersi o di ferirlo, senza accettare il rischio di causarne la morte. Sul punto, non si possono non condividere le conclusioni alle quali giungeva la Corte territoriale, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 18 del provvedimento impugnato, nel quale si affermava: «La pluralità dei colpi inferti dall'OR, unitamente alla ubicazione di essi, prossimi a organi vitali, certamente è indicativa di una volontà omicida [...] >>. 16 Queste conclusioni, del resto, appaiono armoniche rispetto alla giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamata nel provvedimento impugnato, che, nel distinguere l'omicidio volontario dall'omicidio preterintenzionale, afferma: «Il criterio distintivo tra l'omicidio volontario e l'omicidio preterintenzionale risiede nell'elemento psicologico, nel senso che nell'ipotesi della preterintenzione la volontà dell'agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte, mentre nell'omicidio volontario la volontà dell'agente è costituita dall""animus necandi", ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta» (cfr. Sez. 1, n. 35369 del 04/07/2007, Zheng, Rv. 237685; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 25239 del 20/05/2001, Milici, Rv. 219434). Occorre, pertanto, ribadire conclusivamente che non è possibile ritenere fondate le considerazioni svolte nell'interesse del ricorrente in ordine all'accidentalità dell'aggressione armata del NO, tenuto conto della determinazione volitiva che precedeva l'aggressione, che consente di escludere che la morte della vittima sia stata un evento non voluto, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «In tema di reati contro la persona, l'omicidio preterintenzionale si configura allorquando l'azione aggressiva dell'autore del reato sia diretta soltanto a percuotere la vittima o a causarle lesioni, così che la morte costituisca un evento non voluto, ancorché legato da nesso causale alla condotta dell'agente» (cfr. Sez. 5, n. 36135 del 26/05/2011, S., Rv. 250935, si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 10795 del 25/06/1999, Gusinu, Rv. 214113). Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondato il primo motivo del ricorso in esame.
3.2. Analogo giudizio di infondatezza deve esprimersi con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 190, 438 e 603 cod. proc. pen., conseguente al diniego della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, formulata nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., avente a oggetto l'espletamento di una perizia medico-legale finalizzata a verificare la sussistenza di un rapporto di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento mortale, che veniva causato da una pluralità di fattori, non riconducibili alla sola scelta omicida, estemporanea e occasionale, del ricorrente. Deve, innanzitutto, evidenziarsi che tale doglianza costituisce una mera riproposizione della censura giurisdizionale proposta quale primo motivo dell'atto 17 di impugnazione presentato alla Corte di assise di appello di ME, sul quale ci si soffermava con argomenti esenti da discrasie nelle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata. La doglianza difensiva, in particolare, tendeva a dimostrare un colpevole ritardo nei soccorsi terapeutici prestati dal personale sanitario dell'Ospedale di Sant'Agata di Militello, dove il NO era stato ricoverato immediatamente dopo il suo ferimento;
ritardo che aveva determinato il repentino deterioramento delle condizioni di salute dell'OR, provocandone il decesso indipendentemente dall'accoltellamento dell'imputato. Tali censure difensive, invero, appaiono prive di pregio, in ragione del fatto che, anche a volere ipotizzare un colpevole ritardo del personale ospedaliero intervenuto, la circostanza dedotta non ostava comunque alla riconducibilità della morte del NO all'azione armata posta in essere dall'imputato. Si consideri, in proposito, che l'interruzione del nesso causale tra azione ed evento a opera di una causa sopravvenuta postula che questa sia sufficiente a determinare l'evento, presentandosi con connotazioni eccezionali e imprevedibili, certamente non riscontrabili nel caso di specie. Sul punto, non si può non richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità non sono solo quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo da quello determinato dall'agente, bensì anche quei fatti sopravvenuti che realizzano una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente» (cfr. Sez. 4, n. 39617 dell'11/07/2007, Tamborini, Rv. 237659; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 43367 del 27/10/2011, Calderon Silva, Rv. 250985). Ne discende che per potere interrompere il nesso causale tra l'azione criminosa e l'evento illecito nel nostro caso rappresentato dalla morte del - NO è necessario l'intervento di una casa da sola sufficiente a determinare l'evento; condizione, quest'ultima, che si verifica quando tale causa si presenta con caratteri di anomalia ed eccezionalità, verificandosi in casi imprevedibili, non riconducibili alla condotta dell'OR, la quale doveva essere ritenuta, per le ragioni esplicitate nel paragrafo 3.1, cui si rinvia, idonea a determinare il decesso del NO. In altri termini, anche a volere ipotizzare un'incongrua valutazione da parte del Giudice di appello dei tempi dell'intervento chirurgico al quale la vittima era stata sottoposta, per escludere la responsabilità dell'imputato, occorreva che i soccorsi prestati fossero stati idonei a escludere la rilevanza causale dell'azione armata posta in essere dall'OR in danno del NO (cfr. Sez. 5, n. 15220 del 26/01/2011, Trabelsi, Rv. 249967; Sez. 4, n. 13939 del 30/01/2008, Bauwens, Rv. 239593). 18 A queste dirimenti considerazioni processuali deve aggiungersi che, nel caso in esame, l'infondatezza di tale doglianza difensiva discende ulteriormente dalle considerazioni processuali che si sono espresse in relazione al primo motivo del ricorso in esame, a proposito del quale occorre ribadire la correttezza del percorso valutativo compiuto dal Giudice di appello in ordine alla dinamica degli accadimenti criminosi, all'esito dei quali il NO veniva accoltellato, ricostruito sulla base degli accertamenti tanatologici condotti dalla dott.ssa Fabiano nell'immediatezza dei fatti, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 3.1, cui si deve ulteriormente rinviare. Le verifiche tanatologiche eseguite dalla dott.ssa Fabiano, infatti, consentivano di stabilire un indiscusso nesso eziologico tra i fendenti sferrati dall'OR e la morte della vittima, evidenziando, al contempo, che il decesso, proprio in conseguenza delle modalità con cui l'azione armata si era concretizzata, aveva provocato la rapida morte del NO, a prescindere dalle pur adeguate cure mediche prestate alla vittima presso il presidio ospedaliero di Sant'Agata di Militello. Proposta in questi termini, la doglianza difensiva deve ritenersi infondata, risultando basata su una ricostruzione del compendio probatorio contrastante con le emergenze processuali, che non consentivano l'esperimento di verifiche istruttorie suppletive, dovendosi richiamare in proposito la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., può ricorrersi solo quando giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (cfr. Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; si veda, in senso conforme, anche Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410). Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondato il secondo motivo del ricorso in esame.
4. Queste ragioni impongono conclusivamente il rigetto dei ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di ME e dall'imputato SE OR, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali la condanna dell'imputato a rimborsare alle parti civili costituite, UC PI e LE PI, le spese 19 sostenute per questo giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori (IVA, CPA e spese forfettarie), come per legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente OR SE al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili PI UC e PI LE, spese che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori (IVA, CPA e spese forfettarie), come per legge. Così deciso il 09/05/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro Centonze Mariastefania Di Tomassi nleme DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 MAG 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 2 020