Sentenza 11 luglio 2007
Massime • 1
Le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità non sono solo quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo da quello determinato dall'agente, bensì anche quei fatti sopravvenuti che realizzano una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2007, n. 39617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39617 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 11/07/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1155
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 011255/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR AD, N. IL 06/04/1980;
avverso SENTENZA del 30/09/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Sentito il procuratore generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) MB AD ha proposto ricorso avverso la sentenza 30 settembre 2005 della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la sentenza 26 novembre 2004 del Tribunale di Varese che l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di omicidio colposo in danno di TI FABIO.
I giudici di merito hanno accertato che l'incidente che aveva cagionato la morte della persona offesa si era verificato il 22 aprile 2000 in Buguggiate. L'imputato, alla guida di un motociclo, aveva urtato TI che si trovava a bordo di una bicicletta e che si era immesso nella strada provinciale percorsa dall'imputato senza concedergli la dovuta precedenza.
La colpa di OR è stata ravvisata nell'elevata velocità tenuta (circa 100 km. orari in presenza di un limite di 90) tanto più che la sentenza impugnata evidenzia che la velocità avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta in considerazione della presenza di un'intersezione stradale.
2) A fondamento del ricorso OR AD ha dedotto i seguenti motivi di censura:
- la violazione degli artt. 40 e 41 c.p., nonché la mancanza di motivazione;
l'eccezionalità della condotta del ciclista costituisce infatti un fattore idoneo ad interrompere il rapporto di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento; da ciò, secondo il ricorrente, deriverebbe anche l'irrilevanza della circostanza, affermata dai giudici di appello, secondo cui il ricorrente, nell'occasione indicata, avrebbe tenuto una velocità non consona allo stato dei luoghi;
- la manifesta illogicità della motivazione perché la sentenza impugnata avrebbe qualificato la condotta del ciclista prima come imprevedibile e, in altra parte della sentenza, come prevedibile. 3) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Il primo motivo di ricorso ripropone all'attenzione di questa Corte il problema dell'interpretazione dell'art. 41 c.p.p., comma 2, ("Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento"). Sono noti i termini del pluridecennale dibattito svoltosi sull'interpretazione da dare a questa norma il cui scopo, secondo l'opinione maggiormente seguita, è quello di temperare il rigore derivante dalla meccanica applicazione del principio generale contenuto nel primo comma dell'art. 41 in esame che si ritiene abbia accolto il principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause ("condicio sine qua non"): il nesso di condizionamento esiste, e la condotta può essere considerata causa di un evento, se non può essere mentalmente eliminata senza che l'evento venga meno. È stato affermato in dottrina che se il secondo comma in esame venisse interpretato nel senso che il rapporto di causalità dovesse ritenersi escluso solo nel caso di un processo causale del tutto autonomo verosimilmente si tratterebbe di una disposizione inutile perché, in questi casi, all'esclusione si perverrebbe anche con l'applicazione del principio condizionalistico.
Deve pertanto trattarsi, secondo questo orientamento, di un processo non completamente avulso dall'antecedente ma caratterizzato a seconda delle varie teorie della causalità (che in realtà su questo tema non divergono significativamente;
salvo forse la teoria della "causalità adeguata") da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale;
di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.
È noto l'esempio riportato nella relazione ministeriale al codice penale: l'agente ha posto in essere un antecedente dell'evento (ha ferito la persona offesa) ma la morte è stata determinata dall'incendio dell'ospedale nel quale il ferito era stato ricoverato. Il che, appunto, non solo non costituisce il percorso causale tipico (come, per es., il decesso a seguito del ferimento) ma realizza una linea di sviluppo del tutto anomala della condotta, imprevedibile in astratto e imprevedibile per l'agente che non può anticipatamente rappresentarla come conseguente alla sua azione od omissione (quest'ultimo versante riguarda l'elemento soggettivo ma il problema, dal punto di vista dell'elemento oggettivo del reato, si pone in termini analoghi).
Questa elaborazione del concetto di causa sopravvenuta è stata, in più occasioni, ribadita anche dalla giurisprudenza di legittimità (cons., tra le numerose altre, Cass. sez. 1, 10 giugno 1998 n. 11024, Ceraudo;
12 novembre 1997 n. 11124, Insirello;
sez. 4, 21 ottobre 1997 n. 10760, Lini;
19 dicembre 1996 n. 578, Fundarò; 6 dicembre 1990 n. 4793, Bonetti;
12 luglio 1990 n. 12048, Gotta). 4) La natura eccezionale ed imprevedibile del fatto sopravvenuto è però un tipico accertamento devoluto al giudice del merito che deve logicamente valutare il suo convincimento sul punto. Ciò è avvenuto nel caso in esame perché proprio la natura dei luoghi, secondo i giudici di primo e di secondo grado, rendeva prevedibile l'immissione di veicoli nella strada favorita per cui la regola cautelare imponeva di adottare una condotta di guida improntata a maggior prudenza e di tenere una velocità che, indipendentemente dal limite imposto, si adeguasse ai criteri previsti dall'art. 141 comma 1 del codice della strada. Il motociclista investitore - come hanno accertato i giudici merito non solo non si è adeguato a guesta condotta di maggior prudenza ma ha addirittura superato i limiti imposti che, per la situazione dei luoghi, erano inadeguati.
Ne consegue la correttezza della valutazione della Corte di merito;
valutazione che si sottrae dunque al vaglio di legittimità essendo esente da alcuna illogicità.
5) Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. La Corte di merito ha ritenuto prevedibile la condotta del ciclista e non v'è alcuna contraddizione nella sentenza impugnata che, laddove parla di imprevedibilità della medesima condotta, in realtà riporta una valutazione del perito nominato dal GIP evidentemente non condivisa dal giudice di appello.
6) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4 penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 11 luglio 2007
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2007