Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8842 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 11 REPUBBLICA ITALIANA 40201/50 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTEAURIEM DICASS. Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente R.G.N. 19465/99 - Consigliere Cron. 24102 Dott. Natale CAPITANIO Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud.18/02/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA 1 sul ricorso proposto da: NE VA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. G. BARRILI 37, presso 10 studio dell'avvocato DANIELA FAGGIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO CIANFLONE, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE, 732 MICHELE DI LULLO, CARLO DE ANGELIS, giusta delega in -1- calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 147/99 del Tribunale di LOCRI, depositata il 16/03/99 R.G.N. 272/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto del ricorso. -2- R.G. n. 19465/99 Svolgimento del processo La sig.ra GI NE, prospettando un vizio di motivazione, ricorre per cas- sazione contro la sentenza, meglio descritta in epigrafe, del Tribunale di Locri che, riformando quella del locale Pretore, ha respinto la sua domanda volta ad ot- tenere l'assegno ordinario d'invalidità a carico dell'Istituto nazionale della previ- denza sociale, che si è costituito depositando la sola procura. La sentenza impugnata ha sinteticamente ritenuto, infatti, di dover condividere il giudizio espresso dalla rinnovata ctu, in base alla quale la NE non è affetta da infermità tali da ridurre in modo permanente, oltre i due terzi, la sua capacità la- vorativa. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso parte ricorrente, richiamando una sentenza di questo Collegio (29 luglio 1995, n. 8315), adduce un difetto di motivazione, poiché "dal corpus della sentenza non è dato di rilevare l'iter logico seguito dal Tribunale nel decidere la controversia,..." essendosi il Tribunale di Locri limitato a recepire a- criticamente il parere dell'Ausiliare nominato in appello senza indicare le ragioni per cui ha ritenuto di disattendere le conclusioni del primo CTU. Il ricorso non merita accoglimento. Come é noto, la decisione del Giudice di merito é soggetta, ex art. 360, n. 5, cod.proc.civ., al controllo di legittimità per verificare se la sentenza, sotto il profi- lo dell'accertamento del fatto e della sua valutazione, ovvero il convincimento del Giudice, risponda ai canoni della corretta logica giuridica. In particolare, questa Corte ha ritenuto (v. ad esempio, 26 gennaio1998, n. 751) che, a fronte di rilievi critici mossi a decisioni che si sono limitate a far propria, in tema di prestazioni previdenziali implicanti la necessità di una diagnosi medico- legale, la valutazione del Consulente d'ufficio, in tanto sussiste un vizio di moti- vazione in quanto sia denunciata una palese contraddizione rispetto alle comuni nozioni della scienza medica, o nell'omissione di accertamenti strumentali neces- sari - secondo le predette nozioni - ai fini di una corretta diagnosi. In assenza della tempestiva, specifica denuncia, suffragata da elementi di prova, di tali vizi nella competente sede di merito, la censura,ene proposta in questa sede di legittimità,configura un "mero dissenso diagnostico" (di cui, oltretutto, neppure è dato di conoscere dall'esposizione del motivo l'intrinseco contenuto: art. 366, n. 4 cod.proc.civ.), che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice di merito che abbia condiviso la consulenza tecnica. Infatti, in tema di rilievi critici alle consulenze d'ufficio, é stato ritenuto che, in caso di difformi pareri dei consulenti tecnici, in sede di legittimità non può censu- rarsiper difetto di motivazione la scelta di una delle consulenze operata dal giudi- ce in sede d'appello, laddove, in particolare, questi aderisca alla nuova relazione che, tenuto conto delle censure mosse a quella espletata in primo grado, sia per- venuta a conclusioni opposte, senza che la nuova relazione abbia formato oggetto di tempestiva confutazione in quella sede (Cass., 23 giugno 1995, n 7100; 29 set- tembre 1998, n. 9711; 24 febbraio 2000, n. 2112 e, da ultimo, Cass., 3 marzo 2001, n. 3113). Invero, della maggiore o minore attendibilità del giudizio accolto dal giudice del merito non è certo permesso discutere davanti a questa Corte, poiché ciò compor- terebbe un nuovo esame del materiale delibato in sede di merito, che non è con- sentito nel giudizio di cassazione (v. ad es. da ultimo anche, SS.UU., 27 dicembre I D , O 1997, n. 13045; 11 giugno 1998, n. 5802). A L 0 S L 1 3 S O . 3 A Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese non essendosi l'Istituto costituito. B 5 T T I , R . D A 'A S N A L E
P.Q.M.
T L P 3 S E S 7 I O D - P N I 8 - La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. S G M 1 I N O 1 E A A S D E D I Così deciso in Roma il 18 febbraio 2002 E G E A , T G O O N E E T R L Il Consigliere est. T S T I E S I R ри Alle ins A I G L E D Il Presidente L R E D n e IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 1861 2002ि ILCANCELLIERE смотре