Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2004, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE MA IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARLO FELICE 101, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE VICINANZA, che lo difende, giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
UFFICIO IVA NAPOLI PRIMO UFFICIO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 8/99 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 22/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/03 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
De IO UI ha impugnato, nei confronti dello ufficio IVA di AP, la sentenza della commissione Trib. regionale di AP, depositata il 22.2.99, che, in riforma di quella di 1^ grado, ed in accoglimento dell'Appello dell'Ufficio, aveva rigettato il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento IVA per il 1980. Il ricorrente lamenta che l'atto di appello gli era stato notificato mediante deposito presso la segreteria della Commissione adita, ai sensi dello art. 32 lett. B D.P.R. 636/72, sull'erroneo presupposto che si fosse trasferito dal luogo di residenza indicato nel ricorso. Nessuno resiste per l'Ufficio IVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si osserva che, in tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione del contribuente, alla stregua del combinato disposto di cui all'art. 366 co. 1 c.p.c. ed art. 11 co. 1 e 2 R.D. 1611/33, è inammissibile se proposto, come nella verificatasi ipotesi, nei confronti dell'Ufficio finanziario periferico che ha proceduto all'accertamento (nella specie Ufficio IVA di AP ); dovendo, invece, essere proposto nei confronti del Ministero delle Finanze ed allo stesso notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
(Cass. 8878/02 - 7150/02 - 15927/01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004