Sentenza 10 giugno 2010
Massime • 1
Non è configurabile diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale. (Nella specie, riguardante derubricazione dell'imputazione da concussione a corruzione per atto d'ufficio, con conseguente ingiustizia della detenzione subita, perché non consentita in relazione al titolo di reato definitivamente accertato, la Corte ha escluso il diritto alla riparazione per avere l'interessato dato causa per colpa grave all'applicazione della custodia cautelare). V. Corte cost. 20 giugno 2008 n. 219
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 21995 del 18https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21995 Anno 2013 Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: GRASSO GIUSEPPE SENTENZA sul ricorso proposto da: MONACHINO LUIGI N. IL 02/01/1975 avverso l'ordinanza n. 24/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 21/05/2012 sentita la relazione fatta dal Consiglie letteUzzatite le conclusioni del PG –t'gravu “Itcrt-o Dott. GIUSEPPE GRASSO; ‹..4-€2A (^,f3 c■C_P-,/eg e/ Data Udienza: 18/04/2013 FArrc) E DIRITTO 1. Monachino Luigi, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cessazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Palermo del 23/5/2012 con la quale venne rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita r dall'8/5/2003 al 5/7/2003, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2010, n. 34661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34661 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2010 |
Testo completo
34 66 1 / 10
M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Registro Generale
n. 19670/2009
Camera di consiglio del 10.6.2010
Sentenza n.
810/2010 composta dagli Ill.mi Sigg.
Presidente 1. Dott. Piero MOCALI
- Consigliere relatore 2. Dott. Carlo Giuseppe BRUSCO
-
- Consigliere 3. Dott. Claudio D'ISA
- Consigliere 4. Dott. Giulio MAISANO
5. Dott. Fausto IZZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
RU nato a [...] il 1° sul ricorso proposto da RI
del maggio 1946 nei confronti DELL'ECONOMIA MINISTERO DELLE
FINANZE;
avverso l'ordinanza 1° ottobre 2007 della Corte d'Appello di Catanzaro;
K 1
-
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del
-
Procuratore Generale dott. GiovanniSost. D'ANGELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- letta la memoria 17 maggio 2010 del difensore del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
* * * *
La Corte osserva:
I) La Corte d'Appello di Milano, con ordinanza 16 marzo 2009, ha rigettato la richiesta, proposta da RI RU, di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 26 marzo al 27 aprile 1993 in carcere e da tale data al 24 maggio 1993 agli arresti domiciliari a seguito dell'emissione di ordinanza applicativa della custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 56 e 37 cod. pen. per essersi interposto, con altre persone della sua area politica (PSI) e con altro esponente del PCI, per indurre tale GI EO EMILIO
a versare loro la somma di lire 100.000.000 in relazione alla richiesta di concessione edilizia per la costruzione di un edificio commerciale in Cassano Magnano. Riferisce l'ordinanza che a seguito del processo instaurato nei suoi confronti il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza 4 febbraio 2003, aveva ritenuto che il fatto accertato integrasse l'ipotesi di reato prevista dall'art. 318 cod. pen. (corruzione per un atto d'ufficio) e, così riqualificato il fatto, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato. La Corte d'appello e di cassazione, investite delle impugnazionila Corte dell'imputato, le avevano respinte. La Corte di merito, pur dando atto che il reato definitivamente ritenuto, anche se dichiarato prescritto, non consentiva, per il limite di pena massimo, l'emissione di un provvedimento applicativo della custodia cautelare, ha rilevato che il provvedimento cautelare non era stato impugnato per cui difettava "la decisione irrevocabile di annullamento, idonea a
2 fondare il diritto ad ottenere l'ingiusta detenzione". Ha poi ritenuto che la condotta del ricorrente integrasse la colpa grave preclusiva della riparazione sia sotto il profilo dei comportamenti tenuti sia delle condotta processuale ispirata alla mancanza del chiarimento, da parte del ricorrente, sul ruolo da lui svolto nella vicenda. II) Contro l'ordinanza indicata ha proposto ricorso RI
RU il quale ha dedotto i seguenti motivi di censura:
la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. essendo priva di
-
alcun rilievo la circostanza che il provvedimento cautelare non fosse stato impugnato dinanzi al Tribunale per il riesame la sua illegittimità derivando dal mutamento del titolo di reato da parte dei giudici di merito;
- il medesimo vizio, nonché il vizio di motivazione, sempre con riferimento all'aver ritenuto non ingiusta la misura cautelare perché non impugnata, essendo irrilevante che le ragioni per il mutamento dell'imputazione siano sopravvenute nel giudizio successivamente al momento dell'emissione della misura tanto più che i fatti inizialmente esistenti non erano diversi da quelli successivamente ritenuti;
il medesimo vizio con riferimento alla strategia difensiva tenuta dal ricorrente che si sostanzia poi nel non aver confessato un fatto escluso dai giudici di merito e senza che si tenesse conto della circostanza che è stato accertato nel processo che il ricorrente era l'unico dei coimputati a non aver ricevuto danaro e si era opposto all'approvazione del progetto edilizio alla base del progetto corruttivo;
- il vizio di violazione dell'art. 314 del codice di rito, nonché il vizio di motivazione, con riferimento alla mancata individuazione della colpa grave ascritta all'istante e preclusiva della riparazione.
Il Procuratore generale presso questo Ufficio ha concluso per il rigetto del ricorso e il ricorrente ha replicato con memoria con la quale si ribadisce come sia irrilevante che la riqualificazione dell'imputazione sia avvenuta nel giudizio di merito (e non procedimento cautelare) e richiama la giurisprudenza di questa sezione che riterrebbe dovuta la riparazione anche nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato.
III) Il ricorso proposto propone una serie di problemi che occorre esaminare separatamente. Va anzitutto rilevata la fondatezza della prima censura proposta dovendosi convenire con il ricorrente come sia corretta
3 la critica rivolta all'ordinanza impugnata nella parte in cui ha sostanzialmente ritenuto inammissibile la domanda di riparazione proposta in base al secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. in quanto il provvedimento cautelare non era stato impugnato nelle sedi proprie divenendo dunque definitivo.
La più recente giurisprudenza di questa sezione è infatti orientata nel senso di ritenere che l'ingiustizia c.d. "formale" della detenzione, cui fa riferimento il secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., sia ravvisabile non solo quando, nel procedimento incidentale di natura cautelare, sia stato riconosciuto che non sussistevano le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 ma altresì quando il riconoscimento della mancanza di questi presupposti sia avvenuto successivamente ad opera del giudice di merito.
Si vedano, in questo senso, le sentenze, tutte di questa sezione, 22 gennaio 2007 n. 8869, Frajese, rv. 240332; 5 giugno
2007 n. 36907, Larosa, rv. 237317 (entrambe riferite al caso, comune al presente giudizio, della derubricazione dell'originaria imputazione in reato che non consente l'applicazione della misura cautelare detentiva); 9 aprile 2008 n. 23896, Greco, rv. 240333
(relativa al caso in cui dalla diversa qualificazione giuridica sia derivata la mancanza di una condizione di procedibilità). Ed è da rilevare come una sostanziale condivisione di questo orientamento sia stato incidentalmente espresso dalle sezioni unite nelle sentenze 22 gennaio 2009 n. 8388, Novi, rv. 242292-3 e
27 maggio 2010 n. 32383, D'Ambrosio. Ne consegue l'irrilevanza della mancata impugnazione del provvedimento cautelare qualora l'ingiustizia della privazione della libertà personale sia stata comunque indiscutibilmente provata nel giudizio di merito come nel caso di derubricazione dell'originaria imputazione in altra che consentivanon
l'applicazione della misura cautelare detentiva.
IV) Va adesso esaminato il motivo di ricorso, solo implicitamente contenuto nel ricorso e sviluppato nella memoria in data 17 maggio 2010, con il quale è stato eccepito che la riparazione è comunque dovuta nel caso in cui il procedimento di merito si sia concluso con la dichiarazione di prescrizione del reato. Con il carattere di assolutezza con il quale è proposto (in tutti i casi di proscioglimento per prescrizione è dovuta la riparazione) il motivo è infondato anche se il principio richiamato dal ricorrente risulta affermato negli stessi termini da un unico precedente di questa sezione (sentenza 11 gennaio 2010 n. 12875, Mac di Palmstein, rv. 247020) che ha fondato la sua decisione sulla sentenza delle sezioni unite 30 ottobre 2008 n.
4187, Pellegrino, rv. 241855, ponendosi in inconsapevole contrasto
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con i precedenti di questa medesima sezione (12 novembre 2008 n.
4150, Nuzzo, rv. 242833; 19 febbraio 2009 n. 15000, Cicione, rv.
243210) che hanno dato una difforme lettura di questa decisione delle ss. uu. (che anche il ricorrente invoca nella memoria) che questo collegio intende confermare.
A questo fine è opportuno ripercorrere la vicenda processuale che ha dato luogo alla decisione delle sezioni unite. Si era già in passato posto in generale (e non solo per la prescrizione) il problema riguardante la possibilità di indennizzare la detenzione subita dalla persona che, all'esito di un procedimento, fosse stata condannata ad una pena rivelatasi in concreto inferiore al periodo di custodia cautelare sofferta. Questa evenienza può verificarsi quando la condanna intervenga per il medesimo reato (o per i medesimi reati) originariamente contestato;
quando, per alcuni dei reati per i quali la custodia cautelare era stata applicata, sia intervenuta sentenza di assoluzione;
quando si verifichi la derubricazione dell'ipotesi di reato originariamente contestata.
Ma l'ipotesi può riguardare anche tutti quei casi nei quali, pur in presenza di cause fino ad oggi ritenute preclusive della riparazione (per es. la prescrizione del reato о la sua depenalizzazione) sia in concreto accertato che, se anche fosse intervenuta condanna, questa non poteva che essere di durata inferiore alla custodia cautelare subita.
La difficoltà di inquadrare queste ipotesi nella disciplina normativa prevista dall'art. 314 cod. proc. pen. deriva dalla circostanza che il primo comma di questa norma si riferisce esclusivamente alle ipotesi di proscioglimento ivi espressamente previste mentre il secondo comma del medesimo art. 314
- nella parte relativa anche al condannato riguarda le sole ipotesi in cui la custodia cautelare sia stata applicata senza che sussistessero le condizioni previste dagli artt. 273 e 280 del codice di rito.
Anche con un'interpretazione estensiva della norma era dunque problematico poter ritenere ammissibile la riparazione nel caso di una sentenza di condanna del tipo di quelle già ricordate.
V) Proprio in relazione a queste ipotesi nelle quali la detenzione si appalesa per una parte sicuramente ingiusta e per le quali purtuttavia la riparazione è normativamente (0 per interpretazione giurisprudenziale) esclusa le sezioni unite di questa Corte, con ordinanza 19 luglio 2006, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui preclude il riconoscimento dell'indenizzo nei casi indicati (il caso esaminato dalle sezioni unite si riferiva ad un'ipotesi di condanna intervenuta in primo grado per un reato dichiarato prescritto in appello;
il giudice di secondo
5 grado, in mancanza di appello del p.m., non avrebbe potuto infliggere una pena superiore a quella determinata dal primo giudice che era inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto).
La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2008 n. 219, ha risolto positivamente l'incidente di costituzionalità dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. "nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito delle imputazioni secondo quanto precisato in motivazione". dareLa Corte ha ritenuto che non fosse possibile un'interpretazione "costituzionalmente orientata" della norma citata ma rifacendosi alla sua precedente giurisprudenza ed in particolare alle decisioni che avevano riaffermato la natura
"servente" della custodia cautelare rispetto al perseguimento delle finalità del processo e alla necessità di bilanciare gli interessi in gioco (esigenze di tutela della collettività e temporaneo sacrificio della libertà personale per chi non sia stato ancora definitivamente giudicato colpevole) è pervenuta alla conclusione che ove "la custodia cautelare abbia ecceduto la pena successivamente irrogata in via definitiva è di immediata evidenza che l'ordinamento, al fine di perseguire le predette finalità, ha imposto al reo un sacrificio direttamente incidente sulla libertà che, per quanto giustificato alla luce delle prime, ne travalica il grado di responsabilità personale."
E ha concluso precisando che "solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dell'imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato (quanto, ovviamente, al solo giudizio circa l'ingiustizia della custodia cautelare che soverchi la pena inflitta)" perché in entrambi i casi "l'imputato ha subito una restrizione del proprio diritto inviolabile. In entrambi i casi, pertanto, ricorre l'obbligo di indennizzare il pregiudizio".
La naturale conseguenza di queste argomentazioni è stata la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 314 per violazione del principio di uguaglianza disciplinato dall'art. 3 della
Costituzione secondo le argomentazioni contenute nella motivazione e succintamente riassunte in precedenza.
VI) Come è agevole verificare dal contenuto della decisione del giudice delle leggi la decisione non ha affatto intaccato il principio da sempre accolto in modo uniforme dalla
-
giurisprudenza di legittimità che il proscioglimento per prescrizione preclude il diritto alla riparazione (si vedano in questo senso Cass., sez. IV, 10 giugno 2008 n. 26708, Galatolo, rv. 240382; 2 marzo 2007 n. 18343, Ferlini, rv. 236411; 4 dicembre
6 2006 n. 3590, Di Grazia, rv. 236010; 18 maggio 1995 n. 1566, Foti, rv. 201879).
Ha invece affermato il principio della indennizzabilità della custodia cautelare che abbia avuto una durata superiore alla pena inflitta o a quella che avrebbe potuto essere inflitta (come era avvenuto nel caso sottoposto alla Corte costituzionale).
Dare a questa sentenza un significato più ampio (nel senso che sia sempre e totalmente indennizzabile la detenzione subita per un reato poi dichiarato prescritto) significherebbe far dire alla Corte costituzionale qualcosa che non ha detto e che anzi ha implicitamente escluso: se quello fosse stato l'intendimento la
Corte si sarebbe limitata a dichiarare l'incostituzionalità (oltre che degli altri casi che riguardano la discrepanza tra custodia cautelare subita e pena in concreto inflitta) dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentiva la riparazione per l'ingiusta detenzione subita nel caso di adozione di formule diverse da quelle espressamente previste e, in particolare, nel caso in cui l'applicazione della misura cautelare detentiva fosse avvenuta per reato poi dichiarato prescritto.
Oltre tutto alcune affermazioni contenute nella motivazione sembrano smentire questa tesi perché si dà per scontato che sia giustificata l'esclusione della riparazione per il periodo corrispondente alla pena inflitta che non avrebbe potuto essere aumentata: in particolare laddove si sottolinea la necessità di non "travalicare" le esigenze cui la custodia cautelare è preordinata negando, appunto, l'indennizzo per il dippiù non giustificato.
Né, va ancora osservato, la Corte ha ritenuto di avvalersi dei poteri a lei attribuiti dall'art. 27 u.p. della 1. 11 marzo 1953.
Questa lettura è avvalorata anche dal contenuto dell'ordinanza
30 maggio 2006 con cui le sezioni unite di questa Corte avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. limitando il thema decidendum alla "parte in cui non prevede il diritto alla riparazione per la durata della custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta". Il caso in esame riguardava lo si è già evidenziato il caso di un reato dichiarato prescritto in appello con condanna in primo grado inferiore alla custodia cautelare subita;
se le sezioni unite hanno ritenuto di sollevare la questione di legittimità nei ristretti limiti indicati (custodia cautelare superiore alla pena inflitta) hanno evidentemente ritenuto che la custodia cautelare ricompresa nei limiti della pena inflitta per reato poi dichiarato prescritto non fosse indennizzabile.
VII) Con la memoria depositata, peraltro, il ricorrente ha ribadito la tesi criticata che, secondo la sua opinione, sarebbe
7 avvalorata dalla recente sentenza delle sezioni unite 30 ottobre
2008 n. 4187, Pellegrino, rv. 241855 (si tratta dello stesso processo che aveva dato luogo all'incidente di costituzionalità sollevato dalle medesime sezioni unite).
L'esame di questa sentenza delle sezioni unite consente però di escludere che sia stato affermato un principio di natura generale come quello sostenuto dal ricorrente (e dalla citata sentenza Mac di Palmstein di questa sezione). Le sezioni unite si sono limitate a recepire il principio affermato dalla Corte costituzionale ritenendo indennizzabile il periodo di detenzione che superava la condanna inflitta in primo grado e che non avrebbe potuto essere determinata in misura superiore in mancanza dell'appello del pubblico ministero (anche il principio di diritto è stato affermato in questo senso).
E, anche sulla pronunzia delle sezioni unite, può ribadirsi la decisione appare implicitamente riconoscere la non che indennizzabilità della detenzione subita in relazione ad un reato dichiarato estinto per prescrizione. E' vero che le sezioni unite erano vincolate dal tema loro devoluto: ma se la detenzione subita in relazione al reato prescritto era da ritenere integralmente riparabile che necessità vi era di ribadirne l'indennizzabilità per quella sola parte che supera la pena massima astrattamente applicabile ?
Ciò detto non è peraltro possibile eludere uno dei nodi del problema creato dalla sentenza della Corte costituzionale: qual è, allo stato della giurisprudenza costituzionale e di legittimità,
l'ambito di preclusione della riparazione nel caso di formule di proscioglimento diverse da quelle indicate nel 1° comma dell'art. 314 cod. proc. pen. ? Il decisum del giudice delle leggi non consente più, infatti, di ancorare al dato della formula di proscioglimento l'esclusione della riparazione essendo stato, dalla Corte costituzionale, escluso che il dato formale sia da solo sufficiente perché si possa pervenire a questa soluzione.
Di qui la soluzione positiva, ai fini della riparazione, nel caso di prescrizione del reato e custodia cautelare sofferta per un periodo superiore a quella della pena in concreto inflitta o che avrebbe potuto essere inflitta con l'esclusione invece di quella che rientri nel limite indicato. L'orientamento precedente della giurisprudenza- che escludeva la riparazione nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione perché questa formula non era ricompresa tra quelle indicate nel primo comma dell'art. 314 non vale più, da sola, a confermare questa
-
esclusione perché l'adozione di una formula di proscioglimento predeterminata non costituisce più il presupposto indispensabile per la riparazione.
Ma ciò non vale a ritenere indennizzabile in ogni caso il periodo di detenzione nel caso di estinzione del reato. A conclusioni analoghe, rispetto al caso considerato, può pervenirsi nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per amnistia
- da sempre ritenuta preclusiva della riparazione (si veda in questo senso Cass., sez. IV, 22 maggio 1996 n. 1345, Municinò, rv.
206300; 18 maggio 1995 n. 1566, Foti, già citata;
17 dicembre 1992
n. 1514, Maltentacchi, rv. 194082) ma pur sempre per la ragione
-
formale già indicata.
eOrbene, alla luce dei precedenti in tema di amnistia prescrizione, dell'intervento della Corte costituzionale e della sentenza delle sezioni unite è possibile enucleare un principio ermeneutico che di fornire, su questo tema, consenta un'interpretazione costituzionalmente orientata. L'effetto della più volte ricordata sentenza della Corte costituzionale è che il diniego della riparazione non può più essere automaticamente ricollegato alla formula di proscioglimento: ma la circostanza che sia venuto meno il vincolo della formula non significa che tutte le formule di proscioglimento, diverse da quelle indicate nel testo del primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., diano luogo alla riparazione.
A quale criterio occorre dunque rifarsi per ritenere dovuta la riparazione ?
A parere della Corte un primo criterio può trarsi dal principio implicitamente ricavabile dalle ricordate sentenze della
Corte costituzionale e delle sezioni unite che hanno ritenuto indennizzabile soltanto il dippiù di detenzione subita rispetto a quella che in ogni caso non avrebbe potuto avere entità superiore: la necessità che la detenzione cautelare non sia stata subita per un titolo che venga meno integralmente ab origine nel senso che il titolo possa essere ritenuto inesistente fin dall'inizio (per es. per mancanza di una condizione di procedibilità, eventualmente per il mutamento del titolo di reato). Ma, al di fuori delle ipotesi nelle quali la custodia cautelare superi la pena astrattamente applicabile in concreto
- e per questa sola parte ritiene la Corte che difetti proprio
1'"ingiustizia" della detenzione nei casi di estinzione del reato per prescrizione od amnistia. Già il fatto che il reato sia dichiarato estinto rende diversa la natura della sentenza che si fonda sul mero decorso del tempo o in provvedimento legislativo che nulla possono dire sulla natura ingiusta della detenzione. Si aggiunga che, rispetto alle ipotesi di ingiustizia originaria del titolo, di tutt'altra natura è il proscioglimento per decorso del termine di prescrizione e per amnistia che comunque richiede una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica dell'inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. Seppur non integrale questo necessario accertamento consente di escludere l'ingiustizia della detenzione che trova già una giustificazione nella mancata
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pronunzia di una sentenza di proscioglimento con un accertamento che comunque entra nel merito della penale responsabilità.
Ma v'è un argomento ulteriore da valutare: la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato (art. 157 comma 7° cod. pen. ; ma, anche precedentemente all'entrata in vigore della 1. n. 251 del 2005, lo stesso principio era normativamente previsto a seguito della sentenza della Corte costituzionale 31 maggio 1990 n. 275) con la conseguenza che l'imputato ha la possibilità di optare per una scelta difensiva diretta ad ottenere il proscioglimento nel merito ove ritenga che la detenzione cautelare sia stata ingiustamente applicata nei suoi confronti.
E una ragione analoga vale per il caso di proscioglimento a seguito di dichiarazione di estinzione del reato per amnistia (in questo caso per gli effetti della parziale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 151 comma 1° cod. pen. ad opera della sentenza 5 luglio 1971 n. 175 della Corte costituzionale).
eCiò consente di affermare che è da ritenere ragionevole conforme ai canoni costituzionali o di diritto internazione già ricordati la soluzione di non riparare la detenzione ricollegabile reati dichiarati prescritti о amnistiati dovendosi escludere a che, in questi casi, la detenzione possa essere ritenuta
"ingiusta". Ma a non diversa soluzione deve pervenirsi nel caso di sentenza di non doversi procedere per remissione di querela perché al querelato è consentito di ricusare espressamente o tacitamente la remissione (art. 155 comma 1° cod. pen.).
In tutte queste ipotesi, ed in quelle altre ipotizzabili, nelle quali non è possibile individuare una ingiustizia sostanziale della detenzione e per le quali, eventualmente, la stessa persona che ha subito la misura cautelare non abbia optato per l'accertamento pieno della sua innocenza non è possibile affermare che l'ordinamento abbia inteso riconoscere la riparazione alla quale dà diritto ogni ingiustificato sacrificio della libertà personale che in questi casi non si verifica;
con un bilanciamento di interessi fra le esigenze di tutela di chi abbia subito detenzione cui non corrisponde l'inflizione di una pena e quelle di non premiare chi non abbia scelto, accettando la causa di estinzione, che venisse accertata la sua innocenza. VIII) Premesso dunque che la domanda di riparazione deve ritenersi ammissibile anche nel caso di "ingiustizia" della misura cautelare accertata nel processo e non nel procedimento cautelare incidentale e che la prescrizione del reato non fa sorgere automaticamente il diritto alla riparazione (se non per il dippiù ingiustamente sofferto secondo i criteri già indicati) va però rilevato che il motivo di ricorso è da ritenere però fondato, ai
10 sensi dell'art. 314 comma 2 del codice di rito, per quanto riguarda la sua ingiustizia "formale".
Si è visto che la derubricazione del reato di concussione
(art. 317 cod. pen.) in quello di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 cod. pen.) ha avuto come effetto sia quello della avvenuta dichiarazione della prescrizione del reato ad opera del primo giudice (senza quindi che sia stata inflitta una pena per la quale possa pervenirsi ad una soluzione analoga a quella della sentenza Pellegrino) sia quello, implicito, di rendere ex post ingiustamente applicata la custodia cautelare perché adottata, in violazione dell'art. 280 del codice di rito, per un reato che non consente per i limiti di pena previsti.
Con la conseguenza che sussistono astrattamente i presupposti il riconoscimento della riparazione per l'ingiustizia c.d. per
"formale" della privazione della libertà personale.
Si pone però, a questo punto, un ulteriore problema.
eranoE' noto che nella giurisprudenza di questa sezione si formati due orientamenti sulla possibilità di applicare, al caso dell'ingiustizia “formale" prevista dal secondo comma dell'art. più volte richiamato, della disciplina preclusiva della 414 riparazione prevista dal 1° comma nel caso in cui il prosciolto abbia dato causa, o concorso a dare causa, alla custodia cautelare per dolo o colpa grave.
condizioneA fronte di un orientamento che riteneva che la preclusiva del dolo ° colpa grave operasse anche nel caso dell'ingiustizia “formale" prevista dal secondo comma dell'art.
314 (si veda tra le altre, in questo senso, la sentenza 23 gennaio 2009 n. 6628, Totaro) se ne contrapponeva altro che escludeva l'applicabilità in questione (V., da ultimo, la sentenza 16 aprile
2009 n. 28599, Fortunato).
A dirimere il contrasto sono intervenute le sezioni unite che, con la sentenza 27 maggio 2010 n. 32383, D'Ambrosio, hanno accolto la tesi fatta propria dal primo dei ricordati orientamenti ritenendo che, anche nel caso dell'ingiustizia "formale" la riparazione è da escludere quando la persona abbia dato causa, о concorso a dare causa, alla custodia cautelare per dolo o colpa grave.
Le sezioni unite hanno Osservato che la formulazione della non fosse di ostacolo all'accoglimento della tesi in esame norma e anzi il secondo dell'art. 314, con l'uso che comma dell'espressione "lo stesso diritto spetta" opera un rinvio alle condizioni, positive e negative, per l'ottenimento della riparazione.
Ma è sotto il profilo della ratio della norma che le sezioni
11 unite trovano un rilevante supporto interpretativo alla tesi accolta. Dopo aver richiamato le sentenze della Corte costituzionale che, ○ con dichiarazioni di incostituzionalità o con sentenze interpretative di rigetto, hanno ampliato i margini di applicabilità dell'istituto della riparazione, e le sentenze del giudice di legittimità indirizzate nello stesso percorso la sentenza D'Ambrosio rileva che questa interpretazione estensiva
"determina un evidente avvicinamento tra le ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 314 c.p.p., sotto il profilo della possibile comune derivazione della 'ingiustizia' della misura da elementi emersi successivamente al momento della sua applicazione."
Con la conclusione che per un verso è riduttivo parlare di ingiustizia formale e che, per altro verso, entrambe le ipotesi che danno diritto all'equa riparazione hanno un comune fondamento che ne impone "una disciplina comune quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento."
Da ciò consegue, secondo le sezioni unite, che deve farsi riferimento (come anche richiede la dottrina dominante) al dovere di responsabilità che costituisce il contemperamento del principio solidaristico sul quale l'istituto della riparazione trova il suo fondamento. Del resto la comune disciplina delle due ipotesi si è rafforzata per la possibilità, in entrambi i casi, di tener conto di elementi successivamente acquisiti al procedimento
о al processo. Sarebbe del resto irrazionale privilegiare il condannato rispetto all'assolto "in relazione а situazioni analoghe perché ugualmente caratterizzate dalla esistenza di una decisiva differenza fra gli elementi posti a disposizione del GIP momento dell'applicazione della e quelli, al misura successivamente emersi, sulla cui base viene poi accertata la ingiustizia obiettiva della detenzione."
Inoltre le fonti internazionali, direttamente o indirettamente attinenti al problema dell'ingiusta detenzione, secondo la sentenza, "legittimano comunque una disciplina interna che preveda l'esclusione dal beneficio di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato
'vittima'".
Infine le sezioni unite hanno però escluso l'operatività del dopo о della colpa grave "nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione" non venendo in rilievo, in questo caso, la problematica della condotta sinergica.
IX) Alla luce dei principi enunciati dalle sezioni unite, che
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questo collegio condivide, va dunque verificata la fondatezza delle censure proposte dal ricorrente contro l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto accertata l'esistenza della colpa grave preclusiva della riparazione. Va osservato, sul tema dell'esistenza della colpa grave preclusiva della riparazione, che il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto i presupposti per l'ottenimento delad accertare, o negare, beneficio indicato. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e sulla gravità della colpa o sull'esistenza del dolo.
A questi fini il giudice della riparazione deve valutare i fatti accertati dal giudice penale per verificare se, indipendentemente dalla loro rilevanza penale, nelle condotte della persona sottoposta a custodia cautelare possano ravvisarsi elementi di dolo o colpa grave che abbiano avuto efficacia causale nel provocare la privazione della libertà personale. Nel giudizio di riparazione può anche essere accertata l'esistenza di fatti diversi, che non abbiano formato oggetto dell'accertamento penale (nel senso che siano stati esclusi in quel giudizio) anche con il riferimento ad atti non acquisiti al procedimento penale purchè, naturalmente, riguardino fatti che abbiano influito sull'emissione della misura cautelare.
Quello che il giudice della riparazione non può fare è di ritenere l'esistenza di fatti esclusi dal giudice del processo (o di escludere l'esistenza di fatti accertati) ben potendo, però, rivalutare (non ai fini dell'accertamento della penale responsabilità ma) ai fini dell'accertamento del diritto alla riparazione i fatti, anche penalmente irrilevanti, accertati o non esclusi dai giudici del merito. E' dunque obbligo del giudice della riparazione verificare se questi ulteriori elementi esistano e, nel caso di risposta positiva, se la condotta dell'istante fosse connotata da dolo o colpa grave.
-Nel caso in esame la Corte di merito sia pure con conclusioni parzialmente implicite e con un non chiaro riferimento alle modifiche dei ricordi nel tempo si è attenuta a questi
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principi richiamando le condotte ritenute gravemente negligenti o imprudenti e, in particolare, il contenuto dei colloqui intercorsi tra RI e il denunziante GI EO. La Corte dà atto che non છે risultato provato, nel processo, che RI avesse usato minacce nei confronti di GI ma è implicito, nel suo
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ragionamento (e il ricorrente non lo nega che il predetto abbia versato danaro a RI per un titolo comunque illecito. 4Ciò del resto risulta inequivocabilmente dalla sentenza febbraio 2003 del Tribunale di Busto Arsizio che ha ritenuto l'ipotesi di reato in questione, dichiarandone la prescrizione, con ciò riconoscendo i versamenti di danaro anche a RI ANCHE perché tutti gli imputati "hanno ammesso di aver ricevuto denaro dal AR, o quantomeno di essere a conoscenza di dazione o di promesse" (v. p. 10 della sentenza del Tribunale). E il Tribunale ritiene credibile l'accusa di GI di aver versato somme di danaro a MAUGERI. Considerazioni fatte proprie dalla Corte
d'Appello di Milano nel giudizio di merito (v. sentenza 29 settembre 2004 a p. 16).
Del tutto logica è dunque la conclusione della Corte di merito sull'esistenza di una situazione preclusiva della riparazione in conseguenza di una condotta, se non dolosa, certamente gravemente imprudente quale quella descritta.
X) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta il ricorso il ricorrente al pagamento delle spese e condanna processuali.
Così deciso in Roma il giorno 10 giugno 2010.
IL PRESIDENTE
(dr. Piero Mocali)
IL CONSIGLIERE RELATORE
(dr. Carlo Brusco) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
24 SET. 2010
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IL CANCELLIERE CA E
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Giulio M IKERIÓ U
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