Sentenza 2 marzo 2007
Massime • 1
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel caso di processo cumulativo, avente ad oggetto cioè più imputazioni, se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, semprechè autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni. (Nella specie, accogliendo il ricorso del procuratore generale, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non aveva fatto corretta applicazione del suddetto principio, riconoscendo il diritto alla riparazione in una vicenda in cui l'imputato, pur prosciolto nel merito da alcune delle imputazioni, era stato prosciolto per prescrizione da altra imputazione, costituente, anche per se sola, attesi i limiti edittali, titolo legittimante l'emissione o il mantenimento del provvedimento cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2007, n. 18343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18343 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE GRAZIA Benito Romano V. - Presidente - del 02/03/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 385
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 26446/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;
avverso l'ordinanza in data 16 maggio 2005 resa nel procedimento ex art. 314 c.p.p. promosso da:
LI SI, n. il 31.1.1956 a Voghera;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano liquidava a favore di FE SI la somma di Euro 5.000,00 per l'ingiusta detenzione subita dal 6 maggio al 18 giugno 1992, a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Milano in data 5 maggio 1992, nell'ambito di un procedimento in cui era stato contestato all'istante, nella qualità di assessore ai lavori pubblici del Comune di Milano, il reato di concussione (ex art. 317 c.p. e art. 61 c.p., n. 10), e successivamente anche quello di illecito finanziamento dei partiti (L. 2 maggio 1974, n. 195, art. 7 e L. n. 659 del 1981, art. 4). La Corte di merito, nell'accogliere l'istanza, dava atto dei pareri in senso contrario espressi dal PG e dall'Avvocatura dello Stato ed affermava che non poteva ritenersi configurabile il preteso accertamento giudiziale del ricevimento di una somma di denaro, non potendo avere tale valenza una pronuncia predibattimentale di improcedibilità per prescrizione dal reato di finanziamento illecito ai partiti. Affermava inoltre che l'Avvocatura dello Stato aveva fatto riferimento alla circostanza non emergente dagli atti, secondo la quale il FE fosse stato ritenuto responsabile del reato di corruzione in relazione ad una diversa dazione di somme. Avverso la citata ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, il quale, dopo aver premesso una chiarificatrice esposizione dei fatti, articola due motivi.
Nella premessa, il ricorrente evidenzia che il procedimento per il reato di illecito finanziamento di partiti politici (era stato contestato al LI, di aver ricevuto da un intermediario della impresa IFG Tettamanti, alla quale era stato aggiudicato l'appalto per la costruzione del Piccolo Teatro Città di Milano, la somma di L. 100 milioni da destinare al finanziamento del PCI) si era concluso con sentenza del Tribunale di Milano in data 11 novembre 1999, che, su concorde richiesta del P.M. e della difesa, aveva dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione. Il procedimento per concussione era stato, invece, definito con sentenza in data 1 febbraio 2000, che aveva assolto l'imputato dalla imputazione con la formula perché il fatto non sussiste. Tale ultima sentenza conteneva, comunque, l'accertamento relativo alla materiale consegna di L. 200 milioni da parte del rappresentante della impresa IFG Tettamanti ad Epifanio Li Calzi, con la finalità di ingraziarsi, attraverso l'intermediazione di quest'ultimo - all'epoca non più assessore ai lavori pubblici - i rappresentanti politici dei due partiti (PCI e PSI) che ricoprivano cariche importanti nel Comune di Milano.
Ciò premesso, con il primo motivo, si sostiene la mancanza assoluta di motivazione sulle condizioni ostative del diritto alla riparazione.
La Corte di merito avrebbe fatto discendere automaticamente il diritto dell'istante alla riparazione dalla rilevata inidoneità della sentenza predibattimentale di proscioglimento per estinzione del reato di illecito finanziamento a dimostrare il passaggio di denaro dalla impresa IFG Tettamanti al FE. La Corte di merito avrebbe così eluso l'obbligo motivazionale in ordine all'accertamento della sussistenza del dolo o della colpa grave e non avrebbe tenuto conto che la riparazione per ingiusta detenzione non spetta in caso di estinzione del reato per prescrizione. Con il secondo motivo, si prospetta un altro profilo della mancanza di motivazione, evidenziando che anche la sentenza di assoluzione in data 1 febbraio 2000 dal reato di concussione conterrebbe degli accertamenti di fatto essenziali ai fini della valutazione devoluta al giudice della riparazione. In particolare dalla sentenza emergerebbe la partecipazione del FE, quando ancora ricopriva l'incarico di assessore ai lavori pubblici, ad un incontro conviviale con il rappresentante della impresa IFG aggiudicataria dell'importante appalto, mentre era ancora in corso il procedimento per l'approvazione della delibera da parte del CORECO. Tale incontro era avvenuto a seguito della intermediazione del Li Calzi, che dal maggio del 1988, non ricopriva più l'incarico di assessore ai lavori pubblici.
Anche un'altra circostanza, emergente dalla stessa sentenza, avrebbe dovuto essere presa in considerazione dal giudice della riparazione ai fini della valutazione della colpa grave: l'avvenuta erogazione da parte della impresa IFG Tettamanti, quando il procedimento amministrativo relativo al contratto di appalto era ancora in corso, della somma di L. 200 milioni a titolo di "regalia", con la precisa finalità di ingraziarsi i rappresentanti politici dei due partiti che ricoprivano cariche importanti nel Comune di Milano. Da ultimo, sostiene il ricorrente che anche la condotta successiva all'esecuzione della misura cautelare da parte del FE, che aveva rinunciato a chiedere il proscioglimento di merito del giudizio relativo all'accusa di concorso nel finanziamento IT illecito dei partiti, avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione da parte del giudice della riparazione.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ritualmente depositato una memoria difensiva con la quale censura la decisione della Corte di appello di Milano, che aveva riconosciuto il diritto alla riparazione dell'istante sul rilievo erroneo che era intervenuta sentenza predibattimentale di estinzione per prescrizione del reato di finanziamento illecito dei partiti, non costituendo tale sentenza titolo idoneo per la riparazione da ingiusta detenzione, che presuppone una assoluzione con formula piena. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe omesso di accertare, con riferimento al reato di concussione, per il quale era intervenuta sentenza di assoluzione, se la condotta dell'istante avesse contribuito in materia determinante all'emanazione della misura cautelare nei suoi confronti da parte dell'A.G..
Il ricorso è fondato, in conformità delle conclusioni del Procuratore generale presso questo Ufficio.
L'ordinanza impugnata è assolutamente carente, oltre che erronea, in merito all'indagine devoluta al giudice della riparazione sulla sussistenza di eventuali elementi ostativi all'affermazione del diritto dell'istante.
È decisivo considerare in proposito che, nel caso di processo cumulativo, avente ad oggetto cioè più imputazioni, se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato (come nella specie) su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola tra queste, sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre computazioni (ex pluribus, Sez. 4^, 4 dicembre 2006, Di Grazia ed i riferimenti in essa contenuti).
Nel caso di specie l'accoglimento dell'istanza è stato invece argomentato dalla Corte di merito proprio facendo erroneo richiamo all'intervenuto proscioglimento per prescrizione per il reato di finanziamento illecito dei partiti, costituente, attesi i limiti edittali, titolo pienamente legittimo per l'emissione e/o il mantenimento del provvedimento cautelare.
L'affermazione non è condivisibile, perché in contrasto con il principio sopra indicato, sviluppato dalla giurisprudenza di legittimità in coerenza con l'ipotesi normativa prevista dall'art.314 c.p.p., comma 1, che stabilisce il diritto all'equa riparazione per chi, sottoposto a misura cautelare, è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, sempre che non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.
L'ordinanza impugnata non è neanche condivisibile sotto un altro profilo: la Corte di merito ha affermato il diritto alla riparazione omettendo di verificare se il comportamento doloso (o quantomeno colposo) dell'istante, abbia contribuito in via sinergica alla applicazione della misura cautelare per il reato di concussione (così originariamente contestato ed in seguito qualificato come corruzione), dal quale il LI è stato prosciolto con formula perché il fatto non sussiste.
Tale indagine deve avere ad oggetto la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (di recente, Cass., Sez. 4^, 17 ottobre 2006, P.G e altro in proc. Ascione). In conclusione, la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Milano che deciderà tenendo presente i principi di cui sopra;
alla medesima Corte è rimesso anche il regolamento delle spese tra le parti di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo esame, alla quale demanda anche il regolamento delle spese tra le parti di questo grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2007. Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2007