Sentenza 10 giugno 2008
Massime • 1
In caso di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato il diritto dell'imputato alla riparazione per ingiusta detenzione può essere riconosciuto non già ai sensi del primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., ma, sussistendone i presupposti, soltanto ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2008, n. 26708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26708 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 10/06/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 1329
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 46084/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
difensore di AL ST, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 6 ottobre 2006 dalla Corte di appello di Palermo;
udita la relazione del Consigliere dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. D'AMBROSIO Vito che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da ST AL.
1.1. La Corte territoriale ricostruiva la vicenda processuale rilevando che:
- AL era stato sottoposto a fermo il 13 dicembre 1995 perché gravemente indiziato del delitto di omicidio premeditato;
all'esito dell'udienza di convalida, il Giudice per le indagini preliminari ne aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il delitto di favoreggiamento personale, così diversamente qualificando il fatto;
- ottenuti gli arresti domiciliari il 6 gennaio 1996, AL era stato scarcerato per decorrenza dei termini massimi di fase tre mesi ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 1, il successivo 15 marzo;
- che il 3 gennaio 1997 il Pubblico Ministero, ritenendo di avere acquisito ulteriori elementi probatori, aveva disposto un nuovo fermo del AL per omicidio;
che il giorno successivo, peraltro, il Giudice per le indagini preliminari non aveva convalidato il fermo, ne' applicato misure coercitive ed aveva scarcerato l'indagato;
- che, a seguito di appello del pubblico ministero, il Tribunale della libertà aveva emesso la misura cautelare richiesta;
- che, divenuta esecutiva quest'ultima ordinanza, AL era stato catturato il 27 giugno 1997;
- che la custodia cautelare in carcere era cessata, per decorrenza dei termini, il 27 marzo 1998;
- che, rinviato a giudizio per l'omicidio e condannato in primo grado, AL era stato prosciolto in appello, con sentenza divenuta irrevocabile il 15 febbraio 2005, dall'accusa di favoreggiamento personale, così diversamente qualificato il fatto, per sopravvenuta prescrizione.
1.2. Ciò premesso, il giudice della riparazione osservava:
- che era da escludere la sussistenza del diritto alla riparazione sulla base della disposizione di cui all'art. 314 c.p.p., comma 1 che attribuisce detto diritto soltanto a chi sia stato prosciolto perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato;
- che il diritto non poteva essere riconosciuto neppure alla luce del citato art. 314 c.p.p., comma 2 atteso che il secondo periodo di custodia cautelare trovava fondamento in un reato che consentiva l'emissione del provvedimento coercitivo e che, a seguito della diversa qualificazione giuridica del fatto, il termine massimo di fase della custodia cautelare era di un anno (e non più di tre mesi).
2. Avverso l'anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore del richiedente, chiedendone l'annullamento. Deduce violazione di legge nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata.
Nel perimetro dell'art. 314 c.p.p., comma 2 andrebbe ricompresa anche l'ipotesi in cui, con sentenza divenuta irrevocabile, vengano "inconfutabilmente elisi gli indizi di colpevolezza per una determinata fattispecie di reato, pur residuandone altra meno grave per la quale il titolo custodiale non poteva più trovare applicazione".
Non aveva, inoltre, la Corte rilevato che la derubricazione del fatto era avvenuta per effetto di una diversa valutazione delle medesime circostanze originariamente emerse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso merita accoglimento.
3.1. Va premesso che, nel caso in esame, deve essere esclusa l'applicabilità dell'art. 314 c.p.p., comma 1 trattandosi di disposizione riferibile al solo imputato che sia stato prosciolto con una delle formule enumerate, ritenute dal legislatore sufficienti ad attestare ex post la sostanziale ingiustizia della compressione della libertà personale.
AL, come si è detto, è stato prosciolto dall'accusa di favoreggiamento personale, così diversamente qualificato il fatto contestato con l'atto di esercizio dell'azione penale (omicidio), per intervenuta prescrizione del reato.
E la riparazione per ingiusta detenzione non spetta - come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. 4^ 18 maggio 1995, Foti, RV 201879) - in caso di estinzione del reato per prescrizione.
3.2. Sussistono, invece, i presupposti di applicabilità del comma 2 dello stesso articolo, che, nei confronti dell'imputato assolto con formule diverse da quelle enunciate nel comma 1, subordina il diritto all'equa riparazione al duplice presupposto:
- che la misura cautelare detentiva sia "formalmente" illegittima perché imposta e mantenuta in assenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.;
che detta illegittimità sia stata accertata con una "decisione irrevocabile".
Come questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. S.U. 12 ottobre 1993, Durante), anche la sentenza inoppugnabile emessa all'esito del processo può costituire titolo per agire nel caso in cui l'anzidetta illegittimità risulti dalla stessa.
Orbene, dalla sentenza definitiva di merito risulta, in modo implicito e tuttavia evidente, l'illegittimità della misura cautelare perché disposta dal Tribunale della libertà in assenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p. in quanto:
- il fatto integrava il meno grave delitto di favoreggiamento personale;
- per tale delitto la misura cautelare non avrebbe potuto essere disposta perché, già applicata dal Giudice per le indagini preliminari, aveva esaurito la propria efficacia per scadenza del termine massimo di fase tre mesi ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 1.
4. La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2008