Sentenza 5 giugno 2007
Massime • 1
Non è causa ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione la circostanza che la ridefinizione dell'imputazione in altra sia avvenuta in sede di merito, per effetto di elementi emersi soltanto nell'istruzione dibattimentale, e non già nel corso del giudizio cautelare. (Fattispecie relativa alla derubricazione del reato contestato in altro per il quale, in ragione della pena edittale massima, non era consentita l'adozione della misura custodiale carceraria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2007, n. 36907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36907 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 05/06/2007
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 01022
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 020537/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
1) SA SE, N. IL 15/04/1978;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 10/10/2003 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMENDOLA ADELAIDE;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Dott. Vito Monetti, che ha chiesto alla Corte di annullare con rinvio l'impugnata ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ordinanza del 10 ottobre 2003 la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione patita da PE RO dal 1 agosto 1998 al 1 aprile 1999, condannava il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore dello stesso, della somma di Euro 27.000,00. In motivazione esponeva il giudicante che l'istante, sottoposto a custodia cautelare in relazione al reato di tentato omicidio, era stato prosciolto dalla Corte d'Appello che, con sentenza del 10 novembre 1999, aveva dichiarato "non doversi procedere nei suoi confronti per mancanza di querela in ordine al delitto di lesioni di cui all'art. 582 cod. pen., così modificata l'originaria imputazione di tentato omicidio, ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., comma 2". Osservava quindi, per quanto qui interessa, che la domanda del RO risultava proposta ai sensi del secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., avendo la sentenza definitiva accertato che il provvedimento restrittivo era stato emesso in mancanza delle condizioni di cui all'art. 280 cod. proc. pen., posto che il reato di lesione personale di cui all'art. 582 cod. pen., nel quale era stata derubricata l'originaria imputazione di tentato omicidio (trascurata l'aggravante dell'arma in fatto contestata), "prevede una pena massima di tre anni di reclusione e pertanto presuppone la querela come condizione di procedibilità".
Rilevava quindi, da un lato, che l'art. 314 c.p.p., comma 2, non richiede affatto che l'accertamento della insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura custodiale sia intervenuto in sede cautelare;
dall'altro, che alla scelta adottata in dispositivo la Corte d'Appello era pervenuta sulla scorta di elementi già presenti sin dalle prime fasi del procedimento, dimostrativi dell'assenza di volontà omicida.
1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, chiedendone l'annullamento per violazione ed erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen., nonché per manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Ricorda in particolare il ricorrente che il delitto di lesioni personali aggravato dall'uso dell'arma, nella specie contestato, è procedibile d'ufficio, in base al comb. disp. dell'art. 582 c.p., comma 2, e art. 585 cod. pen. e che, in ogni caso, per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il diritto alla riparazione deve ritenersi escluso nel caso in cui l'ingiustizia della detenzione venga correlata alla mancanza di una condizione di procedibilità, quale l'assenza di querela, la cui necessità sia stata accertata non già in sede cautelare, o comunque "con valenza anche cautelare", ma solo nel giudizio di merito. E invero, la disposizione del secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., andrebbe interpretata nel senso che, nell'ipotesi di diversa qualificazione giuridica del delitto originariamente contestato in altro delitto che non consenta l'adozione di misura restrittiva, il diritto alla riparazione sorge solo se, a seguito di tale derubricazione, la custodia cautelare sia stata illegittimamente "mantenuta".
2.1 Il ricorso è infondato.
L'art. 314 cod. proc. pen., dopo aver riconosciuto, al comma 1, il "diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita" a chi, con sentenza irrevocabile, sia stato prosciolto "perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato", salvo che abbia dato causa o concorso a dare causa al provvedimento restrittivo "per dolo o colpa grave", riconosce, al comma 2, il medesimo diritto "al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.". Questa Corte, chiamata a scrutinare la portata della tale ultima disposizione, ha in tempi recentissimi statuito (confr. Cass. n. 8869 del 2007) che la decisione emessa in sede di riesame non esaurisce la nozione di "decisione irrevocabile", tale potendosi e dovendosi considerare anche quella emessa all'esito del giudizio di merito, sempre che, naturalmente, da essa si evinca la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura. In tale prospettiva è stato quindi affermato che non costituisce "causa ostativa alla riparazione" la circostanza che "la ridefinizione dell'imputazione in altra - per la quale non era consentita, in ragione della pena edittale massima, l'emissione della misura custodiale in carcere, ai sensi dell'art. 280 cod. proc. pen., - sia avvenuta in sede di merito e non già in un giudizio cautelare, per effetto di valutazione di circostanze emerse solo nell'istruzione dibattimentale o rilevate ex officio dal Giudice".
A tale approdo ermeneutico, al quale il collegio intende uniformarsi, la Corte è pervenuta sulla base del rilievo che la soluzione che nega l'ingiustizia della detenzione nell'ipotesi in cui manchi una condizione di procedibilità la cui necessità sia stata accertata all'esito del giudizio di merito, o che comunque correla quell'ingiustizia alla fattispecie delittuosa originariamente contestata e non a quella ritenuta in sentenza, contrasta con i principi affermati dalle Sezioni Unite in punto di rilevanza, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, anche degli accertamenti risultanti ex post (sentenza 12 ottobre 1993, Durante), oltre ad apparire distonica con il fondamento solidaristico dell'istituto ripetutamente evidenziato dal giudice delle leggi (sent. n. 231 e 413 del 2004).
2.2 L'applicazione degli esposti principi alla fattispecie dedotta in giudizio impone il rigetto dell'impugnazione proposta. In proposito, a prescindere dalla perseguibilità o meno a querela del reato ritenuto in sentenza, è sufficiente rilevare che esso, in ogni caso, non poteva essere cautelato con la custodia in carcere, perché, non essendo l'aggravante dell'arma ad effetto speciale, non risultava integrata la condizione, posta dal comb. disp. degli artt.278 e 280 cod. proc. pen., del limite della pena "superiore nel massimo a tre anni" richiesto per la legittima adozione delle misure coercitive.
Ne deriva che, essendo la sentenza impugnata conforme ai principi di diritto innanzi enunciati, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2007