Sentenza 19 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, non sussiste il diritto all'indennizzo in caso di estinzione del reato per prescrizione, amnistia o remissione della querela, salvo che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata nel qual caso, comunque, la riparazione può essere riconosciuta soltanto per la parte di detenzione subita in eccedenza. (Conf. Corte cost. 20 giugno 2008, n. 219).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 21995 del 18https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21995 Anno 2013 Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: GRASSO GIUSEPPE SENTENZA sul ricorso proposto da: MONACHINO LUIGI N. IL 02/01/1975 avverso l'ordinanza n. 24/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 21/05/2012 sentita la relazione fatta dal Consiglie letteUzzatite le conclusioni del PG –t'gravu “Itcrt-o Dott. GIUSEPPE GRASSO; ‹..4-€2A (^,f3 c■C_P-,/eg e/ Data Udienza: 18/04/2013 FArrc) E DIRITTO 1. Monachino Luigi, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cessazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Palermo del 23/5/2012 con la quale venne rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita r dall'8/5/2003 al 5/7/2003, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2009, n. 15000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15000 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 19/02/2009
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 464
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 7401/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI LU, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 1 ottobre 2007 della Corte d'Appello di Catanzaro;
- udita la relazione del Consigliere Dott. Carlo Giuseppe BRUSCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) CI LU ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 1 ottobre 2007 della Corte d'Appello di Catanzaro che, giudicando sulla richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 14 luglio al 9 novembre 1994 (dal 12 settembre agli arresti domiciliari), ha liquidato a suo favore la somma di Euro 4.935,00; il ricorrente era stato detenuto, nel periodo indicato, a seguito di applicazione, nei suoi confronti, di misura cautelare detentiva per i reati di cui all'art. 644 bis c.p. e art. 629 c.p., comma 2; per quest'ultimo (estorsione) era stato successivamente assolto con sentenza divenuta definitiva;
per il primo (usura impropria) il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione.
La Corte di merito ha ritenuto indennizzabile il periodo di detenzione riferibile all'estorsione per il quale era stata disposta la sua scarcerazione, da parte del Tribunale per il riesame di Cosenza, il 3 agosto 1994; ha invece ritenuto che per la successiva carcerazione, riferibile al solo reato di usura, la riparazione non fosse dovuta in considerazione della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
2) Con il proposto ricorso il ricorrente deduce anzitutto la violazione di legge per avere, l'ordinanza impugnata, erroneamente ritenuto che la formula di proscioglimento con cui il reato viene dichiarato estinto per prescrizione sia preclusiva della riparazione;
una tale interpretazione, secondo il ricorrente, non è corretta e si pone in contrasto non solo con l'art. 314 c.p.p., che non prevede una limitazione del genere, ma altresì con la Costituzione (art. 24 Cost., u.c.) e con l'art. 5, comma 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e art. 9, n. 5 del Patto internazionale dei diritti civili e politici che non prevedono alcuna esclusione di tale genere. Con il secondo motivo di ricorso l'istante propone, subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo di ricorso, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p., sia per violazione della legge delega che per violazione delle norme internazionali già ricordate nel primo motivo di ricorso.
Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo la violazione di legge e la mancanza di motivazione, lamenta poi che il provvedimento impugnato non abbia motivato sui criteri utilizzati per la determinazione della somma liquidata a titolo di riparazione per il periodo ritenuto indennizzabile ed in particolare abbia omesso di considerare i gravi danni economici cagionati dall'ingiusta detenzione, oltre al danno all'immagine, limitandosi ad affermare che non era stato provato alcun danno economico derivante dalla ingiusta detenzione subita.
Il Procuratore generale presso questo Ufficio ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e il ricorrente ha replicato con memoria con la quale richiama il contenuto della sentenza 29 gennaio 2009 n. 4187 delle sezioni unite di questa Corte che, secondo il ricorrente, consentirebbe di affermare che la riparazione è dovuta nel caso di detenzione per reato successivamente dichiarato estinto per prescrizione.
3) Ciò premesso si osserva che la Corte di merito ha proceduto ad una liquidazione di tipo equitativo tenendo conto del periodo di detenzione sofferta e, tra le conseguenze di essa, delle negative conseguenze individuali della carcerazione;
non ha invece ritenuto provata l'esistenza di danni ulteriori conseguenti alla privazione della libertà personale riconducibili causalmente alla detenzione. La Corte ha quindi preso in considerazione i parametri legali previsti dalla legge ed in particolare quelli previsti dall'art. 643 c.p.p., comma 1 in materia di riparazione dell'errore giudiziario
(istituto cui le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione rinviano, qualora non sia diversamente disposto e in quanto compatibili: art. 315 c.p.p., u.c.) che indica, unitamente alla durata (che viene indicata per prima ma non quale criterio prevalente), le "conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna".
Queste statuizioni devono ritenersi correttamente adottate con la conseguente infondatezza dei motivi di ricorso.
Come è comunemente riconosciuto la riparazione per l'ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale. Questa impostazione risponde anche ad una diversa finalità: se il legislatore avesse costruito la riparazione dell'ingiusta detenzione come risarcimento dei danni avrebbe dovuto richiedere, per coerenza sistematica, che il danneggiato fornisse la dimostrazione dell'esistenza dell'elemento soggettivo, fondante la responsabilità per colpa o per dolo, nelle persone che hanno agito e dell'entità dei danni subiti ma ciò si sarebbe posto in un quadro di conflitto con l'esigenza (fondata non solo su una precisa disposizione della nostra Costituzione - art. 24 Cost., comma 4 - ma anche sui già ricordati art. 5, comma 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e art. 9, n. 5 del Patto internazionale dei diritti civili e politici) di garantire un adeguato ristoro a chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale senza costringerlo a defatiganti controversie sull'esistenza dell'elemento soggettivo e sulla determinazione dei danni.
La natura di indennizzo della somma liquidata a titolo di riparazione conduce a importanti conseguenze anche nel giudizio di legittimità perché i criteri, necessariamente equitativi, utilizzati dal giudice di merito non possono essere sindacati in questo giudizio se non nei ridotti limiti di seguito indicati e non certo quando, con il ricorso, si intende in realtà non denunziare la violazione di legge o un vizio di motivazione del provvedimento impugnato ma solo evidenziare l'insufficienza della somma liquidata a favore dell'istante.
Il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione - quale tipico giudizio di merito - è dunque sottratto al giudice di legittimità che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non certo sindacare la sufficienza, o insufficienza, della somma liquidata a titolo di riparazione a meno che, discostandosi in modo assai sensibile dai criteri usualmente seguiti - che fanno riferimento al tetto massimo liquidabile correlato al termine massimo della custodia cautelare - il giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta.
Nella vicenda in esame non è ravvisabile alcuno di questi casi;
il giudice ha motivato sull'applicazione dei criteri di liquidazione e la somma liquidata è pari al parametro indicato e non assume quindi carattere arbitrario e tanto meno simbolico. Tra le ulteriori conseguenze invocate il pregiudizio provocato dalla detenzione secondo la Corte di merito è solo enunciato e non provato;
trattasi di un accertamento fattuale che si sottrae al vaglio di legittimità per cui il motivo di ricorso non può essere accolto.
4) Va adesso affrontato l'altro tema proposto con il ricorso che riguarda, in sintesi, la problematica della possibilità di riparare la detenzione subita per un reato poi dichiarato estinto per prescrizione.
Poiché il ricorrente, a fondamento del motivo di impugnazione, richiama una recente sentenza delle sezioni unite di questa Corte, è opportuno ripercorrere la vicenda processuale che ha dato luogo a questa decisione.
Si era già in passato posto in generale (e non solo per la prescrizione) il problema riguardante la possibilità di indennizzare la detenzione subita dalla persona che, all'esito di un procedimento, fosse stata condannata ad una pena rivelatasi in concreto inferiore al periodo di custodia cautelare sofferta. Questa evenienza può verificarsi quando la condanna intervenga per il medesimo reato (o per i medesimi reati) originariamente contestato;
quando, per alcuni dei reati per i quali la custodia cautelare era stata applicata, sia intervenuta sentenza di assoluzione;
quando si verifichi la derubricazione dell'ipotesi di reato originariamente contestata. Ma l'ipotesi può riguardare anche tutti quei casi nei quali, pur in presenza di cause fino ad oggi ritenute preclusive della riparazione (per es. la prescrizione del reato o la sua depenalizzazione) sia in concreto accertato che, se anche fosse intervenuta condanna, questa non poteva che essere di durata inferiore alla custodia cautelare subita.
La difficoltà di inquadrare queste ipotesi nella disciplina normativa prevista dall'art. 314 c.p.p. deriva dalla circostanza che il comma 1 di questa norma si riferisce esclusivamente alle ipotesi di proscioglimento ivi espressamente previste mentre il medesimo art.314 c.p.p., comma 2 - nella parte relativa anche al condannato -
riguarda le sole ipotesi in cui la custodia cautelare sia stata applicata senza che sussistessero le condizioni previste dagli artt.273 e 280 c.p.p.. Anche con un'interpretazione estensiva della norma era dunque problematico poter ritenere ammissibile la riparazione nel caso di una sentenza di condanna del tipo di quelle già ricordate. 5) Proprio in relazione a queste ipotesi nelle quali la detenzione si appalesa per una parte sicuramente ingiusta e per le quali purtuttavia la riparazione è normativamente (o per interpretazione giurisprudenziale) esclusa le sezioni unite di questa Corte, con ordinanza 19 luglio 2006, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p. nella parte in cui preclude il riconoscimento dell'indenizzo nei casi indicati (il caso esaminato dalle sezioni unite sì riferiva ad un'ipotesi di condanna intervenuta in primo grado per un reato dichiarato prescritto in appello;
il giudice di secondo grado, in mancanza di appello del p.m., non avrebbe potuto infliggere una pena superiore a quella determinata dal primo giudice che era inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto).
La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2008 n. 219, ha risolto positivamente l'incidente di costituzionalità dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p. "nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito delle imputazioni secondo quanto precisato in motivazione". La Corte ha ritenuto che non fosse possibile dare un'interpretazione "costituzionalmente orientata" della norma citata ma - rifacendosi alla sua precedente giurisprudenza ed in particolare alle decisioni che avevano riaffermato la natura "servente" della custodia cautelare rispetto al perseguimento delle finalità del processo e alla necessità di bilanciare gli interessi in gioco (esigenze di tutela della collettività e temporaneo sacrificio della libertà personale per chi non sia stato ancora definitivamente giudicato colpevole) - è pervenuta alla conclusione che ove "la custodia cautelare abbia ecceduto la pena successivamente irrogata in via definitiva è di immediata evidenza che l'ordinamento, al fine di perseguire le predette finalità, ha imposto al reo un sacrificio direttamente incidente sulla libertà che, per quanto giustificato alla luce delle prime, ne travalica il grado di responsabilità personale". E ha concluso precisando che "solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dell'imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato (quanto, ovviamente, al solo giudizio circa l'ingiustizia della custodia cautelare che soverchi la pena inflitta)" perché in entrambi i casi "l'imputato ha subito una restrizione del proprio diritto inviolabile. In entrambi i casi, pertanto, ricorre l'obbligo di indennizzare il pregiudizio". La naturale conseguenza di queste argomentazioni è stata la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 314 c.p.p. per violazione del principio di uguaglianza disciplinato dall'art. 3 Cost. secondo le argomentazioni contenute nella motivazione e succintamente riassunte in precedenza.
6) Come è agevole verificare dal contenuto della decisione del giudice delle leggi la decisione non ha affatto intaccato il principio - da sempre accolto in modo uniforme dalla giurisprudenza di legittimità - che il proscioglimento per prescrizione preclude il diritto alla riparazione (si vedano in questo senso Cass., sez. 4, 10 giugno 2008 n. 26708, Galatolo, rv. 240382; 2 marzo 2007 n. 18343, Ferlini, rv. 236411; 4 dicembre 2006 n. 3590, Di Grazia, rv. 236010;
18 maggio 1995 n. 1566, Foti, rv. 201879).
Ha invece affermato il principio della indennizzabilità della custodia cautelare che abbia avuto una durata superiore alla pena inflitta o a quella che avrebbe potuto essere inflitta (come era avvenuto nel caso sottoposto alla Corte costituzionale). Dare a questa sentenza un significato più ampio (nel senso che sia sempre e totalmente indennizzabile la detenzione subita per un reato poi dichiarato prescritto) significherebbe far dire alla Corte costituzionale qualcosa che non ha detto e che anzi ha implicitamente escluso: se quello fosse stato l'intendimento la Corte si sarebbe limitata a dichiarare l'incostituzionalità (oltre che degli altri casi che riguardano la discrepanza tra custodia cautelare subita e pena in concreto inflitta) dell'art. 314 c.p.p. nella parte in cui non consentiva la riparazione per l'ingiusta detenzione subita nel caso di adozione di formule diverse da quelle espressamente previste e, in particolare, nel caso in cui l'applicazione della misura cautelare detentiva fosse avvenuta per reato poi dichiarato prescritto.
Oltre tutto alcune affermazioni contenute nella motivazione sembrano smentire questa tesi perché si da per scontato che sia giustificata l'esclusione della riparazione per il periodo corrispondente alla pena inflitta che non avrebbe potuto essere aumentata in particolare laddove si sottolinea la necessità di non "travalicare" le esigenze cui la custodia cautelare è preordinata negando, appunto, l'indennizzo per il dippiù non giustificato.
Nè, va ancora osservato, la Corte ha ritenuto di avvalersi dei poteri a lei attribuiti dalla L. 11 marzo 1953, art. 27, u.p.. Questa lettura è avvalorata anche dal contenuto dell'ordinanza 30 maggio 2006 con cui le sezioni unite di questa Corte avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p. limitando il thema decidendum alla "parte in cui non prevede il diritto alla riparazione per la durata della custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta". Il caso in esame riguardava - lo si è già evidenziato - il caso di un reato dichiarato prescritto in appello con condanna in primo grado inferiore alla custodia cautelare subita;
se le sezioni unite hanno ritenuto di sollevare la questione di legittimità nei ristretti limiti indicati (custodia cautelare superiore alla pena inflitta) hanno evidentemente ritenuto che la custodia cautelare ricompresa nei limiti della pena inflitta per reato poi dichiarato prescritto non fosse indennizzabile.
7) Con la memoria depositata, peraltro, il ricorrente ha ribadito la tesi criticata che, secondo la sua opinione, sarebbe avvalorata dalla recente sentenza delle sezioni unite 30 ottobre 2008 n. 4187, EG (si tratta dello stesso processo che aveva dato luogo all'incidente di costituzionalità sollevato dalle medesime sezioni unite).
L'esame di questa sentenza delle sezioni unite consente però di escludere che sia stato affermato un principio di natura generale come quello sostenuto dal ricorrente. Le sezioni unite si sono limitate a recepire il principio affermato dalla Corte costituzionale ritenendo indennizzabile il periodo di detenzione che superava la condanna inflitta in primo grado e che non avrebbe potuto essere determinata in misura superiore in mancanza dell'appello del pubblico ministero (anche il principio di diritto è stato affermato in questo senso).
E, anche sulla pronunzia delle sezioni unite, può ribadirsi che la decisione appare implicitamente riconoscere la non indennizzabilità della detenzione subita in relazione ad un reato dichiarato estinto per prescrizione. È vero che le sezioni unite erano vincolate dal tema loro devoluto: ma se la detenzione subita in relazione al reato prescritto fosse da ritenere integralmente riparabile che necessità esisterebbe di ribadirne l'indennizzabilità per quella sola parte che supera la pena astrattamente applicabile ?
Ciò detto non è peraltro possibile eludere uno dei nodi del problema creato dalla sentenza della Corte costituzionale: qual è, allo stato della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, l'ambito di preclusione della riparazione nel caso di formule di proscioglimento diverse da quelle indicate nell'art. 314 c.p.p., comma 1 ? Il decisum del giudice delle leggi non consente più,
infatti, di ancorare al dato della formula di proscioglimento l'esclusione della riparazione essendo stato, dalla Corte costituzionale, escluso che il dato formale sia da solo sufficiente perché si possa pervenire a questa soluzione.
Ne consegue che l'opzione ermeneutica della giurisprudenza già citata - che escludeva la riparazione nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione perché questa formula non era ricompresa tra quelle indicate nell'art. 314 c.p.p., comma 1 - non vale più, da sola, a confermare questa esclusione perché l'adozione di formula di proscioglimento predeterminata non costituisce più il presupposto indispensabile per la riparazione.
E ad analoghe conclusioni può pervenirsi nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per amnistia da sempre ritenuta preclusiva della riparazione (si veda in questo senso Cass., sez. 4, 22 maggio 1996 n. 1345, Municinò, rv. 206300; 18 maggio 1995 n. 1566, Foti, già citata;
17 dicembre 1992 n. 1514, Maltentacchi, rv. 194082) ma pur sempre per la ragione formale già indicata.
Orbene, alla luce dei precedenti in tema di amnistia e prescrizione, dell'intervento della Corte costituzionale e della sentenza delle sezioni unite è possibile enucleare un principio ermeneutico che consenta di fornire, su questo tema, un'interpretazione costituzionalmente orientata.
L'effetto della più volte ricordata sentenza della Corte costituzionale è che il diniego della riparazione non può più essere automaticamente ricollegato alla formula di proscioglimento:
ma la circostanza che sia venuto meno il vincolo della formula non significa che tutte le formule di proscioglimento, diverse da quelle indicate nel testo dell'art. 314 c.p.p., comma 1, diano luogo alla riparazione.
A quale criterio occorre dunque rifarsi per ritenere dovuta la riparazione ?
A parere della Corte un primo criterio può trarsi dal principio implicitamente ricavabile dalle ricordate sentenze della Corte costituzionale e delle sezioni unite che hanno ritenuto indennizzabile soltanto il dippiù di detenzione subita rispetto a quella che in ogni caso non avrebbe potuto avere entità superiore:
la necessità che la detenzione cautelare non sia stata subita per un titolo che venga meno integralmente ab origine nel senso che il titolo possa essere ritenuto inesistente fin dall'inizio (per es. per mancanza di una condizione di procedibilità, eventualmente per il mutamento del titolo di reato).
Ma, al di fuori delle ipotesi nelle quali la custodia cautelare superi la pena astrattamente applicabile in concreto - e per questa sola parte - ritiene la Corte che difetti proprio l'"ingiustizia" della detenzione nei casi di estinzione del reato per prescrizione od amnistia. Già il fatto che il reato sia dichiarato estinto rende diversa la natura della sentenza che si fonda sul mero decorso del tempo o in provvedimento legislativo che nulla possono dire sulla natura ingiusta della detenzione.
Si aggiunga che, rispetto alle ipotesi di ingiustizia originaria del titolo, di tutt'altra natura è il proscioglimento per decorso del termine di prescrizione e per amnistia che comunque richiede una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica dell'inesistenza delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., comma 2. Seppur non integrale questo necessario accertamento consente di escludere l'ingiustizia della detenzione che trova già una giustificazione nella mancata pronunzia di una sentenza di proscioglimento con un accertamento che comunque entra nel merito della penale responsabilità.
Ma v'è un argomento ulteriore da valutare: la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato (art. 157 c.p., comma 7; ma anche precedentemente all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 lo stesso principio era normativamente previsto a seguito della sentenza della Corte costituzionale 31 maggio 1990 n. 275) con la conseguenza che l'imputato ha la possibilità di optare per una scelta difensiva diretta ad ottenere il proscioglimento nel merito ove ritenga che la detenzione cautelare sia stata ingiustamente applicata nei suoi confronti.
E una ragione analoga vale per il caso di proscioglimento a seguito di dichiarazione di estinzione del reato per amnistia (in questo caso per gli effetti della parziale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 151 c.p., comma 1 ad opera della sentenza 5 luglio 1971 della Corte costituzionale). Ciò consente di affermare che è da ritenere ragionevole e conforme ai canoni costituzionali o di diritto internazione già ricordati la soluzione di non riparare la detenzione ricollegabile a reati dichiarati prescritti o amnistiati dovendosi escludere che, in questi casi, la detenzione possa essere ritenuta "ingiusta". Ma a non diversa soluzione deve pervenirsi nel caso di sentenza di non doversi procedere per remissione di querela perché al querelato è consentito di ricusare espressamente o tacitamente la remissione (art. 155 c.p., comma 1). In tutte queste ipotesi, ed in quelle altre ipotizzatali, nelle quali non è possibile ipotizzare una ingiustizia sostanziale della detenzione e per le quali, eventualmente, la stessa persona che ha subito la misura cautelare non abbia optato per l'accertamento pieno della sua innocenza non è possibile affermare che l'ordinamento abbia inteso riconoscere la riparazione alla quale da diritto ogni ingiustificato sacrificio della libertà personale che in questi casi non si verifica in un bilanciamento di interessi fra le esigenze di tutela di chi abbia subito detenzione cui non corrisponde l'inflazione di una pena e quelle di non premiare chi non abbia scelto, accettando la causa di estinzione, che venisse accertata la sua innocenza.
8) Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2009