Sentenza 16 aprile 2009
Massime • 1
La condizione ostativa al diritto all'equa riparazione per l'ingiusta detenzione consistente nell'aver dato o concorso a dare causa alla misura cautelare per dolo o colpa grave non opera nei casi di cosiddetta ingiustizia formale della custodia cautelare, ovvero quando l'illegittimità di quest'ultima sia stata accertata con giudicato cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2009, n. 28599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28599 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2009 |
Testo completo
R C A
M 285 99 /09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 16/04/2009
SENTENZA
1.883, N.
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ZECCA GAETANINO PRESIDENTE
1. Dott. GALBIATI RUGGERO REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE
N. 024483/2008 2. Dott.ROMIS VINCENZO πI
3. Dott. IZZO FAUSTO 11
4. Dott. MASSAFRA UMBERTO Π
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) TU TO N. IL 29/01/1947
2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. IL 00/00/0000
avverso ORDINANZA del 12/05/2008
CORTE APPELLO di CATANIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
GALBIATI RUGGERO lette/sentite le conclusioni del P.G. D che ha chiesto il rigetto del ricorso.
1. AT UN veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il periodo dal 23-11-1995 al 22-2-1996, perché indagato per i delitti di estorsione ed usura.
Successivamente, il predetto veniva assolto, con sentenza del Tribunale di Catania in data 14-3-2006 passata in giudicato, con la formula il fatto non sussiste.
Il UN proponeva istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta chiedendo che gli venisse riconosciuta l'indennità nella misura di euro 1.000.000,00.
2. La Corte di Appello di Catania rigettava la domanda.
Osservava che l'istante aveva dato causa all'emissione del provvedimento cautelare per avere tenuto un comportamento contrassegnato da colpa grave.
19. 3. L'istante avanzava ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di
Appello, rappresentando che quest'ultima non aveva tenuto conto della circostanza che la Corte di Cassazione, nell'ambito del procedimento "de libertate", aveva annullato la misura cautelare riconoscendo la mancanza di gravi indizi di colpevolezza. Chiedeva l'annullamento del provvedimento della Corte di merito.
4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva il rigetto del ricorso.
5. Il ricorso va accolto perché fondato.
Invero, AT UN ha dimostrato che la Corte di Cassazione, con sentenza in data 21-2-1996, annullava senza rinvio il provvedimento cautelare ( e l'ordinanza di rigetto del Tribunale del Riesame) per mancanza di gravi indizi di colpevolezza legittimanti l'adozione della misura coercitiva nei confronti dell'indagato per i reati di estorsione ed usura. Detta emergenza processuale configura, come è noto, un'autonoma ipotesi generatrice del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, qualificata come "ingiustizia formale", consistente nel fatto che l'ordinanza coercitiva risultava affetta da vizi genetici, tipizzati dal legislatore negli artt. 273 e
280 C.P.P., ed accertati con provvedimento irrevocabile. In base al senso letterale e logico del disposto ex art. 314 1° e 2° comma C.P.P., deve ritenersi che la condizione ostativa contenuta nel 1° comma dell'art. 314 ( non avere dato o concorso a dare causa alla misura cautelare per dolo o colpa grave) non sia applicabile all'ipotesi appunto di ingiustizia formale in cui l'illegittimità della custodia sia stata accertata con giudicato cautelare, con la conseguenza che il titolo legittimante ál
14 2.Conna riconoscimento del diritto ex art. 314 YC.P.P. si concretizza unicamente nel provvedimento irrevocabile anzidetto ( nel caso, nella sentenza della Corte di
Cassazione). V. in tema, Cass. 14-2-2007 n° 10985.
6. Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di Appello di
Catania, per un nuovo esame della domanda di riparazione sulla base del principio di diritto enunciato.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione IV° Sezione Penale annulla con rinvio alla Corte di Appello
di Catania.
Così deciso in Roma il 16-4-2009.
Il Presidente
Il Consigliere Est. соба Rfallras.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
13 LUG. 2009
ACELLURE C/1 Gulo Mary NERIO